GIUDIZIARIA
PARTE SPECIALE F
REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
ITALIASSISTENZA SPA
IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
1. Il reato richiamato dall’articolo 25-decies del d.lgs. 231/2001
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell’ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto.
A tal fine, si riporta di seguito una descrizione del reato richiamato dall’art. 25-decies del D.Lgs.
231/2001, in base al quale:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.
Tale norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell’attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.
Trattasi di delitto doloso punito a titolo di dolo generico.
2. Funzione della Parte Speciale
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti attuati dagli Organi della Società, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.
Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.
In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione del Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria.
3. Le attività sensibili relative al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria
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Le attività sensibili individuate con riferimento al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria richiamato dall’art. 25-decies del d.lgs.
231/2001, sono le seguenti:
a) gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte, o abbia comunque un interesse, Italiassistenza S.p.A.;
b) gestione dei rapporti con i destinatari del MOG chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui sia coinvolta Italiassistenza S.p.A..
4. Principi generali di controllo
I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:
Segregazione delle attività: si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.
Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società.
Tracciabilità: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.
5. Principi generali di comportamento
Italiassistenza S.p.A. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività svolte con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure della Società, di proteggere i beni della Società, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.
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La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di Italiassistenza; di conseguenza, tutti quelli che svolgono la propria attività per Italiassistenza, nell’ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.
In conformità a tali principi generali, la presente parte speciale prevede l’espresso obbligo a carico degli Organi della Società, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata (art. 25 -decies del d.lgs. 231/2001);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti in quello ivi considerato (art. 25 - decies del d.lgs.
231/2001), possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure interne;
- utilizzare anche occasionalmente la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dell’ipotesi di reato sopra considerata (art. 25 - decies del d.lgs.
231/2001).
6. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili
Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 5, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 4, nel disciplinare le attività sensibili sopra indicate, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento:
l’obbligo di tutti i destinatari del MOG di avvertire tempestivamente l’Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all’attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
in caso di contenzioso che veda coinvolta contemporaneamente la Società e uno o più dei Destinatari del Modello, l’obbligo per i predetti soggetti di non avvalersi della medesima assistenza legale, avendo cura di nominare professionisti diversi quali legali difensivi.
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7. I controlli dell’Organismo di Vigilanza
L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l’Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all’Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l’adeguatezza del Modello.
I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività dell’Ente riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.
A tal fine, si ribadisce che all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione dell’Ente rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.
Di detti controlli l’Organismo di Vigilanza riferisce all’organo di reporting, secondo le modalità previste nella Parte Generale.