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Processo del lavoro e nozione di giusto processo

Poteri istruttori del giudice nel rito del lavoro e preclusioni alle attività difensive delle parti.

4. Processo del lavoro e nozione di giusto processo

Dall’analisi precedentemente condotta, deriva che i poteri istruttori officiosi, per quanto per l’orientamento prevalente siano considerati discrezionali, non possano essere esercitati in modo arbitrario, grazie alla previsione di limiti e la necessità per il giudice di esplicitare le ragioni per le quali ritiene di far ricorso all’uso di tali poteri o di non farvi ricorso. In tale prospettiva viene richiamato il concetto di giusto processo regolato dalla legge. L’esercizio di tali poteri, infatti, non può comprimere il diritto delle parti di interloquire, di contraddire e di fornire le contro prove rispetto a quanto introdotto dal giudice di propria iniziativa.

Necessario appare il richiamo all’art. 111 della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale del 23 novembre 1999 n. 2, che sancisce che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo

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Cfr. sulla delimitazione dell’ambito di applicazione dei vizi di cui all’art 360 nn. 3 e 4 c.p.c., FAZZALARI, voce Ricorso per cassazione nel diritto processuale

civile, in Dig. civ., Torino, 1998, XVII, pp. 583 ss.; MAZZARELLA, voce Cassazione (dir. proc. civ.), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, IX, pp. 8 ss.;

SATTA, voce Corte di cassazione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., Milano, 1962, X, p. 814.

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regolato dalla legge e stabilisce che ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale263. Alla luce del nuovo testo di tale disposizione deve, pertanto, essere interpretato l’art 421, II comma, c.p.c. per indirizzare il giudice del lavoro verso una prospettiva maggiormente garantistica, volta a salvaguardare le dinamiche processuali ispirate alla tutela del diritto di difesa, di cui il contraddittorio risulta una manifestazione decisiva. Tuttavia, risulta particolarmente complesso, rintracciare tale prospettiva nel processo del lavoro che appare caratterizzato, come già anticipato, da un carattere semi-inquisitorio.

Ad una prima lettura, infatti, sono particolarmente acutizzati, rispetto al rito ordinario, i timori di parzialità del giudice e il rischio di violazione del principio del contraddittorio, che, seppur prima della riforma, si mostravano in tutta la loro complessità, oggi sembrano acquisire maggiore consistenza.

“Il potere istruttorio officioso del giudice, in effetti, presta particolarmente il fianco al rischio di abusi e di non terzietà, in quanto si tratta di uno strumento processuale particolarmente incisivo e penetrante, che può sbilanciare

263 Cfr. BOVE, Articolo 111 cost. e giusto processo civile, in Riv. dir. proc., 2002,

p. 479; DE CRISTOFARO, Nuove prove in appello, poteri istruttori officiosi e

principi del giusto processo, in Corr. giur., 2002, p. 116; PROTO PISANI, Giusto processo e valore della cognizione piena, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 265; ID, Il

nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile, in Foro it., 2000, V, p. 241. Tali

autori offrono un spunto di riflessione sulla situazione normativa presente prima dell’intervento normativo del 1999, in relazione al riferimento a un giudizio equo e imparziale e la necessità di rispettare ed instaurare il contraddittorio tra le parti e tra le parti e il giudice. Tali principi erano ricavabili e già impliciti nel nucleo essenziale dell’art 24, del diritto di difesa, attraverso l’interpretazione fornita a riguardo dalla Corte Costituzionale. Non costituisce, neppure, una novità assoluta a livello europeo, essendo tale principio già contenuto nell’art 6 I comma della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. Il difetto di un’impostazione incentrata sulla lettura interdispositiva, fornita dal collegamento continuo tra più norme, è la mancanza di un riferimento diretto per fornire al principio del contraddittorio la più ampia tutela, perché rimanda a un imprescindibile confronto tra norme processuali e l’art 111 Cost..

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pesantemente la controversia a vantaggio di una delle parti e a danno dell’altra, violando così il principio di un corretto contraddittorio. Il rischio di favoritismi sarebbe ancor più elevato ove si ritenesse tale potere insindacabile.”264.

