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Emissioni in atmosfera (D2.4)

72. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate ed i limiti da rispettare sono quelli riportati nelle tabelle che seguono. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale

funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e parametri di funzionamento

PUNTO DI EMISSIONE

Torcia combustione biogas

Portata massima (Nmc/h) /

Altezza (m) /

Durata (h/g) **

Dlgs.152/2006

Temperatura di combustione °C > 850 Ossigeno nei fumi anidri (% v/v) >3

Frequenza Autocontrollo *

73. la combustione del biogas in torcia deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni: Temperatura

>850°C, concentrazione di ossigeno >=3% in volume e

tempo di ritenzione >= 0.3 secondi Dlgs.152/2006 74. Nella gestione della discarica il sistema di

estrazione e trattamento del gas deve essere

mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui è presente la formazione di gas e comunque fino a che possano esistere rischi per la salute e per

l’ambiente; a tal proposito, prima di interromperlo il gestore deve ottenere apposito nulla osta

dall’Autorità Competente.

Dlgs.36/2003

75. La torcia deve essere dotata di sistema

automatico di chiusura sulla fuoriuscita di biogas in caso di malfunzionamento della stessa e/o del sistema di accensione 76. Deve essere misurata la quantità di biogas

estratto e quanto ne viene inviato rispettivamente al recupero e alla torcia.

Prescrizione 77. Il gestore deve garantire, in maniera

continuativa, la completa combustione del biogas captato dal corpo discarica assicurando in

condizioni normali l’invio al recupero energetico, la cui combustione in torcia deve avvenire solo in caso di necessità. 78. Il gestore deve provvedere al controllo della

funzionalità ed alla manutenzione del sistema di estrazione e trattamento del biogas e tal al fine deve adottare idonee procedere di manutenzione programmata.

Il gestore deve prontamente sostituire i tratti della rete di captazione irrimediabilmente

danneggiati per effetto della compressione della massa dei rifiuti

79. Deve essere mantenuto al minimo il livello del percolato all’interno dei pozzi di captazione del biogas (per consentirne la continua funzionalità) mediante sistemi di estrazione compatibili con la natura esplosiva del gas.

Prescrizione 80. È vietata l’immissione dell’acqua di condensa

all’interno del corpo di discarica se non in casi eccezionali, così come indicato nel D.Lgs. n. 36/06, allegato 1 punto 2.5.

D.Lgs. n. 36/06

81. Per minimizzare le emissioni diffuse devono essere rispettate le procedure previste dal Piano di Gestione Operativa.

Prescrizione apposta per la migliore

tutela

dell'interesse pubblico 82. È vietato lo scarico di rifiuti pulverulenti

finemente suddivisi soggetti a trasporto eolico, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione della discarica atti ad impedire il trasporto stesso.

In particolare, il deposito di rifiuti polverulenti in discarica è consentito solamente qualora gli stessi vengano immediatamente ricoperti con uno strato di materiale protettivo di adeguato spessore e caratteristiche.

Prescrizione apposta per la migliore

tutela

dell'interesse pubblico

83. E'vietato lo scarico di rifiuti pulverulenti finemente suddivisi soggetti a trasporto eolico qualora le condizioni metereologiche (vento) siano tali da rendere inefficaci i sistemi di contenimento adottabili ai sensi del punto precedente.

Prescrizione apposta per la migliore

tutela

dell'interesse pubblico Gestione percolato

84. Per tutto il tempo di vita della discarica (gestione operativa e post operativa e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura dell’impianto) il percolato, comprensivo delle acque meteoriche venute a contatto con i rifiuti, deve essere captato, raccolto e smaltito.

Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in un impianto tecnicamente idoneo al trattamento ed autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Deve essere evitata ogni fuoriuscita di percolati dagli appositi impianti di stoccaggio e raccolta (vasche) provvedendo a svuotamento e manutenzione programmati e al controllo dei manufatti.

D.Lgs.36/2003

85. È vietata la concentrazione del percolato

all’interno del corpo della discarica e quindi anche il ricircolo dello stesso nella massa dei rifiuti tranne che in caso di necessità per lo spegnimento d’incendi.

D.Lgs.36/2003

86. Il gestore deve mantenere funzionanti i piezometri di controllo della discarica.

Prescrizione apposta per la migliore tutela

dell'interesse pubblico 87. Il percolato deve essere estratto con continuità

dal fondo delle discariche. D.Lgs.36/2003 88. Sul fondo delle discariche il battente del

percolato deve essere sempre mantenuto a livello

minimo. D.Lgs.36/2003

89. Deve essere correlata la produzione mensile di percolato con la piovosità e prodotta la relativa relazione nel report annuale

Prescrizione 90. Il gestore deve provvedere al periodico spurgo e

pulizia dei sistemi di sollevamento

Prescrizione Emissioni nel suolo (D2.6)

91. Le vasche di raccolta del percolato devono essere completamente vuotate ogni 5 anni per

verificarne lo stato di conservazione e la tenuta.

