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LA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE

IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITA’

5.4 LA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE

La responsabilità disciplinare è quella forma di responsabilità applicata ai dipendenti

pubblici per violazioni dei doveri di servizio. Va preliminarmente osservato che, ai

sensi della legislazione vigente, il potere sia esercitato nei confronti dei dipendenti

pubblici, quale espressione del più grande potere direttivo del datore di lavoro,

attraverso atti che hanno natura privatistica, essendo ciò assimilato a quello dei

dipendenti di datori di lavoro privati.165

164

Si veda: DE CHIARA V. R., Profili di responsabilità nell’attività di pubblica amministrazione, Aracne editrice, Roma, 2008.

165

Si veda: BARUSSO E., Diritto degli enti locali: Comuni, provincie, comunità montane, consorzi, aree

145

Nel settore pubblico il potere disciplinare è da considerarsi come una forma di

autotutela con la quale la P.A. fronteggia le eventuali inosservanze da parte dei

dipendenti dei propri doveri.

Per quanto riguarda i Segretari comunali e provinciali, in base all’art. 17 della legge n.

127/1997, essi hanno un rapporto di servizio con l’ex Agenzia autonoma (adesso

Ministero dell’Interno), per cui anche nell’eventuale procedimento disciplinare, le

sanzioni sono a questa demandate. Il D.P.R. n. 465/1997, in attuazione della legge,

rinvia la disciplina della materia delle sanzioni e del procedimento disciplinare alla

contrattazione collettiva166, e ha previsto l’istituzione di uffici per l’istruttoria dei

procedimenti disciplinari sia davanti al Consiglio di Amministrazione centrale che a

quelli delle agenzie regionali con competenze differenziate rispetto alla irrogazione

delle sanzioni, la cui massima, il licenziamento, è di competenza esclusiva del primo.

Dato il mutuato rapporto del Segretario con l’ente locale, le eventuali mancanze

avranno ripercussioni secondo le forme previste dalla legge della revoca o nella non

conferma di cui anzi s’è detto, mentre le sanzioni più propriamente disciplinari,

contemplate nel contratto collettivo saranno applicate dall’Agenzia nazionale o

regionale. Con esse si integrano ed interagiscono quelle previste per tutti gli impiegati

civili dello Stato che sono la censura, la riduzione dello stipendio, la sospensione della

qualifica e la destituzione. I provvedimenti disciplinari sono ricorribili in via

amministrativa – oltre al Collegio Arbitrale di disciplina – secondo l’iter procedimentale

previsto, fino all’organo gerarchico superiore di ultima istanza, ovvero in via

giurisdizionale al tribunale regionale competente.

166

Il codice disciplinare dei Segretari comunali e provinciali è stato previsto dal CCNL siglato il 14/12/2010.

146

Nel CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-

2007 siglato il 14 dicembre 2010 è regolata la materia disciplinare. In detto contratto

all’art. 3 sono previsti gli obblighi disciplinari del Segretario. Infatti il Segretario è

tenuto a conformare la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica

con impegno e responsabilità dell’attività amministrativa anteponendo l’interesse

pubblico all’interesse privato. Il comportamento del Segretario deve essere volto a

conferire una sempre maggiore autorevolezza al sistema dell’amministrazione locale,

attraverso il coordinamento delle esigenze di efficienza dell’apparato amministrativo e

di garanzia della regolarità amministrativa, nell’ambito degli obiettivi generali di

innovazione, miglioramento dell’organizzazione degli enti e di conseguimento di elevati

standard di efficienza e di efficacia delle attività e dei servizi istituzionali.167

Considerando l’esigenza di garantire e migliorare la qualità dei servizi erogati alla

collettività, il Segretario deve: a) collaborare con diligenza, assicurando il rispetto della

legge, nonché l’osservanza delle direttive generali e delle altre disposizioni comunque

impartite dall’ente o dalle altre amministrazioni che si avvalgono di Segretari collocati

in disponibilità, ai sensi dell’art. 7, c.1, e dell’art. 19, c.5, del D.P.R. n. 465 del 1997, e

perseguire direttamente l’interesse pubblico nell’espletamento dei propri compiti e nei

comportamenti che sono posti in essere, dando conto dei risultati conseguiti e degli

obiettivi raggiunti; b) rispettare il segreto di ufficio nei casi e nei modi previsti dalle

norme dei singoli procedimenti, ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c)

non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; d) nei

rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle

disposizioni in materia riservatezza e protezione dei dati personali nonché di trasparenza

167

147

e di accesso all’attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai

regolamenti attuativi della stessa vigenti nell’ente o nelle altre amministrazioni che si

avvalgono di Segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, c.1, e dell’art. 19,

c.5, del D.P.R. n. 465 del 1997 nonché attuare le disposizioni dei medesimi soggetti in

ordine al D.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione; e) nell’ambito della propria

attività, mantenere un comportamento conforme al ruolo del Segretario, organizzando

ed assicurando il tempo di lavoro e la presenza in servizio correlata alle esigenze

dell’ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di Segretari collocati in

disponibilità; f) in caso di malattia, dare tempestivo avviso al competente ufficio

dell’ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di Segretari collocati in

disponibilità; g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che

ritardino il recupero psico-fisico in periodo di malattia o infortunio; h) astenersi dal

partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad

attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non

finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei

conviventi; j) non valersi di quanto di proprietà dell’ente o delle altre amministrazioni

che si avvalgono di Segretari collocati in disponibilità, per ragioni che non siano di

servizio; i) sovrintendere al corretto espletamento dell’attività del personale

eventualmente assegnato all’ufficio di segreteria; l) informare l’Ente o le altre

amministrazioni che si avvalgono di Segretari collocati in disponibilità di essere stato

rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale; m) astenersi dal

chiedere e dall’accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali

relazioni di cortesia e salvo quelli d’uso, purché di modico valore; n) comunicare

148

successivo mutamento delle stesse; analogo obbligo sussiste anche nei confronti delle

altre amministrazioni che si avvalgono di Segretari collocati in disponibilità.168

L’art. 4 del CCNL siglato il 14/12/2010 prevede le sanzioni e le procedure disciplinari

in caso di violazione degli obblighi disciplinari previsti dall’art. 3 da parte del

Segretario. Le sanzioni che vengono applicate, previo procedimento disciplinare,

variano a seconda della gravità dell’infrazione: si parte da una semplice sanzione

pecuniaria fino ad arrivare al licenziamento senza preavviso per le infrazioni più gravi.

Inoltre l’art. 5 del presente contratto collettivo prevede che le singole sanzioni sono

fissate seguendo principi di proporzionalità e gradualità, in riferimento al singolo

comportamento del Segretario posto in essere nel compiere l’infrazione.

Presupposto di legittimità necessario per l’irrogazione della sanzione disciplinare è la

preventiva e obbligatoria pubblicizzazione del codice disciplinare, in luogo accessibile a

tutti i lavoratori. In assenza si suddetta pubblicazione le sanzioni eventualmente afflitte

dovranno ritenersi nulle.169