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Capitolo III IL GIUDIZIO ABBREVIATO DOPO LA RIFORMA AD

3.4 La modifica dell’imputazione

Nella sua versione originale, il giudizio abbreviato si presentava chiuso ad ogni possibile modifica dell’imputazione, stante il portato dell’articolo 441 comma 1 c.p.p., che, nell’individuare le norme preposte a disciplinare lo svolgimento del giudizio, richiamava quelle relative all’udienza preliminare, escludendo espressamente, però, l’articolo 423 c.p.p.. La ratio della preclusione risiedeva nella natura stessa del giudizio abbreviato: configurato quale giudizio rigorosamente allo stato degli atti, una volta introdotto, non erano concepibili modifiche di sorta, vuoi agli atti a disposizione del giudice, vuoi alla stessa imputazione272.

Con la legge Carotti, essendo venuta meno la rigidità che caratterizzava il regime previgente, con l’apertura a possibili evoluzioni del materiale probatorio, il legislatore ha coerentemente introdotto anche la facoltà, per il pubblico ministero, di modificare l’imputazione. Infatti, se si permette di mutare il sostrato probatorio, è probabile che i nuovi elementi comportino la necessità di un adeguamento della contestazione contenuta all’interno della richiesta di rinvio a giudizio273.

A conferma della stretta connessione che lega i due elementi, integrazione probatoria e modifica dell’imputazione, la possibilità di azionare i meccanismi di cui all’articolo 423 c.p.p. è prevista

271 Cfr V. Maffeo, Il giudizio abbreviato, cit., p. 291.

272 Cfr M. Ferraioli, Il giudizio abbreviato, in AA. VV., procedimenti speciali, a cura

di A. A. Dalia, Jovene Editore, 1989, p. 26.

unicamente nelle fattispecie di cui agli articoli 438 comma 5 e 441 comma 5. Invero, è necessario osservare come l’articolo 441 comma 1 c.p.p., in modo apparentemente contraddittorio con quanto appena riportato, abbia mantenuto immutata la sua formulazione, continuando a disporre l’impossibilità di procedere, in via generale, a modifiche dell’imputazione274; probabilmente, analogamente a quanto osservato in

relazione alla clausola dello stato degli atti275, il legislatore ha voluto segnalare come il ricorso all’istituto sia soltanto eventuale, a fronte di un tendenziale “congelamento dell’oggetto del giudizio una volta instaurato il rito”276.

Ciò che stupisce maggiormente, è che il legislatore della riforma, si sia limitato al mero richiamo alla disciplina prevista per l’udienza preliminare, senza considerare le molteplici implicazioni, concernenti il diritto di difesa dell’imputato, conseguenti ad una modifica dell’imputazione. In effetti, per introdurre questa rilevante innovazione, è stato esclusivamente operato il richiamo all’articolo 423 c.p.p., che, tuttavia, essendo configurato per una fase processuale avulsa da conseguenze direttamente coinvolgenti la colpevolezza dell’imputato, l’udienza preliminare, risulta scarno di garanzie poste a tutela dell’imputato stesso. Da ciò, i rilievi immediatamente operati in dottrina, circa la manchevolezza della riforma operata dalla legge Carotti, e l’auspicio di un immediato intervento legislativo volto a sanare i vizi dell’istituto.

Nello specifico, è stato segnalato come si rendesse necessaria un’estensione degli strumenti difensivi, rivolti all’imputato, che presiedono la modifica dell’imputazione nel dibattimento, ex articolo 519 c.p.p.: la concessione di un termine a difesa e la possibilità di

274 È stata additata quale “svista” del legislatore la mancata modifica della norma. Cfr

R.Orlandi, Procedimenti speciali, cit. , p. 693.

