Il codice di rito non pone limiti quanto al tipo di prove che possono
essere assunte, nella duplice possibilità: su richiesta dell’imputato o
d’ufficio
373.
L’art. 441, comma 6 c.p.p. si limita infatti a stabilire che all’assunzione
si procede «nelle forme previste dall’articolo 422, commi 2, 3 e 4» c.p.p.
Ora, ancorché il rinvio attenga solamente alle modalità di assunzione
delle prove, è possibile ritenere, innanzitutto, che nel giudizio abbreviato
possano essere assunti quanto meno i mezzi di prova richiamati al comma 2
dell’art. 422 c.p.p.: la prova testimoniale, la perizia, l’esame di persone
imputate in procedimenti connessi ai sensi dell’art. 210 c.p.p., oltre
all’interrogatorio dell’imputato
374.
372 Art. 421, comma 3, così come richiamato dagli artt. 441, comma 1 e 442 c.p.p.
373 R. ORLANDI, sub. Art. 27 l. 16 dicembre 1999 n. 479…cit., 455; F. ZACCHE’, Il giudizio abbreviato…cit.,145; A. MANGIARACINA, I limiti al potere di integrazione probatoria del giudice…cit., 709;
374 Alcuni dubbi si sono posti con riferimento all’interrogatorio dell’imputato, a causa del rinvio generico contenuto nell’art. 441, comma 6 c.p.p. all’art. 422, comma 4 c.p.p., che contempla anche la possibilità, su richiesta di parte, che l’interrogatorio sia reso «nelle forme previste dagli articoli 498 e 499» c.p.p. In dottrina taluno ha ritenuto non applicabile la disciplina dell’esame dell’imputato nella sede del rito abbreviato, atteso che il regime di cui agli artt. 498 e 499 c.p.p. dovrebbe essere inteso come finalizzato a consentire una formazione anticipata della prova. Sul punto v. R. ORLANDI, sub. Art. 27 l. 16 dicembre 1999 n. 479…cit., 456. Contra, v. A. MANGIARACINA, I limiti al potere di integrazione probatoria del giudice…cit., 710, secondo la quale sarebbe ben possibile ricorrere alla cross examination nell’interrogatorio dell’imputato. E’ stata discussa, inoltre, la possibilità per l’imputato di rendere spontanee dichiarazioni. A tale conclusione si perviene atteso il rinvio operato dal primo comma dell’art. 441 c.p.p. alle disposizioni previste per l’udienza preliminare, fra le quali l’art. 421, comma 2 c.p.p., non interessato nemmeno dalla clausola di esclusione rivolta dalla stessa norma agli artt. 422 e 423 c.p.p. Si veda, al riguardo, F. ZACCHE’, Il giudizio abbreviato…cit.,145.
Tuttavia, l’orientamento maggioritario ritiene che possano essere
ammesse anche prove diverse
375.
Verosimilmente, le persone di cui è disposta l’audizione saranno citate
a comparire ad una udienza successiva, individuata dal giudice, così come
previsto dall’art. 422, comma 2 c.p.p.
Come anticipato, l’audizione e l’interrogatorio sono condotti dal
giudice, a mezzo del quale il pubblico ministero e i difensori possono porre
domande
376. Ebbene, secondo taluno, sarebbe questa «una conseguenza
“naturale” della scelta che l’imputato ha fatto»: essere giudicato sulla base di
atti formati secondo un regime probatorio diverso da quello previsto per il
dibattimento
377.
Altri, invece, ritiene che sarebbe stato preferibile estendere le forme
del contraddittorio “forte” per l’escussione delle fonti di prova personali,
piuttosto che un contraddittorio «con cadenze tipiche del metodo
“inquisitorio”»
378.
Pare preferibile la prima tesi. Invero, il giudizio abbreviato è nato come
via alternativa al dibattimento – e quindi alle forme garantiste ma dispendiose
del contraddittorio -, al fine di attuare una deflazione del carico giudiziario
destinato al dibattimento, offrendo in premio all’imputato uno sconto sulla
pena. Ora, tale natura, già in parte erosa su più fronti, non deve andare
375
F. ZACCHE’, Il giudizio abbreviato…cit.,145. Vi è chi ritiene, infatti, che l’elencazione contenuta nell’art. 422, comma 2 c.p.p. non sia tassativa. Si veda N. GALANTINI, La nuova udienza preliminare, in Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata, a cura di E. Amodio-N. Galantini, Milano, 2001, 100; R. BRICCHETTI, Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare, in Il nuovo processo penale davanti al giudice unico. Legge 16 dicembre 1999, n. 479, Milano, 2000, 138.
