NORMATIVE DI RIFERIMENTO
2.3 L’ACCESSO ALLA FUNZIONE
L’abilitazione alle funzioni di Segretario comunale si ottiene presso la Scuola Superiore
per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica Amministrazione
Locale (SSPAL), attraverso il superamento (da parte dei laureati in giurisprudenza,
economia e commercio o scienze politiche) di un corso-concorso per l’accesso all’albo
dei Segretari comunali e provinciali, disciplinato dall’art. 13, D.P.R. n. 465/97 e le
successive modifiche (art. 7 legge n. 122/2010), i cui termini possono essere
sintetizzati come segue: 1. determinazione annuale da parte del Consiglio nazionale
d’amministrazione dell’ Agenzia31 del numero immissioni nell’albo necessarie (da
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Legge 127/97, art. 17, c.78.
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Il D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, all’arti. 7 c.31 quater rinvia ad un decreto del Ministero dell’Interno il compito di stabilire le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite nonché l’individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero degli Interni. Inoltre il c.31 quinquies sempre all’art. 7, prevede che fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l’attività già svolta dall’AGES continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.
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individuarsi in relazione al numero delle sedi di segreteria, tenuto conto del numero
delle sedi convenzionate, in modo tale da consentire un reale esercizio del potere di
scelta da parte del Capo dell’amministrazione); 2. indizione del corso-concorso, con
apposito bando e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 3. ammissione al corso di
formazione, attraverso un pubblico concorso per esami preceduto da una selezione
basata sulla soluzione di quesiti a risposte sintetica, cui hanno titolo a partecipare i
laureati in giurisprudenza, economia e commercio e scienze politiche, di un numero di
candidati superiore del 30% al numero delle nuove immissioni determinato dal
Consiglio d’ amministrazione; 4. determinazione, da parte del Consiglio nazionale, delle
materie su cui effettuare le prove e del punteggio minimo da conseguirsi per il
superamento, fermo restando che esse dovranno riguardare almeno le seguenti materie:
diritto costituzionale e/o amministrativo - legislazione amministrativa, statale o
regionale - ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e/o diritto tributario e/o
scienza delle finanze e diritto finanziario - tecnica normativa - tecnica di direzione; 5.
svolgimento del concorso articolato su tre prove scritte ed una prova orale; 6.
svolgimento del corso-concorso della durata di mesi diciotto (modificato a nove mesi);
7. svolgimento successivamente al corso di un tirocinio pratico presso uno o più
Comuni, della durata di mesi sei (modificato a tre mesi); 8. effettuazione di verifiche di
apprendimento con cadenza semestrale; 9. eventuale esclusione dal corso per mancato
superamento della verifica semestrale nei casi individuati dal Consiglio nazionale di
amministrazione dell’Agenzia; 10. formazione di una graduatoria conclusiva del corso-
concorso, previa verifica finale dell’apprendimento; 11. iscrizione all’albo nella fascia
iniziale dei neoabilitati all’esercizio delle funzioni di Segretario.32
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Quindi, anche in aderenza con il dettato costituzionale, i Segretari vengono reclutati
attraverso concorso pubblico di carattere nazionale.
Il sistema di reclutamento non prevede però un accesso diretto agli incarichi, che
vengono successivamente assegnati attraverso designazione da parte dei Sindaci e dei
Presidenti delle Provincie; piuttosto, è prevista l’iscrizione all’albo.
Infatti, il superamento del concorso dà titolo per la frequenza al corso di formazione
(presupposto necessario per il superamento dell’esame di abilitazione e per la
successiva iscrizione all’albo dal quale i Capi delle amministrazioni locali scelgono i
titolari delle sedi vacanti). Il sistema di reclutamento così delineato prevede, dunque, il
superamento del concorso come titolo per la frequenza del corso di formazione presso la
scuola, che - a sua volta - si pone come necessario presupposto per il superamento
dell’esame di abilitazione e la conseguente iscrizione all’albo. Non si ha, tuttavia, diritto
di accesso agli incarichi: questi del resto vengono conferiti con designazione del
Sindaco o del Presidente della Provincia, come previsto dall’art. 99 D.lgs. n.
267/2000.33
Va detto che questo nuovo meccanismo di reclutamento dei Segretari risulta più
complesso di quello previgente la riforma Bassanini del 1997. In precedenza, infatti,
l’accesso alla carriera avveniva a seguito di un concorso pubblico , al termine del quale i
vincitori venivano assunti come “Segretari comunali in esperimento”, il periodo di
esperimento aveva la durata di sei mesi, trascorsi i quali, senza che il Segretario avesse
demeritato, avveniva la definita immissione nel ruolo. Il precedente sistema prevedeva
che i prefetti provvedessero ad assegnare alle sedi di segreteria vacanti i neo-assunti,
privi di qualunque esperienza, chiamati a svolgere da subito i compiti di rilevata
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Si veda: BASILE G., CACACE A. e SANGIULIANO R., Testo unico degli enti locali spiegato
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complessità senza l’ausilio formativo dei colleghi o superiori più anziani. Solo in tempi
relativamente recenti erano stati organizzati corsi della durata di tre mesi presso la SSAI
(scuola superiore dell’amministrazione dell’interno) a Roma, all’interno della quale
risultava istituita un’apposita sezione autonoma per la formazione dei Segretari (la
sezione continua attualmente a funzionare per la formazione dei Segretari generali delle
Comunità Montane). Alla frequenza dei corsi venivano chiamati i Segretari neo-assunti,
in genere dopo un periodo di permanenza in sede di tre mesi, così da far coincidere la
fine dei corsi stessi con il periodo di esperimento. Il nuovo sistema, secondo la
disciplina fissata dal D.P.R. n. 465/1997, segna una netta inversione di tendenza,
attraverso l’ampia valorizzazione del processo di formazione dei Segretari prima della
loro immissione in servizio. Oltre al lungo periodo di formazione l’aspirante Segretario
svolge un periodo di sei mesi34 a fianco di un collega anziano, effettuando così una sorta
di “praticantato”, come da più parti da molto tempo lungamente invocato.35