275 Vedi supra cap 3 § 2.1.

richiedere l’ammissione di prove nuove277. Inoltre, è stato evidenziato,

come l’imputato, trovandosi di fronte ad una mutazione della res

iudicanda, dovesse avere la possibilità di revocare la propria richiesta di

celebrazione del giudizio abbreviato, dato che il suo convincimento si è formato in relazione ad una fattispecie distinta rispetto a quella sulla cui base si appresta a svilupparsi il giudizio278. Evidenti, dunque, le esigenze di tutela, per soddisfare le quali, in questo caso, non è stato necessario l’intervento della Corte Costituzionale; il legislatore è prontamente intervenuto a colmare quelle lacune evidenziate dalla dottrina, attraverso l’articolo 2-octies della legge 5 giugno 2000, n. 144279.

Del resto, fin dai lavori preparatori alla legge Carotti, era emerso come l’introduzione di meccanismi modificativi dell’oggetto del processo, potesse incrinare l’appetibilità del giudizio abbreviato, ponendo l’imputato in balia di modifiche non sempre preventivabili280.

Perciò, l’adeguamento della normativa a standard maggiormente garantistici non poteva che essere un obiettivo primario del legislatore; posto che, come già evidenziato281, si voleva rendere il rito speciale in esame lo strumento ordinario di definizione delle controversie penali,

277 Art 519 comma 2 c.p.p.. Con riguardo a questa disciplina, peraltro, è intervenuta la

sentenza Corte Cost., 3 giugno 1992, n. 241 che ha esteso la possibilità di richiedere nuove prove non solo secondo il parametro dettato dall’art. 507 c.p.p, in base, cioè, al carattere dell’assoluta necessità, come previsto originariamente dal legislatore, ma secondo l’ordinario regime dell’art. 190 c.p.p.. Quanto riportato, certifica il fondamentale impatto delle modifiche dell’imputazione sul diritto di difesa dell’imputato, che deve essere tutelato nelle più ampie forme, allorché si vada a esprimersi circa la sua colpevolezza.

278 Cfr E. Marzaduri, Subito altri strumenti per raddrizzare gli equilibri, cit., p. 66, ove,

in chiave critica, vengono segnalati tutti i punti dolenti della riforma Carotti.

279 Legge di conversione con modifiche del d.l. 7 aprile 2000, n. 82.

280 Cfr Intervento del sen. A. Caruso nella seduta del 30 novembre 1999, n.510 della

Commissione Giustizia del Senato. Peraltro, dall’analisi degli interventi succedutesi in quell’occasione, nelle due sessioni, una pomeridiana, l’altra serale, emerge come la Commissione Giustizia guardasse con una certa diffidenza all’introduzione repentina, senza adeguate riflessioni, dell’istituto, ma che, vista la ristrettezza dei tempi per l’approvazione della riforma, fu cosa inevitabile. Atti Senato, XIII leg, S 3807-B, , Commissione Giustizia, resoconto sommario della seduta 30 novembre 1999, n. 510.

erano necessari ritocchi che smorzassero l’effetto disincentivante ingenerato dalla possibilità di modifica dell’imputazione.

Dunque, con la riforma del 2000 è stato introdotto ex novo l’articolo 441 bis c.p.p., preordinato a disciplinare le facoltà dell’imputato di fronte ad un mutamento dell’imputazione a suo carico, operata dal pubblico ministero, a seguito di una integrazione probatoria. Preliminarmente all’analisi di detta disciplina, è necessario individuare i presupposti sulla cui base questa può essere attivata; devono cioè essere individuate le condizioni legittimanti l’azione modificatrice del pubblico ministero. Analizzando la giurisprudenza formatasi in relazione alla modifica dell’imputazione in dibattimento, si può apprezzare come questa venga consentita in termini assai ampi, essendo il pubblico ministero in potere di azionare i meccanismi di cui agli articoli 516 e 517 c.p.p. anche sulla sola base degli atti già acquisiti nel corso delle indagini preliminari282. Analogo risultato interpretativo283 è applicato anche con riguardo alla fase dell’udienza preliminare284.

