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La pressante esigenza di una riforma globale del giudizio

Capitolo III IL GIUDIZIO ABBREVIATO DOPO LA RIFORMA AD

3.1 La pressante esigenza di una riforma globale del giudizio

condizionata – 3.3 L’integrazione probatoria ex officio – 3.4 La modifica dell’imputazione – 3.5 L’ergastolo e il giudizio abbreviato.

3.1 La pressante esigenza di una riforma

globale del giudizio abbreviato

L’intento del legislatore nel predisporre riti alternativi era individuabile nel decongestionamento del sistema giustizia, affetto da un cronico sovraccarico di giudizi pendenti e da una patologica lentezza nello smaltimento degli stessi. Si volevano introdurre strumenti che garantissero una più rapida definizione delle controversie penali, permettendo di superare quegli ostacoli e rendendo possibile, allora, una efficiente amministrazione della giustizia penale. Per raggiungere un simile obiettivo, il legislatore confidava che, nella pratica, vi sarebbe stato un massiccio ricorso ai riti speciali, pena l’ineluttabile fallimento del nuovo assetto dettato con il codice di procedura penale del 1988. In quest’ottica, un ruolo di primo piano veniva rivestito dal giudizio

164 Cfr G. Cascini, Il giudizio abbreviato di nuovo al vaglio della Corte Costituzionale,

abbreviato che, omettendo il dibattimento, determinava un ampio risparmio di tempo e di energie processuali165.

Ebbene, da un’analisi dei dati relativi all’attività dei Tribunali italiani, nei primi anni di vigenza del nuovo codice di procedura penale, non può che constatarsi come l’intero sistema non abbia risposto positivamente all’impulso legislativo. Il ricorso ai riti speciali in genere, è stato nettamente inferiore rispetto all’auspicio del legislatore; particolarmente deludente è stato proprio l’apporto deflazionistico del giudizio abbreviato166. Concentrandosi in modo particolare su quest’ultimo rito, ricercarne le cause del lapidario fallimento appare operazione complessa. Infatti, sono molteplici le ragioni che hanno determinato un’elevata ritrosia degli operatori del diritto nei suoi confronti; vuoi esogene, di sistema, vuoi endogene, correlate alla struttura del giudizio.

In primo luogo, possiamo osservare come l’operazione studiata dal legislatore, nel suo complesso, si sia rivelata, invero, logicamente inadatta alla risoluzione delle problematiche sistemiche. Infatti, conscio delle lungaggini del procedimento ordinario, il codificatore aveva riversato nei procedimenti speciali le speranze per un corretto funzionamento globale della giustizia. Una simile operazione non poteva che essere destinata al fallimento: non si può sperare che un imputato si convinca ad azionare un rito speciale, giungendo così ad una rapida definizione della propria controversia penale, se questi ha la possibilità, rimanendo all’interno del procedimento ordinario, di godere dell’estinzione del reato per prescrizione. Non è, cioè, utile predisporre dei riti alternativi quali rimedi ai mali della giustizia, poiché questi potranno compiutamente svolgere il loro ruolo, accorciando i tempi di

165Vedi supra, cap. 1 § 2

166 Per una analisi dei dati relativi all’utilizzo dei riti alternativi, vedi M. Bonetti, Il

giudizio abbreviato, in Aa Vv, I procedimenti speciali in materia penale, a cura di M. Pisani, Giuffrè Editore, 2003, p. 627.

risposta alla domanda penalistica, unicamente in un sistema che risulti efficiente già nel suo regime ordinario167. Essendo quindi possibile ottenere, in molti casi, una sostanziale impunità percorrendo il giudizio ordinario, non si rende appetibile il ricorso al giudizio abbreviato.

Non può sottovalutarsi nemmeno un ulteriore aspetto sistematico che ha influito negativamente sul ricorso a tale rito speciale: le contaminazioni tra atti di indagini e prove dibattimentali. Il tratto caratteristico del giudizio abbreviato, risiede nel riconoscimento di efficacia probatoria ad atti, quelli delle indagini preliminari, che altrimenti ne sarebbero sprovvisti in forza del principio di separazione delle fasi processuali.

Posto l’accento su questa peculiarità, ben si può comprendere come ogni riforma volta ad incrementare la possibilità di recupero degli atti di indagine in sede dibattimentale, vada a detrimento della fruibilità del giudizio abbreviato168. Il pubblico ministero, non vedendo più una netta linea di demarcazione tra la fase delle indagini preliminari e il dibattimento, viene incentivato a rimandare a quest’ultimo momento il giudizio circa la colpevolezza dell’imputato, conscio della possibilità di usufruire comunque delle risultanze precedentemente acquisite169. Proprio verso un ridimensionamento della netta separazione intercorrente tra le due fasi, sono intervenute dapprima alcune sentenze della Corte Costituzionale170 e successivamente una riforma

167 “Parlare di riti negoziali come rimedio alla prescrizione, come strumento di rapida

applicazione delle pene, equivale a dire all’imputato: guarda, ti conviene approfittare di questa opportunità, perché altrimenti ecco cosa ne segue: che sarai prosciolto per estinzione del reato” così P. Ferrua, Declino del contraddittorio e garantismo reattivo in Studi sul processo penale, Vol. III, G. Giappichelli Editore, 1997, pp. 134-135.

