2.2 La cancelleria principesca (ecc XIV-XVIII)
2.2.6 Interventi di regolamentazione dell’attività della cancelleria e del Consiglio
Se la documentazione superstite ci consente oggi di tracciare, seppure superficialmente e in modo parziale, una panoramica della composizione della cancelleria principesca attraverso i secoli, più complicato risulta analizzare il funzionamento di tale apparato e i compiti assegnati alle sue due articolazioni, le segreterie italiana/latina e alemanna. Non datano, infatti, prima del XVIII secolo inoltrato le prime scritture sino ad oggi conservatesi, contenenti istruzioni e regolamenti rivolti alla cancelleria e al Consiglio aulico, che permettano di ragionare su tali organismi in maniera un po’ più approfondita.
Tra tale documentazione, figura, in particolare, la lettera patente rilasciata il primo novembre 1757 dal coadiutore vescovile e amministratore plenipotenziario di Trento, Francesco Felice Alberti d’Enno, indirizzata a Francesco Saverio Carneri in occasione della sua nomina al ruolo di segretario aulico alemanno in sostituzione di Giorgio Giuseppe Hofer, dimessosi volontariamente dall’inca- rico. Allegata alla patente di nomina furono trasmesse al neoassunto segretario le istruzioni relative alle sue mansioni, articolate in undici punti, elaborate dal cancelliere aulico Giovanni Battista Al- berti-Poja412.
Ruolo principale attribuito al segretario alemanno, del cui operato egli doveva rispondere al cancelliere di corte o direttamente, nel caso qui specifico, al coadiutore vescovile, era quello di so- vrintendere al corretto andamento della Registratur413; in particolare, i primi due punti dell’Istruzione così prescrivevano:
409 BCTn, BCT1 – 1300-1302 (v. CASETTI, Guida storico-archivistica, cit., p. IX). 410 BCTn, BCT1 – 1974.
411 BCTn, BCT1 – 144.
412 Il testo dell’Istruzione pel novello segretario alemanno (ASTn, APV, Libri copiali, serie II, vol. 32, c. 386Ar-v, [1757 novembre
1], minuta di cancelleria) è edito in TRIANGI, Cronache dal Consiglio aulico di Trento (1753-1756), cit., pp. 115-116 (Appendice).
413 L’incarico di Registrator e archivista fu affidato con patente di nomina del 17 aprile 1765 a Pietro Carlo Ducati (BCTn,
BCT1 – 1866, c. 118r), notaio dal 1769 (patente di notariato in ASTn, APV, Libri copiali serie II, vol. 53, c. 194r), dal 1785
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«1°. Dovrà concepire e spedire tutto ciò che le verrà commesso dall’Eccelsa Superiorità, sì in materia temporale che ecclesiastica, e di tutto tenere un esatto e ben regolato protocollo414.
2°. Dovrà registrare e porre in buon ordine le scritture, lettere ed altri documenti che troveransi nella cancelleria, con formarvi il suo registro col ristretto de’ documenti».
Al segretario spettava, inoltre, la trascrizione delle investiture feudali nei libri di cancelleria, nonché la custodia del titolario della corrispondenza, a cui era tenuto a uniformarsi. A lui competeva pure la scrittura sui memoriali inoltrati al Consiglio aulico dei rescritti dettati dal cancelliere di corte, «nel medesimo tempo che da quello verranno protocollati»415 negli appositi registri416.
Le istruzioni sin qui menzionate sono rivolte, quindi, al segretario alemanno nel suo concreto operare sia nell’ambito della cancelleria di stato sia nei confronti del Consiglio aulico. Tale organi- smo collegiale tra XIV e XVI secolo era stato oggetto di profondi mutamenti. Alla progressiva evoluzione della sua compagine interna ― dalla prevalente presenza di canonici della cattedrale, a collegio di impianto stabile entro cui una componente laica e qualificata iniziò gradualmente a im- porsi ― corrispose un ampliarsi delle competenze e degli incarichi affidati ai singoli consiglieri, tanto da divenire il supremo organo politico-amministrativo negli affari più importanti del principato e la magistratura più alta in sede di appello417. Per il suo regolare funzionamento tale apparato fu coa- diuvato sino dalla fine del XV secolo da personale operante nella cancelleria di corte418; struttura, quest’ultima, che andò gradualmente sommando alle prestazioni svolte al servizio del vescovo e del cancelliere nell’adempimento dell’ordinaria attività amministrativa la funzione di cancelleria dell’or- gano consigliare. Una condizione che appare, peraltro, non molto dissimile da quella in essere presso la corte imperiale di Vienna ove, in seguito alla riorganizzazione del 1559, la Hofkanzlei «fungeva da cancelleria del Consiglio della corte imperiale e contemporaneamente era a disposizione dell’impe- ratore e del vicecancelliere dell’Impero per il disbrigo degli affari politici»419.
