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Capitolo III IL GIUDIZIO ABBREVIATO DOPO LA RIFORMA AD

3.3 L’integrazione probatoria ex officio

Non soltanto l’imputato ha la facoltà di favorire l’ampliamento del materiale probatorio una volta instauratosi il giudizio abbreviato. Infatti, il legislatore ha riconosciuto anche al giudice dell’udienza preliminare il potere di incrementare gli elementi a sua disposizione, in vista dell’emissione di una sentenza di merito.

L’articolo 441 comma 5 c.p.p., sancisce la facoltà per l’organo giurisdizionale di assumere quegli elementi che ritenga necessari ai fini della decisione, nel caso in cui lo stato degli atti non garantisca lui la possibilità di formare compiutamente il proprio convincimento circa la colpevolezza dell’imputato. Se, in passato, di fronte ad un quadro probatorio lacunoso, il giudice doveva necessariamente rifiutare l’instaurazione del giudizio abbreviato, non potendosi rispondere alla domanda di emissione di una sentenza di merito privi di un idoneo apparato di conoscenze, con la riforma il legislatore ha introdotto uno strumento che consente, in ogni caso, di addivenire ad una decisione a seguito dell’instaurazione del rito speciale. La previsione si dimostra rispettosa della previgente giurisprudenza costituzionale, mirando, congiuntamente alla possibilità di formulare una richiesta condizionata da parte dell’imputato, a emancipare la celebrazione del giudizio abbreviato dalla consistenza delle indagini preliminari svolte dal pubblico ministero. Infatti, grazie alla novella legislativa, indipendentemente dal grado di approfondimento raggiunto da quest’ultime, aspetto rimesso alla volontà della pubblica accusa, sarà possibile, per il giudice, attivarsi e reperire il materiale necessario per la decisione di merito.

Scelta che, inoltre, risulta coerente con l’attribuzione all’imputato di un diritto di accesso al giudizio abbreviato: una volta configurato in simili termini l’accesso al rito speciale, non possono omettersi

meccanismi che garantiscano la decidibilità della controversia penale, ogni qual volta l’imputato si convinca a percorrere questa via234.

Queste osservazioni risultano, peraltro, utili alla risoluzione di una prima questione interpretativa, riguardante l’ambito di applicazione del potere officioso. All’indomani della riforma è stato sostenuto che il giudice non potesse azionare il proprio potere all’interno del giudizio abbreviato condizionato, in ragione dell’assenza di riferimenti a tale attribuzione all’interno dell’articolo 438 comma 5235, ovvero per una forma di tutela nei confronti dell’imputato, il quale sacrifica le garanzie del dibattimento in ragione di una acquisizione probatoria mirata, non risultando dunque corretto esporlo al rischio di un ulteriore incremento del materiale conoscitivo236. La tesi non appare condivisibile, dovendosi

preferire l’opposta visione, secondo la quale non esiste preclusione alcuna, anche all’interno del giudizio abbreviato condizionato, all’esercizio del potere di integrazione probatoria d’ufficio. In primo luogo, mediante un’analisi sistematica della disciplina, possiamo apprezzare come l’articolo 441 comma 5 abbia portata generale e, rappresentando una norma regolatrice dello svolgimento del giudizio abbreviato, non risulti percorribile il suo accostamento all’articolo 438 comma 5, riguardante i presupposti per l’instaurazione del rito.

Inoltre, anche in chiave teleologica, considerando la suesposta ratio della riforma, appare chiaro come una volta instaurato il giudizio abbreviato, seppur condizionato, sia d’uopo permettere al giudice di intervenire laddove neppure l’integrazione su istanza di parte permetta di colmare tutte le lacune investigative ostative ad una pronuncia di

234 Cfr P. Caprioglio, Il processo penale dopo la Legge Carotti, cit., p. 300.

235 Cfr E. Catalano, Il giudizio abbreviato, in AA.VV., Giudice unico e garanzie

difensive. La procedura penale riformata a cura di E. Amodio, N. Galantini, Giuffrè Editore, 2000, p. 125.

236 Cfr E. Amodio, Lineamenti della riforma, in AA.VV., Giudice unico e garanzie

difensive. La procedura penale riformata a cura di E. Amodio, N. Galantini, Giuffrè Editore, 2000, p. 36.

merito237. Infine, l’imputato, nel momento in cui formula una richiesta di giudizio abbreviato, è conscio della possibilità di un ulteriore sviluppo probatorio, non potendosi perciò lamentare una lesione delle sue prerogative ad opera del giudice238, dovendo questa eventualità rientrare, semmai, nell’ordine di valutazioni da compiere circa l’opportunità di richiedere il giudizio abbreviato in sé.

