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Lo svolgimento del giudizio abbreviato

Nel documento Il giudizio abbreviato (pagine 132-136)

Una volta che il giudice abbia disposto il giudizio abbreviato, si

osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza

preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423 (art. 441,

comma 1 c.p.p.)

364

.

361

In dottrina è stata proposta una interpretazione adeguatrice del silenzio normativo, per cui la parte civile potrebbe « sollecitare i poteri esercitabili dal giudice ai sensi del citato art. 441 comma 5» c.p.p. Così, P. TONINI, Manuale di procedura penale…cit.,718. Nello stesso senso, F. ZACCHE’, Il giudizio abbreviato…cit., 109, il quale ritiene addirittura che «sembrerebbe doversi riconoscere alla parte civile il diritto a contrastare le allegazioni difensive dedotte dalla controparte, in armonia con il diritto alla prova e, di conseguenza, alla prova contraria, tutelato dall’art. 24 commi 1 e 2 Cost. pure con riguardo alle conseguenze civilistiche».

362 L. PARLATO, Il ruolo della parte civile nel “nuovo” giudizio abbreviato…cit., 1252. 363

F. ZACCHE’, Il giudizio abbreviato…cit., 108. 364

Anche dopo la novella del 1999, ha avuto seguito in dottrina e in giurisprudenza l’annosa questione della revocabilità o meno dell’ordinanza con la quale è stato disposto il giudizio abbreviato - già trattata supra con

E’ rimasto invariato, pertanto, il contenuto del primo comma dell’art.

441 c.p.p. Tuttavia, l’integrazione probatoria che il legislatore del 1988

intendeva impedire, attraverso la clausola di esclusione dell’applicabilità

degli artt. 422 e 423 c.p.p., è stata recuperata dalla novella del 1999, come

abbiamo visto, attraverso la modifica dei commi 5 e 6 dell’art. 441 c.p.p.

Procedendo per gradi, è possibile osservare anzitutto che il rinvio alle

norme che disciplinano l’udienza preliminare fa sì che il giudizio abbreviato

si svolga, di regola, in camera di consiglio, come peraltro è confermato anche

al terzo comma dell’art. 441 c.p.p.; ciò nonostante, la nuova dizione della

disposizione in parola introduce anche la possibilità che il rito sia celebrato in

pubblica udienza, qualora ne facciano richiesta tutti gli imputati

365

.

riferimento alla disciplina previgente -, essendo mutato soltanto il termine di riferimento: mentre nella dizione originaria del codice del 1988 la questione si poneva con riferimento alla possibilità di definire il processo allo stato degli atti, oggi si discute della revocabilità, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 441 bis c.p.p., che vedremo, dell’ordinanza ammissiva qualora l’integrazione probatoria cui l’imputato abbia condizionato il rito sia divenuta impossibile. Le cause dell’impossibilità possono essere ricondotte alla irreperibilità del teste di cui era stata disposta l’audizione, richiesta come integrazione probatoria ai sensi dell’art. 438, comma 5 c.p.p.; o ancora al mutamento dello stato dei luoghi ovvero alla perdita di documenti. In ogni caso, la giurisprudenza ritiene che il giudice non possa revocare l’ordinanza dispositiva del giudizio abbreviato unilateralmente, dal momento che tale potere appartiene esclusivamente all’imputato, in presenza dei requisiti stabiliti dal legislatore. Cfr. Cass., sez. I, 17.06.2004, Gurliaccio, in Cass. pen., 2005, 4310, secondo la quale il provvedimento di revoca sarebbe abnorme; nello stesso senso Cass, sez. I, 11.03.2004, Pawlak, in Arch. n. proc. pen., 2004, 416; Cass., sez. II, 13.04.2007, n. 385, Polverino, in Giur. it., 2008, 455, con nota di F. CASASOLE, Ammissione «condizionata» al rito abbreviato e sopravvenuta impossibilità di acquisizione della prova; in Studium iuris, 2008, 91, con nota di A. MARANDOLA. Da ultimo, sulla abnormità dell’ordinanza di revoca v. Cass., sez. III, 12.11.2009, n. 9921, in CED Cass., 2010. 365

