5. Richiesta condizionata di giudizio abbreviato
5.3. Questioni sulla incompatibilità
Merita approfondire il tema, in parte introdotto, in ordine alle questioni
afferenti le possibili incompatibilità del giudice del dibattimento, secondo
una prospettiva più ampia rispetto a quella osservata supra, con specifico
riferimento al caso del controllo del rigetto dell’istanza condizionata di
giudizio abbreviato nel rito a citazione diretta o nel rito direttissimo.
Invero, una volta ammesso, ad opera della sentenza C. cost. n. 169 del
2003, che la richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad una integrazione
345 Inoltre, a giudizio della Corte, l’accostamento fra le discipline dei due riti semplificati del giudizio abbreviato e del patteggiamento deve ritenersi «ingiustificato», dal momento che in questa ultima sede la sopravvenuta incompatibilità del giudice che abbia rigettato la domanda non prelude ad una rinnovazione della richiesta, che è al contrario espressamente preclusa dalla legge (art. 448, comma 1 c.p.p.). Anche a giudizio della dottrina, appariva una «discutibile forzatura» quanto si leggeva nell’ordinanza di rimessione, giacché «nel rigetto di una richiesta di patteggiamento è implicita una presa di posizione sulla verosimile responsabilità penale dell’imputato che, invece, è del tutto assente nel rigetto di una richiesta di giudizio abbreviato con integrazione probatoria». Così, R. ORLANDI, Il giudizio abbreviato fra limiti alla rinnovazione della richiesta condizionata e diritto alla diminuzione di pena…cit., 4444.
probatoria, rigettata dal giudice dell’udienza preliminare o dal giudice per le
indagini preliminari, possa essere ripresentata dinanzi al giudice del
dibattimento, si sono venute a riproporre anche nel nuovo assetto normativo
alcune delle questioni già note nella disciplina previgente, sviluppatesi a
seguito delle sentenze C. cost. n. 81 del 1991 e n. 23 del 1992.
Vengono alla mente, anzitutto, le considerazioni in ordine alla
“praticabilità” del sindacato, soprattutto per quanto concerne la conoscibilità
da parte del giudice del dibattimento degli atti delle indagini preliminari sulla
scorta dei quali era stata rigettata la richiesta condizionata di giudizio
abbreviato, valutata come non necessaria l’integrazione probatoria chiesta in
subordine
347. La problematica aveva trovato già una risposta nei primi anni
Novanta con l’applicazione analogica dell’art. 135 disp. att. c.p.p.
348.
Pertanto, a fronte della rinnovazione, da parte dell’imputato, della
richiesta di giudizio abbreviato, per decidere sulla richiesta il giudice ordina
l’esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, i quali
potranno essere utilizzati direttamente, qualora trovi attuazione il rito
semplificato; oppure dovranno essere immediatamente restituiti all’organo
dell’accusa, in caso contrario.
Donde, l’annosa questione concernente l’opportunità di impedire al
giudice (persona fisica) che abbia preso conoscenza degli atti di indagine di
proseguire alla celebrazione del dibattimento in caso di rigetto della richiesta
di giudizio abbreviato
349. Peraltro, tale problematica nell’assetto normativo
347 G. LOZZI, Un ripensamento della Corte costituzionale…cit., 1348, fa notare come per mettere in condizione il giudice del dibattimento di sindacare l’erroneità del giudizio espresso dal giudice dell’udienza preliminare che ha negato la necessità della prova, è indispensabile consentire allo stesso di prendere visione del fascicolo delle indagini preliminari.
348
Cfr. Tribunale di Salerno, ord. 4.03.1992, in Arch. nuova proc. pen., 1992, 558; Cass., sez. II, 17.01.1992, Olzai, in Cass. pen., 1993, 2040; Cass., sez. VI, 30.05.1995, Turola, in Arch. nuova proc. pen., 1995, 1050;si segnala inoltre come secondo Cass., sez. VI, 13.02.1995, Tarek, in Cass. pen., 1996, 3034. 349
Anche nella vigenza della disciplina originaria, una volta ammessa la conoscibilità da parte del giudice degli atti di indagine, pure propugnata dalla dottrina (cfr. IACOVIELLO, «Parere» del P.M. e decidibilità allo stato degli atti…cit, 1685; G. JESU, Un ulteriore intervento della Corte costituzionale sul rito
vigente
350e nell’ottica di una valutazione da operare prima dell’apertura del
dibattimento, assume una portata senz’altro più pregnante rispetto al passato,
quando il sindacato era collocato soltanto all’esito del giudizio.
Negli anni in cui il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato si
fondava sulla ritenuta impossibilità di decidere allo stato degli atti, vi era chi
riteneva che la mera conoscenza del compendio probatorio si rivelasse
«insufficiente a radicare il pre-iudicium, essendo a tale scopo indispensabile
il comportamento di un’operazione mentale obiettivatasi in un giudizio sul
merito del compendio documentale custodito in fascicolo»
351. Anche la
Consulta aveva escluso, in tale contesto normativo, un vizio di legittimità
costituzionale dell’art. 34, comma 2 c.p.p. per la mancata previsione della
incompatibilità a celebrare il giudizio dibattimentale da parte del giudice che
avesse respinto la richiesta di giudizio abbreviato, per la ritenuta
impossibilità di decidere allo stato degli atti. Tale valutazione, infatti,
secondo la Corte, aveva la natura di una decisione meramente processuale,
«per ciò stesso inidonea a dar luogo ad un “pre-giudizio” rispetto alla
decisione di merito».
