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Informazioni e assistenza tecnica:

SCHEMA DI ACCORDO PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ALIMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA

ARTICOLO 10 - Durata ed eventuale rinnovo

6. Informazioni e assistenza tecnica:

Per fornire informazioni e assistenza all’utenza dovranno essere indicati nei bandi pubblicati sui siti provinciali/metropolitano i nominativi e relativi contatti a cui far riferimento.

Per informazioni di carattere generale è disponibile il Numero verde regionale 800955157 e la e-mail: formaz@regione.emilia-romagna.it.

Per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO 051/ 0510168 - e la e-mail: dirittostudioscuole@er-go.it

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BRE 2017, N. 2151

Istituzione della zona di rifugio della fauna selvatica denomi-nata "Ex ATV Montespino" afferente il territorio di Rimini ai sensi dell'art. 22 della L.R.r. n. 8/1994 e successive modifi-che ed integrazioni e della deliberazione n. 969/2002

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamati:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo ve-natorio” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare:

- l’art. 10 a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pa-storale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo- pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a prote-zione della fauna selvatica e che, nelle predette percentuali, sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianifica-zione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori e alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omo-geneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;

- il comma 8 secondo il quale i piani faunistico-venatori com-prendono, tra l'altro, le Oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, nonché le Zone di ripopolamento e cattura;

- l’art. 16 che stabilisce principi e norme generali relativi alle Aziende Faunistico- venatorie ed Agri-turistico venatorie;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Dispo-sizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell’attività venatoria” e successive modificazioni e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii. “Ri-forma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”

che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività vena-toria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni ammi-nistrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazio-ne delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provvedu-to, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venato-rie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza

stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni am-ministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 e ss.mm.ii. tra le quali quelle relative al settore

“Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'at-tività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Leg-ge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modi-fiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'at-tività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema di governo regio-nale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 recante “Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione Emilia-Roma-gna” che prevede:

- al comma 1 che i Piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del Piano faunistico-ve-natorio regionale;

- al comma 6, che fino all'adozione da parte della Regio-ne di nuove direttive in applicazioRegio-ne della Legge Regionale n.

8/1994 sono applicabili, per quanto compatibili, le discipline at-tualmente vigenti;

Visto, altresì, l’art. 19 della sopracitata Legge Regionale n.

8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regio-nale n. 1/2016 recante “Zone di protezione della fauna selvatica”, che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclu-sione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zo-ne, stabilendo in particolare:

- al comma 1 che le “Oasi di protezione” sono destinate al-la conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alal-la sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette;

- al comma 2 che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)”

sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire me-diante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al comma 4 che l’estensione di ogni zona di protezione de-ve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianifica-zione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992;

nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fau-na sono comprese, tra l'altro, anche le zone di rifugio;

- ai commi 5 e 6, nel disciplinare l'iter amministrativo che

duttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di appo-sito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito; avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, se-condo le modalità di cui all'art. 10, comma 14 della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decor-so tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cen-to della superficie che si intende vincolare, la regione provvede all'istituzione della zona di protezione;

Richiamato l’articolo 22 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Re-gionale n. 1/2016, recante “Zone di rifugio” che dispone nello specifico quanto segue:

- al comma 1 attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all'istituzione di “Zone di rifugio”

ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia e stabilisce che l'istituzione delle zone di rifugio av-viene quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;

- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di pre-senze faunistiche di rilievo;

- ai commi 2 e 3, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare l'istituzione delle zone di rifugio, stabilisce che il procedimento di che trattasi avviene in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 del soprarichiamato art. 19 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integra-zioni. Pertanto il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuo-ve la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle atti-vità agricole. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

Richiamati inoltre:

- l’art. 43 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, recante “Aziende venatorie” che dispone in particolare quanto segue:

- al comma 1 che la Regione autorizza l’istituzione di Azien-de faunistico - venatorie e di AzienAzien-de agri-turistico-venatorie a norma dell’art. 16 della Legge n. 157/1992;

- al comma 8 che la Regione emana, mediante direttive vinco-lanti, norme per l’istituzione, il rinnovo e la revoca delle Aziende venatorie nonché per la gestione tecnica e gli interventi di man-tenimento e di miglioramento ambientale delle stesse;