168 Cfr D. Siracusano, Per una revisione del giudizio abbreviato in Cass. Pen. 1994, p.

475.

169 Cfr D. Negri, il nuovo giudizio abbreviato: un diritto dell’imputato tra nostalgie

inquisitorie e finalità di economia processuale in AA.VV., Il processo penale dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicembre 1999 n 479) a cura di F. Peroni, Cedam, 2000, p 445.

170 Corte cost, 31 gennaio 1992, n. 24; Corte Cost, 3 giugno 1992, n. 254; Corte cost,

legislativa171, concorrendo, allora, a disincentivare il ricorso al giudizio abbreviato172.

Questi fattori esterni, vanno a sommare la loro influenza negativa a molteplici elementi connaturati alla struttura stessa del rito speciale, così come risultante a seguito delle numerose sentenze della Corte Costituzionale. A ben vedere, è stata proprio la Consulta a segnalare l’elemento maggiormente ostativo ad una efficiente operatività del giudizio abbreviato: l’impossibilità di procedere, una volta instauratosi il rito, ad integrazione probatoria173. Una simile preclusione, non solo si manifesta, come si evince dalla giurisprudenza costituzionale, non pienamente conforme al portato della Carta Fondamentale, ma risulta altresì fortemente controproducente in termini di appetibilità dell’istituto. Non può invogliarsi l’imputato a richiedere il giudizio abbreviato, laddove questi non venga messo nelle condizioni di modificare, in alcuna misura, l’insieme degli elementi a disposizione del giudice per valutarne la colpevolezza174.

Inoltre, la necessità che col solo apporto delle indagini preliminari si possa definire la causa, non ha determinato, in genere, un sensibile mutamento della consistenza delle indagini stesse, svolte dai pubblici ministeri, precludendo di fatto l’accesso al giudizio abbreviato175 ogni

qual volta non fossero stati raccolti elementi sufficienti a “coprire per intero la regiudicanda, anche per quegli aspetti, come le circostanze attenuanti e i dati occorrenti per la commisurazione della pena, che

171 Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modifiche in l. 7 agosto 1992, n.

356.

172 Per una critica alle innovazioni in tema di contaminazioni tra atti di indagine e

dibattimento, vedi P. Ferrua, Anamorfosi del processo accusatorio in Studi sul processo penale, Vol. II, G. Giappichelli Editore, 1992; G. Cascini, Spunti per una razionalizzazione del processo penale, in Quest. Giust., 1995, p. 587 ss.

173 La corte ha invitato il legislatore ad introdurre meccanismi di integrazione

probatoria più volte, vedi supra cap. 2 §4.

174 Cfr P. Caprioglio, Il processo penale dopo la legge Carotti, in Dir. pen. proc., 2000,

III, p.297.

175 Cfr E. Marzaduri, Subito altri strumenti per raddrizzare gli equilibri, in Guida al

possono venire trascurati nelle indagini preliminari e rimessi all’accertamento dibattimentale176”.

Non può trascurarsi neppure come anche i giudici abbiano concorso allo scarso successo dell’istituto, mostrando una certa diffidenza nei suoi confronti, in virtù dell’impossibilità di una verifica diretta degli atti sulla cui base emettere una sentenza. I giudici, cioè, hanno palesato una certa ritrosia nello statuire circa la colpevolezza dell’imputato, sulla sola base di atti che pervengono alla loro conoscenza attraverso la rappresentazione mediata dal soggetto che concretamente li ha posti in essere, preferendo, talvolta, il progredire verso la discussione dibattimentale piuttosto che l’emanazione di una sentenza di merito senza il transito da tale fase177.

Ma è l’istituto nel suo complesso che, proprio a seguito delle numerose sentenze manipolative della Corte Costituzionale, non risulta più organico, sistematico178; certamente un rito speciale della cui coerenza interna si può legittimamente dubitare, non appare uno strumento funzionale al raggiungimento di alcun obiettivo.

Dunque, emerge lampante come, dopo soli pochi anni di vita, fosse necessaria una ristrutturazione totale del rito abbreviato; operazione di aggiornamento che è stata concretamente posta in essere dal legislatore con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, comunemente denominata legge Carotti, dal nome del suo relatore alla Camera dei Deputati, Pietro Carotti. Attraverso la riforma del rito, il legislatore cercava, superando le problematiche segnalatesi nella versione originaria, di rendere il giudizio abbreviato lo strumento ordinario di definizione delle controversie179, in modo da raggiungere

176 Così, Cass., sez. un., 21 aprile 1992, Di Stefano.

177 Cfr P. Caprioglio, Il processo penale dopo la legge Carotti, cit., p. 296 178 Cfr F. Zacchè, Il giudizio abbreviato, Giuffrè Editore, 2004, p. 31

179 Cfr E. Marzaduri, Subito altri strumenti per raddrizzare gli equilibri, cit., p. 64; B.

Nacar, Il giudizio abbreviato secondo la Corte Costituzionale, in Giur. it., 2002, I, p. 218

compiutamente l’obiettivo di una più efficiente amministrazione della giustizia. Per realizzare questo ambizioso progetto, il rito abbreviato è stato completamente rimodellato, la sua fisionomia è stata completamente stravolta.