376 Tale facoltà, lo ricordiamo, è estesa anche al difensore della parte civile, la quale, pur non avendo un autonomo diritto alla prova nel giudizio abbreviato, partecipa alla fomazione, pur mediata, delle prove richieste dalle altre parti o assunte d’uffici dal giudice ai sensi dell’art. 441, comma 5 c.p.p.
377
Così, R. ORLANDI, sub. Art. 27 l. 16 dicembre 1999 n. 479…cit., 456. Si potrebbe aggiungere che, in ogni caso, nella disciplina in parola si apprezza anche la differenza che sussiste fra l’integrazione probatoria consentita a seguito della novella del 1999 ed il normale regime previsto per il dibattimento. Di tal che, sarebbe possibile concludere: integrazione probatoria sì, ma non nelle forme del contraddittorio.
378
F. ZACCHE’, Il giudizio abbreviato…cit.,146; A. MANGIARACINA, I limiti al potere di integrazione probatoria del giudice…cit., 710;
perduta, pena il fallimento dell’istituto, che verrebbe a proporsi - nella forma
condizionata - come una opzione preferibile al dibattimento, senza alcun
risultato in termini di economia processuale.
In ogni modo, a seguito dell’ampliamento del panorama conoscitivo
del giudice (e delle parti) è ben possibile che sorga la necessità di apportare
degli “aggiustamenti” al capo di imputazione
379.
Ebbene, il legislatore del 1999 aveva risolto il problema disponendo un
ulteriore rinvio alle norme previste per l’udienza preliminare
380. Al riguardo,
infatti, l’art. 441, comma 5 c.p.p. fa salva l’applicabilità dell’art. 423 c.p.p.
Ora, tale ultima disposizione appresta una disciplina distinta a seconda
che nel corso dell’udienza (preliminare) sia emerso un fatto diverso da come
previsto nell’imputazione (o un reato connesso ai sensi dell’art. 12 lett. b) o
una circostanza aggravante), oppure un fatto nuovo.
Nel primo caso, secondo la disposizione in parola, il pubblico
ministero può contestare la modifica dell’imputazione, anche mediante
comunicazione al difensore, ove l’imputato sia assente o contumace; nel
secondo caso, invece, il giudice autorizza la contestazione del fatto nuovo, su
richiesta del pubblico ministero, soltanto ove l’imputato sia presente e vi
consenta.
Appare chiaro, quindi, che tale disciplina, se si dimostra adeguata a
fronteggiare la necessità di modifica dell’imputazione nell’udienza
preliminare, all’esito della quale è previsto un provvedimento interlocutorio,
disvelava invece non poche lacune ove applicata nel giudizio abbreviato. Ciò
379 Merita precisare che la modifica dell’imputazione è consentita, nel giudizio abbreviato, soltanto a seguito di integrazione probatoria. Infatti la giurisprudenza ha chiarito che una volta instaurato il giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, e al di fuori del caso di integrazione disposta d’ufficio, non è consentita al p.m. la modificazione dell'imputazione, in quanto il giudizio medesimo deve svolgersi secondo la sua struttura tipica, e cioè allo stato degli atti e con la conseguente immutabilità dell'originaria imputazione, con la conclusione che deve ritenersi nulla la sentenza che si formi sui fatti o sulle circostanze ulteriori che siano stati eventualmente contestati (Cass., sez. II, 11.07.2007, n. 35624, in CED Cass. 2007). 380 F. ZACCHE’, Il giudizio abbreviato…cit.,146.
specialmente per quanto concerne la contestazione del fatto diverso, del reato
connesso o della circostanza aggravante, che secondo il disposto dell’art.
423, comma 1 c.p.p. può essere fatta anche in assenza dell’imputato
381.
