A proposito dei casi problematici di accesso al rito abbreviato, preme
dar conto di una ulteriore questione dibattuta. Si tratta dell’opportunità di
consentire l’instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di nuove
contestazioni in dibattimento.
Ebbene, sappiamo che qualora nel corso dell’istruzione dibattimentale
emerga un fatto diverso da come è descritto nell’imputazione – e, in specie,
un reato connesso ai sensi dell’art. 12, lett. b), una circostanza aggravante
ovvero un fatto nuovo -, il pubblico ministero può modificare l’addebito
procedendo alla relativa contestazione nelle forme stabilite agli artt. 516, 517
e 518 c.p.p.
243.
242 Si veda C. cost., 18.12.2009, n. 333, in Foro it., 2010, 3, di cui si dirà meglio nel prosieguo, nonché C. cost. 30.06.1994, n. 265, in Arch. n. proc. pen., 1994, 461.
243 L’art. 518 c.p.p. detta una disciplina ben precisa e sufficientemente garantista per il caso in cui emerga, nel corso dell’istruzione dibattimentale, un fatto nuovo, non enunciato nel decreto che dispone il giudizio: se l’imputato non è presente, il pubblico ministero deve procedere nelle forme ordinarie (art. 518, comma 1c.p.p.); se invece l’interessato è presente, lo stesso può decidere di prestare il proprio consenso a che il pubblico ministero proceda, su autorizzazione del giudice, alla nuova contestazione in udienza (art. 518, comma 2 c.p.p.). Diversamente avviene nel caso in cui emerga, sempre nel corso del dibattimento, un reato connesso ex art. 12, lett. b) ovvero una circostanza aggravante: secondo l’art. 517 c.p.p., in questo caso il pubblico ministero può procedere alla contestazione, purché la cognizione non appartenga alla competenza
Ora, a ben vedere, l’imputato è posto in condizione di chiedere
l’accesso al rito abbreviato soltanto nei casi di contestazione del fatto nuovo,
ai sensi dell’art. 518, comma 1 c.p.p., ovvero di regresso all’udienza
preliminare a seguito della contestazione di un reato per il quale è prevista
l’udienza preliminare (art. 516, comma 1 ter c.p.p.), che non sia stata
celebrata, purché l’eccezione sia tempestiva. Fuori da questi casi – e in
particolare in costanza di un fatto diverso -, non sarebbe ammessa
l’instaurazione del rito abbreviato.
Mette conto osservare che la Corte costituzionale, mentre non aveva
avuto difficoltà a dichiarare l’illegittimità degli artt. 516 e 517 c.p.p., nella
parte in cui non prevedevano la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice
del dibattimento l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. o di
proporre domanda di oblazione, relativamente al fatto diverso o al reato
concorrente contestato in tale sede
244, per quanto riguarda l’accesso al
giudizio abbreviato aveva mantenuto a lungo una posizione di chiusura
245.
In diverse pronunce, infatti, il Giudice delle leggi aveva disconosciuto
dubbi di legittimità della disciplina della modifica dell’imputazione,
dichiarando l’inammissibilità delle questioni sollevate, sul presupposto che il
giudizio abbreviato rappresenterebbe una vera e propria procedura
di un giudice superiore. A norma del comma 1 ter dell’art. 516 c.p.p., introdotto con la L. n. 479 del 1999, se a seguito della modifica risulti un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare, e questa non si è tenuta, sarà disposta la regressione del procedimento a tale fase.
244
Cfr. C. cost. 30.06.1994, n. 265, in Arch. n. proc. pen., 1994, 461, nella quale la Corte aveva rilevato che «la libera determinazione dell'imputato verso i riti speciali risulta[va, nei casi sottoposti alla sua attenzione,] sviata da aspetti di "anomalia" caratterizzanti la condotta processuale del pubblico ministero. Tale anomalia deriva[va] o dalla erroneità della imputazione (il fatto è diverso) o dalla sua incompletezza (manca l'imputazione relativa a un reato connesso)», non potendo parlarsi, in simili vicende, di una libera assunzione del rischio del dibattimento da parte dell'imputato. Si veda altresìC. cost. 29.12.1995, n. 530, in Giur. cost., 1995, 4415, con nota di V. PINI, Modifica dell‟imputazione e diritto ai riti speciali.
