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REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1.3 Intermediazione Illecita e Sfruttamento dei Lavoratori

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

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153 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

La principale innovazione apportata con la Legge n. 199/2016 è rappresentata dall’estensione della punibilità anche al datore di lavoro che “utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”, mentre nella precedente versione era perseguibile penalmente solo il soggetto che organizzava l’attività di reclutamento della manodopera sfruttata (c.d. caporalato).

Si evidenzia anche che la nuova norma non prevede più come elemento costitutivo del reato l’utilizzo della violenza o minaccia che, nella versione oggi vigente, rappresenta una circostanza aggravante.

Devono essere valutati attentamente i sopra indicati indici di sfruttamento elencati al comma 3 della norma in commento, anche in relazione a fattispecie complesse quali i contratti con cooperative o ditte esterne cui vengono appaltate fasi della lavorazione aziendale.

2. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti attuati dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l’attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

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154 3. Principi generali di comportamento

Italiassistenza considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di Italiassistenza; di conseguenza, tutti quelli che svolgono la propria attività per Italiassistenza, nell’ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

In conformità a tali principi generali, la presente parte speciale prevede l’espresso obbligo a carico degli Organi Sociali, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Italiassistenza (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 -quinquies del d.lgs.

231/2001);

- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 -quinquies del d.lgs. 231/2001), possano potenzialmente diventar tali

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne;

- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione delle ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 -quinquies del d.lgs. 231/2001).

4. Le attività sensibili relative ai reati contro la personalità individuale ex d.lgs. 231/01 Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati contro la personalità individuale richiamati dall’art. 25 -quinquies del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. acquisto e/o cessione di beni/servizi con controparti considerate a rischio;

2. selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti con controparti considerate a rischio;

3. regolamentazione delle condizioni di lavoro, anche in relazione a manodopera di terzi che

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155 svolge attività presso i siti aziendali sulla base di contratti di appalto.

5. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

 Segregazione delle attività: si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.

 Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

 Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società.

 Tracciabilità: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili