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L’INFORMATIVA NON FINANZIARIA CONTENUTA NEL BILANCIO D’ESERCIZIO E NELLE RELAZIONI A SUO CORREDO: FOCUS SUL

DECRETO LEGISLATIVO 254/2016

Come oramai ampiamente assodato, nel precedente capitolo ci siamo addentrati e, dunque, abbiamo analizzato in maniera approfondita la materia inerente all’informativa non finanziaria contenuta in documenti diversi dal bilancio d’esercizio e dalle relazioni a suo corredo esaminandone altresì la sua evoluzione: sintetizzando in modo estremo, possiamo dire che i due documenti diversi dal bilancio d’esercizio e dalle relazioni a suo corredo che permettono alle aziende di divulgare all’esterno quelle che sono le informazioni non finanziarie che le riguardano sono rintracciabili nel documento report di sostenibilità e nel documento report integrato, dove l’ultimo (report integrato) rappresenta l’ultima frontiera in materia di informativa non finanziaria fornita dalle aziende in documenti diversi dal bilancio d’esercizio e dalle relazioni a suo corredo, ed infatti è nato anche con lo scopo di superare i limiti connessi al primo (report di sostenibilità), che, tuttavia, nonostante sia più vecchio e in qualche modo “superato”, può comunque continuare ad essere utilizzato da parte delle aziende.

Passiamo dunque ora, in questo secondo capitolo, ad analizzare la materia inerente all’informativa non finanziaria contenuta nel bilancio d’esercizio e nelle relazioni a suo corredo focalizzandoci esclusivamente sull’analisi di quello che è il documento rappresentante l’ultima frontiera in materia: la dichiarazione di carattere non finanziario (DNF) ex decreto legislativo 254/2016.

Al fine di effettuare una disamina quanto più accurata e dettagliata possibile circa il suddetto documento, ritengo opportuno esaminare nella sua interezza il decreto legislativo che lo disciplina (decreto legislativo 254/2016), del quale infatti analizzeremo e commenteremo ogni articolo.

Riporto dunque di seguito l’intero testo relativo al decreto legislativo 254/2016 completato e corredato dalle mie personali osservazioni con riferimento ad ogni suo articolo (ovviamente,

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più spazio sarà dedicato ai commenti di quegli articoli che, tra tutti, sono, a mio personale avviso, maggioremente rilevanti, mentre meno spazio sarà dedicato ai rimanenti articoli).

Articolo 1 Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) «enti di interesse pubblico»: gli enti indicati all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

b) «gruppo di grandi dimensioni»: il gruppo costituito da una societa' madre e una o piu' societa' figlie che, complessivamente, abbiano avuto su base consolidata, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento ed il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro;

2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di euro; c) «societa' madre»: l'impresa, avente la qualifica di ente di interesse pubblico, tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;

d) «societa' figlia»: l'impresa inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, o nel perimetro di consolidamento di un'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali in quanto ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;

e) «societa' madre europea»: impresa soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE;

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f) «standard di rendicontazione»: gli standard e le linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;

g) «metodologia autonoma di rendicontazione»: l'insieme composito, costituito da uno o piu' standard di rendicontazione, come definiti alla lettera f), e dagli ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione, autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati, che risulti funzionale ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;

Come già ben si coglie dalla sua denominazione, e come è giusto che sia fungendo essa da introduzione al presente decreto legislativo, tale norma contiene alcune definizioni utili alla comprensione dei successivi articoli componenti il decreto e quindi alla comprensione del decreto in generale.

Come possiamo notare, la norma riporta precisamente sette definizioni: la definizione di enti di interesse pubblico, la definizione di gruppo di grandi dimensioni, la definizione di società madre, la definizione di società figlia, la definizione di società madre europea, la definizione di standard di rendicontazione, ed infine la definizione di metodologia autonoma di rendicontazione.

Tra tutte, sicuramente, ai fini del presente decreto, la più importante è la definizione di enti di interesse pubblico, e ciò in ragione del fatto che, come si evincerà dalla lettura del successivo articolo relativo all’ambito di applicazione del decreto legislativo oggetto di analisi, è proprio principalmente a questi, o meglio, ad alcuni di questi soggetti che si rivolge il decreto (* - vedi tabella riportata alla fine dell’analisi di tale articolo 1 -).

Rappresentando tali soggetti il fulcro del decreto, al fine di rendere l’analisi di quest’ultimo il più chiara e completa possibile, ritengo opportuno riportare nel presente commento la definizione ad essi riferita. Per definire quali sono quei soggetti appartenenti e dunque

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rientranti nella categoria propria degli enti di interesse pubblico, l’articolo rimanda a quanto a sua volta contenuto nel comma 1 dell’articolo 16 del decreto legislativo 39/2010, del quale quindi riporto in tale sede il periodo oggetto di interesse: “sono enti di interesse pubblico: a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;

b) le banche;

c) le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;

d) le imprese di riassicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private”161.

* Riponiamo un attimo la nostra attenzione sui due termini principalmente e alcuni:

 Scrivo che il decreto legislativo 254/2016 si rivolge solo ad alcuni enti di interesse pubblico (e quindi non a tutti gli enti di interesse pubblico) in quanto, come si coglierà dalla lettura del successivo articolo, non tutti gli enti di interesse pubblico sono obbligati, ai sensi del presente decreto, alla redazione di una DNF (dichiarazione di carattere non finanziario) ad esso conforme, ma solo quelli che soddisfino determinati requisiti dettati appunto dal successivo articolo 2 o quelli che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni;

 Scrivo che il decreto legislativo 254/2016 si rivolge principalmente (e non esclusivamente) a quegli enti di interesse pubblico che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 2 o che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni in quanto, sebbene questi rappresentino gli unici soggetti obbligati alla redazione di una DNF conforme a quanto sancito dal presente decreto e, quindi, in sintesi, sebbene questi rappresentino gli unici soggetti obbligati ad attenersi a quanto da esso disposto, tuttavia, come si evincerà dalla lettura dell’articolo 7 del decreto oggetto di analisi, anche soggetti diversi da questi possono, se vogliono (non si tratta quindi di un obbligo,

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ma di una scelta attuata su base volontaria dai soggetti stessi), stilare una DNF conforme al presente decreto (vedi articolo 7 per approfondimenti a tal proposito).

Articolo 2

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