I risultati della verifica devono essere inseriti nel successivo report annuale.

Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico 92. Il gestore nell’ambito dei propri controlli

produttivi, deve monitorare quotidianamente lo stato di conservazione e di efficienza di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (materie prime – compreso gasolio per autotrazione, ecc) onde evitare contaminazioni del suolo e mantenere sempre vuoti gli eventuali bacini di contenimento

Emissioni in acqua e prelievo idrico (D2.5) 93. Non sono ammessi scarichi di acque reflue

industriali dall’impianto di discarica

Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico 94. I pozzetti di prelievo dei campioni devono

essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo.

Tali pozzetti devono essere segnalati in modo evidente con idonea cartellonistica

Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico 95. In tutto il periodo di conduzione della

discarica le acque meteoriche devono essere

allontanate dal perimetro dell’impianto a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni.

La rete di raccolta delle acque meteoriche deve essere mantenuta efficiente e funzionale provvedendo all’attività di ripristino e pulizia dei sistemi di raccolta superficiale e dei pozzetti di scarico e di raccordo.

D.Lgs.36/2003

96. È consentito lo scarico di acque reflue

domestiche provenienti dai servizi igienici ubicati nell’edificio all’interno del sito destinato ad ufficio-accettazione prospiciente la Via Belvedere, previo un loro passaggio in fossa Imhoff e

successiva fase di depurazione in filtro anaerobico

D.Lgs.36/2003

percolatore, in rete di scarico acque bianche indi in acque superficiali al Fosso Belvedere.

Il condotto di scarico non deve in alcun modo interagire con i condotti di raccolta del percolato o altri confluenti acque classificate come reflue industriali.

97. Il sistema di trattamento del refluo proveniente dai servizi igienici posti all’interno

dell’ufficio-accettazione (passaggio in fossa Imhoff con successivo convogliamento in filtro percolatore anaerobico) deve mantenersi nel tempo efficacemente funzionante e correttamente

dimensionato al carico inquinante in ingresso.

Qualora si abbia una modifica del carico globale di abitanti equivalenti che comporti A.E.>50, è consentito lo scarico in acque superficiali (Fosso Belvedere) di acque reflue domestiche, nel rispetto dei limiti della tabella D della D.G.R. 1053/2003.

In tal caso a monte dell’allacciatura dello scarico dei reflui civili provenienti dall’ufficio-accettazione con la rete delle acque bianche, deve essere presente, accessibile e correttamente identificato un pozzetto di controllo/campionamento e prelievo.

D.Lgs.36/2003

98. Con periodicità almeno annuale, la Ditta deve provvedere all’espurgo dei fanghi dalla fossa imhoff ed al controlavaggio della massa filtrante contenuta nel filtro percolatore anaerobico a servizio dello scarico reflui domestici.

I fanghi derivati da tali interventi devono essere smaltiti dalla Ditta nel rispetto della normativa vigente.

L’Azienda deve tenere apposito registro nel quale annotare le operazioni di espurgo fanghi dalla fossa Imhoff, controlavaggio della massa filtrante e di manutenzione del sistema depurativo.

Tale registro deve essere mantenuto a disposizione delle autorità di controllo

Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico

Emissioni sonore (D2.7)

99. In considerazione che le tempistiche di realizzazione dell’intervento (circa 2 anni e

mezzo) sono inferiori alle tempistiche previste per il monitoraggio del rumore (quinquennale), deve essere eseguita una campagna di misure fonometriche nei punti individuati dalla vigente AIA, durante le attività di coltivazione della discarica di cui alla fase 2 di progetto.

Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico

100. Il gestore deve rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di

Mirandola:

Zonizzazione acustica e limiti per l’area del comparto Limite di zona *

Zonizzazione acustica comunale

Classe IV Diurno (dBA)

(6.00-22.00) Notturno (dBA) (22.00-6.00) Area ad intensa

attività umana 65 dB(A) 55 dB(A)

Limite di zona * Limite differenziale **

Classe III Diurno (dBA) (6.00-22.00)

Notturno (dBA)

(22.00-6.00)

Diurno (dBA) (6.00-22.00)

Notturno (dBA) (22.00-6.00) Area di tipo

misto 60 50 5 3

* Nel caso in cui, nel corso di validità della presente autorizzazione, venisse modificata la zonizzazione acustica comunale, si dovranno applicare i nuovi limiti vigenti.