Orbene, una simile interpretazione estensiva, non parrebbe conciliabile con la struttura del giudizio abbreviato. Se quanto precedentemente affermato circa la stretta connessione intercorrente tra integrazione probatoria e modifica dell’imputazione, deve considerarsi sicuramente veritiero, vista la premura del legislatore nel rimarcare più volte questo aspetto285, non può evitarsi di interpretare l’istituto, calato in questo diverso scenario, in modo difforme rispetto al dibattimento. Il fatto che si proceda ad integrazione probatoria, non può rappresentare un mero pretesto per il recupero della facoltà di ritoccare, a piacimento dell’accusa, l’oggetto del processo. Non dovrebbe, cioè, essere possibile

282 Cfr Cass., sez. un., 28 ottobre 1998, n. 4, Barbagallo. 283 Cfr Cass., sez. I, 14 novembre 1995, n. 11993, Di Mauro.

284 Per una ricostruzione più compiuta della disciplina delle modifiche all’imputazione

nelle due fasi, vedi L. Lombardo, Il controllo del giudice sull’imputazione e i poteri del pubblico ministero, in Giur. Mer., 2009, p. 2618 ss

285 Anche l’art. 441 bis c.p.p., nel suo incipit, ribadisce la possibilità di modifica

una modifica dell’imputazione che non sia diretta conseguenza dell’integrazione probatoria, escludendosi la possibilità di contestazione suppletiva fondata su atti preesistenti, non considerati in precedenza dalla pubblica accusa286.

Del resto, l’interpretazione in esame è stata avvalorata anche dalla giurisprudenza di legittimità287, ove si è segnalato come l’opposta visione, confliggerebbe col dato testuale di cui all’articolo 441 comma 1 c.p.p., che mantiene ferma l’inapplicabilità, in via generale, dell’articolo 423 c.p.p.288.

Venendo all’analisi della disciplina dettata a tutela dell’imputato, innanzitutto è necessario specificare come l’articolo 441 bis c.p.p. compia riferimento esclusivo alle fattispecie regolate nel comma 1 dell’articolo 423 c.p.p.. Infatti, per quanto concerne la contestazione del fatto nuovo, contenuta nel comma 2 dell’articolo 423 c.p.p., non vi è stato bisogno di una previsione particolare disposta per il giudizio abbreviato: il legislatore ha ritenuto bastevole la norma dettata per l’udienza preliminare, essendo possibile la contestazione di un fatto aggiuntivo, unicamente in virtù del consenso espresso dall’imputato289.

286 Cfr R. Brichetti, Contestazioni suppletive: “slalom” all’abbreviato, in Guida dir.,

2000, n. 22, p. 48; B. Lavarini, Il nuovo giudizio abbreviato, cit., p. 766.

287 “L'apertura alle nuove contestazioni previsto dall'art 441 bis c.p.p., anche

nell'ipotesi in cui l'integrazione probatoria sia avvenuta d'ufficio, trova il suo presupposto nelle nuove emergenze affiorate a seguito dell'integrazione, nel senso che il meccanismo non può essere inteso come un viatico per una nuova o più circostanziata contestazione alla luce delle preesistenti emergenze, poiché così opinando si verrebbe ad eludere la previsione di cui all'art. 441 bis c.p.p. comma 1, nei termini sopra richiamati, laddove lo spazio per le nuove contestazioni deve essere strettamente delimitato nel perimetro delle nuove acquisizioni” Così, Cass., sez I, 12 febbraio 2013, n. 9400.

288 Contra Cfr Cass,, sez IV, 26 settembre 2017, n. 48280, ove la Suprema Corte

sembrerebbe applicare, in contrasto con la propria precedente giurisprudenza, l’opposto orientamento, ritenendo pienamente estensibile la disciplina dettata per l’udienza preliminare, consentendo, dunque, anche contestazioni suppletive in base ad atti già presenti nelle indagini preliminari.

289 Cfr I. Sanasi, Nuovi poteri probatori e contestazioni suppletive nel giudizio

Il surplus di tutela viene dettato nel caso di contestazione suppletiva riguardante il fatto diverso, le circostanze aggravanti ovvero i reati connessi ai sensi dell’articolo 12 comma 1 lettera b c.p.p.290. In

quest’ultime evenienze, l’imputato avrà, innanzitutto, la possibilità di richiedere un termine a difesa, non superiore a dieci giorni291, funzionale all’assunzione delle proprie determinazioni circa il proseguo della vicenda processuale. Si prospetta, infatti, una decisione rilevante: l’imputato ha la facoltà di ottenere la reinstaurazione del giudizio ordinario292, nel caso in cui ne faccia espressa richiesta293.