- l’art. 62, comma 1, lettera b) della sopracitata Legge Regio-nale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, che attribuisce alla Regione il compito di emanare, mediante direttive vincolanti, criteri di attuazione delle disposizioni della Legge n. 157/1992 in particolare per gli adem-pimenti relativi all’istituzione, rinnovo e revoca, nonché per la gestione tecnica delle Aziende venatorie;

dell’Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103/2013;

Dato atto che con la succitata deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 103/2013 sono stati altresì confermati i contenuti degli “Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico vena-toria di cui all’art. 5 della L.R. 8/94” adottati dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 60 in data 31 maggio 2006 fino all’approvazione di nuovi “Indirizzi” regionali;

Visto il vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Ri-mini approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 22 giugno 2015;

Richiamata la propria deliberazione n. 969 del 10 giugno 2002, recante “Direttive relative alla istituzione ed alla gestione tecnica delle aziende venatorie (art. 43, comma 8, L.R. n. 8/1994 e successive modifiche e integrazioni)” la quale, in attuazione di sopracitati artt. 43, comma 8 e 62, comma 1, lettera b), dispone in particolare che:

- le Province autorizzano l’istituzione, il rinnovo, la tra-sformazione e la modifica di Aziende venatorie per ciascun comprensorio omogeneo entro i limiti di superficie complessi-vamente indicati negli “Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale” ed entro quelli specificamen-te indicati nei singoli Piani faunistico-venatori provinciali, in sintonia con le indicazioni fornite dalla “Carta delle Vocazioni faunistiche della Regione Emilia-Romagna”;

- l’autorizzazione di Azienda venatoria è revocata, nei casi esplicitati al punto 7 lettere a), b) e c);

- le Aziende venatorie la cui autorizzazione è stata revocata vengono costituite in zone di rifugio di cui all'art. 22 della L.R.

8/1994 e successive modifiche;

Preso atto della determinazione dirigenziale del Servizio Ter-ritoriale Agricoltura caccia e pesca di Rimini n. 18891 del 22 novembre 2017 recante “Revoca autorizzazione ATV Montespi-no”, con la quale è stato disposto in particolare:

- al punto 1) di parte dispositiva la revoca dell’Azienda agri-turistica-venatoria denominata “Montespino” in quanto verificata a carico di detta Azienda l’ipotesi di cui al soprarichiamato punto 7, lettera b) della predetta deliberazione n. 969/2002;

- al punto 4) di parte dispositiva di richiedere conseguen-temente in via d’urgenza l’istituzione della Zona Rifugio denominata “Ex ATV Montespino” in ottemperanza a quanto di-sposto con la sopracitata deliberazione n. 969/2002;

Preso atto altresì della richiesta registrata agli atti con NP/2017/26043 del 28 novembre 2017 pervenuta dal Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini con la quale si richiede l’istituzione di una Zona Rifugio denominata “Ex ATV Montespino”, in quanto con la soprarichiamata determinazio-ne dirigenziale n. 18891/2017 è stata revocata l’autorizzaziodeterminazio-ne all’ATV Montespino per i motivi ampiamente esposti nel prov-vedimento stesso;

Dato atto che con la costituzione delle zone protette l'En-te persegue comunque l'inl'En-teresse pubblico di tul'En-tela della fauna selvatica;

Ritenuto, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 22, comma 2, della citata L.R. n. 8/1994, di stabilire che tali zone, finalizzate alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verranno considerate prioritarie nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine

provvedimenti di riordino sopra richiamati, di demandare al Re-sponsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini lo svolgimento della fase di notifica del presente provve-dimento, prevista dal citato art. 22, comma 3, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che con propria deliberazione n. 473 del 10 aprile 2017 è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2017-2018 successivamente modificato con propria de-liberazione n. 1312 dell’11 settembre 2017;