L’adeguamento ai nuovi limiti deve avvenire ai sensi della Legge n°447/1995.

** il rispetto del criterio differenziale (diurno e notturno) è da assicurare in corso d’esercizio nei confronti dei ricettori prossimi all’impianto.

101. Il gestore deve intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura delle attrezzature o parti di esse provochino un evidente inquinamento acustico

Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico 102. Il gestore deve utilizzare i seguenti punti di

misura per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose:

punto di misura * Note CC1, P5, P7, P10, P12, P14,

P17 e P16 al perimetro dell’area di

interesse della discarica

RECETTORE NOTE

R1 Abitazione posta a circa 43 m a nord della discarica R2 Abitazione posta a circa 200 m a est della discarica R3 Abitazione posta a circa 150 m a nord-est della

discarica

R4 Abitazione posta a circa 580 m a est della discarica,

* qualora vi sia la necessità i punti di misura al perimetro della discarica potranno essere integrati e/o modificati

Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico

Attività di monitoraggio e controllo (D3)

103. Deve essere attuate le azioni puntualmente definite al paragrafo #3.B.13. PIANO DI

MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL’IMPIANTO (D3), rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.

D.Lgs.152/2006 Parte seconda

104. Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.

Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico 105. Il monitoraggio deve essere applicato a tutta la

discarica; per il settore Ovest possono essere utilizzate le frequenze relative alla gestione post operativa.

Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico 106. I punti di monitoraggio delle matrici ambientali

devono essere opportunamente segnalati tramite cartellonistica identificativa.

Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico

c) di dare atto che A.R.P.A.E. ha espresso, all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto ed il proprio parere istruttorio favorevole in materia di VIA; ha inoltre rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale, a firma del dirigente responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena di A.R.P.A.E. con determinazione DET-AMB-2017-5629 del 20/10/2017, che costituisce l’Allegato 2 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;

d) di dare atto che la Regione Emilia-Romagna, con nota espressa dal Servizio Giuridico dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali, con prot. n.

535148 del 20/07/2017, ha inviato un proprio contributo nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi; tale nota è stata fatta propria dalla Conferenza di Servizi;

e) di dare atto che la Provincia di Modena, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall’art.14-ter, comma 7, della L.241/90 e si considera acquisito l'assenso senza condizioni in materia ambientale (art.18 della LR.9/99);

f) di dare atto che il Comune di Mirandola, con le note prot.

n. 22035 del 27/05/2017 e n.19440 del 19/06/2017 e con la deliberazione di Giunta n.80 del 01/06/2017, ha inviato un proprio contributo nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi; tale delibera costituisce l’Allegato 3 alla presente delibera;

g) di dare atto che A.U.S.L. Modena si è espressa sul progetto con la nota inviata al Sindaco di Mirandola con prot.

n.37384/17 del 01/06/2017, che è stata fatta propria dalla Conferenza di Servizi;

h) di dare atto che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, pur regolarmente convocato, non ha

partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall’art.14-ter, comma 7, della L.241/90 e si considera acquisito l'assenso in materia di tutela dei beni archeologici (Dlgs.42/2004);

i) di dare atto che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile, con nota espressa dall’Area Affluenti Po – Ambito Operativo di Modena con prot.

n.32975 del 24/07/2017, ha inviato un proprio contributo nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi; tale nota è stata fatta propria dalla Conferenza di Servizi;

j) di dare atto che il Consorzio della Bonifica Burana, con nota espressa con prot. n. 7613 del 12/05/2017, ha inviato un proprio contributo nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi; tale nota è stata fatta propria dalla Conferenza di Servizi;

k) di dare atto che la Regione Emilia-Romagna, con nota espressa del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, prot. NP/2017/26681 del 05/12/2017, ha rilasciato la pre-Valutazione di incidenza positiva che costituisce l’Allegato 4 della presente delibera;

l) che, ai sensi dell’art.17 della L.R. 9/99, la Valutazione d’Impatto Ambientale comprende e sostituisce i seguenti atti/nulla osta/pareri:

1. Pronuncia di compatibilità ambientale (L.R. 9/99);

2. Pre-Valutazione d’Incidenza (D.G.R. 1191/2007);

3. Attestazione della conformità del progetto in relazione al fabbisogno regionale in materia di smaltimento dei rifiuti (art.18 delle NA del PRGR)

4. Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. 152/2006);

5. Titolo edilizio;

6. Parere in materia di tutela dei beni archeologici (Dlgs.42/2004);

7. Parere di massima in materia sismica (LR.19/2008 e DGR.1795/2016);

m) che i seguenti atti/documenti, predisposti in conformità alle conclusioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi, sono allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale:

• il Rapporto sull’Impatto Ambientale, approvato dalla Conferenza di Servizi il giorno 26/07/2017 (Allegato 1);

• l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dal Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena di A.R.P.A.E. con determinazione DET-AMB-2017-5629 del 20/10/2017 (Allegato 2)

• la Deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 01/06/2017 (Allegato 3);

• la pre-Valutazione di incidenza positiva rilasciata dal Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna in data 05/12/2017, prot.