Del resto, in giurisprudenza, viene riconosciuta al giudice la più ampia latitudine d’intervento possibile, che può avvenire in ogni momento del giudizio239; non trova giustificazioni, allora, la tesi che restringe al solo giudizio abbreviato semplice la possibilità di esercizio di poteri officiosi.

Orbene, per quanto l’introduzione di un meccanismo che smorzasse la rigida preclusione dello stato degli atti risultasse operazione tendenzialmente auspicata240, in dottrina sono state sollevate

perplessità in relazione alla scelta di affidare questo istituto al giudice dell’udienza preliminare. La diffidenza espressa, si spiega in forza del timore di una reviviscenza della figura del giudice istruttore.

Abolito con l’approvazione del nuovo codice di procedura penale, il giudice si definiva tale in quanto soggetto adibito non soltanto all’emissione di una sentenza, ma anche al reperimento del materiale probatorio sui cui fondare la stessa241. Nel nuovo assetto processualpenalistico predisposto con la riforma del 1988, il principio

237 Cfr A. Mangiaracina, I limiti al potere di integrazione probatoria del giudice in sede

di giudizio abbreviato, in Cass. Pen., 2005, p. 705.

238 Cfr G. Di Chiara, sub art. 441 c.p.p. in AA.VV., Codice di procedura penale

commentato, a cura di A. Giarda, G. Spangher, Ipsoa, 2001, p. 751.

239 Cfr Cass, sez I, 18 giugno 2015, n. 47710.

240 Era sicuramente maggioritario l’orientamento che auspicava il superamento del

giudizio abbreviato quale rito allo stato degli atti. Contra F. Cecchi, Davvero terzo il giudice del nuovo giudizio abbreviato?, In Giust. Pen., 2000, III, p. 318, che sostiene l’inutilità del rito deflattivo del dibattimento aperto all’integrazione probatoria: se l’obiettivo è il risparmio di tempo, è controproducente aprire il giudizio abbreviato a dinamiche probatorie.

241 “Il giudice istruttore, in realtà, costituiva un organo d'accusa mascherato da giudice

terzo e le sue iniziative erano prevalentemente dirette ad acquisire gli elementi per fondare l'accusa nel giudizio” Così, Cass. sez. un., 17 ottobre 2006, n. 41281.

della separazione dei poteri aveva imposto la tendenziale esclusione del giudice dalle dinamiche inerenti la ricerca della prova, in favore dell’implementazione in tal senso del ruolo di un apposito magistrato, il pubblico ministero.

Ebbene, a seguito della novella, vi è chi ha letto un recupero, quantomeno potenziale, di quella logica inquisitoria, criticando la riforma proprio in ragione dell’estensione del potere riconosciuto al giudice dell’udienza preliminare242, capace di rivestire un peso decisivo

nel reperimento del materiale probatorio in base a cui, successivamente, emettere una sentenza di merito. Per questa stessa ragione, è stato messo in dubbio che, con simili attribuzioni, il giudice potesse ancora definirsi terzo ed imparziale, secondo le regole costituzionali del giusto processo, incardinate nell’articolo 111 delle Carta Fondamentale, grazie alla riforma del 1999. Tesi, queste, che possono essere sostenute osservando l’ampiezza del potere che viene concessa dal testo dell’articolo 441 comma 5.

In effetti, la norma parla di “elementi necessari ai fini della decisione”, riferendosi all’oggetto della possibile attenzione dell’organo giurisdizionale; è chiaro come il legislatore abbia voluto predisporre un sistema che permetta la più ampia capacità di manovra possibile per il giudice, potendosi riferire il termine “elementi” a qualsivoglia tipologia di atto.

L’estensione del potere può essere colta anche grazie ad un raffronto con la disciplina relativa alla richiesta subordinata promossa dall’imputato: se in quest’ultimo caso si parla di “integrazione probatoria”, segnalando come si debba necessariamente contribuire all’innovazione dell’apparato di conoscenze, per il giudice non vige

242 Cfr G. Frigo, Il tramonto della collegialità oscura le garanzie, in Guida al dir., 2000,

n.1, p. X; E. Marzaduri, Quell’ingorgo sulla strada delle riforme che rischia di travolgere l’interprete, in Guida al dir., 1999, n.46, p. 7.

neanche questa condizione243. Dunque, sarà per questi ben possibile disporre la rivisitazione di atti già facenti parti del corredo probatorio per, ad esempio, saggiare personalmente l’attendibilità di un testimone244.