352abbreviato, Arch. nuova proc. pen., 1992, 38; A. MANZIONE, Le prassi applicative del giudizio abbreviato: regole del processo ed istituti di diritto sostanziale, in Arch. nuova proc. pen., 1998, 140), al solo fine di valutare la definibilità del processo allo stato degli atti, erano state manifestate preoccupazioni legate al rischio che la valutazione sulla responsabilità dell’imputato fosse condizionata dalla presa visione, da parte del giudice, degli atti di indagine, pur non utilizzabili ai fini della (motivazione) della decisione. Cfr. P. CORVI, Cronaca di una sentenza annunciata…cit., 1020; A. NAPPI, Guida al nuovo Codice di Procedura Penale…cit., 301; G. BIANCHI, Una rilettura del giudizio abbreviato…cit., 2344; C. TAORMINA, Presupposti, limiti e conseguenze della declaratoria di incostituzionalità della insindacabilità del dissenso del pubblico ministero alla abbreviazione del rito, Giust. pen., 1991, I, 107. L’autore da ultimo indicato si preoccupava, al contrario, delle possibili influenze che sulla valutazione della decidibilità allo stato degli atti, da svolgersi ex ante dell’istruttoria dibattimentale, sarebbero potute derivare dall’istruttoria dibattimentale.
350 Il riferimento è rivolto alla codificazione nel nostro ordinamento del principio del contraddittorio nella formazione della prova, discendente dalla riscrittura, ad opera della L. cost. n. 2 del 1999, dell’art. 111 Cost. e conseguenti modifiche apportate al codice di rito per mezzo della L. n. 63 del 2001, che senz’altro hanno rinforzato i princìpi già fatti propri dal codice del 1988.
351
G. DI CHIARA, L‟incompatibilità endoprocessuale del giudice, Torino, 2000, 171. 352
Cfr. C. cost., 22.04.1992 n. 186, in Giur. cost., 1992, 1343, con nota di RIVELLO, Analisi dei più recenti orientamenti della Corte costituzionale in tema di incompatibilità del giudice penale.
Ora, nella nuova disciplina del giudizio abbreviato, la valutazione
rimessa al giudice del dibattimento concerne la necessità della prova ai fini
della decisione: tale valutazione, è stato rilevato in dottrina
353, implicherebbe
necessariamente una prognosi di responsabilità e, in particolare, un giudizio
su di una prova ritenuta indispensabile dalla difesa.
E’ dalla non sovrappobilità dei giudizi – nella disciplina vecchia e nella
nuova – rimessi al giudice che parte di coloro che in passato avevano aderito
all’orientamento che negava l’incompatibilità iniziavano a nutrire qualche
dubbio sulla conciliabilità della disciplina con la Carta fondamentale, anche
alla luce del nuovo art. 111, comma 2, Cost.
354.
La Consulta, tuttavia, si è mantenuta ferma nella posizione adottata in
precedenza, osservando che i rilievi già espressi nella vigenza del codice
“ante riforma” dovrebbero valere «a maggior ragione in ordine alla nuova
disciplina del giudizio abbreviato introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n.
479»
355, dal momento che al giudice del dibattimento è rimessa una
«valutazione che non implica alcun giudizio di merito in ordine alla
responsabilità dell’imputato»
356.
Si deve ritenere, pertanto, che non integri una situazione di pregiudizio
per il giudice del dibattimento l’aver preso visione del contenuto del
353
G. LOZZI, Un ripensamento della Corte costituzionale…cit., 1348.
354 Così, G. LOZZI, Un ripensamento della Corte costituzionale…cit., 1348, il quale scrive: «La conoscenza degli atti di indagini preliminari e la valutazione di necessità non compromettono ma possono offuscare la posizione di terzietà e imparzialità del giudice imposta dall’art. 111 comma 2 Cost.». L’autore quindi concludeva auspicando nella previsione in capo al giudice di un obbligo di astensione, sotto il profilo delle gravi ragioni di convenienza.
355 C. cost., ord. 8 – 10 aprile 2002, n. 101, in Il nuovo dir., 2002, 493, con nota di E. APRILE, Non è incompatibile per l‟esercizio delle funzioni di giudizio il giudice che rigetta una richiesta di abbreviato subordinata ad un‟integrazione probatoria.
356 Diversa sarebbe invece la situazione che si verrebbe a determinare qualora il giudice del dibattimento rigetti la richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in quanto in questo caso lo stesso è chiamato ad operare una valutazione che «comporta quanto meno una valutazione negativa circa l’esistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. Pen.», comportando un pregiudizio per l’imparzialità del giudice (cfr. C. cost., ord. 8 – 10 aprile 2002, n. 101, cit.; C. cost. n. 186 del 1992).