PARTE SPECIALE G
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE
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1. I delitti in materia di violazione del Diritto d’Autore richiamati dall’articolo 25-novies del D.Lgs. 231/2001.
L’art. 15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 – recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” – ha introdotto nel D.lgs.
231/01 il nuovo art. 25-novies, rubricato “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”.
La disposizione estende alle società la responsabilità per i delitti in materia di violazione del diritto d’autore e degli altri diritti allo stesso connessi previsti dai seguenti articoli:
- Art. 171, comma 1, lett. a-bis, e comma 3, Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- Art. 171-bis Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- Art. 171-ter Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- Art. 171-septies Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- Art. 171-octies Legge n. 633 del 22 aprile 1941.
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati appena citati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell’ente, è funzionale, pertanto, alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto.
1.1 Art. 171, comma 1, lett. a-bis, e comma 3, Legge n. 633 del 22 aprile 1941
L’articolo in menzione punisce al suo primo comma, alla lettera a-bis – e salvo quanto previsto dall'articolo 171-bis e dall’articolo 171-ter - chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa.
Integra quindi di tale fattispecie chi:
senza averne diritto
mette a disposizione del pubblico
immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere
un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa
La fattispecie di cui al primo comma tutela l’interesse patrimoniale dell’autore
dell’opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.
Trattasi di fattispecie delittuosa punita a titolo di dolo generico.
Il terzo comma del medesimo art. 171 punisce invece, più severamente, le condotte di cui sopra laddove tali fatti siano commessi sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione
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dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.
Integra dunque il terzo comma dell’art. 171 chi commette la condotta di cui sopra (in sostanza:
pubblica in rete opere dell’ingegno protette, o loro parti, senza averne diritto), quando, inoltre:
trattavasi di un’opera altrui non destinata alla pubblicazione;
(oppure) v’è usurpazione della paternità dell’opera (cioè la stessa viene attribuita a soggetto diverso dal vero padre dell’opera);
(oppure) v’è una deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima
e ne risulta offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.
In quest’ultima fattispecie, evidentemente di danno, il bene giuridico tutelato non è l’aspettativa di guadagno del titolare dell’opera, ma il suo onore e la sua reputazione.
Anche la fattispecie di cui al terzo comma dell’articolo in oggetto è punibile a titolo di dolo, trattandosi di delitto non previsto in forma colposa.
Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell’interesse della società qualora venissero caricati sul sito Internet aziendale dei contenuti coperti dal diritto d’autore o in occasioni aperte al pubblico (es. convegni e congressi).
1.2 Art. 171-bis Legge n. 633 del 22 aprile 1941
Il primo comma dell’art. 171-bis punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
La fattispecie in questione è posta a tutela dei c.d. “software”.
In particolare, come si evince dall’art. 2 della medesima legge sul diritto d’autore, sono qui tutelati
“i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché
originali, quale risultato della creazione intellettuale dell’autore, mentre sono esclusi dalla tutela le idee ed i principi che stanno alla base di un programma, compresi quelli
alla base delle sue interfacce”.
Dunque la fattispecie di cui al primo comma punisce le condotte di:
duplicazione abusiva di software al fine di trarne profitto;
importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o
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imprenditoriale e locazione di programmi “piratati”, al fine di trarne profitto;
duplicazione abusiva, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione – al fine di trarne profitto- di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
Tutte le fattispecie elencate sono integrabili esclusivamente a titolo di dolo specifico, consistente nel fine ulteriore di “trarre profitto” dalle condotte tipiche poste in essere.
Il secondo comma dell’art. 171-bis punisce invece chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce su supporti non contrassegnati SIAE, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.
Tale secondo comma tutela, dunque, le c.d. “banche dati” che, stando all’art. 2 della stessa legge, sono “le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti, ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”.
Anche per l’integrazione di tale fattispecie delittuosa è necessario il dolo specifico di profitto.
È previsto un aggravamento della pena nel caso in cui i fatti siano di rilevante gravità.
La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. E’ quindi prevista la rilevanza penale di ogni condotta di abusiva duplicazione di software che avvenga al fine di trarne profitto, accezione ben più ampia della preesistente, che prevedeva il necessario dolo specifico di lucro. Nella nozione di lucro, a differenza di quella di profitto, può rientrare esclusivamente un guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte del soggetto attivo. Il profitto, invece, può essere costituito anche da un vantaggio di altro genere rispetto a quello economico.
