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Capitolo III IL GIUDIZIO ABBREVIATO DOPO LA RIFORMA AD

3.2 La richiesta dell’imputato

3.2.1 La richiesta semplice

L’introduzione del rito abbreviato viene, come in passato, rimessa ad un atto d’impulso dell’imputato. Dovrà necessariamente essere questi ad attivarsi, scegliendo di percorrere il rito speciale, non essendo stata prevista in questo senso alcuna facoltà in capo al pubblico ministero, come predisposto invece per altri procedimenti alternativi187. Il

legislatore ha individuato, introducendo una importante innovazione, due tipologie di richieste di giudizio abbreviato che possono essere formulate dall’imputato: una semplice188 e una condizionata189, in cui,

cioè, la richiesta stessa viene subordinata all’espletamento di una integrazione probatoria.

Quanto alla richiesta semplice, il suo accoglimento non è più rimesso né a valutazioni del pubblico ministero, né all’apprezzamento del giudice: una volta formulata, il giudice “provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato”190. Il legislatore ha configurato

185 Cfr V. Grevi, Ancora e sempre alla ricerca del “Processo Giusto”, in Leg. pen. 2001,

I, p. 475, ove si parla espressamente di “schizofrenia” legislativa

186 Cfr E. Marzaduri, Subito altri strumenti per raddrizzare gli equilibri, cit., p. 66; F.

Zacchè, Nuovi poteri probatori nel rito abbreviato, in Cass. Pen. 2001, IV, p. 2615

187 Per l’applicazione di pena su richiesta delle parti, è concesso anche alla pubblica

accusa di favorire l’introduzione del rito, ex art 444 comma 1 c.p.p.

188 Art 438 comma 1 c.p.p. 189 Art 438 comma 5 c.p.p. 190 Art 438 comma 4 c.p.p.

l’accesso al rito in esame quale diritto dell’imputato191, non frapponendo

alcun ostacolo all’instaurazione del giudizio in presenza della manifestazione di volontà di quest’ultimo di accedervi.

Se, in passato, la clausola della decidibilità allo stato degli atti rappresentava un presupposto indefettibile per l’accoglimento della richiesta, il tenore letterale dell’art 438 comma 4 c.p.p., suggerisce il venir meno di questa preclusione, sancendo l’automatica apertura del giudizio abbreviato a seguito della richiesta di parte. Potrebbe stupire, allora, che al primo comma dello stesso articolo, venga comunque mantenuto il riferimento al parametro dello stato degli atti. Vi è chi ha parlato in proposito, non senza uno sguardo critico nei confronti dell’impostazione legislativa, di un “falso presupposto”192, segnalando

come l’inciso in esame potrebbe suggerire una continuità col passato che, invece, risulta da escludersi attraverso una analisi sistematica della normativa.

Invero, il mantenimento del riferimento allo stato degli atti potrebbe essere interpretato in termini meno drastici: a fronte di una richiesta semplice di giudizio abbreviato, l’imputato, laddove il quadro probatorio risulti completo, vedrà effettivamente compiersi il giudizio nei suoi confronti sulla sola base degli atti raccolti precedentemente la sua richiesta. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile, si azioneranno i meccanismi di integrazione probatoria predisposti dal legislatore, ex art 441 comma 5 c.p.p..

Dunque, con la riforma vi è stato concretamente il superamento della rigida preclusione previgente, ma ciò non toglie che si possa inverare l’eventualità di un giudizio abbreviato che prescinda da

191 Cfr P. Raiteri, Profili del nuovo giudizio abbreviato, in Giur. it., 2001, p. 195. 192 Così C. Bonzano, Note critiche sul nuovo giudizio abbreviato, in Giur. Mer., 2000,

acquisizioni probatorie una volta instauratosi, ove ciò sia configurabile193.

Non ha più rilievo, come già anticipato, il parere del pubblico ministero in ordine alla richiesta dell’imputato; in un contesto ove viene consentita l’integrazione probatoria, il legislatore ha ritenuto superfluo prevedere l’intervento della pubblica accusa194, precedentemente

ancorato al criterio della decidibilità allo stato degli atti della causa. Certamente, deve leggersi la norma in un’ottica di incentivazione del giudizio abbreviato, avendo la figura del pubblico ministero rappresentato uno dei punti maggiormente problematici dell’istituto precedentemente la sua riforma, come confermato dall’ampia giurisprudenza costituzionale relativa al ruolo rivestito dall’accusa195.

Eppure, la scelta del legislatore è stata criticata: spogliare di ogni potere in ordine all’instaurazione del rito abbreviato il pubblico ministero, non solo non è sembrata una operazione forzata dalla giurisprudenza costituzionale e quindi, semmai, frutto di una scelta discrezionale del legislatore, ma ne è stata prospettata, addirittura, la contrarietà alla Carta Fondamentale. Infatti, eliminando il consenso della pubblica accusa, si preclude a questa ogni valutazione, anche con riguardo a finalità di economia processuale; ma una simile soluzione si dimostrerebbe irragionevole, nella misura in cui la celebrazione del giudizio abbreviato senza che sia perseguito tale scopo, comporterebbe un mero “diritto alla riduzione di un terzo della pena, rimesso alla scelta discrezionale e insindacabile dell’imputato, del tutto svincolato da benefici di valore pubblico”196. Secondo questo orientamento, vi

193 Cfr D. Manzione, Quale processo dopo la “legge Carotti”?, in Leg. Pen., 2000, p.

239.

194 Cfr F. Zacchè, Nuovi poteri probatori nel rito abbreviato, cit., p. 2610. 195 Vedi supra cap. 2 § 2. 4.

196 Cosi N. Ciaravolo, Profili di incostituzionalità del giudizio abbreviato, in Giur.

Mer., 2000, p.584; contra F. Falato, Il nuovo itinerario processuale di accesso-ascolto- decisione nel rito abbreviato, in Cass. Pen., 2001, IV, p. 2739. L’autrice ritiene che l’esclusione del pubblico ministero del tutto legittima, in un’ottica di ristabilimento della parità tra le parti processuali.

sarebbe, in sostanza, una ontologica necessità di contraddittorio per l’instaurazione del giudizio abbreviato, che escluderebbe la possibilità di una totale estromissione del pubblico ministero dalla scelta del rito197.

Dubbi di costituzionalità che, invece, vengono ritenuti infondati dalla Consulta, chiamata a pronunciarsi sul tema198. I giudici costituzionali hanno ritenuto la normativa predisposta con la legge Carotti, in linea con la propria precedente giurisprudenza, non ravvisando, quindi, alcuna lesione della Carta Fondamentale199.

Tuttavia, anche ritenendo legittimo escludere del tutto il pubblico ministero dalla scelta del rito abbreviato, non può che sorprendere il brusco cambiamento di orientamento della Consulta con riguardo ai poteri in materia di prova che necessariamente dovrebbero essere riconosciuti al pubblico ministero. Invero, in relazione alla disciplina ante riforma, la Corte Costituzionale aveva già avuto modo di pronunciarsi circa la configurabilità dell’esclusione del parere del pubblico ministero per l’instaurazione del giudizio abbreviato200;

effettivamente, anche in quelle occasioni, non era stata imposta alcuna preclusione al legislatore, libero, allora, di rendere o meno partecipe il pubblico ministero nell’introduzione del rito speciale. Purtuttavia, era stata segnalata la necessità che un ridimensionamento del ruolo dell’accusa, venisse controbilanciato da una disciplina del diritto alla prova proprio in favore di quel soggetto201. Invece, la riforma, pur non

197 Cfr Ordinanza di rimessione alla Corte Cost., emessa il 14 gennaio 2000 dal g.u.p.

presso il Tribunale d’Imperia, pubblicata in G.U. prima serie speciale, del 12 luglio 2000, n. 29.

