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LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITA’

5.3 LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

La responsabilità amministrativa si delinea qualora il pubblico dipendente arrechi gravi

pregiudizi all’ente col quale intercorre il rapporto d’impiego e si sostanzia in un danno

patrimoniale o più specificatamente erariale, con conseguenze di tipo disciplinare (che

si vedrà dopo) e risarcitorio nei confronti della pubblica amministrazione danneggiata.

La responsabilità amministrativa del dipendente pubblico presuppone quindi un dato

oggettivo che si sostanzia nella condotta, attiva od omissiva, violatrice di specifiche

norme dettate a salvaguardia del buon funzionamento, dell’imparzialità e dell’efficienza

delle attività di pubblica amministrazione. Naturalmente il comportamento illecito deve

essere voluto ovvero riferibile a colpa inescusabile e deve arrecare un pregiudizio

all’ente, qualificabile come danno emergente o lucro cessante, in diretta connessione

casuale con tale comportamento.

Sulla natura e tipologia del danno, sul nesso di casualità e sull’elemento psicologico, la

Corte dei Conti, che è l’organo giurisdizionale deputato alla verifica della liceità

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DE CHIARA V. R., Profili di responsabilità nell’attività di pubblica amministrazione, Aracne editrice, Roma, 2008, p.65-85.

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(economica) degli atti ed alla valutazione dei contenuti pregiudizievoli di essi e quindi

dei danni prodottisi, ha elaborato nel corso degli anni una casistica molto varia. Oggi

non esiste una definizione univoca di danno emergente alla Pubblica Amministrazione,

ma essa viene di volta in volta in rilievo a seconda della tipologia dei comportamenti

sottoposti all’attenzione del procuratore generale della Corte dei Conti. Ne deriva che, a

parte quegli atti che ictu oculi si presentano come dannosi per la pubblica

amministrazione, per molti altri non è di facile accertamento la lesività della condotta e

la conseguente risarcibilità degli effetti causati. Si pensi a tutti gli atti deliberativi dei

pubblici amministratori, i quali nella loro ampia discrezionalità adottano provvedimenti

il cui impatto nel contesto delle attività amministrative connesse sarà valutato solo con

giudizio a posteriori su cui influiranno i risultati raggiunti nell’ottica di una valutazione

globale che precedentemente non potrebbe aversi. Questo comporta che un atto

formalmente legittimo può condurre comunque effetti lesivi per i suoi contenuti

sostanzialmente illeciti. Si pensi ad esempio ad un permesso a costruire di un locale che

abbia superato tutti i controlli degli organi, ma che danneggi in sostanza un bene sia

pubblico che privato quale esempio un parco comunale oppure un’abitazione vicina. In

tal caso gli amministratori o i funzionari deputati al provvedimento autorizzatorio

potranno essere chiamati in giudizio per risarcire il danno per la lesione del diritto alla

salute. Per converso si potrebbe avere un provvedimento illegittimo nella forma ma che

non produca un risultato dannoso né per il cittadino e né per l’erario. Pertanto, nel

giudizio di accertamento del danno erariale i requisiti della legittimità o meno dell’atto

sono necessariamente svincolati dall’accertamento della responsabilità erariale che sarà

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illecita del pubblico dipendente ed il rapporto di casualità intercorrente tra i due

elementi.163

Circa i contenuti dell’atto, saranno oggetto di valutazione soprattutto lo sviamento delle

sue finalità verso scopi diversi da quelli perseguiti dalla pubblica amministrazione e la

competenza a compiere quel determinato atto in relazione alle attribuzioni d’ufficio.

Rileva altresì la diligenza del dipendente nell’adempimento dei suoi doveri il cui venir

meno non è giustificato da una presumibile sua ignoranza della materia trattandosi di

colpa inescusabile a meno che, per fattori oggettivi atipici attribuibili a cause esterne si

possa prescindere da questa. Si pensi ad esempio a nuove normative la cui applicazione

nell’immediato porta ad interpretazioni differenti ed opposte con grande incertezza

interpretativa.

Inoltre, il danno per il quale può essere promossa l’azione risarcitoria può anche riferirsi

ad amministrazione diversa da quella cui il dipendente o l’amministratore è in organico,

nel caso in cui questo col suo operato abbia finito col pregiudicare, direttamente

attraverso atti specifici o indirettamente con provvedimenti che si rivolgono al

cittadino/utente, l’attività. Qualora, la sua quantificazione non sia contabilmente

documentabile, essa segue i criteri civilistici di accertamento con riferimento alla natura

del danno, alla sua dimostrabilità anche in relazione al danno non patrimoniale.

Una considerazione importante da fare è che la legge n. 265/99 ha introdotto all’art. 53

il criterio dell’obbligo di parere del responsabile del servizio interessato per quelle

delibere che comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, nel qual caso si

acquisisce anche il parere del responsabile del servizio di ragioneria. Inoltre, gli stessi

Segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative

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DE CHIARA V. R., Profili di responsabilità nell’attività di pubblica amministrazione, Aracne editrice, Roma, 2008, p.62, 63.

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delle deliberazioni, che comportano impegni di spesa o diminuzione d’entrata, al

funzionario preposto. Viene quindi introdotta una responsabilità diretta per pareri

espressi che, oltre ad introdurre un’eventuale azione per danno e quindi anche

disciplinare, può avere risvolti di carattere penale. E’ importante sottolineare come la

responsabilità degli amministratori pubblici e degli organi tecnici di supporto, implica

una valutazione dell’autonomia decisionale di tali soggetti rispetto alle scelte ed ai

mezzi per perseguire l’interesse pubblico. Il metro di valutazione non potrà che essere

quello della comparazione tra omologhe situazioni amministrative e giuridiche rispetto

ai risultati perseguiti ed al danno erariale eventualmente prodottosi in funzione dei

provvedimenti adottati.164