Una parte della dottrina ha sottolineato che il processo del lavoro non sarebbe orientato alla salvaguardia del giusto processo regolato dalla legge, in quanto tale espressione imporrebbe che le forme, i tempi e le facoltà delle parti in giudizio, e tra queste si ricomprende anche a figura del giudice, debbano essere necessariamente stabiliti dalla legge, limitando le ipotesi eccezionali in cui sono previsti poteri discrezionali del giudice. Per tale orientamento diviene fondamentale, per la garanzia di un giusto processo, la predeterminazione legale delle forme e di conseguenza i poteri previsti per le parti e per il giudice devono risultare preventivamente regolati265.

Tuttavia, tale interpretazione dell’espressione giusto processo non può essere accolta, se non con il rischio di etichettare come ingiusto il processo del lavoro, considerata la genericità dell’attribuzione di poteri di iniziativa probatoria al giudice. Tale attribuzione, infatti, non consente di configurare tale potere officioso come eccezione, considerando la discrezionalità, seppur sindacabile, che viene riconosciuta al giudice.

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Cfr. RIGHETTI, Giusto processo ex art. 111 Cost. e poteri istruttori

officiosi del giudice del lavoro ex art. 421, 2° comma, c.p.c.: una lettura costituzionalmente orientata della norma, in Diritto & Diritti, www.diritto.it ; per ulteriori approfondimenti sul rischio di abusi e di parzialità del giudice cfr. CIMATTI, Luci e ombre di una contraddittoria norma processuale ex artt. 421 e

437 c.p.c., in Riv. giur. lav., 2001, II, p. 652; CECCHELLA, Limiti all’iniziativa istruttoria del giudice del lavoro: le preclusioni all’attività difensiva delle parti e la regola dell’onere della prova, op. cit., p. 788; FABBRINI, voce Potere del giudice (diritto processuale civile), in Enc. dir., XXXIV, 1985, p. 734;

MONTESANO, Le prove officiose nel processo del lavoro coordinate all’oralità,

alle preclusioni e alla paritaria difesa, in Mass. giur. lav. 1976, p. 440. 265 Cfr. PROTO PISANI, op. cit., pp. 265 ss.; I

D, Appunti sul valore della cognizione piena, in Foro it., 2002, V, p. 65.

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Diviene, pertanto, necessario ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art 421, II comma, c.p.c., in modo da fornire un lettura costituzionale ai poteri istruttori officiosi.

Lo spunto da cui partire diviene, necessariamente, la peculiarità delle situazioni giuridiche che vengono coinvolte nel processo del lavoro. L‘indisponibilità che caratterizza l’oggetto del processo permette, come già accennato, una rivalutazione del principio dispositivo e la conseguente deformalizzazione dell’intervento del giudice. Tale autonomia dalle forme, che il legislatore rifiuta nel rito ordinario, diviene lo strumento principe per consentire la parità delle parti nel processo. Il potere istruttorio officioso può contribuire, infatti, a superare le oggettive difficoltà probatorie della parte più debole in riferimento al principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., che risulta maggiormente macchinoso, nel processo del lavoro, per la presenza di un sistema processuale caratterizzato da rigide preclusioni e dal principio di eventualità. Ciò comporta la necessità di anticipare le proprie difese senza confronto con la parte avversa e conseguentemente un aggravamento dell’attività probatoria riservata alle parti.

Le parti in lite, infatti, si trovano in una originaria ed oggettiva situazione di disparità e in tale prospettiva si può parlare in termini di giusto processo perché, con la previsione di maggiori poteri officiosi, si permette al giudice di utilizzare degli strumenti processuali che risultano idonei a ristabilire una situazione di equilibrio sostanziale e di effettiva parità tra le parti, favorendo la ricerca della verità materiale, anche a discapito, seppur parziale, del principio dispositivo.

Tale lettura permette, dunque, di trasformare l’art 421 II comma, da norma potenzialmente in contrasto con l’art 111 c.p.c., ad efficace

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strumento di bilanciamento tra i vari diritti, costituzionalmente tutelati, coinvolti nel processo del lavoro.