Ad ogni modo, per quanto pregnante possa essere il potere affidato al giudice dell’udienza preliminare, sembrerebbe possibile scongiurare i richiami alla figura del giudice istruttore, proprio in forza dell’inquadramento dell’istituto. Si rendono necessarie alcune fondamentali osservazioni che, mirando a circoscrivere il campo d’intervento dell’organo giurisdizionale, esorcizzano il ripristino di tale figura. In primo luogo, il carattere necessitato dell’intervento giurisdizionale, similarmente a quanto previsto per la richiesta condizionata dell’imputato, ne mostra la natura suppletiva, configurandolo quale extrema ratio245 di fronte “ad un’assoluta esigenza probatoria”246.

Non può invece considerarsi applicabile l’altro criterio di ammissibilità previsto per la richiesta condizionata dell’imputato, quello dell’economia processuale. In dottrina, era stata ventilata l’opportunità di una applicazione analogica del presupposto247, proprio al fine di circoscrivere quanto più possibile lo spazio d’intervento giurisdizionale ovvero garantire la coerenza reciproca degli istituti. Ma una simile soluzione, per quanto l’applicazione del presupposto nell’un caso e non

243 Contra M. Bonetti, Il giudizio abbreviato, cit., p. 63. Secondo l’autore,

analogamente alla richiesta dell’imputato, anche gli elementi probatori che il giudice può raccogliere devono avere carattere necessariamente innovativo, integrativo.

244 Cfr L. Pistorelli, R. Brichetti, Giudizio abbreviato, cit., p. 273. 245 Cfr F. Zacchè, Il giudizio abbreviato, cit., p. 101.

246 Cosi Cass., sez III, 13 febbraio 2003, n. 12853, Paccone.

247 Cfr A. Nappi, La frettolosa ambizione di una riforma che potrebbe anche

funzionare, in AA. VV, Il nuovo processo penale davanti al giudice unico. Legge 16 dicembre 1999, n. 479, Ipsoa, 2000, p. 26; F. Falato, Il nuovo itinerario processuale di accesso-ascolto-decisione nel rito abbreviato, cit., p. 2742.

nell’altro conduca a risultati asistematici, come già segnalato in precedenza248, non può che essere rigettata249.

Basti notare che nel caso in cui al giudice venisse negata la possibilità di assumere elementi necessari ai fini della decisione, proprio per assecondare esigenze di economia processuale, questi si troverebbe comunque costretto, non essendo in questo caso prevista la possibilità di revoca del giudizio abbreviato, ad emettere una sentenza250: si realizzerebbe, altrimenti, un rito caratterizzato da sommarietà, certamente non compatibile coi principi generali della giurisdizione251.

Invece, risulta utile, per il preposto fine di inquadrare il potere del giudice entro limiti certi, tali da scongiurare un arbitrio in materia probatoria difficilmente compatibile con la Carta Fondamentale, evidenziare come giurisprudenza e dottrina siano concordi quanto alla finalità che l’integrazione probatoria officiosa deve perseguire: il giudice può attivarsi, reperendo il materiale probatorio, rimanendo però all’interno del campo d’indagine precostituito dagli atti del processo252.

Non è possibile per il giudice utilizzare il potere probatorio concessogli, per sondare ipotesi ricostruttive alternative a quelle che emergono dai risultati delle indagini253, proprio per scongiurare che questi

248 Cfr supra cap 3 § 2.2.

249 Cfr E. Accardo, Il rigetto dell’istanza di giudizio abbreviato subordinata

all’integrazione probatoria, in Giur. Cost., 2002, p.2170; B. Lavarini, Il nuovo giudizio abbreviato, cit., p. 754.

250 Indipendentemente dall’orientamento preferibile, rimane indubbia la problematica

formulazione della disciplina, strutturata in modo contraddittorio. Non predisponendo il presupposto dell’economia processuale per l’esercizio del potere probatorio ex officio, si crea una insanabile disuguaglianza con la richiesta condizionata dell’imputato, mentre applicandolo si contrasterebbe coi principi fondamentali della giurisdizione. Cfr . Negri, il nuovo giudizio abbreviato: un diritto dell’imputato tra nostalgie inquisitorie e finalità di economia processuale, cit., p 485.

251 Cfr V. Maffeo, Il giudizio abbreviato, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004, p. 277. 252 Cfr L. Magliaro, La legge Carotti e la riforma del giudizio abbreviato, cit., p 430,

ove si evidenzia come l’impossibilità per il giudice di formulare autonome ipotesi ricostruttive dei fatti, esclude il carattere di inquisitorietà del rito speciale.