In tali casi, inoltre, in ordine alla “novità” all’imputato non è accordata
alcuna difesa: né la possibilità di ottenere un rinvio; né il diritto alla prova
con riferimento alla nuova contestazione
382.
A fronte del dato normativo, la dottrina non aveva mancato di rilevare
che la situazione di colui che subisce una nuova contestazione nel giudizio
abbreviato deve essere considerata affine a quella di colui che subisce
analoga sorte in dibattimento («la posta in gioco è la stessa»), in misura
maggiore rispetto alla posizione di chi si trova destinatario di una nuova
contestazione nell’udienza preliminare. Di tal che, sarebbe stato più
opportuno un rinvio alla disciplina dettata per il dibattimento agli artt. 516 –
520 c.p.p., anziché all’art. 423 c.p.p.
383.
Il rimedio è stato apportato mediante l’introduzione dell’art. 441 bis,
c.p.p., ad opera della L. n. 144 del 2000
384, il quale ha introdotto una
disciplina ad hoc per la contestazione del fatto diverso (del reato connesso o
381 Mentre si comprende che, nel caso del fatto nuovo, l’imputato è garantito a sufficienza dal disposto dell’art. 423, comma 2 c.p.p., che impedisce tout court la contestazione all’imputato assente e rimette a quest’ultimo, ove presente, la scelta se consentire o meno la modifica immediata dell’imputazione o il ritorno alle vie ordinarie.
382 R. ORLANDI, sub. Art. 27 l. 16 dicembre 1999 n. 479…cit., 457; F. ZACCHE’, Il giudizio abbreviato…cit.,146.
383
R. ORLANDI, sub. Art. 27 l. 16 dicembre 1999 n. 479…cit., 2000, 457.
della circostanza aggravante)
385, mentre la disciplina rimane invariate per
quanto riguarda la contestazione del fatto nuovo
386.
Ebbene, a seguito della contestazione all’imputato è riconosciuta la
possibilità di scegliere fra due vie: da un lato, quella prevista dal comma 1
dell’art. 441 bis c.p.p., che accorda allo stesso
387la facoltà di «chiedere che il
procedimento prosegua nelle forme ordinarie»
388; dall’atro lato, quella di
rimanere nel rito abbreviato, con la possibilità di ottenere l’ammissione di
nuove prove, così come stabilito al comma 5 dell’art. 441 bis c.p.p.
In ogni caso, giusto il disposto del comma 3 della disposizione in
parola, a seguito della contestazione il giudice, su istanza dell’imputato o del
suo difensore
389, assegna un termine non superiore a dieci giorni, allo scopo
di meglio «calibrare le varie strategie difensive»
390.
385
Infatti, in apertura l’art. 441 bis c.p.p. si riferisce ai casi di contestazioni previste dall’art. 423, comma 1 c.p.p. Occorre rilevare al riguardo che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che affinché possa trovare applicazione la disciplina in parola è necessario che le nuove contestazioni derivino da nuove emergenze. Diversamente, all’imputato non è consentito retrocedere alle vie ordinarie qualora la contestazione di un fatto diverso, di una circostanza aggravante o di un reato connesso ai sensi dell’art. 12 lett. c), c.p.p., riguardi fatti o circostanze già in atti e, quindi, noti all’imputato allorché ebbe ad avanzare richiesta di rito abbreviato. Così, Cass., sez. V, 27.11.2008, n. 7047, in CED Cass. 2009; Cass., sez. II, 9.06.2005, n. 23466, in CED Cass. 2005.
386
R. ORLANDI, sub. Art. 27 l. 16 dicembre 1999 n. 479…cit., 2000, 459. Secondo la giurisprudenza, la contestazione del fatto nuovo è resa possibile soltanto dal consenso espresso dell’imputato e non anche nel silenzio dello stesso, trattandosi di una condizione espressamente richiesta dalla legge. Al riguardo cfr. Cass., sez. IV, 6.06.2007, n. 27777, in Guida dir., 2007, 38, 96.
387 Anche a mezzo di procuratore speciale, come si ricava dall’art. 441 bis, comma 2 c.p.p., che rinvia alle forme previste dall’art. 438, comma 3 c.p.p. Quindi si tratta delle stesse forme previste per la richiesta originaria di accesso al rito.