198 Cfr Corte Cost, 9 maggio 2001, n. 115.

199 Non ritiene coerente la sentenza in esame, in forza dell’erronea assimilazione

compiuta al suo interno tra la precedente giurisprudenza costituzionale e l’assetto post legge Carotti, G. Lozzi, Giudizio abbreviato e contraddittorio: dubbi non risolti di legittimità costituzionale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, p. 1088.

200 Cfr Corte Cost, 23 dicembre 1994, n. 442; Corte Cost, 23 febbraio 1998, n. 33. 201 “Persa la facoltà di interloquire sulla scelta del rito, il pubblico ministero si vedrebbe

singolarmente esposto alla prospettiva di un giudizio allo stato degli atti nell'ambito del quale sarebbe il solo giudice, titolare del potere di attivare il meccanismo di integrazione probatoria ex art. 422 cod. proc. pen., arbitro della formazione del materiale probatorio. L'innovazione sollecitata dal remittente non potrebbe dunque non

riconoscendo alla pubblica accusa le precedenti prerogative, non è accompagnata da una normativa che integri direttamente i poteri probatori dell’accusa in caso di richiesta semplice dell’imputato, sollevando inevitabilmente dubbi di costituzionalità202.

Anche in relazione a questo profilo, la Corte Costituzionale, però, non ha ravvisato alcuna irragionevolezza della normativa, tale da giustificare una pronuncia di censura nei confronti della disciplina riformata203. A suffragio di questa statuizione, vi è chi ha osservato come, una volta instauratosi il giudizio abbreviato, non necessariamente il pubblico ministero si veda esautorato di ogni possibilità di incidere in materia probatoria: questi si vede riconosciuto il diritto alla prova contraria ex art. 438 comma 5 c.p.p. e ha la possibilità di attivarsi per sollecitare l’intervento del giudice ai sensi dell’art. 441 comma 5204.

Dunque, questi dati sarebbero sufficienti ad avversare la tesi secondo cui la normativa riformata non risulterebbe conciliabile con la Carta Fondamentale.

essere accompagnata da una disciplina sull'esercizio del diritto alla prova del pubblico ministero, nonché del diritto alla controprova della parte privata” Così, Corte Cost, 23 dicembre 1994, n. 442.

202 Cfr N. Ciaravolo, Profili di incostituzionalità del giudizio abbreviato, cit., p.584; N.

Apa, Note in ordine ad alcuni profili di costituzionalità connessi al giudizio abbreviato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, p. 1308.

203 “... la posizione del pubblico ministero: tenuto conto del ruolo svolto nelle indagini

preliminari, e fermo restando il suo diritto all'ammissione di prova contraria a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., non é irragionevole la scelta legislativa di non riconoscergli il diritto di chiedere l'ammissione di prove a carico dell'imputato solo perché questi ha presentato richiesta di giudizio abbreviato.” Così, Corte Cost, 9 maggio 2001, n. 115.

204 Cfr G. Garuti, La Corte Costituzionale promuove la struttura del “nuovo” giudizio

abbreviato, in Giur. Cost., 2001, II, p. 934. L’autore introduce anche un elemento ulteriore: la rilevanza che le indagini suppletive ex art. 419 comma 3 possono rivestire, in forza dell’interpretazione estensiva delle stesse fornita dalla Corte Costituzionale (Corte Cost, 3 febbraio 1994, n.16), nel nuovo assetto del giudizio abbreviato. Sarebbe possibile, espletando indagini anche a seguito dell’instaurazione del rito, incrementare gli elementi tesi a convincere il giudice della necessità di un intervento di integrazione probatoria ex art. 441 comma 5. Il pubblico ministero, quindi, anche se non direttamente, continuerebbe a giocare un ruolo fondamentale nelle dinamiche probatorie, anche a fronte di una richiesta semplice di giudizio abbreviato.