253 “... un provvedimento di mera integrazione probatoria, secondo la logica del

procedimento speciale, che non consente neppure al giudice l'apertura di nuovi itinerari probatori non risultanti già dagli atti” Così, Cass., sez. V, 19 marzo 2002, n. 15124, Ranieri.

effettivamente rivesta il ruolo di investigatore254. In buona sostanza, la disciplina in esame viene ricondotta, sotto questo profilo, ai medesimi risultati interpretativi sviluppatisi in relazione all’articolo 507 c.p.p.255.

Del resto, è evidente la relazione che lega le due norme, disciplinando entrambe il potere di acquisizione probatoria ex officio256. Tant’è che l’articolo 507 c.p.p., seppur dettato per il dibattimento, può considerarsi il “prototipo”257 utilizzato dal legislatore per la predisposizione del

potere di acquisizione probatoria ex officio nel giudizio abbreviato. Peraltro, il confronto tra i due articoli, risulta profittevole per specificare un ulteriore profilo dell’articolo 438 comma 5: il diritto alla prova contraria delle parti. La norma tace in ordine ai poteri reattivi delle parti di fronte ad una integrazione probatoria disposta d’ufficio. Nel silenzio della legge, in dottrina è stata suggerita ancora una volta l’estensione analogica della disciplina applicata in dibattimento258. In

quella sede, infatti, la giurisprudenza è pacificamente orientata nel

254 Cfr L. Degl’innocenti, M. De Giorgio, Il giudizio abbreviato, cit., p. 120; “la scelta

processuale della difesa di essere giudicata sulla scorta degli elementi raccolti dal pubblico ministero verrebbe vanificata e snaturata se il potere del giudice di integrare la prova fosse illimitato ed arrivasse al punto di poter sostituire l’organo giudicante a quello inquirente nella ricerca di elementi idonei a verificare (e non invece a confermare) se il soggetto tratto a giudizio sia effettivamente autore di un reato e se il fatto contestato integri gli estremi di un reato perseguibile” Così Cass., sez. III, 16 giugno 2010, n. 33939.

255Proprio in quella sede, la giurisprudenza di legittimità ha posto gli argini al potere

in materia probatoria del giudice. Pur riconoscendo la possibilità di supplire all’inerzia delle parti, acquisendo anche quelle prove per la cui richiesta di ammissione le parti fossero decadute, è stato specificato come non risulti possibile per il giudice avanzare autonome ipotesi ricostruttive ed in base a quest’ultime reperire materiale probatorio strumentale alla conferma delle stesse. Questa limitazione, vale a stigmatizzare il recupero di logiche inquisitorie e suggella la coerenza dell’istituto con i principi del nostro ordinamento. Cfr Cass., sez. un., 6 novembre 1992, n. 11227, Martin; Cass. sez. un., 17 ottobre 2006, n. 41281, Greco.

256 “... il potere di integrazione probatoria ex officio attribuito al giudice dall'art 441

c.p.p. comma 5 ... è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale e risponde, pertanto, alle medesime finalità cui è preordinato il potere previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. in dibattimento” Così, Cass. sez.I, 1 luglio 2014, n. 42050.

257 Così L. Pistorelli, R. Brichetti, Giudizio abbreviato, cit., p. 273.

258 Tra i molti, cfr F. Zacchè, Il giudizio abbreviato, cit., p. 103; P. Raiteri, Profili del

nuovo giudizio abbreviato, cit., p 202 ; R.M. Geraci, Giudizio abbreviato e poteri di integrazione probatoria del giudice, in Cass. Pen., 2004, p. 4119

riconoscere alle parti il diritto alla controprova259, rispetto all’esercizio del potere officioso ex articolo 507 c.p.p..

È stato osservato come una simile misura si rendesse necessaria anche all’interno delle dinamiche inerenti al giudizio abbreviato, in virtù della doverosa tutela del diritto di difesa dell’imputato e nel rispetto del dettato dell’articolo 111 della costituzione260; la tesi favorevole all’estensione analogica è stata accolta anche in giurisprudenza261262.

Quanto all’iniziativa per l’esercizio del potere officioso, il dato testuale risulta ambiguo: l’inciso “anche d’ufficio”, lascia spazio a margini interpretativi. Infatti, vi è chi, proprio in ragione di tale spunto, ha sostenuto che in capo alle parti viga un vero e proprio diritto alla prova263, ancorché più ristretto rispetto al regime ordinario dell’articolo

190 c.p.p., poiché limitato dal carattere di necessarietà dell’acquisizione probatoria.