388 «In questo modo, si è inteso tutelare l’affidamento di chi sceglie il rito speciale. Sul presupposto che lo stesso abbia ad oggetto l’imputazione originariamente formulata dal pubblico ministero». In tal senso, R. ORLANDI, sub. Art. 27 l. 16 dicembre 1999 n. 479…cit., 458, il quale osserva altresì che con l’art. 441 bis c.p.p. è affermato in maniera incondizionata il diritto dell’imputato a rivedere la propria scelta, a fronte di una nuova contestazione.
389
Quindi anche nel caso in cui l’imputato sia assente o contumace. 390 F. ZACCHE’, Il giudizio abbreviato…cit.,150.
Ove la scelta sia quella di fare ritorno al rito ordinario, è revocata
l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato
391ed è fissata
l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione
392.
Diversamente, laddove l’imputato preferisca proseguire nelle forme del
giudizio abbreviato, allo stesso è consentito chiedere l’ammissione di nuove
prove, «in relazione alle contestazioni ai sensi dell’articolo 423»
393, anche
oltre ai limiti stabiliti dall’art. 438, comma 5 c.p.p.
394. In questo caso, il
pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria
395.
Ora, il richiamo generico alle contestazioni dell’art. 423 c.p.p., in
merito alla possibilità, accordata all’imputato, di ottenere una integrazione
probatoria, si presta a dubbi interpretativi. In particolare, ci si domanda se
tale facoltà sia limitata ai casi di contestazione del fatto diverso, di cui al
comma 1 dell’art. 423 c.p.p., ovvero sia estesa anche alle ipotesi di
contestazione del fatto nuovo, ove l’imputato opti per la prosecuzione nel rito
semplificato, ai sensi dell’art. 423, comma 2 c.p.p.
391 Si tratta dell’unico caso in cui nel sistema processuale è prevista la revoca dell’ordinanza ammissiva del rito abbreviato. In tutti gli altri casi il provvedimento di revoca è considerato abnorme dalla giurisprudenza maggioritaria. Sul punto, vedi supra.
392
Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell’art. 422 c.p.p. (art. 441 bis, comma 4 c.p.p.). In questo caso, inoltre, la richiesta di accesso al rito abbreviato non può essere riproposta. In dottrina vi è chi ritiene che in caso di ritorno alle vie ordinarie il giudice possa disporre la prosecuzione dell’udienza camerale se la parte civile aveva aderito al rito e non vi sia un responsabile civile ipotetico, che in tal caso dovrebbe essere citato (anche laddove non fosse stato citato in origine ovvero fosse stato escluso ai sensi dell’art. 87, comma 3 c.p.p.). Diversamente, l’organo giudicante dovrebbe fissare una nuova udienza, a tutela del diritto di parteciparvi riconosciuto alle parti private diverse dall’imputato, qualora il danneggiato dal reato abbia rifiutato il rito, ovvero il responsabile civile ne sia stato escluso automaticamente ai sensi dell’art. 87, comma 3 c.p.p. Così, F. ZACCHE’, Il giudizio abbreviato…cit.,152. A proposito delle incertezze interpretative create dalla formula usata dall’art. 441 bis, comma 4 c.p.p., R. ORLANDI, sub. Art. 27 l. 16 dicembre 1999 n. 479…cit., 460, ritiene che la soluzione più conforme, fra la fissazione di una nuova udienza preliminare o la prosecuzione dell’udienza in corso, sarebbe quella per cui l’organo giudicante «fissi l’udienza, ogniqualvolta la trasformazione del rito sia stata preceduta da una richiesta di sospensione del giudizio abbreviato (art. 441- bis co. 3 c.p.p.), e ne ordini invece la prosecuzione, quando l’imputato abbia chiesto il giudizio ordinario immediatamente dopo la nuova contestazione. In quest’ultimo caso, l’esordio del giudizio abbreviato, infatti, è idoneo a surrogare la fase introduttiva dell’udienza preliminare, mentre nel primo caso, essa dovrebbe ricominciare da capo per i necessari adempimenti».
393 Art. 441 bis, comma 5 c.p.p. 394
In dottrina si è osservato che la precisazione appare superflua, in merito al vaglio di necessità. Così, F. ZACCHE’, Il giudizio abbreviato…cit.,150.