Invero, il dato decisivo, che la Consulta non ha mancato nell’occasione di rimarcare, potrebbe essere un altro: non può lamentarsi una carenza di poteri probatori in capo al pubblico ministero una volta instauratosi il giudizio abbreviato, stante la soggezione di quel soggetto al principio di completezza delle indagini preliminari. Del resto, la legge Carotti stessa, può essere letta nell’ottica della consacrazione definitiva del principio di completezza delle indagini preliminari, già proclamato dalla Consulta205; emblematica, in tal senso, risulta essere l’introduzione dell’articolo 421 bis c.p.p.206.

Allora, alla luce di questo principio, non può proclamarsi la lesione del diritto alla prova del pubblico ministero, poiché questi deve, fisiologicamente, svolgere indagini di una consistenza tale da consentirgli di affrontare un eventuale giudizio abbreviato; addirittura, ribaltando la prospettiva, proprio nel caso in cui si affrontino le indagini preliminari con sufficiente zelo, si potrà incentivare il ricorso al giudizio abbreviato stesso, superando l’ottica di un dibattimento visto quale “approdo naturale” del processo207, dando effettiva attuazione

all’obiettivo del legislatore della riforma208.

Ad ogni modo, non è solo la nuova configurazione del ruolo del pubblico ministero ad aver suscitato perplessità. Infatti, l’automatica instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di richiesta semplice

205 Corte Cost, 15 febbraio 1991, n. 88.

206 Vedi D. Potetti, Mutazioni del giudizio abbreviato. In particolare il giudizio

abbreviato condizionato (art. 438 comma 5 c.p.p.), in Cass. Pen., 2001, I, p. 343.

207 Così, D. Potetti, Il principio di completezza delle indagini preliminari e i poteri

istruttori del giudice preliminare, in Arch. n. proc. pen., 2001, p. 467; contra cfr V. Patanè, Giudizio abbreviato e consenso: una problematica compatibilità costituzionale in AA.VV., Eccezioni al contraddittorio e giusto processo. Un itinerario attraverso la giurisprudenza, a cura di G. Di Chiara, G. Giappichelli Editore, 2009, p. 102. L’autrice, sostiene che sia irragionevole pretendere una completezza delle indagini preliminari tale, da permettere un giudizio di merito. La finalità delle indagini rimane quella di assumere le determinazioni inerenti l’esercizio dell’attività penale, dunque occorrerebbe attribuire un potere di integrazione probatoria all’accusa, garantendo la possibilità di approfondire ogni questione oggetto di un giudizio di merito e non coinvolta nelle indagini preliminari, una volta instauratosi il giudizio abbreviato.

208 Cfr M. Bargis, La scelta del rito nel processo penale, in Riv. it. dir. e proc. pen.,

dell’imputato ha posto in una posizione di soggezione anche il giudice, facendo dubitare della legittimità di una simile disciplina. Di fronte ad una richiesta ex art 438 comma 1 c.p.p., il giudice non ha spazi di manovra: constatato il rispetto dei requisiti formali, vaglio comunque necessario209, deve instaurare il giudizio abbreviato.

Sono inevitabili riflessioni che si misurino con l’incidenza sul principio di soggezione del giudice soltanto alla legge e col potere di commisurazione della pena riconosciuto a quest’ultimo. L’organo giudicante si trova in balia della volontà dell’imputato e si vede costretto ad applicare una diminuente in caso di condanna, senza avere alcuna possibilità di interloquire circa il rito da percorrere. Sulla scia di queste riflessioni critiche riguardanti la figura del giudice, allora, rifioriscono quelle questioni, sorte già con il giudizio abbreviato originario, che vedono una inconciliabile frizione tra la diminuente e la funzione rieducativa della pena; questioni che si rinvigoriscono, peraltro, proprio perché non vi è più nemmeno l’argine rappresentato dal necessario consenso del giudice all’instaurazione del rito210. La Consulta, non ha

invece ravvisato, neppure in relazione alla figura del giudice, alcun contrasto con la Carta Fondamentale211, ritenendo, ancora una volta, la nuova struttura del giudizio abbreviato in linea con quanto delineato nella sua precedente giurisprudenza.

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