Invero, la teoria maggioritaria, risulta di opposta visione: il rito abbreviato rimane un giudizio allo stato degli atti, donde l’inaccettabilità della suesposta tesi, avendo le parti perduto il proprio diritto alla prova, una volta introdotto il rito speciale264. Quella riservata alle parti, dunque, è assimilabile ad una “facoltà di supplica”265 al giudice. Del resto, la

259 Cfr Cass., sez. un., 6 novembre 1992; Cass., sez. VI, 6 aprile 2000, n. 5401. 260 Cfr E. Catalano, Il giudizio abbreviato, cit., p. 130

261 Cfr Cass., sez. V, 8 febbraio 2005, n. 11954, Marino.

262 Contra L. Pistorelli, R. Brichetti, Giudizio abbreviato, cit., p. 282. L’autore sostiene

che non vi sia la possibilità di esercitare un diritto alla controprova di fronte all’iniziativa officiosa, dal momento che, con l’introduzione del giudizio abbreviato, l’imputato rinuncia al suo diritto alla prova, essendo comunque conscio della mutabilità della piattaforma probatoria. Il consenso prestato alla rinuncia al contraddittorio, ai sensi dell’art. 111 comma 5 cost., comprenderebbe anche la rinuncia alla controprova in esame.

263 Cfr D. Potetti, Mutazioni del giudizio abbreviato. In particolare il giudizio

abbreviato condizionato (art 438 comma 5), cit., p 342.

264 Cfr R.Orlandi, Procedimenti speciali, in AA. VV., Compendio di procedura penale,

a cura di G. Conso, V. Grevi, Cedam, 2010, p. 691.

265 Così E. Catalano, Il giudizio abbreviato, cit., p. 129, che richiama l’espressione

utilizzata da P.Ferrua, I poteri probatori del giudice dibattimentale: ragionevolezza e dogmatismo della Corte Costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 1069, con riferimento all’analoga situazione nel contesto dell’art. 507 c.p.p..

giurisprudenza, configura come pienamente discrezionale e insindacabile l’esercizio del potere probatorio, accogliendo la tesi dominante anche in dottrina, certificando così l’inesistenza di un diritto alla prova in capo alle parti266.

Infine, è necessario compiere alcune precisazioni relative alle modalità di acquisizione della prova, disciplina dettata all’articolo 441 comma 6 c.p.p.. La norma, richiama la disposizione inerente l’acquisizione delle prove in udienza preliminare267, determinando con

ciò la competenza del giudice per l’assunzione della prova. Certamente questo aspetto ha rinvigorito i timori di coloro che, all’indomani della riforma, hanno paventato un ritorno della figura del giudice istruttore268.

Ben avrebbe potuto il legislatore, secondo parte della dottrina, affidare il meccanismo probatorio al pubblico ministero, in modo da conferire al rito una struttura maggiormente aderente al principio accusatorio269.

Si deve, però, specificare che, nella fase di acquisizione, le parti processuali non sono del tutto estromesse, potendo queste, comunque, porre domande, seppur attraverso il giudice stesso. Deve considerarsi allora che, pur in presenza di elementi caratterizzanti il previgente ordinamento, i poteri del giudice vengono esercitati “in presenza della difesa, rispettando l’unità di tempo del processo e sulla base di un atto di consenso dell’imputato”270; considerazione questa che, se non elimina

del tutto i timori di una reviviscenza inquisitoria, certamente affievolisce il vigore della corrente avversa alla novella legislativa.

266 “nell'ambito di procedimento celebrato con il giudizio abbreviato la mera

sollecitazione probatoria ... non è idonea a far risorgere in capo all'istante, nè in primo grado nè tantomeno nel giudizio d'impugnazione, quel "diritto alla prova" al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo non condizionato” Cosi, Cass., sez V, 7 dicembre 2005, n. 5931.

267 Art 422 commi 2,3,4 c.p.p..

268 Cfr R. Brichetti, Si all’abbreviato anche senza il consenso del p.m., in Guida al dir.,

2000, n.1, p.LIX.

269 Cfr D. Negri, il nuovo giudizio abbreviato: un diritto dell’imputato tra nostalgie

inquisitorie e finalità di economia processuale, cit., p 484.

270 Cosi D. Negri, il nuovo giudizio abbreviato: un diritto dell’imputato tra nostalgie

Ad ogni modo, la scelta legislativa è volta ad assecondare esigenze di celerità, evitando una eccessiva dilatazione dei tempi processuali conseguente allo svolgimento dell’acquisizione nel contraddittorio tra le parti.271

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