Dalla esegesi della disciplina relativa alla modifica dell’imputazione
sembra che il legislatore abbia ben distinto le ipotesi di cui al comma 1 da
quelle di cui al comma 2 dell’art. 423 c.p.p., e soltanto al comma 5 dell’art.
441 c.p.p. è contenuto un rinvio generico all’art. 423 c.p.p., che peraltro deve
considerarsi un retaggio della scelta operata, in prima battuta, dal legislatore
del 1999, di rinviare alle norme dell’udienza preliminare, poi non raccordata
in occasione della riforma del 2000.
Viceversa, all’art. 441 bis c.p.p. il legislatore dichiara di riferirsi
esclusivamente ai casi di cui all’art. 423, comma 1 c.p.p. Sembra pertanto
legittimo ritenere che quando, all’interno della stessa disposizione, si fa
riferimento alle contestazioni «ai sensi dell’articolo 423», si intenda
contemplare entrambe le ipotesi ivi disciplinate.
Peraltro, tale interpretazione si dimostra maggiormente conforme al
dettato costituzionale e, in particolare, al diritto di difesa.
Si deve concludere quindi che a seguito di nuove contestazioni, ove
l’imputato decida di proseguire nel rito abbreviato, possa svolgersi una
ulteriore attività istruttoria per l’assunzione delle prove richieste
dall’imputato stesso, nonché delle prove contrarie richieste dal pubblico
ministero. Infine, si deve ritenere che sia in ogni caso possibile per il giudice
fare ricorso all’assunzione, anche d’ufficio, degli elementi necessari per la
decisione, ove ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (art. 441,
comma 5 c.p.p.).
Merita soffermarsi, seppur brevemente, su di un ultimo aspetto: quello
concernente il ruolo della parte civile in caso di modifica dell’imputazione.
La dottrina si è domandata, infatti, se il danneggiato sia legittimato a
costituirsi parte civile ex novo a fronte delle nuove contestazioni
396.
Infatti, nel caso in cui la parte civile non abbia accettato il rito speciale,
trasferendo l’azione nella sua sede naturale, non si può escludere che lo
stesso possa riproporre la costituzione di parte civile nel procedimento penale
ordinario, innestatosi ai sensi dell’art. 441 bis, commi 1 e 4 c.p.p.,
sussistendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 75 c.p.p.
397.
Allo stesso modo, si deve ritenere che il danneggiato possa rinnovare
la costituzione di parte civile, secondo le regole del codice di rito, anche
laddove avesse accettato il rito speciale, poi proseguito nelle forme ordinarie
per scelta dell’imputato.
Qualora, invece, a seguito della contestazione del fatto diverso (del
reato connesso o della circostanza aggravante) o nuovo, l’imputato opti per
rimanere nel rito speciale, ai sensi dell’art. 441 bis, comma 5 c.p.p., alla parte
civile (che abbia accettato il rito) dovrebbe essere riconosciuto il diritto di
adeguare la propria pretesa alla mutazione del fatto di reato, ampliando il
petitum e la causa petendi dell’azione intrapresa
398.
Diversamente, ove il danneggiato avesse già trasferito l’azione per le
restituzioni o il risarcimento in sede civile, al momento della modifica
dell’imputazione, la scelta dell’imputato di proseguire nelle forme del rito
abbreviato pare precludere allo stesso la possibilità di rinnovare l’esercizio
dell’azione civile nel rito speciale.
In questo caso, infatti, il dato normativo mal si presta a confortare una
tale opzione ermeneutica. In particolare, difetta in questa sede una norma
analoga a quella dettata all’art. 519, comma 3 c.p.p., che prescrive in caso di
nuove contestazioni in dibattimento la citazione della persona offesa, allo
scopo precipuo di consentire alla stessa, laddove cumuli in sé anche la
397
Cfr. F. ZACCHE’, Il giudizio abbreviato…cit.,153. 398
In tal senso, V. MAFFEO, Il giudizio abbreviato…cit., 340; L. PARLATO, Il ruolo della parte civile nel “nuovo” giudizio abbreviato…cit., 1255; F. ZACCHE’, Il giudizio abbreviato…cit.,154.