Laddove si dovesse regredire al procedimento ordinario, attraverso l’apposita ordinanza del giudice che fissa la prosecuzione dell’udienza preliminare, l’imputato non avrà più l’occasione di richiedere il giudizio abbreviato. Invece, se dovesse decidere di proseguire nelle forme del rito speciale, all’imputato verrebbe riconosciuto un vero e proprio diritto alla prova in relazione ai fatti oggetto di contestazione suppletiva294. Infatti, non applicandosi, per espressa previsione legislativa, i presupposti previsti per la richiesta condizionata, devono ritenersi operativi gli ordinari criteri sanciti dall’articolo 190 c.p.p.295.

A fronte di una integrazione probatoria disposta su simili basi, il pubblico ministero si vede riconosciuto un diritto alla prova contraria, in attuazione del principio di parità tra le parti296.

290 Non è ricompresa all’interno delle modifiche dell’imputazione, la rettifica della

qualificazione giuridica del fatto, esperibile, dunque, dal p.m. anche all’interno del giudizio abbreviato privo di integrazioni probatorie. Cfr Cass., sez II, 17 settembre 2010, n. 35350.

291 Art. 441 bis comma 3 c.p.p.

292 Vi è chi, data la necessità di una simile disciplina, aveva prospettato l’applicabilità

della soluzione in esame anche in assenza della modifica legislativa. Cfr F. Cordero, Procedura penale, Giuffrè, 2000, p. 980.

293 Art 441 bis comma 1 c.p.p. 294 Art 441 bis comma 5 c.p.p..

295 Cfr D. Negri, Garanzie dell’imputato e modifica dell’accusa, in Dir. pen. proc.,

2000, p. 688.

296 Cfr V. Maffeo, Il giudizio abbreviato, cit., p. 316. L’autrice evidenzia come risulti

Infine, è necessario segnalare come si debbano ritenere comunque spendibili, in capo al giudice, i poteri di acquisizione probatoria d’ufficio, anche a seguito del dipanarsi degli scenari sopraesposti, essendo astrattamente possibile che si verifichi una situazione di indecidibilità, unico presupposto cui riferirsi per azionare tale istituto297.

3.5 L’ergastolo e il giudizio abbreviato

Con la legge Carotti, il legislatore non ha inciso esclusivamente sulla struttura del giudizio abbreviato, ma anche sul suo campo d’applicazione. Invero, l’articolo 30 comma 1 lettera b della legge n. 479 del 1999, ha modificato l’articolo 442 comma 2 c.p.p., aggiungendovi un periodo: nel caso in cui la condanna a seguito di rito abbreviato sia l’ergastolo, questo viene sostituito da trent’anni di reclusione. Dunque, la disposizione reintroduce la percorribilità del giudizio abbreviato anche nei casi in cui l’imputato rischi di venire sottoposto alla pena perpetua, possibilità che, prevista anche nell’originale versione del rito speciale, era stata precedentemente espunta dall’ordinamento dalla Corte Costituzionale.

La ratio della scelta normativa, può essere ricercata in due distinti ordini di ragioni: da una parte, il legislatore ha risolto il fervente e intricato dibattito riguardante l’interpretazione della normativa risultante dalla pronuncia costituzionale; dall’altra, ha cercato, come più volte sottolineato, di promuovere al massimo l’applicazione del rito speciale298. Si tratta di una scelta di stampo prettamente politico299, dato

Contra D. Negri, Garanzie dell’imputato e modifica dell’accusa, cit., p. 688. Secondo l’autore, si tratterebbe di una indebita limitazione delle facoltà del p.m., che vedrebbe precludersi la possibilità di affrontare in modo pieno il nuovo oggetto del processo, essendo vincolato alle richieste mosse dall’imputato.