Il coinvolgimento di personale della cancelleria principesca operante anche a sostegno delle competenze del Consiglio aulico portò progressivamente, tra i secoli XVII e XVIII, alla formaliz- zazione di una segreteria del Consiglio incaricata della gestione e conservazione della documenta- zione giudiziaria prodotta dall’organo collegiale. Nel 1682 il segretario latino Gerolamo Martini così
414 Il termine “protocollo” è la denominazione usuale utilizzata nella corrispondenza interna d’ufficio della cancelleria
di Trento per designare, in generale, tutte le unità di registrazione e complessivamente gli atti in uscita (minute) condizio- nati per annata.
415 Si veda supra, p. 111 nota 412.
416 Tali registri corrispondono alla serie «Protocolli dei rescritti di Consiglio»: circa 120 unità conservate dal 1589 al
1804, sebbene con alcune lacune, per lo più in ASCTn, Archivio pretorio; tre unità sono confluite nella serie dei Libri dietali, altre in BCTn, BCT1, ove tutt’oggi si conservano (v. elenco di consistenza e collocazione attuale delle unità alle pp. 407- 411).
417 CASETTI, Guida storico-archivistica, cit., p. 809.
418 Nei verbali delle udienze giudiziarie tenute dinanzi al Consiglio vescovile, registrati nel primo volume degli Acta castri
Boniconsilii (ASTn, APV, Sezione latina, capsa 74, n. 3, 1493-1497), tra i membri effettivi componenti l’organo giudicante è
presente il cancelliere,Johannes Riepper, e quale membro aggiunto, con funzione verbalizzante, il segretario Wilhelm Rottaler.
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dichiarava: «Ego attestor […] me ab anno 1644 inclusive in hanc usque diem egisse munus secreta- riatus huiusce excelsi episcopalis Tridentini consilii […]»420, seguito a stretto giro dall’asserzione del suo collega tedesco: «Ego Bartholomeus Kemp […] attestor me iam per annos viginti octo munus secretarii alemani in hoc excelso episcopali Tridentino consilio exercere […]»421. Circa un secolo più tardi, nel 1776, lo staff operante a supporto dell’attività del Consiglio aulico422 si trova compiuta- mente descritto in un memoriale prodotto dal segretario Filippo Manci per illustrare al neoeletto vescovo Pietro Vigilio Thun l’organigramma delle strutture politico-amministrative centrali e peri- feriche del principato423. Tale compagine risultava allora composta da due segretari – Filippo Manci, segretario latino/italiano e Marcello Marchetti, segretario alemanno –, da un registratore, nella per- sona di Pietro Ducati, dal coadiutore della segreteria tedesca, Cristoforo Voltolini424 e, infine, dall’at- tuario di cancelleria Pietro Giuseppe Tosetti425.
Nel Settecento, inoltre, è altresì attestato che nella casa dell’allora segretario latino, Filippo Francesco Saverio Manci, «nel di lui studio che serve di segretaria all’Eccelso aulico consiglio», si conservavano non meglio precisate scritture vescovili e della mensa vescovile426. Tale dato consente di poter ragionevolmente supporre che l’emanazione di lì a pochi anni del regolamento relativo al funzionamento e procedura per il Consiglio aulico e la cancelleria di aula, pubblicato nel 1768 dal principe vescovo Cristoforo Sizzo de Noris427, ufficializzò, almeno per quanto concerne la conser- vazione della documentazione del Consiglio, una situazione di fatto operante forse già dal XVII secolo, come lascerebbero altresì presupporre gli atti sciolti di carattere giudiziario conservatisi dal 1665 in due buste sotto la denominazione moderna ad essi attribuita di «Segreteria aulica-principe- sca»428.