La legge n. 479/99 ha modificato il comma 3 dell’art. 441 c.p.p., innovando la disciplina in questione. Da un lato, si è mantenuta la regola della celebrazione dell’udienza in camera di consiglio, come incentivo dell’accesso al rito alternativo; dall’altro lato, si è prevista la possibilità di celebrare il processo in forma pubblica , se tutti gli imputati lo richiedano. La riforma ha, cioè, attribuito all’imputato un diritto alla pubblica udienza, facendo dipendere lo svolgimento del rito abbreviato in tale forma dalla richiesta del medesimo e, nel caso di giudizio con una pluralità di imputati, dalla richiesta di tutti. Si è introdotta un’apertura significativa alla pubblicità immediata, anche se la presenza del pubblico non solo rimane l’eccezione, ma è anche nella piena disponibilità dell’imputato. Va precisato che l’esercizio di un simile diritto può essere legittimamente impedito dal veto opposto anche da uno solo dei coimputati, titolare dello stesso diritto. Prima della legge n. 479/99, la Consulta aveva avuto modo di precisare che le deroghe al principio della pubblicità delle udienze penali hanno carattere eccezionale, dal momento che la pubblicità «consente a qualunque cittadino di verificare le ragioni e i modi dell’amministrazione della giustizia » (C. cost., 10.10.1990, n. 435, in Giur. cost., 1990, 2598). Per quanto concerne il rito abbreviato, tuttavia, si rende necessaria una considerazione ulteriore. Infatti, tale rito è teso ad assicurare «una certa celerità di giudizio e una certa riservatezza», ponendo l’imputato «al riparo da indiscrezioni che possono ledere la sua figura di uomo». Per tutte queste ragioni, la Corte ha confermato la legittimità della disciplina stabilita al comma 3 dell’art. 443 c.p.p., ritenendo la questione deferitale inammissibile (cfr. C. cost., 9.05.2001, n. 115, cit.).

Alla stregua dell’udienza preliminare, anche il giudizio abbreviato si

svolge «con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del

difensore dell’imputato»

366

.

All’udienza di trattazione, ove il rito si sia instaurato su richiesta

“semplice” dell’imputato, pubblico ministero e imputato procederanno alla

discussione. In particolare, giusto il disposto dell’art. 421 c.p.p., la pubblica

accusa esporrà sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli

elementi di prova a sostegno delle proprie conclusioni

367

; l’imputato potrà

rendere dichiarazioni spontanee e richiedere di essere sottoposto

all’interrogatorio

368

; secondo le cadenze dell’onere della prova, dovrebbe

prendere poi la parola il difensore della parte civile ed, eventualmente, della

persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria)

369

e dell’imputato, «che

espongono le proprie difese», con facoltà di replica, una sola volta.

Ai sensi dell’art. 421, comma 3 c.p.p., il pubblico ministero e i

difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti

366 Art. 420, comma 1, c.p.p. Troveranno applicazione, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 420 ter, comma 5 c.p.p., relativamente all’impedimento del difensore, e 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies c.p.p., in merito alla contumacia, compatibilmente al momento in cui è instaurato il rito speciale. Infatti, laddove il rito si innesti nell’udienza preliminare, l’accertamento della regolare costituzione delle parti sarà già avvenuta; allo stesso modo, nei casi in cui il rito semplificato abbia luogo in dibattimento, a seguito di citazione diretta a giudizio o di rito direttissimo. Diversamente, il giudice (per le indagini preliminari) procederà agli adempimenti previsti dalle norme sopra citate qualora il giudizio abbreviato venga trattato nell’apposita udienza fissata a seguito di richiesta avanzata dall’imputato nell’ambito del rito immediato o contestualmente all’opposizione al decreto penale di condanna.

367 Si ritiene che questa sia la lettura da dare al combinato disposto degli artt. 421, comma 2 c.p.p., ove il riferimento è alla richiesta di rinvio a giudizio, e 523 c.p.p., nel quale il riferimento è alle «conclusioni». 368

In questo caso, atteso il rinvio alle norme che disciplinano l’udienza preliminare, si deve ritenere applicabile anche l’inciso, contenuto nell’art. 421, comma 2 c.p.p., secondo il quale su richiesta di parte il giudice dispone che l’interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499 c.p.p.

