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IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È

IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. Il reato richiamato dall’articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell’ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione del reato richiamato dall’art. 25-duodecies del d.lgs.

231/2001, in base al quale:

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote12.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote13.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno14”.

(A) Il reato di cui all’art. 22, commi 12 e 12-bis, del D. Lgs. n. 286/1998.

“12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare

12 Comma aggiunto dall'art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161.

13 Comma aggiunto dall'art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161.

14 Comma aggiunto dall'art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161.

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sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.

Come già evidenziato, l’art. 25–duodecies del D. Lgs. n. 231/2001, contempla l’insorgere della responsabilità amministrativa in capo all’ ente, unicamente qualora risulti integrato l’art. 22 del D. Lgs 286/1998 nella forma aggravata prevista al comma 12 –bis.

La condotta rilevante ai fini che qui ci occupano verrà a integrarsi, pertanto, soltanto qualora:

 il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri che siano:

• privi del permesso di soggiorno

• ovvero, il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo,

• ovvero, il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato

 e ricorra, altresì, almeno una delle seguenti condizioni:

a. i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;

b. i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;

c. i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. Il comma da ultimo citato fa riferimento all’“aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

(B) Il reato di cui all’art. 12, comma 3, del D. Lgs. n. 286/1998.

Tenendo conto anche dei meccanismi di aggravamento applicativo previsti dai successivi commi 3 – bis e 3 –ter; la fattispecie di reato è così circostanziabile:

«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

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3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto».

(C) Il reato di cui all’art. 12, comma 5, del medesimo D. Lgs. n. 286/1998.

«5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

4. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti attuati dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.

3. Principi generali di comportamento

Italiassistenza S.p.A. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di Italiassistenza S.p.A.; di conseguenza, tutti quelli che svolgono la propria attività per Italiassistenza S.p.A., nell’ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

In conformità a tali principi generali, la presente parte speciale prevede l’espresso obbligo a carico degli Organi Sociali, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Italiassistenza S.p.A. (limitatamente

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rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata (art. 25 -duodecies del d.lgs. 231/2001);

- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti in quello ivi considerato (art. 25 - duodecies del d.lgs.

231/2001), possano potenzialmente diventarlo;

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne;

- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dell’ipotesi di reato sopra considerata (art. 25 -duodecies del d.lgs. 231/2001).

4. Le attività sensibili relative al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ex d.lgs. 231/01

Le attività sensibili individuate con riferimento al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dall’art. 25 -duodecies del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. assunzione e gestione di lavoratori stranieri;

2. gestione dei contratti di appalto e di lavoro somministrato.

5. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

 Segregazione delle attività: si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.

 Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

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 Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società.

 Tracciabilità: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili

Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le attività sensibili sopra indicate, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

 il controllo, prima di procedere all’assunzione di un cittadino extracomunitario, circa l’esistenza, in capo a questo, di un valido e regolare permesso di soggiorno;

 la predisposizione di uno scadenziario contemplante periodici controlli volti a monitorare lo stato di validità del permesso di soggiorno in capo ai dipendenti che siano cittadini extracomunitari;

 l’inserimento nei contratti di appalto e/o di lavoro somministrato di una clausola in cui la controparte dichiari di non impiegare alle sue dipendenza cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare;

 la previsione, nei contratti di appalto e/o di lavoro somministrato, del caso di “impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare” quale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

7. I controlli dell’Organismo di Vigilanza

L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l’Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all’Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l’adeguatezza del Modello.

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I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l’Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N.

231/2001)

IL REATO DI INDUZIONE A NON