Il regolamento del 1768 sopra citato, suddiviso in due parti ― l’una appunto riservata al Con- siglio aulico, la seconda alla cancelleria ―, articolate ciascuna in tredici capitoli, riguarda esclusiva- mente l’espletamento dell’attività giudiziaria. In particolare, per quanto concerne gli aspetti relativi alle modalità di conservazione della documentazione giudiziaria e alla tenuta dei registri di
420 ADTn, Archivio famigliaAlberti-Poja, tomo III, n. 67, 1682 aprile 25. 421 ADTn, Archivio famiglia Alberti-Poja, tomo III, n. 67, 1682 aprile 26.
422 Nel 1776 il Consiglio aulico è composto da tre membri ecclesiastici (decano del Capitolo e due canonici) e cinque
consiglieri secolari, tra i quali figurano il cancelliere di corte Giovanni Battista Gentilotti e il vicecancelliere Alberto Vigilio Alberti-Poja.
423 ASTn, APV, Libri copiali, serie II, vol. 58, cc. 304r-311v, n. 151, [1776 giugno 30] (minuta di cancelleria). 424 La patente di nomina è in BCTn, BCT1 – 1866, c. 119v (1772 ottobre 24).
425 Il segretario Manci specifica, in termini generali, che l’attuario è assunto dal segretario latino, con l’approvazione
però del principe, «potendone anco assumere di più previa partecipazione a Sua Altezza Reverendissima e sua approva- zione» (ASTn, APV, Libri copiali, serie II, vol. 58, c. 304r). Pietro Giuseppe Tosetti fu assunto dal 1740 in qualità di secondo attuario della cancelleria aulica e fu promosso nel 1751 a primo attuario in sostituzione dello scomparso Felice Antonio Busetti di Rallo (TLMF, Dip. 1085/III, lettera di Pietro Giuseppe Tosetti al vescovo Pietro Vigilio Thun, con rescritto 1789 luglio 4).
426 BCTn, BCT1 – 1272, c. 160v (copia coeva degli atti del processo criminale intentato nel 1765 contro Giacomo
Roveretti per aver insultato e sfidato a duello il segretario aulico Filippo Manci).
427 ASTn, APV, Libri copiali, serie II, vol. 52, cc. 42r-50v, 1768 gennaio 29 (minuta di cancelleria). Il testo del regolamento
è edito in TRIANGI, Cronache dal Consiglio aulico di Trento, cit., pp. 116-120.
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assegnazione dei processi, sembra opportuno riportare di seguito un estratto dei punti uno e undici del detto regolamento (seconda parte):
«1. Che tutti i processi terminati, o con sentenza o in via di composizione o in qualunque modo non proseguiti, et atti correnti sì delle cause pendenti in pleno Consiglio che di quelle deputate commissionali, unitamente ai loro atti d’introduzione, reaudizione, revisione, debbano essere fedelmente riposti nel stu- dio dell’attual segretario come luogo fino ad altra deliberazione provisionalmente destinato per la cancel- leria aulica, non solo dopo la spedizione, ma ben anche nell’attual loro pendenza, o per formare decreti o per altro motivo d’essere palesato al segretario, debbano anco immediatamente e direttamente essere alla cancelleria istessa restituiti per venir riposti nelli suoi determinati caltri, né altrove essere trasportati o conservarti.
11. Che negli appartati registri, da tenersi sempre aperti in detta cancellaria, l’attuario debba annotare la consegna de’ processi, che verrà fatta e che già è eseguita, agli signori consiglieri […]»429.