297 Cfr D. Negri, Garanzie dell’imputato e modifica dell’accusa, cit., p. 688.

298 Cfr E. Aprile, Giudice unico e processo penale. Commento alla legge “Carotti” 16

dicembre 1999, n. 479, Giuffrè editore, 2000, p.162.

299 Scelta politca largamente condivisa, peraltro. L’emendamento 26.1 presentato

che la Corte Costituzionale aveva sancito la legittimità di una esclusione dei reati puniti con l’ergastolo dalla percorribilità del giudizio abbreviato300.

Inoltre, si tratta di una decisione molto rilevante, visto l’impatto che un simile soluzione ha sul sistema della pena301. Se, in generale, la concessione di una diminuente, in sol ragione di una scelta processuale, desta perplessità, di fronte alla sostituzione della pena perpetua, i dubbi non possono che amplificarsi. A fronte di reati molto gravi, che sollevano un notevole allarme sociale, il legislatore concede comunque all’imputato la possibilità di usufruire di un rito, in forza del quale quest’ultimo otterrà una pena non solo temporanea, ma anche predeterminata, quasi la risposta sanzionatoria fosse frutto di una libera scelta dell’imputato.

A prescindere da possibili critiche circa l’opportunità di un siffatto istituto, del resto già sorte all’indomani dell’emanazione del codice nel 1988, la normativa pecca, ancora una volta, per difetto, non essendo stato tenuto debitamente conto delle esigenze sistematiche che una innovazione di questo calibro necessariamente comporta. Ad una prima falla, è stato posto rimedio con il decreto-legge n. 82 del 2000, convertito con modifiche nella legge n. 144 del 2000, che ha dettato, all’articolo 4 ter, la disciplina transitoria per la legge Carotti. Intervento legislativo necessario, che ha stabilito, al primo comma, la percorribilità del rito speciale anche se nel processo in atto dovessero risultare già

proponeva la soppressione dell’inciso relativo alla sostituzione della pena perpetua con anni 30 di reclusione, venne rigettato, con ampia maggioranza, dall’aula. Cfr Atti Camera XIII leg C 411,., Assemblea, seduta 3 febbraio 1999, p.42.

300“l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili con la pena dell'ergastolo,

non è in sè irragionevole, nè l'esclusione di alcune categorie di reati, come attualmente quelli punibili con l'ergastolo, in ragione della maggiore gravità di essi, determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee” Così, Corte cost., 3 aprile 1992, n. 163.

301 Cfr Grido di allarme dei magistrati siciliani: collaborazione a rischio senza

incentivi, in Guida dir., 2000, n. 27, p. 104. L’articolo riporta una lettera firmata da 192 magistrati siciliani che esprimono i loro timori relativamente alla riforma del giudizio abbreviato.

scaduti i termini massimi per la richiesta, salvo che non sia già iniziata l’istruzione dibattimentale. Inoltre, al secondo comma, il legislatore ha dettato la peculiare disciplina da applicarsi a quei processi nei quali dovesse essere prospettata l’applicazione dell’ergastolo, per i quali, anteriormente la riforma operata dalla legge Carotti, siano scaduti i termini per richiedere il giudizio abbreviato e nei quali sia già cominciata l’istruzione302; in questo modo, il legislatore ha risolto il

contrasto creatosi in seno alla Cassazione.

Infatti, all’indomani della legge Carotti, la Suprema Corte si era divisa: alcune pronunce, stante il carattere meramente processuale della riforma, non ritenevano applicabile la nuova disciplina ai giudizi pendenti303; altre, vista l’incidenza sul quantum di pena, ritenevano

invece operativa la nuova normativa, essendo più favorevole rispetto al regime previgente304. La soluzione legislativa ha cercato di privilegiare esigenze di economia processuale: può richiedersi il giudizio abbreviato nei casi in cui non si sia ancora chiusa l’istruzione dibattimentale, sia in primo grado che in eventuali rinnovazioni in appello o nel giudizio di rinvio.

A ben vedere, il fine ultimo dell’economicità non risulta, quantomeno astrattamente, pienamente raggiunto. Sarà infatti possibile che si proceda con il giudizio abbreviato, in luogo di un dibattimento che sarebbe stato di breve durata, determinando così un risparmio minimo, a fronte di un sostanzioso sconto di pena comunque riconosciuto all’imputato305.

Ma il punto maggiormente problematico, concernente il rapporto tra giudizio abbreviato ed ergastolo a seguito della legge Carotti, è

302 Nel caso in cui l’istruzione non dovesse essere cominciata, deve ritenersi operante

il primo comma dell’articolo 4-ter.

303 Cfr Cass, sez I, 13 gennaio 2000, n. 3173. 304 Cfr Cass, sez II, 28 gennaio 2000, n.5343.

305 Cfr E. Marzaduri, Ergastolo: il regime transitorio elimina le disparità, in Guida dir.,

certamente rappresentato dall’appiattimento sanzionatorio su soluzioni univoche a fronte di fattispecie distinte. Invero, l’articolo 442 comma 2, all’indomani della riforma, non prevedeva alcuna distinzione tra tipologie di ergastolo, disponendo in ogni caso la sostituzione con la pena temporanea di trenta anni di reclusione.

A ben vedere, però, alla figura base dell’ergastolo si aggiunge, nei casi di cui all’articolo 72 c.p., la pena perpetua con isolamento diurno. Ebbene, una assimilazione a livello sanzionatorio di fattispecie che, evidentemente, esprimono un diverso grado di riprovevolezza del reo, non parrebbe, oltreché opportuna, legittima306. Tant’è che la normativa

si prestava ad una duplice interpretazione: considerare lo sconto di pena indistintamente applicabile ad ogni fattispecie, ovvero escludere, in virtù dell’assenza di un esplicito riferimento, la possibilità di celebrazione del giudizio abbreviato nel caso di reato passibile di ergastolo con isolamento diurno307.

Dunque, anche in questo caso il legislatore è, in un secondo momento, intervenuto a colmare la lacuna segnalatasi308, mediante il disposto del decreto-legge n. 341 del 2000, poi convertito in legge n. 4 del 2001. Intervento dai caratteri sicuramenti peculiari, a partire dalla proclamata natura di interpretazione autentica. Il legislatore, in primo luogo, ha dichiarato che la normativa preesistente doveva ritenersi riferita esclusivamente all’ergastolo senza isolamento diurno. Successivamente, ha disposto per l’ergastolo con isolamento diurno un innovativo e più mite regime premiale a seguito di abbreviato, garantendone la sostituzione con l’ergastolo semplice. Infine, è stata

306 Cfr G. Fici, Quel rebus chiamato isolamento diurno, in Guida dir., 2000, n. 22, p.

110.

307 Cfr V. Santoro, Rito abbreviato: marcia indietro sull’ergastolo, in Guida dir., 2000,

n. 45, p. 69.

308 La questione era stata portata all’attenzione della Corte Cost., proprio per

l’impropria assimilazione compiuta a livello sanzionatorio. La Corte, però, essendo intervenuta la modifica legislativa, non ha potuto che restituire gli atti al giudice remittente. Cfr Corte Cost., 21 dicembre 2000, n. 576.

dettata anche la disciplina transitoria, consentendo all’imputato che si potesse trovare coinvolto dalla modifica, poiché prospettabile309 l’irrogazione dell’ergastolo con isolamento diurno nei suoi confronti, di revocare la richiesta di giudizio abbreviato.

Per quanto fosse auspicabile una revisione del sistema sanzionatorio, stupisce che il legislatore abbia agito secondo queste modalità, asserendo la natura interpretativa del provvedimento nella parte in cui ricollega la normativa preesistente al solo ergastolo semplice. Tale qualificazione, risulta strumentale al riconoscimento di efficacia retroattiva all’intervento, rappresentando il provvedimento, nel disegno del legislatore, una mera interpretazione di quanto già era disposto, l’individuazione del senso corretto da attribuire alla normativa preesistente.

Ma già in sede di lavori preparatori, era stato segnalato come un simile disposizione rivestisse tutt’altro carattere, in quanto “modifica sostanzialmente quanto attualmente previsto dall'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale”310. Invero, guardando agli effetti che la

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