Poteri istruttori del giudice nel rito ordinario e preclusioni alle attività difensive delle parti.
3. Ispezione giudiziale
Le problematiche relative all’ispezione giudiziale, regolata dall’art 118 c.p.c.145, non ruotano soltanto intorno alla diffusa resistenza a sussumere prove dirette146, ma spesso interessano uno specifico profilo relativo alla titolarità dell’iniziativa istruttoria.
Come unica prova diretta contemplata nel codice civile, l’ispezione è il solo mezzo di prova attraverso il quale il giudice prende conoscenza immediata e diretta dei fatti da sottoporre poi al suo giudizio. Negli altri casi la ricostruzione del fatto passa attraverso il filtro della sua rappresentazione che può essere documentale, verbale o caratterizzata da un’argomentazione logica successiva.
Con l’ispezione, invece, “il fatto da provare cade immediatamente sotto la percezione del giudice, il quale, per acquisirlo alla propria conoscenza, non deve fare altro che affidarsi alla percezione, salva la necessità di un’adeguata riduzione del risultato dell’attività materiale
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Art. 118 c.p.c.: “Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli artt. 351 e 352 c.p.p.”.
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Per un’analisi approfondita sul concetto generico della prova, cfr. CARNELUTTI, La prova civile. Parte generale. Il concetto giuridico di prova, Milano, 1992, pp. 66 ss..
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nel verbale di causa, onde consentirne il controllo anche alle parti ed eventualmente in sede di impugnazione.”147.
Presupposto di tale mezzo di prova risulta la percezione diretta del giudice che sensorialmente “fotografa” i fatti così come si presentano. Pertanto, l’ispezione non può che avere ad oggetto fatti presenti e concreti al momento in cui dovrebbe estrinsecarsi. L’attualità dei fatti rende ammissibile tale mezzo istruttorio perché non è consentito ai sensi umani registrare fatti o eventi passati148. L’art 118 c.p.c. attribuisce al giudice la facoltà di poter procedere anche d’ufficio. I poteri di iniziativa probatoria vengono, inoltre, notevolmente ampliati dall’introduzione del concetto di indispensabilità: l’ispezione deve essere indispensabile ai fini della conoscenza dei fatti di causa.
Tale concetto presenta in realtà una duplice natura a seconda della prospettiva che si abbraccia.
Un’interpretazione estensiva della disposizione fa leva sulla genericità del concetto di indispensabilità, genericità superabile solo attraverso una scelta estremamente discrezionale del giudice, volta a riempire di contenuti, spesso molto eterogenei, il concetto in esame. Indispensabile sarebbe tutto ciò che è necessario ai fini della
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Cfr. DE STEFANO, op. cit., p. 147.
148 Cfr. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1999, p. 459,
secondo il quale nella prova diretta, nell’ispezione, la conoscenza del fatto da provare avviene solo tramite la percezione, perché fatto oggetto di percezione e fatto oggetto di prova coincidono. Per SATTA-PUNZI, Diritto processuale civile,
op. cit., p. 231, “per i fatti passati, esauriti nel tempo, se non sono fissati in un
documento o in un altro strumento idoneo o nella memoria del testimone, l’indagine tecnica è definitivamente impossibile. L’impossibilità si riferisce a un’indagine tecnica diretta sul fatto, mentre è ancora possibile quella sui mezzi di rappresentazione del fatto, ma proprio per questo non è più ispezione. L’oggetto dell’ispezione deve essere, insomma, presente al soggetto che deve effettuarla: sicché o si deve trattare di un fatto materiale permanente, ovvero, se trattasi di un fatto transitorio (transeunte, senza effetti permanenti), devono essere presenti al momento in cui l’accertamento si svolge prove idonee a rappresentarlo e proprio per questo l’accertamento non è più diretto.”.
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conoscenza della verità storica fattuale e tale valutazione spetterebbe al giudice al quale il legislatore attribuisce una peculiare iniziativa officiosa.
Alcuni autori149 per tutelare il principio dispositivo e stemperare la natura inquisitoria dell’intervento del giudice, propendono per un’interpretazione restrittiva dell’ambito di operatività dei poteri officiosi. Tale limitazione sarebbe garantita dall’assegnazione al giudice di una funzione sussidiaria ed eventuale, esperibile solo quando tutte le altre prove risultano inadeguate. Viene a crearsi, pertanto, attraverso la previsione dell’ispezione come extrema ratio rispetto alle altre prove, da interpretare cum grano salis150, un impianto del processo dominato dal principio dispositivo seppur attenuato dalla previsione di un potere officioso del giudice.