245 In dottrina, cfr. F. ZACCHE’, Il giudizio abbreviato…cit., 49; P. DI GERONIMO, L‟efficacia normativa delle sentenze costituzionali additive: un criterio risolutivo del contrasto in tema di mutamento della contestazione formulata prima dell‟istruttoria dibattimentale, in Cass. pen., 2007, 4203; G. CONTI, Nuove contestazioni dibattimentali e preclusione al rito abbreviato, in Giur. cost., 1992, 2626.
«inconciliabile con quella dibattimentale».
246. Invero, le differenze strutturali
con il giudizio, secondo la Corte, non avrebbero consentito un intervento
correttivo, anche perché tra le alternative possibili nell’assetto legislativo
nessuna sarebbe stata costituzionalmente obbligata.
247.
Tuttavia, in tempi più recenti la Corte ha avuto un ripensamento: un
primo accenno in tal senso si è avuto con la sent. C. cost. n. 236 del 2005
248,
in occasione della quale sono stati ritenuti superati i predetti limiti strutturali,
essendo ormai più che collaudata la possibilità di espletare il giudizio
abbreviato in dibattimento.
L’orientamento si è consolidato anche in tempi più recenti, con la
sentenza C. cost. n. 333 del 2009, con la quale il Giudice delle leggi ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p., nella parte
in cui non prevedono la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del
dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente
contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerna un fatto
che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione
penale
249.
246 Cfr. La stessa sentenza C. cost., 30.061994, n. 265, in Giur. cost., 1994, 2165; C. cost., 1.04.1993, n. 129, ivi, 1993, 1046; C. cost., 28.12.1990, n. 593, ivi, 1990, 3312.
247
Pertanto, la Corte consacrava «l’ortodossia di una disciplina che, imperniata sulla perentorietà dei termini per l’accesso ai riti semplificati, preclude all’imputato di definire in modo alternativo la contestazione del fatto diverso, ovvero del reato concorrente». Così, C. FIORIO, Vicende dell‟imputazione e giudizio abbreviato, in Giur. cost., 2005, 2057). Addirittura C. cost. 29.06.1992 n. 316, in Giur. cost., 1992, 2623, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 519, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere il giudizio abbreviato in caso di contestazione in dibattimento di un reato concorrente, afferma che il rischio di non poter più chiedere l’accesso al giudizio abbreviato rientrerebbe «naturalmente nel calcolo in base al quale l’imputato si determina a chiedere o meno tale rito, onde egli non [avrebbe] che da addebitare a se medesimo le conseguenze della propria scelta».
248 Si veda C. cost., 16.06.2005, n. 236, in Giur. cost., 2005, 2045
249 Così, C. cost. 18.12.2009, n. 333, in Foro it., 2010, 3. 761; Dir. giust. 2009, con nota di A. CORRADO, Processo penale: la Consulta censura la disciplina della cosiddetta contestazione suppletiva “tardiva”. Preme anzitutto chiarire che una tale eventualità è, del resto, resa possibile dalla prassi giurisprudenziale, avallata anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass., sez. un., 28.10.1998, n. 4, in Cass. pen., 1999, 2074), secondo la quale le nuove contestazioni ex artt. 516 e 517 c.p.p. possono essere basate anche sui soli atti acquisiti dal pubblico ministero durante le indagini, non essendo di ostacolo il dato letterale per cui il reato concorrente o la circostanza aggravante dovrebbero emergere «nel corso dell’istruzione dibattimentale».