Le fasi procedurali e la formazione del fascicolo relativo alle cause giudiziarie tenute dinanzi al Consiglio430 erano gestite dalla segreteria dello stesso organo collegiale, con a capo il segretario la- tino, che, oltre a uno stipendio fisso, percepiva in tutto o in parte i proventi ― regolamentati sulla base di appositi tariffari ― derivanti dall’istruzione dei fascicoli processuali e dall’eventuale estra- zione di copie richieste dalle parti attrici431. A tale proposito sembra significativo rilevare come, nel luglio 1796, in vista dell’imminente occupazione di Trento da parte delle truppe francesi del generale Bonaparte, dapprima il decano del Capitolo, Sigismondo Manci, seguito dopo qualche giorno dal vice cancelliere e direttore della cancelleria aulica Filippo Consolati432, inoltrarono al vescovo Thun, trasferitosi per motivi di sicurezza a Passau, la richiesta, affinché al segretario Bernardino Manci e ai suoi due attuari, rimasti privi proprio degli emolumenti derivanti dall’attività giudiziaria a causa della sospensione di tutti i tribunali, non fosse ritirato l’aumento salariale promesso, «fintanto che si ripiglierà il corso delle cause e delle spedizioni, dalle quali hanno la sussistenza»433:
429 ASTn, APV, Libri copiali, serie II, vol. 52, cc. 46v-47r; 48v-49v.
430 I fascicoli processuali, nel caso trentino, contengono assieme condizionati gli atti dell’intero dibattimento compresi
gli eventuali processi di superiore istanza. Secondo lo storico del diritto Francesco Menestrina «la vecchia procedura trentina aveva il sistema del fascicolo d’atti unico, come il diritto comune, il diritto pontificio, ecc.» (la citazione è tratta da M.GARBELLOTTI, Antichi archivi giudiziari trentini: l’Archivio pretorio (secoli XVI-XIX). Catalogazione e ricerca, in «Annali
dell’Istituto storico italo-germanico», 28 (2002), pp. 655-685, qui p. 658).
431 Una vertenza per la spartizione di tali proventi sorse nel 1790, dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice giudiziario
(v. F.MENESTRINA, Il codice giudiziario barbacoviano (1788), in ID., Scritti giuridici vari, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 139-212), tra
l’attuario Pietro Giuseppe Tosetti e il segretario latino Francesco Saverio Manci (TLMF, Dip. 1085/III).
432 Filippo Consolati, già vice cancelliere, fu nominato dal vescovo Pietro Vigilio Thun, con nota scritta e firma autografa
del presule del 26 febbraio 1796, direttore della cancelleria aulica: «Vogliamo che il nostro signor vice cancelliere conte de Consolati abbia anche interinalmente, e sino ad altra deliberazione, la direzione della cancelleria aulica coll’obbligo annesso d’invigilare, acciò la da noi stabilita riforma venga sì dal secretario che dai subalterni impuntabilmente nelle sue regole direttive osservata. Ordiniamo che tutto quel danaro, che ricavaransi dalle patenti de’ bovi sia messo in disparte, giacché poi sarà nostra cura d’impiegarlo nel premiare i nostri ministri in proporzione delle straordinarie fatiche che nel decorso dell’anno avaran sostenuto, e lo stesso al fine predetto doverà medemamente farsi colla metà di tutti li proventi della cancelleria, che al cancelliere s’aspettano. Quest’è l’espressa nostra mente, che doverà essere con ogni esatezza e fedeltà eseguita sino a tanto che ci piacerà disponere e provvedere altrimenti» (APTn, ATCT, Carteggio e atti, C 20.1).
433 APTn, ATCT, Carteggio e atti, C 20.1, n. 2, lettera inviata da Filippo Consolati al vescovo Pietro Vigilio Thun (1796
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«Vostra Altezza leva l’assegno fatto alla cancelleria latina; questo fu proposto dal vice cancelliere, direttor della medesima, giacché conosceva che durante il governo militare tutti i giorni e tutte le notti il segretario era impiegato in spedir passaporti, proclami e circolari, una sola inportar 16 ed anche vinti copie. Tutti i fori, cittazioni, esecuzioni etc. sono sospesi; dunque, ed il segretario, e gli attuari dovevan prestar di giorno e di notte la loro opera gratuitamente. Aggiunga il protocollo di tutta la regenza itagliano ed infinite spedi- zioni, sicché l’opera del segretario latino è assai uttile necessaria, ma dipenderà da ceni di Vostra Altezza Reverendissima il ritirarle tale augmento […]»434.
Per quanto concerne invece la corrispondenza in entrata e in uscita del vescovo e del Consiglio aulico, condizionata, quella settecentesca in lingua italiana/latina, nei volumi più o meno propria- mente denominati nel XIX secolo Libri copiali (II serie)435, tali scritture erano gestite dalla Registratur e quindi conservate con il resto della documentazione nell’ambito della cancelleria nel castello del Buonconsiglio.