Ulteriore presupposto per ricorrere all’ispezione è l’assenza di un grave danno per la parte o per il terzo che la subiscono. “L’ambito del danno idoneo ad escludere l’ispezione non si identifica con quello connaturato al rischio processuale di soccombenza, ma con quello derivante dagli effetti secondari o collaterali della divulgazione delle notizie apprese in sede di ispezione”151
. La lettera della disposizione introduce un’aggettivazione del danno: deve, infatti, trattarsi di un danno particolarmente grave. Tale valutazione è rimessa al giudice e, pertanto, si presenta come un potere discrezionale dello stesso di ravvisare o meno nella fattispecie in
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Orientamento sostenuto in dottrina da MASSARI, voce Ispezione giudiziale, in
Noviss. Dig. It., XI, Torino, 1963, pp.186 ss.; DINACCI, Una prova diretta: l’ispezione nel processo civile e penale, in Riv. giur. circ. trasp.,1966, pp. 17 ss.. 150 Cfr. CAVALLONE, op. cit., pp. 198 ss., il quale aggiunge nella prassi
giudiziaria è poco frequente che il giudice istruttore eserciti direttamente il potere di ispezione, risulta invece molto frequente che dell’ispezione venga incaricato il consulente tecnico d’ufficio. Da questo ne deriverebbe che la vera problematica relativa all’ispezione sarebbe quella relativa al danno che potrebbe derivare dal porre in essere tale potere.
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Cfr. DE STEFANO, op. cit., p. 151, secondo il quale non potrebbe negarsi l’ispezione quando il suo espletamento potrebbe comportare la soccombenza della parte contro la quale essa è ammessa.
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esame un’ipotesi di danno grave. “Il grave danno va ravvisato in un pregiudizio incidente su situazioni giuridiche esterne, seppure dipendenti dal processo stesso, che dall’ispezione possano prevedersi suscettibili di ricevere danno e che si identificano o in quelle garantite direttamente ed immediatamente dalla Costituzione, ovvero nell’impossibilità di separare dalla cosa o dal luogo, oggetto di ispezione, gli aspetti rilevanti per la causa da altri aspetti, per questa irrilevanti, ma prevalenti sui primi e meritevoli di specifica tutela.”
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Un aspetto peculiare del danno grave può concretizzarsi nella lesione del segreto professionale o d’ufficio che sono espressamente richiamati dal legislatore. Ma ancora più in generale il danno viene ricondotto a una lesione dei diritti della personalità e della riservatezza, esigenze che devono essere contemperate con le esigenze pubblicistiche che porterebbero al ricorso all’ispezione, per evitare che possano essere rese pubblici fatti privati che la parte avrebbe interesse a mantenere segrete153.
L’attività di descrizione dello stato dei luoghi, delle cose e delle persone deve poi risultare da un iter logico minuziosamente descritto dal giudice, in modo da rendere chiari i punti su cui lo stesso si è concentrato.
Infatti, in sede di ispezione svolta direttamente dal giudice può essere espletata esclusivamente un’attività di descrizione e mai
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Cfr. GRASSO, Dei poteri del giudice, Torino, 1972, p. 1336.
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Recentemente è stato riconosciuto un collegamento tra il diritto alla riservatezza e la legge n. 675 del 1995 in tema di privacy. In particolare la giurisprudenza negli anni 90 ha ripreso l’orientamento sviluppatosi presso la Corte di Cassazione negli anni 60 ( Cass. 28 Sett. 1957 n. 3537, in Giust. civ., 1957, I, pp. 2079 ss.; Cass. 1 Feb. 1961 n. 192, in Giur. it., 1962, I, 1, pp. 619 ss..) che ha utilizzato la nozione di riservatezza in materia di azioni di riconoscimento della paternità. È stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art 118 c.p.c. in relazione agli artt. 2, 3, 13, 30, 32 della Cost., nella parte in cui vieta o consente indiscriminatamente prelievi su cadaveri ai fini dell’effettuazioni di indagini ematologiche o genetiche nell’ambito di un’azione di riconoscimento di paternità o maternità.
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un’attività valutativa. Se si concedesse al giudice di oltrepassare i confini descrittivi si sconfinerebbe nel campo dell’apprezzamento e non della percezione, cagionando una lesione del principio dispositivo.
Altra limitazione prevista per il giudice consiste nella delimitazione dei contenuti dell’ispezione. L’ispezione, dunque, non può che riguardare fatti storici puntuali e permanenti, insuscettibili di diversa valutazione e deve essere accompagnata da una puntuale verbalizzazione che intervenga a limitare la forte discrezionalità che altrimenti verrebbe concessa al giudice.
È possibile, pertanto, rilevare come nel caso specifico dell’ispezione giudiziale i poteri che vengono attribuiti al giudice vengono nello stesso tempo delimitati per consentire alle parti, che non condividano la ricostruzione dei fatti, di poter azionare il proprio diritto ad impugnare, salvaguardando così oltre che il principio dispositivo anche, più in generale, il diritto di difesa.