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Interrogatorio libero delle part

4.Consulenza tecnica d’ufficio

5. Interrogatorio libero delle part

Tra i poteri officiosi del giudice è possibile ricondurre l’interrogatorio libero delle parti. L’evoluzione normativa ha riconfermato tale rilevanza mantenendo la possibilità per il giudice di ricorrere a tale strumento probatorio sia nel rito ordinario che nel rito del lavoro.

L’interrogatorio viene definito libero per distinguerlo da quello formale che è diretto a stimolare la confessione di una parte. Il giudice secondo l’art 117 c.p.c. può, invece, incentivare, attraverso il

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ricorso a tale strumento, il contatto diretto con le parti, chiarificando, pertanto, le posizioni di ciascuno160.

“Si tratta, insomma, di offrire al giudice una sorta di facilitazione nella formazione del suo libero convincimento sui fatti di causa attraverso un colloquio diretto e spontaneo con le parti di persona.”161

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Le dichiarazioni rese dalle parti in tale interrogatorio non costituiscono un mezzo di prova, non potendosi configurare un’ipotesi di confessione, ma possono essere fonte del convincimento del giudice che ne valuterà l’attendibilità e la portata probatoria.

Tale convincimento del giudice potrà rilevarsi pregnante ai fini della decisione finale, tanto che le dichiarazione delle parti potranno costituire la sola prova dei fatti. È proprio rispetto a tale possibilità che è possibile intravedere un accrescimento in favore dei poteri del giudice, il quale potrà decidere se degradare il risultato dell’interrogatorio libero a mero argomento di prova, o utilizzare le dichiarazioni delle parti per formare il suo convincimento decisivo sulla ricostruzione dei fatti.

La scelta del giudice appare estremamente discrezionale. Resta, infatti, affidata al giudice, in primis, una valutazione sull’opportunità di disporre l’interrogatorio libero, nei casi in cui non è previsto dalla legge come obbligatorio. Appare una discrezionalità che va ad incidere proprio sulla costituzione di tale strumento, tanto

160 Per un maggiore approfondimento cfr. CARNELUTTI, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, II, Roma 1941, p. 59, il quale sottolinea che

l’interrogatorio libero ha lo scopo di garantire la chiarezza e la genuinità delle allegazioni delle parti e delle ragioni da loro esposte.

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che il mancato esercizio di tale facoltà non può essere rimproverato al giudice162.

Il giudice ha poi la possibilità di trarre o meno elementi di prova dal mancato instaurarsi dell’interrogatorio ad opera di una delle parti. Le parti, infatti, non sono obbligate né a presentarsi nè a rendere dichiarazioni data la natura libera dell’interrogatorio ed è proprio davanti a tale libertà che il giudice potrà trarre diverse conclusioni. L’ultimo profilo da analizzare è la valutazione del giudice in riferimento alle risultanze di tale strumento: egli potrà decidere se utilizzare o meno gli elementi emergenti da tali dichiarazioni. Tuttavia, non è possibile intuire la portata di tale discrezionalità se non si analizza la natura delle dichiarazioni.

Nell’interrogatorio libero, più che nell’interrogatorio formale, la parte interrogata può svolgere ampie e significative dichiarazioni pro

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Cfr. Cass. 4 Giu. 1988 n. 3797, che afferma che il mancato esercizio di tale facoltà, anche se espressamente sollecitato, non può formare oggetto di censura in sede di legittimità. Tuttavia la questione relativa alle conseguenze dell’omissione dell’interrogatorio libero non è pacifica. Cfr. PROTO PISANI, La nuova disciplina

del processo ordinario di cognizione di primo grado e d’appello, in Foro it., 1991,

II-V, pp. 269 ss., in cui afferma: “l’interrogatorio libero assolve una funzione centrale nell’ambito del nuovo modello di processo ordinario previsto dalla legge n. 353 del 1990: far emergere nel contraddittorio delle parti, sotto la direzione e con la collaborazione del giudice, i fatti effettivamente controversi. […] Orbene se, nonostante l’omissione dell’interrogatorio libero, la chiarificazione del thema