369

A tale conclusione si perviene atteso il rinvio contenuto al comma 6 dell’art. 441 ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 422 c.p.p. Quanto al responsabile civile, giova ricordare che all’instaurazione del giudizio abbreviato consegue la sua automatica esclusione dal processo ai sensi dell’art. 87, comma 3 c.p.p. Tale disposizione è ispirata alla finalità di non gravare tale tipo di giudizio, che dovrebbe essere ispirato alla massima celerità. Così, Relazione prog. prel. c.p.p., in G. CONSO-V. GREVI-G.NEPPI MODONA, Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati, IV, Il progetto preliminare del 1988…cit., 1023. Diversa, invece, la scelta con riferimento al civilmente obbligato per la pena pecuniaria, in relazione al quale il codice non pone alcuna barriera alla sua partecipazione al procedimento, come si ricava dall’art. 89, comma 2, che pur richiamando in quanto applicabile la disciplina del responsabile civile, esclude l’applicabilità della disposizione dell’art. 87, comma 3 c.p.p. In questo caso, infatti, il legislatore ha ritenuto di non fornire all’imputato un deterrente alla richiesta di abbreviazione del rito.

contenuti nel fascicolo delle indagini, nonché gli atti e i documenti ammessi

dal giudice prima dell’inizio della discussione.

Diversamente, qualora il giudizio semplificato si sia instaurato a

seguito di istanza condizionata dell’imputato, in udienza verranno assunte le

prove richieste da quel’ultimo, nonché le prove contrarie richieste dal

pubblico ministero e ammesse dal giudice.

Allo stesso modo, nel giudizio abbreviato si può assistere allo

svolgimento di una attività istruttoria - indipendentemente dal fatto che il rito

si sia instaurato su richiesta semplice o su richiesta condizionata

370

–, qualora

il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. In questo caso,

infatti, l’organo giudicante potrà procedere all’assunzione, «anche d’ufficio,

degli elementi necessari ai fini della decisione» (art. 441, comma 5 c.p.p.)

371

.

Giova precisare che nel giudizio abbreviato, alla stregua di quanto

avviene nell’udienza preliminare – giusto il rinvio contenuto all’art. 441,

comma 6 c.p.p. alle forme previste dall’art. 422, commi 2, 3 e 4 c.p.p. -

l’assunzione delle prove è condotta dal giudice, a mezzo del quale il pubblico

ministero e i difensori possono porre domande.

370 In dottrina taluno aveva ritenuto che il potere di integrazione probatoria del giudice fosse limitato ai soli casi in cui il rito abbreviato fosse stato instaurato in seguito ad una richiesta semplice. Tale conclusione sarebbe basata sul tenore letterale delle disposizioni inerenti ai due tipi di procedimento, «ritagliati» in forma autonoma, oltre che su considerazioni di ordine sistematico. In particolare, secondo l’orientamento in parola, «sarebbe assurdo ammettere che l’imputato, dopo aver rinunciato al dibattimento a condizione di una integrazione probatoria specifica e mirata, si vedesse scavalcato dal giudice attraverso l’esercizio di un potere dl’ufficio che esprima una linea di accertamento diversa o contraria» (cfr. AMODIO, Lineamenti della riforma, in AA. VV., Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata, Milano, 2001, 36; R. M. GERACI, Giudizio abbreviato e poteri di integrazione probatoria del giudice, in Cass. pen., 2004, 4118). Si esprimono in senso contrario, A. MANGIARACINA, I limiti al potere di integrazione probatoria del giudice in sede di giudizio abbreviato, in Cass. pen., 2005, 703, la quale osserva come l’art. 441 c.p.p. detti la disciplina dello svolgimento del rito e, nel delineare le modalità di assunzione della prova, ricomprende tanto l’integrazione probatoria disposta dalle parti, quanto quella disposta dal giudice. Ma, soprattutto, dal momento che il potere di integrazione probatoria d’ufficio rappresenta un meccanismo «a tutela dei valori costituzionali di legalità che presidiano l’esercizio dell’azione penale e della giurisdizione» (così F. ZACCHE’, Nuovi poteri probatori nel rito abbreviato…cit., 2623), le scelte dell’imputato non potrebbero interferire con la decisione del giudice di assumere le prove necessarie ai fini della decisione. 371 «Il riconoscimento in capo al giudice del potere di iniziativa istruttoria non ha mancato di suscitare il timore di un possibile ritorno “verso una esasperata inquisitori età”». In tale senso, A. MANGIARACINA, I limiti al potere di integrazione probatoria del giudice…cit., 703, che a sua volta cita G. FRIGO, Il tramonto della collegialità oscura le garanzie, in Guida dir., 2000, 1, X.

A seguito della integrazione probatoria, le parti «formulano e illustrano

le rispettive conclusioni»

372

. Dopo di che, terminata la discussione, il giudice

provvede a norma degli artt. 529 e seguenti (art. 442, comma 1 c.p.p.).

Nel documento Il giudizio abbreviato (pagine 132-136)