A titolo esemplificativo tale reato potrebbe essere commesso nell’interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l’utilizzo di un software originale.
1.3 Art. 171-ter Legge n. 633 del 22 aprile 1941
L’art. 171-ter di cui si tratta, punisce - al suo primo comma - sempre che il fatto sia commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
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audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che
consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso
commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell’autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all’articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
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Il secondo comma dello stesso articolo punisce, inoltre, con una pena aggravata, chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi;
a bis) in violazione dell’articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
Tutte le ipotesi delittuose di cui al primo comma sono punibili esclusivamente a titolo di dolo specifico, consistente nel “fine di lucro”.
Le ipotesi di reato di cui secondo comma, invece, saranno integrabili a titolo di dolo generico, fatta eccezione per quella di cui alla lettera a-bis), in relazione alla quale risulta richiesto il dolo specifico di lucro.
È previsto un trattamento sanzionatorio più mite nel caso in cui il fatto sia di particolare tenuità.
La norma prevede, altresì, che alla condanna per i fatti sopra descritti consegua:
- l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione da una professione o da un’arte e l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la pubblicazione della sentenza di condanna;
- la sospensione della concessione o dell’autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.
1.4 Art. 171-septies Legge n. 633 del 22 aprile 1941
L’articolo in commento, stabilisce che le pene di cui al summenzionato articolo 171- ter, comma 1, si applichino anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunichino alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto
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assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della legge in commento.
La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un’ottica di tutela anticipata del diritto d’autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell’obbligo.
Entrambe le ipotesi di reato tracciate dal presente articolo costituiscono ipotesi delittuose integrabili a titolo di dolo generico.
1.5 Art. 171-octies Legge n. 633 del 22 aprile 1941
L’articolo in commento punisce, qualora il fatto non costituisca più grave reato, chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.
Si intendono ad accesso condizionato: tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
La fattispecie delittuosa è integrabile esclusivamente a titolo di dolo.
È previsto un aggravamento della pena nel caso in cui i fatti siano di rilevante gravità.
2. Funzione della Parte Speciale - Delitti in materia di violazione del Diritto d’Autore La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi della Società, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle attività sensibili.
Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.
In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei Delitti in materia di violazione del Diritto d’Autore.
3. Le “attività sensibili relative ai Delitti in materia di violazione del Diritto d’Autore” ai fini del D.Lgs. 231/2001
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Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati in materia di violazione del Diritto d’Autore, richiamati dall’art. 25-novies del D.lgs. 231/2001, sono le seguenti:
i. utilizzazione di software e di banche dati.
4. Principi generali di controllo
I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:
Segregazione delle attività: si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società.
Tracciabilità: ogni operazione relativa all’Attività Sensibile deve essere adeguatamente registrata.
5. Principi generali di comportamento
La presente parte speciale prevede l’espresso divieto a carico degli Organi della Società, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art.
25-novies del d.lgs. 231/2001);
- violare le leggi in materia di Diritto d’Autore, nonché i principi e le procedure indicate nella presente parte speciale.
Nell’ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:
procedere a installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d’uso e, in generale, di tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
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acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa, senza averne diritto;
mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa, senza averne diritto, quando l’opera altrui non è destinata alla pubblicazione, o usurpando la paternità dell’opera, ovvero deformando, mutilando o modificando l’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.
6. Principi di riferimento specifici relativi alle regolamentazione delle singole Attività Sensibili
Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 5, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 4, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.
6.1 Utilizzazione di software e di banche dati
La regolamentazione dell’attività deve prevedere:
la stipulazione di contratti scritti con i fornitori di software e banche dati;
la predisposizione di accorgimenti volti a impedire la duplicazione non autorizzata dei software, nonché la riproduzione, trasferimento, estrazione o reimpiego di una banca dati;
la diffusione di informative o circolari interne, di cui verrà tenuta traccia, volte a rendere edotto il personale circa le condotte da seguire per il corretto uso dei software e delle banche dati, in conformità agli accordi contrattuali di licenza d’uso e, in generale, a tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.
7. I controlli dell’Organismo di Vigilanza
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L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l’Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all’Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l’adeguatezza del Modello.
I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività della Società riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.
A tal fine, si ribadisce che all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione della Società rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.
Di detti controlli l’Organismo di Vigilanza riferisce all’organo di reporting, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.