decidendum e del thema probandum sia raggiunta, entro la prima udienza, aliunde

(se del caso a seguito del solo interrogatorio dei difensori, o anche tramite la sola precisazione a verbale delle conclusioni indicate nella citazione e nella comparsa di risposta ), l’omissione dell’interrogatorio libero sarà prima di conseguenze in forza del principio fondamentale dello scopo di cui all’art 156, e quindi di per sé sola non potrà costituire motivo di nullità ex art 159 degli atti successivi del processo. Nell’ipotesi, invece, in cui l’omissione dell’interrogatorio libero non abbia consentito siffatte chiarificazioni, e tanto emerga da tardive deduzioni di fatti nuovi, a mio avviso l’184 bis impone di cogliere la conseguenza dell’omissione dell’interrogatorio libero non già sul piano della nullità degli atti successivi del processo, bensì su quello della possibilità per le parti di essere rimesse in termini nell’esercizio di quei poteri processuali previsti dall’art 183 IV comma , che non abbiano potuto esercitare a causa dell’omissione dell’interrogatorio ad esse non imputabile.[…] La immensa pericolosità e gravità di una simile conseguenza impone di sanzionare pesantemente sul piano disciplinare il giudice che si sia reso colpevole del mancato rispetto di quanto previsto dai primi due commi dell’art 183.”.

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se, favorevoli alla propria posizione. Il contenuto così ampio è

consentito dalla natura stessa dell’interrogatorio libero che, non presentandosi come il presupposto per la confessione, che risulta caratterizzata dall’espletamento di dichiarazioni contra se, lascia alle parti maggiori possibilità di ampliarne il contenuto.

Nonostante la possibilità per la parte di poter introdurre elementi a sé favorevoli, sarà sempre il giudice a soppesare tali informazioni. Tuttavia, davanti alla concessione di tale strumento alle parti e alla possibilità di modulare il contenuto in modo particolarmente elastico, vista l’impossibilità di utilizzare tale dichiarazioni ai fini della confessione, l’elemento maggiormente rilevante è la profonda libertà per il giudice di modulare l’utilizzazione degli elementi che risultano a seguito dell’interrogatorio in virtù della scarsa attendibilità di chi dichiara fatti a sé favorevoli e sfavorevoli all’altra parte.

Tali rilievi divengono di particolare importanza per l’accrescimento dei poteri officiosi, considerando l’importanza e le varie funzioni dell’interrogatorio libero. L’interrogatorio, pertanto, si inserisce in un contesto più ampio della mera acquisizione di chiarificazioni sui fatti già resi oggetto della controversia; svolge, infatti, innanzitutto un ruolo importante, soprattutto nelle controversie di lavoro, per l’immediata istruzione della controversia, che il giudice può svolgere ai fini del tentativo di conciliazione.

Ma può ritenersi finalizzato anche a favorire l’emersione di fatti a fondamento di eccezioni rilevabili d’ufficio e in generali di fonti materiali di prova in ordine a fatti rilevanti per il giudizio ed a superare le contraddizioni eventualmente esistenti tra diverse affermazioni contenute nel complessivo impianto argomentativo delle parti.

Inoltre nell’interrogatorio si registra l’assenza di capitoli predeterminati, a differenza dell’interrogatorio formale. Tutto ciò

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espone le parti ad ampi rischi in relazione alla delimitazione del

thema probandum, in quanto la formulazione diretta delle domande

alla parte interrogata proviene dal giudice.

Il giudice, pertanto, conduce l’interrogatorio e le parti, seppur libere, sottostanno a tale potestà e alle valutazioni discrezionali che spettano allo stesso, dal momento costitutivo di tale strumento alle scelte finali di utilizzazione del materiale prodotto in tale contesto.

È importante però sottolineare che l’ordinamento comunque salvaguarda il principio del contraddittorio nell’interrogatorio libero ordinario ex art 117 c.p.c. non ammettendosi, pertanto, la contumacia. Questo elemento risulta di notevole importanza considerando proprio i forti poteri direttivi e valutativi che il legislatore attribuisce al giudice. Si auspica in dottrina163 una rivalutazione del ruolo del difensore tecnico attraverso l’attribuzione di uno spazio di conduzione dell’interrogatorio. Si è proposto, dunque, la possibilità per il difensore di porre domande sia alla parte che rappresenta sia alla controparte, per bilanciare il più possibile i poteri riservati al giudice. Ma tutt’ora gli sforzi non hanno trovato una risposta concreta, tanto che si continua a fare affidamento per evitare un eccessivo imperium del giudice al rispetto del principio del contraddittorio.

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6. Prove disponibili d’ufficio: problemi di imparzialità del