La differenziazione dei luoghi adibiti alla conservazione della documentazione della Registratur e della segreteria del Consiglio aulico sembra essere confermata dalle parole del vescovo Pietro Vigilio Thun, allorquando nella relatio ad limina del 4 marzo 1782 egli dichiarò di aver allestito un novum archivium, al fine di «actis aulicis Consilii mei custodiendis», prima di allora conservati, come già ricordato, in casa Manci436. Accanto all’aula delle riunioni del Consiglio sita al secondo piano nell’ala a settentrione di Castelvecchio, in un camerino adiacente, trovava così una sua definitiva collocazione l’«archivietto del Consiglio», con le scritture «degli affari temporali correnti della Chiesa» disposte in un grande armadio, mentre nell’anticamera del Consiglio continuavano a essere collocati, dal tardo XVII secolo, «tre armaroni di cirmo […] contenenti investiture, processi, etc.»437. Successive al regolamento del Consiglio e della cancelleria del 1768 nuove disposizioni, desti- nate al cancelliere Gentilotti e al Consiglio aulico, furono predisposte nel 1780 dal principe vescovo Pietro Vigilio conte Thun Hohenstein. Al cancelliere aulico fu attribuito il compito di rendere par- tecipe il Consiglio della corrispondenza in spedizione, «se la qualità dell’affare lo permette». Ai sin- goli consiglieri fu assegnato un ambito territoriale di competenza per la gestione di memoriali a tali aree pertinenti su affari di ordinaria amministrazione:
«E tutte quelle spedizioni e corrispondenze sì ordinarie che straordinarie, quali per le circostanze così esigenti succedute fossero senza partecipazione del Consiglio, si darà a questo notizia nel prossimo, af- finché ogni uno ne vada inteso per buona regola di governare. In quanto alli memoriali, riservati sempre a Noi quelli per grazie, ciascheduno averà il suo dipartimento come sotto, quale quanto prima si renderà
434 APTn, ATCT, Carteggio e atti, C 20.1, n. 2, lettera inviata dal decano Sigismondo Manci al vescovo Pietro Vigilio
Thun (1796 luglio 19, Trento).
435 Per una descrizione degli atti e corrispondenza pubblica dei principi vescovi e del Consiglio aulico si veda anche
infra, alle pp. 201 ss.
436 Le Relationes ad limina dei vescovi di Trento nell’Archivio segreto vaticano (secoli 16.-18.), a cura di U.PAOLI, Trento, Gruppo
culturale Civis, 2000, p. 335.
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a pubblica notizia con un proclama e cadauno, nell’assegnatogli dipartimento, spedirà li rescritti
che crederà convenienti alla giustizia ed equità, facendoli però registrare tutti nella cancelleria perché sempre possa rilevarsi l’operato; e questo s’intendono per i memoriali che non trattano di
materie gravi o importanti, particolare discussione e disamina, oppure riguardanti affari con corpi pub- blici, nei quali casi s’averebbero per spediti li rescritti senza autorità, allorché non ne fosse fatta chiara relazione in Consiglio, cui spetterassi il rescrivere alli memoriali concernenti gli affari pria accennati o corpi pubblici»438.
Al cancelliere Giovanni Battista Gentilotti fu assegnata, quale propria area di competenza, la città di Trento, le ville interiori, Mezzolombardo, i Quattro Vicariati, le giurisdizioni Lodron, Rabbi, Fai Zambana, Caldonazzo e castel Beseno; al vice cancelliere Alberto Vigilio Alberti-Poja, figlio dell’ex cancelliere Giovanni Battista, oltre a tutti gli affari dietali anche i memoriali della Valle di Fiemme; al consigliere Bonifacio Bonelli, il feudo di Castellaro Mantovano, Tenno e valle di Ledro; al consigliere Francesco Vigilio Barbacovi, le giurisdizioni di Riva e delle valli di Non e di Sole; al consigliere Ludovico Giovanni Lutti le ville esteriori della pretura, le Giudicarie; infine, a Giacomo Antonio Bortolazzi, Pergine con le sue gastaldie. Queste e altre disposizioni contenute nei tre pro- memoria scritti dal vescovo Thun suscitarono, di fatto, il disappunto del capitano della città, Pio Wolkenstein e del decano capitolare, Sigismondo Manci, consiglieri aulici per diritto439. In partico- lare, le disposizioni concernenti gli assegnati dipartimenti per la spedizione dei memoriali, nonché quelle relative «al metodo da osservarsi nelle conferenze [di Consiglio]», che si sarebbero dovute tenere, in assenza del principe, unicamente dal cancelliere assieme al vice cancelliere e ai consiglieri Barbacovi e Lutti, escludendo di fatto il capitano della città e il decano del Capitolo dalla trattazione degli affari concernenti il principato, in particolare da quelli ritenuti di maggiore importanza e gra- vità.