Ritenuto, in ottemperanza ai disposti di cui al citato art. 22, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed inte-grazioni, di stabilire che il vincolo di protezione della zona di rifugio in oggetto debba avere validità fino al termine della sta-gione venatoria 2017/2018, fissata con la suddetta deliberazione n. 473/2017, come modificata da deliberazione n. 1312/2017, salvo diversa disposizione della nuova Pianificazione faunisti-co venatoria regionale;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra-zioni” e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 89 del 30 gennaio 2017 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- n. 486 del 10 aprile 2017 recante “Direttiva di indirizzi in-terpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Trien-nale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Re-gione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'eser-cizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibe-ra 450/2007" e successive modifiche ed integdelibe-razioni, per quanto applicabile;

- n. 270/2016 recante “Attuazione prima fase della riorganiz-zazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622/2016 recante "Attuazione seconda fase della riorga-nizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 702/2016 recante “Approvazione incarichi dirigen-ziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;

- n. 1107/2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito

dell'im-- n. 468/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente di-spositivo;

2. di istituire, in ottemperanza a quanto disposto con pro-pria deliberazione n. 969 del 10 giugno 2002, la Zona di Rifugio denominata “Ex ATV Montespino” ricadente nel territorio di Rimini descritta e rappresentata nell’Allegato 1 del presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 22, comma 2, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, che tale zona, finalizzata peraltro alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verrà considerata prioritaria nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/92, qualora autorizzati, al fine di limitare l’im-patto della fauna sulle produzioni agricole;

4. di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agri-coltura, caccia e pesca di Rimini lo svolgimento della fase di notifica prevista dal citato art. 22, comma 3, della L.R.

n. 8/1994 e successive modifiche e integrazioni, in merito all'istituzione della Zona di Rifugio indicata al precedente punto 2);

5. di stabilire che al termine della fase di notifica cui al pre-cedente punto 4) il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini, entro i successivi 30 giorni, dovrà co-municare al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca i modi e i tempi dell'avvenuta pubblicizzazione del presen-te provvedimento presso i Comuni e le frazioni o borgapresen-te interessati;

6. di stabilire inoltre che il vincolo di protezione della zona in-dicata al precedente punto 2) sia determinato fino al termine della stagione venatoria 2017/2018, fissata con deliberazione di Giunta regionale n. 473/2017, come modificata da succes-siva deliberazione di Giunta regionale n. 1312/2017, salvo diversa disposizione della nuova Pianificazione faunistico venatoria regionale;

7. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pub-blicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative ri-chiamate in parte narrativa;

8. di disporre la pubblicizzazione in forma integrale della pre-sente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Zona di rifugio da istituire per la stagione venatoria 2017/2018 nel territorio di Rimini

A.T.C DENOMINAZIONE COMUNE SASP (ha)

RN1 Ex ATV Montespino Mondaino e Saludecio 390,17

Confini

Partendo dal confine con la Provincia di Pesaro/Urbino (Regione Marche) si segue la SP 36 fino alla località “Serra”; da qui si prende a destra la strada comunale fino alla località “Ghetto Chetino”, poi si prosegue seguendo il confine tra i Comuni di Saludecio e Mondaino fino a raggiungere la strada comunale per Montespino. Si prosegue lungo questa e si prende, a sinistra la svolta per “Ca’ Bertelli”. Da questa località si segue il sentiero di crinale fino a quota 232.2; da qui si svolta a destra e si raggiunge, passando lungo i confini di proprietà dei terreni, la località “Cà Prato di Luigi”; quindi, ancora proseguendo lungo i confini di proprietà dei terreni, mantenendosi in destra idrografica del fosso esistente, si raggiunge la strada comunale Via Caselle. Si prosegue a destra lungo questa e nei pressi della località “Ca’ Pangrazi” si svolta a sinistra nei campi fino a raggiungere l’abitato di Montespino. Da qui si prosegue lungo la strada comunale fino al confine con la provincia di Pesaro/Urbino (Regione Marche). Da qui si segue a destra il confine fino a raggiungere il punto di partenza sulla SP 36.

Modifica alla deliberazione n. 1415/2017 di approvazione del piano di prelievo regionale del cinghiale in forma collettiva per la stagione venatoria 2017-2018. Previsione di un nuovo gruppo di girata nell'ATC PC5

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l’art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R.

n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore

“Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge