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4. La nascita nel quadro normativo nazionale delle PM

4.4 Misure di agevolazione

4.4.3 Incentivazione in equity

Tra gli interventi previsti rientrano le agevolazioni di carattere fiscale e contributivo che si applicano all’assegnazione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari emessi per remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate (work for equity). La norma introdotta consente alle Pmi I di emettere in modo agevolato azioni, quote o altre tipologie di strumenti finanziari partecipativi a favore di:

 dipendenti;

 collaboratori a progetto;

 componenti dell’organo amministrativo titolari di un rapporto di collaborazione;

 fornitori di opere o servizi.

Per quanto riguarda il lavoro dipendente la facoltà di remunerare l’attività svolta mediante il work for equity è limitata alla retribuzione che ecceda i minimi previsti da contratti collettivi applicati in azienda. La disposizione di legge relativa alla Pmi I non fissa invece vincoli di compenso minimo per quanto riguarda gli altri rapporti contrattuali sopra elencati. Interessante riportare che i fornitori di opere e servizi che svolgano attività di lavoro autonomo o d’impresa possono conferire in modo agevolato al capitale della società sia la prestazione, quando il conferimento avvenga prima che la stessa sia realizzata, che il credito originario dall’esecuzione della prestazione, quando il conferimento sia successivo all’esecuzione della prestazione. Si tratta di una manovra fondamentale per aggirare l’assunzione di personale qualificato, disposto a lavorare in strutture innovative ma non ancora solide dal punto

di vista economico che, al posto di un compenso immediato, promettono quote aziendali. In questo modo è possibile consentire ai collaboratori di contribuire e partecipare al raggiungimento del futuro successo aziendale, con il riconoscimento di vere e proprie quote di capitale cedute in cambio dei servizi erogati. Il work for equity offre di sicuro dei vantaggi fiscali evidenti per chi sceglie di collaborare con le PMI innovative, le quali capaci di riscuotere successo nel tempo ma, di contro, presenta anche alcuni aspetti negativi riassumibili in quanto segue: in futuro l’equity può portare remunerazioni molto consistenti ma, se pensiamo in particolare al personale interno, fino al raggiungimento del successo è necessario avere a disposizione altre fonti di reddito che permettano di affrontare al meglio anche il presente. I fornitori di opere e servizi invece, trovandosi in questa situazione, si costringono a collaborare anche per altri clienti o per altre imprese, risultando così difficile una collaborazione vera con la PMI in questione. Affinché il work for equity porti vantaggi concreti ad entrambe le parti, è dunque necessario fornire ai prestatori d’opera un punto d’incontro tra quell’opportunità imprenditoriale offerta fin dall’inizio e la chance remunerativa, oggi, ideologicamente presente solo nel rendimento che potrà scaturire dal vantaggio innovativo perseguito dall’impresa e voluto dalla stessa norma qui discussa.

Gli strumenti finanziari oggetto dell’agevolazione sono quelli “partecipativi”, ossia strumenti la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici finanziari della società emittente. L’agevolazione prevista prevede che il “reddito da lavoro” derivante dall’assegnazione da parte delle Pmi I ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di tali strumenti discussi o all’esercizio di diritti di opzione attribuiti per il loro acquisto “non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi”.68Assumerà rilevanza reddituale, invece, quando gli strumenti finanziari ricevuti saranno ceduti in un momento successivo. Quindi le imposte saranno dovute se a seguito della vendita degli strumenti sarà maturato un capital gain.

Un’altra misura che può avere una portata persino maggiore è l’agevolazione per gli investimenti in capitali di rischio. Inutile dire come la capacità di raccogliere new

68Previsto originariamente per le startup innovative e successivamente esteso alle Pmi I dall’articolo

equity possa essere un requisito indispensabile per il successo di una startup ma per

quanto concerne le Pmi I, lo può diventare nel momento in cui esse intraprendano una strada verso un cambiamento. Nella fase di sviluppo, in particolare per le PMI più giovani, la capacità di ottenere risorse dagli operatori finanziari mediante ricorso al credito è pressoché inesistente per l’evidente assenza di dati storici, la raccolta di capitale di rischio diventa l’unica forma possibile di ottenere mezzi finanziari. Anche per quelle più longeve però, che potrebbero non aver fatto dell’innovazione il loro punto di forza negli anni passati, l’opportunità di ottenere un importante flusso di capitali a sostegno di un piano di ricerca e sviluppo che comprenda un personale nuovo e specializzato è altrettanto importante per dare all’impresa una seconda vita. E’ la stessa definizione di Pmi I che ci suggerisce l’importanza di un rilevante stock di capitali, indispensabili per un qualsiasi progetto imprenditoriale fino a che l’impresa non sia in grado di generare flussi di cassa positivi. A beneficiarne direttamente sono le Pmi I che operano sul mercato da meno di sette anni, ovvero che seppure in attività da più di sette anni siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell’associazionismo imprenditoriale o in alternativa da un organismo pubblico.69 Sono agevolabili gli

investimenti effettuati in denaro ed iscritti nel patrimonio netto della società a titolo di Capitale Sociale o di Riserva di Sovrapprezzo, esclusa ogni altra possibile destinazione. Dal lato di chi investe, l’acquisto delle azioni o quote della Pmi innovativa può essere effettuato direttamente o mediante organismi d’investimento (Sicav e Fondi Comuni) o società (holding di partecipazioni) che investono prevalentemente in startup e Pmi I.70 Un’importante limitazione all’utilizzo

dell’agevolazione è costituita dall’intensità del controllo esercitato dall’investitore sulla società beneficiaria. La stessa infatti non è riconosciuta a favore dei soggetti

69Così ANTONELLO GAVIRAGHI, Incentivi fiscali per Start up e PMI innovative, in Corriere

Imprese, Editoriale Veneto srl, Roma, 2015.

70Si intendono i soggetti che, al termine del periodo d’imposta in corso o al momento nel quale

l’investimento è effettuato, abbiano investito in startup e PMI innovative almeno il 70% delle immobilizzazioni finanziarie così come risultati dal conto della gestione o dal bilancio di esercizio. Il valore da confrontare è il costo sostenuto per l’investimento al lordo di eventuali svalutazioni.

che direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, ovvero congiuntamente con i familiari possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella Pmi I che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale superiore al 30 per cento. Il diritto a fruire di questo beneficio fiscale decade per l’intero importo agevolato qualora gli investimenti non vengano mantenuti per almeno 2 anni. La ratio è chiara e cioè quella che la partecipazione nell’azionariato della PMI avvenga in un’ottica di medio-lungo periodo. La norma vuole catturare gli impieghi di denaro che sostengono un piano di crescita di tali piccole e medie realtà, le quali hanno implementato un percorso innovativo tecnologico per il tramite di attività di R&S, personale specializzato o perché titolari di un diritto di proprietà industriale. L’effettiva operatività dell’agevolazione è subordinata all’emanazione del relativo Decreto Interministeriale di attuazione, decreto che deve preventivamente formare oggetto di notifica europea in conformità alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.