IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITA’
5.4 LA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
La responsabilità disciplinare è quella forma di responsabilità applicata ai dipendenti
pubblici per violazioni dei doveri di servizio. Va preliminarmente osservato che, ai
sensi della legislazione vigente, il potere sia esercitato nei confronti dei dipendenti
pubblici, quale espressione del più grande potere direttivo del datore di lavoro,
attraverso atti che hanno natura privatistica, essendo ciò assimilato a quello dei
dipendenti di datori di lavoro privati.165
164
Si veda: DE CHIARA V. R., Profili di responsabilità nell’attività di pubblica amministrazione, Aracne editrice, Roma, 2008.
165
Si veda: BARUSSO E., Diritto degli enti locali: Comuni, provincie, comunità montane, consorzi, aree
145
Nel settore pubblico il potere disciplinare è da considerarsi come una forma di
autotutela con la quale la P.A. fronteggia le eventuali inosservanze da parte dei
dipendenti dei propri doveri.
Per quanto riguarda i Segretari comunali e provinciali, in base all’art. 17 della legge n.
127/1997, essi hanno un rapporto di servizio con l’ex Agenzia autonoma (adesso
Ministero dell’Interno), per cui anche nell’eventuale procedimento disciplinare, le
sanzioni sono a questa demandate. Il D.P.R. n. 465/1997, in attuazione della legge,
rinvia la disciplina della materia delle sanzioni e del procedimento disciplinare alla
contrattazione collettiva166, e ha previsto l’istituzione di uffici per l’istruttoria dei
procedimenti disciplinari sia davanti al Consiglio di Amministrazione centrale che a
quelli delle agenzie regionali con competenze differenziate rispetto alla irrogazione
delle sanzioni, la cui massima, il licenziamento, è di competenza esclusiva del primo.
Dato il mutuato rapporto del Segretario con l’ente locale, le eventuali mancanze
avranno ripercussioni secondo le forme previste dalla legge della revoca o nella non
conferma di cui anzi s’è detto, mentre le sanzioni più propriamente disciplinari,
contemplate nel contratto collettivo saranno applicate dall’Agenzia nazionale o
regionale. Con esse si integrano ed interagiscono quelle previste per tutti gli impiegati
civili dello Stato che sono la censura, la riduzione dello stipendio, la sospensione della
qualifica e la destituzione. I provvedimenti disciplinari sono ricorribili in via
amministrativa – oltre al Collegio Arbitrale di disciplina – secondo l’iter procedimentale
previsto, fino all’organo gerarchico superiore di ultima istanza, ovvero in via
giurisdizionale al tribunale regionale competente.
166
Il codice disciplinare dei Segretari comunali e provinciali è stato previsto dal CCNL siglato il 14/12/2010.
146
Nel CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-
2007 siglato il 14 dicembre 2010 è regolata la materia disciplinare. In detto contratto
all’art. 3 sono previsti gli obblighi disciplinari del Segretario. Infatti il Segretario è
tenuto a conformare la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica
con impegno e responsabilità dell’attività amministrativa anteponendo l’interesse
pubblico all’interesse privato. Il comportamento del Segretario deve essere volto a
conferire una sempre maggiore autorevolezza al sistema dell’amministrazione locale,
attraverso il coordinamento delle esigenze di efficienza dell’apparato amministrativo e
di garanzia della regolarità amministrativa, nell’ambito degli obiettivi generali di
innovazione, miglioramento dell’organizzazione degli enti e di conseguimento di elevati
standard di efficienza e di efficacia delle attività e dei servizi istituzionali.167
Considerando l’esigenza di garantire e migliorare la qualità dei servizi erogati alla
collettività, il Segretario deve: a) collaborare con diligenza, assicurando il rispetto della
legge, nonché l’osservanza delle direttive generali e delle altre disposizioni comunque
impartite dall’ente o dalle altre amministrazioni che si avvalgono di Segretari collocati
in disponibilità, ai sensi dell’art. 7, c.1, e dell’art. 19, c.5, del D.P.R. n. 465 del 1997, e
perseguire direttamente l’interesse pubblico nell’espletamento dei propri compiti e nei
comportamenti che sono posti in essere, dando conto dei risultati conseguiti e degli
obiettivi raggiunti; b) rispettare il segreto di ufficio nei casi e nei modi previsti dalle
norme dei singoli procedimenti, ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c)
non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; d) nei
rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle
disposizioni in materia riservatezza e protezione dei dati personali nonché di trasparenza
167
147
e di accesso all’attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai
regolamenti attuativi della stessa vigenti nell’ente o nelle altre amministrazioni che si
avvalgono di Segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, c.1, e dell’art. 19,
c.5, del D.P.R. n. 465 del 1997 nonché attuare le disposizioni dei medesimi soggetti in
ordine al D.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione; e) nell’ambito della propria
attività, mantenere un comportamento conforme al ruolo del Segretario, organizzando
ed assicurando il tempo di lavoro e la presenza in servizio correlata alle esigenze
dell’ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di Segretari collocati in
disponibilità; f) in caso di malattia, dare tempestivo avviso al competente ufficio
dell’ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di Segretari collocati in
disponibilità; g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che
ritardino il recupero psico-fisico in periodo di malattia o infortunio; h) astenersi dal
partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad
attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non
finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei
conviventi; j) non valersi di quanto di proprietà dell’ente o delle altre amministrazioni
che si avvalgono di Segretari collocati in disponibilità, per ragioni che non siano di
servizio; i) sovrintendere al corretto espletamento dell’attività del personale
eventualmente assegnato all’ufficio di segreteria; l) informare l’Ente o le altre
amministrazioni che si avvalgono di Segretari collocati in disponibilità di essere stato
rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale; m) astenersi dal
chiedere e dall’accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali
relazioni di cortesia e salvo quelli d’uso, purché di modico valore; n) comunicare
148
successivo mutamento delle stesse; analogo obbligo sussiste anche nei confronti delle
altre amministrazioni che si avvalgono di Segretari collocati in disponibilità.168
L’art. 4 del CCNL siglato il 14/12/2010 prevede le sanzioni e le procedure disciplinari
in caso di violazione degli obblighi disciplinari previsti dall’art. 3 da parte del
Segretario. Le sanzioni che vengono applicate, previo procedimento disciplinare,
variano a seconda della gravità dell’infrazione: si parte da una semplice sanzione
pecuniaria fino ad arrivare al licenziamento senza preavviso per le infrazioni più gravi.
Inoltre l’art. 5 del presente contratto collettivo prevede che le singole sanzioni sono
fissate seguendo principi di proporzionalità e gradualità, in riferimento al singolo
comportamento del Segretario posto in essere nel compiere l’infrazione.
Presupposto di legittimità necessario per l’irrogazione della sanzione disciplinare è la
preventiva e obbligatoria pubblicizzazione del codice disciplinare, in luogo accessibile a
tutti i lavoratori. In assenza si suddetta pubblicazione le sanzioni eventualmente afflitte
dovranno ritenersi nulle.169