NP/2017/26681 (Allegato 4);

n) di dare atto che al fine dell’efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, eventualmente previsti dai diversi dispositivi di legge;

o) di invitare la Società proponente a ritirare presso A.R.P.A.E. copia della presente deliberazione completa degli elaborati vistati che compongono il SIA ed il progetto definitivo approvati;

p) di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione ai componenti della Conferenza di Servizi;

q) di fissare, ai sensi dell’art.17, comma 10, della vigente L.R. 18 maggio 1999, n.9, l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in 5 anni, salvo eventuali proroghe ai sensi di legge;

r) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 1.501,00 (0.04% del costo dell’opera), ai sensi dell’articolo 28 della L.R.9/1999 e della D.G.R.1238/2002, importo correttamente versato con bonifico effettuati a favore di A.R.P.A.E. con la presentazione dell’istanza;

s) di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R.

18 maggio 1999, n.9;

t) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

Provvedimento di V.I.A. relativo all'"Impianto idroelettrico di Pian di Venola" sul Fiume Reno ubicato nel comune di Marzabotto (BO) proposto da Reno Energia S.R.L. - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR 9/99)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (omissis) delibera

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art.

16, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e smi, sul progetto di ”Impianto Idroelettrico di Pian Di Venola” sul Fiume Reno ubicato nel Comune di Marzabotto (BO) proposto da Reno Energia S.r.l., poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi, è nel complesso ambientalmente compatibile, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni citate nei punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportate:

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Per quanto concerne la tutela paesaggistica, si prescrive che:

1. le opere spondali e di contenimento dovranno essere realizzate o rivestite con l’utilizzo di tecniche e materiali, tratti dall’ingegneria naturalistica;

2. la sede stradale dei percorsi di accesso di cui è previsto il mantenimento, dovrà essere realizzata con materiale misto stabilizzato;

3. le opere di cantiere, necessarie alla sola esecuzione dell’intervento, dovranno essere rimosse alla conclusione dei lavori al fine di ripristinare lo stato antecedente dei luoghi.

Per quanto concerne la tutela archeologica, relativamente alla linea elettrica, si prescrive che:

4. venga effettuata una sorveglianza archeologica in corso d’opera a tutti i lavori di scavo a cielo aperto, con pulitura e documentazione grafica e fotografica delle sezioni esposte, corredata dalla redazione di una relazione finale ragionata. Tali indagini dovranno essere realizzate da parte di idonei professionisti archeologi, sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza e senza alcun onere per essa. Si segnala fin da ora che, nel caso in cui durante lo scavo assistito si rinvengano depositi archeologici e/o resti strutturali, sarà necessario procedere ad indagini stratigrafiche estensive su tutti gli ambiti di interesse, al fine di conoscere e documentare la reale natura ed importanza dei manufatti rinvenuti;

5. venga comunicata, con congruo anticipo, la data prevista per l’inizio delle indagini e il nominativo del professionista archeologo incaricato, il quale è tenuto a prendere contatti con il funzionario responsabile per concordare le modalità di intervento.

Il Comune di Marzabotto prescrive che:

6. in sede di presentazione della richiesta di Permesso di Costruire da presentare al competente Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, oltre agli elaborati già prodotti, dovrà essere presentata la modulistica per la richiesta di Permesso di Costruire debitamente compilato ed in particolare i modelli approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28/06/2017:

1 Modulo TITOLO EDILIZIO o ISTANZA CdS

2 Modulo ASSEVERAZIONE di titolo edilizio o istanza;

7. entro l’inizio lavori dovrà essere presentata una polizza fideiussoria di importo corrispondente a quanto risultante dal computo metrico estimativo dell'intervento di innalzamento della pista pedociclabile finalizzata alla creazione del nuovo argine di progetto a garanzia dell'esecuzione dell'intervento; lo svincolo della suddetta fideiussione avverrà a seguito di predisposizione di certificato di regolare esecuzione/collaudo da tecnico nominato dal Comune di Marzabotto con onere a completo carico del proponente.