IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITA’
5.3 LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
La responsabilità amministrativa si delinea qualora il pubblico dipendente arrechi gravi
pregiudizi all’ente col quale intercorre il rapporto d’impiego e si sostanzia in un danno
patrimoniale o più specificatamente erariale, con conseguenze di tipo disciplinare (che
si vedrà dopo) e risarcitorio nei confronti della pubblica amministrazione danneggiata.
La responsabilità amministrativa del dipendente pubblico presuppone quindi un dato
oggettivo che si sostanzia nella condotta, attiva od omissiva, violatrice di specifiche
norme dettate a salvaguardia del buon funzionamento, dell’imparzialità e dell’efficienza
delle attività di pubblica amministrazione. Naturalmente il comportamento illecito deve
essere voluto ovvero riferibile a colpa inescusabile e deve arrecare un pregiudizio
all’ente, qualificabile come danno emergente o lucro cessante, in diretta connessione
casuale con tale comportamento.
Sulla natura e tipologia del danno, sul nesso di casualità e sull’elemento psicologico, la
Corte dei Conti, che è l’organo giurisdizionale deputato alla verifica della liceità
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DE CHIARA V. R., Profili di responsabilità nell’attività di pubblica amministrazione, Aracne editrice, Roma, 2008, p.65-85.
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(economica) degli atti ed alla valutazione dei contenuti pregiudizievoli di essi e quindi
dei danni prodottisi, ha elaborato nel corso degli anni una casistica molto varia. Oggi
non esiste una definizione univoca di danno emergente alla Pubblica Amministrazione,
ma essa viene di volta in volta in rilievo a seconda della tipologia dei comportamenti
sottoposti all’attenzione del procuratore generale della Corte dei Conti. Ne deriva che, a
parte quegli atti che ictu oculi si presentano come dannosi per la pubblica
amministrazione, per molti altri non è di facile accertamento la lesività della condotta e
la conseguente risarcibilità degli effetti causati. Si pensi a tutti gli atti deliberativi dei
pubblici amministratori, i quali nella loro ampia discrezionalità adottano provvedimenti
il cui impatto nel contesto delle attività amministrative connesse sarà valutato solo con
giudizio a posteriori su cui influiranno i risultati raggiunti nell’ottica di una valutazione
globale che precedentemente non potrebbe aversi. Questo comporta che un atto
formalmente legittimo può condurre comunque effetti lesivi per i suoi contenuti
sostanzialmente illeciti. Si pensi ad esempio ad un permesso a costruire di un locale che
abbia superato tutti i controlli degli organi, ma che danneggi in sostanza un bene sia
pubblico che privato quale esempio un parco comunale oppure un’abitazione vicina. In
tal caso gli amministratori o i funzionari deputati al provvedimento autorizzatorio
potranno essere chiamati in giudizio per risarcire il danno per la lesione del diritto alla
salute. Per converso si potrebbe avere un provvedimento illegittimo nella forma ma che
non produca un risultato dannoso né per il cittadino e né per l’erario. Pertanto, nel
giudizio di accertamento del danno erariale i requisiti della legittimità o meno dell’atto
sono necessariamente svincolati dall’accertamento della responsabilità erariale che sarà
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illecita del pubblico dipendente ed il rapporto di casualità intercorrente tra i due
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Circa i contenuti dell’atto, saranno oggetto di valutazione soprattutto lo sviamento delle
sue finalità verso scopi diversi da quelli perseguiti dalla pubblica amministrazione e la
competenza a compiere quel determinato atto in relazione alle attribuzioni d’ufficio.
Rileva altresì la diligenza del dipendente nell’adempimento dei suoi doveri il cui venir
meno non è giustificato da una presumibile sua ignoranza della materia trattandosi di
colpa inescusabile a meno che, per fattori oggettivi atipici attribuibili a cause esterne si
possa prescindere da questa. Si pensi ad esempio a nuove normative la cui applicazione
nell’immediato porta ad interpretazioni differenti ed opposte con grande incertezza
interpretativa.
Inoltre, il danno per il quale può essere promossa l’azione risarcitoria può anche riferirsi
ad amministrazione diversa da quella cui il dipendente o l’amministratore è in organico,
nel caso in cui questo col suo operato abbia finito col pregiudicare, direttamente
attraverso atti specifici o indirettamente con provvedimenti che si rivolgono al
cittadino/utente, l’attività. Qualora, la sua quantificazione non sia contabilmente
documentabile, essa segue i criteri civilistici di accertamento con riferimento alla natura
del danno, alla sua dimostrabilità anche in relazione al danno non patrimoniale.
Una considerazione importante da fare è che la legge n. 265/99 ha introdotto all’art. 53
il criterio dell’obbligo di parere del responsabile del servizio interessato per quelle
delibere che comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, nel qual caso si
acquisisce anche il parere del responsabile del servizio di ragioneria. Inoltre, gli stessi
Segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative
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DE CHIARA V. R., Profili di responsabilità nell’attività di pubblica amministrazione, Aracne editrice, Roma, 2008, p.62, 63.
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delle deliberazioni, che comportano impegni di spesa o diminuzione d’entrata, al
funzionario preposto. Viene quindi introdotta una responsabilità diretta per pareri
espressi che, oltre ad introdurre un’eventuale azione per danno e quindi anche
disciplinare, può avere risvolti di carattere penale. E’ importante sottolineare come la
responsabilità degli amministratori pubblici e degli organi tecnici di supporto, implica
una valutazione dell’autonomia decisionale di tali soggetti rispetto alle scelte ed ai
mezzi per perseguire l’interesse pubblico. Il metro di valutazione non potrà che essere
quello della comparazione tra omologhe situazioni amministrative e giuridiche rispetto
ai risultati perseguiti ed al danno erariale eventualmente prodottosi in funzione dei
provvedimenti adottati.164