Un successivo regolamento per la cancelleria aulica fu emanato dal vescovo Thun in seguito all’entrata in vigore nel 1788 del Codice giudiziario nelle cause civili pel principato di Trento440, progettato dal giurista e futuro cancelliere aulico, Francesco Vigilio Barbacovi441; un codice considerato «degno di figurare nel panorama europeo come uno dei migliori prodotti di quella fertile stagione di rinno- vamento in cui fiorirono i primi codici […]»442. Nel Regolamento fu prevista l’inedita figura del Depu- tato al Codice, ruolo assegnato a un consigliere aulico, incaricato di «sopraintendere e vigilare
438 BCTn, BCT1 – 1175, cc. 82r-83v, «Istruzioni ed ordini da osservarsi dal nostro Consiglio aulico ed incombenze
particolari che si dano alli signori cancelliere aulico e consiglieri», 1780 maggio 8 (il grassetto è mio).
439 ASTn, APV, Libri copiali, serie II, 63, c. 240r, minuta di lettera del Consiglio aulico al principe vescovo Pietro Vigilio
Thun a Salisburgo, 1780 maggio 23, Trento [in sessione di Consiglio aulico].
440 Il regolamento del vescovo Thun fu pubblicato a stampa con il titolo Regolamento per la cancelleria aulica in seguito del
Codice giudiziario, Trento, Monauni, 1790.
441 Su di lui si vedano almeno DI SIMONE, Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento, cit.;FRANCOVICH, Barbacovi,
Francesco, cit., pp. 20-21; inoltre, GARBELLOTTI, Antichi archivi giudiziari trentini, cit., p. 668 nota 30.
442 G.ROSSI, Barbacovi ‘criminalista’: sulla discrezionalità del giudice nella valutazione degli indizi, in Officina humanitatis: studi in
onore di Lia de Finis, a cura di F.LEONARDELLI -G.ROSSI, Trento, Società di studi trentini di scienze storiche, 2010, pp.
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all’eseguimento ed osservanza di tutte le leggi contenute nel Codice»443. Numerosi i compiti attri- buiti in tale ambito al segretario aulico, consegnatario di tutti i processi e atti civili e criminali «por- tanti pena pecuniaria» spediti dalle diverse giurisdizioni al Consiglio aulico. Egli era tenuto a trascri- vere il tenore della lettera di accompagnamento di ciascun processo ricevuto in un apposito regi- stro444 e annotare sulla stessa lettera il giorno di ricevimento. A conclusione di ogni processo, com- peteva ancora al segretario trascrivere la sentenza definitiva, o il decreto interlocutorio, in un registro denominato Libro delle Sentenze445, annotandovi pure l’importo della tassa dovuta al Consiglio, alla cancelleria aulica e agli avvocati e l’eventuale avvenuto pagamento di tali sportulae. I medesimi dati venivano quindi riportati anche sul registro degli arrivi, «nella facciata che sta di fronte a quella, in cui fu notato l’arrivo del processo spedito dal Giudice di prima istanza»446. Entrambi i registri, come recita il paragrafo quindicesimo del Regolamento, dovevano sempre «essere portati in Consiglio per essere poi cadauna volta riportati nella Segreteria aulica»447. L’incartamento del processo, compren- sivo della sentenza o del decreto e dell’importo delle sportulae, prima della spedizione da parte del segretario al giudice di prima istanza doveva essere presentato al consigliere deputato al Codice per