Innanzitutto, conformemente alle indicazioni della Consulta, sono stati inseriti meccanismi di integrazione probatoria, sia su iniziativa dell’imputato180, sia rimessi alla disponibilità del giudice181; la rigida

previsione dello stato degli atti, non rappresenta più un presupposto per l’instaurazione del rito. Inoltre, nell’ottica di una implementazione massima dell’utilizzo del giudizio abbreviato il pubblico ministero si è visto spogliare di ogni facoltà in ordine all’instaurazione del rito stesso: non è più previsto il suo consenso quale presupposto per l’accesso al giudizio abbreviato. Nella medesima direzione, il legislatore ha reintrodotto la possibilità di percorrere il rito in esame, anche per i reati per i quali è prevista l’irrogazione della pena perpetua, reintroduzione resasi possibile alla luce del fondamento esclusivamente formale della pronuncia costituzionale che aveva precedentemente espunto dall’ordinamento tale possibilità182.

L’unico aspetto di continuità rispetto al passato, risulta essere lo sconto di pena riconosciuto all’imputato in caso di condanna, che rimane calcolato nella misura fissa di un terzo. Invero, in sede di lavori preparatori, era stata paventata una modifica anche di questo profilo: nel testo trasmesso al Senato dalla commissione Giustizia, era previsto che la pena venisse diminuita “da un terzo alla metà”183. La disposizione non

180 Art. 438 comma 5 181 Art 441 comma 5

182 Cfr Corte costituzionale, 23 aprile 1991, n.176, vedi supra cap 2 § 3

183 Innovazione introdotta nel testo proposto dalla Commissione Giustizia del Sentato,

relativo al disegno di legge “Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettante al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (n. 3807)”, contenuta nell’art. 33 comma 1 bis lett. b. Il relatore Pinto, ebbe a sottolineare come la disposizione fosse strumentale a “consentire un più ampio ricorso al rito abbreviato .... con effetti beneficamente deflattivi”. Vedi Atti del Senato, XIII leg., Relazione della 2° commissione permanente Giustizia, Relatore Pinto, Comunicata alla Presidenza il 21 settembre 1999, p. 29

venne però approvata definitivamente, in forza dell’opposizione governativa nei suoi confronti. L’ostracismo governativo era figlio di due ordini di considerazioni: il timore che una eccessiva diminuzione di pena andasse ad indebolire l’efficacia general preventiva della pena e che lo sconto di pena calcolato secondo parametri variabili, non in misura fissa, non garantisse un sufficiente grado di prevedibilità della risposta sanzionatoria, a discapito degli interessi degli imputati184. Soprattutto il primo punto, dunque, evidenzia come un istituto del calibro del giudizio abbreviato, possa avere profonde ripercussioni in materia di politica criminale e come, di conseguenza, ogni decisione debba essere vagliata con attenzione ad esigenze non meramente puntuali, ma quanto più di ampio respiro.

Orbene, la riforma del giudizio abbreviato è stata criticata proprio in relazione a tematiche sistematiche. Contemporanea a questa novella, infatti, è stata l’approvazione della legge cost. 23 novembre 1999, n.2. Con questo intervento, il legislatore costituzionale, è andato a riscrivere l’art. 111 cost, ivi introducendo i principi regolatori del giusto processo; tra questi, al quarto comma, è stato introdotto il principio del contraddittorio quale strumento di formazione della prova nel processo penale. Al quinto comma vengono invece inserite le possibili eccezioni a tale principio, comprensive del consenso dell’imputato. Se appare chiaro come il dettato costituzionale giustifichi l’assetto probatorio predisposto all’interno del giudizio abbreviato, meno comprensibile risulta la logica sottesa alle due riforme, che, invero, sembrerebbero confliggenti.

Infatti, da una parte si proclama il contraddittorio quale strumento ordinario per la formazione della prova, mentre con la legge Carotti si auspica l’applicazione del giudizio abbreviato, ove tale principio viene

184 Cfr D. Negri, il nuovo giudizio abbreviato: un diritto dell’imputato tra nostalgie

meno, in via ordinaria185. Sicuramente, la predisposizione di un rito alternativo in cui si sacrifichi il principio del contraddittorio nella formazione della prova in virtù del consenso prestato dall’imputato appare legittimo; ma l’operazione legislativa, mirando a ribaltare il rapporto tra regola ed eccezione incardinato nell’art. 111 cost, suscita notevoli perplessità186.

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