LA CHIAMATA DALL’ENTE LOCALE
3.1 LA NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO DI LAVORO
La natura giuridica del rapporto di lavoro del Segretario comunale è strettamente
peculiare. Ciò è dovuto alla diversità ontologica rispetto al più generale rapporto di
lavoro pubblico.
Più esattamente potremmo dire che il Segretario comunale e provinciale è titolare, ai
sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
con il Ministero dell’Interno (succeduto a titolo universale all’ex Agenzia autonoma dei
Segretari comunali e provinciali in virtù del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 così come
convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010) e di un rapporto di servizio a tempo
determinato con il Sindaco ed il Presidente di provincia, che lo hanno nominato e cui
66
dell’art. 99, del D.lgs. n. 267/2000, le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali
connessi al rapporto funzionale.76 Trattasi di dipendenza funzionale e non gerarchica,
così come del resto affermato già dall’art. 52 della legge n. 142/1990, innovando al
regime previgente. Ciò significa che lo strumento proprio del rapporto Sindaco o
Presidente della provincia e Segretario non sarà quello dell’ordine, bensì quello della
direttiva77.
Un problema potrebbe porsi in proposito, nel caso in cui nei Comuni privi di personale
dirigenziale, il Segretario sia stato investito dal Sindaco di competenze gestionali di
taluni uffici o servizi, ai sensi del c.2 dell’art. 109 e della lett. d) del c.4 dell’art. 97 del
T.U. In questo caso, infatti, nell’esercizio di quelle specifiche competenze, ma
comunque mai di quelle proprie del Segretario in quanto tale, quest’ultimo potrà
trovarsi: 1) in un rapporto di dipendenza funzionale, ai sensi del c.1 dell’art. 108, del
T.U. con il Direttore generale ove nominato;
2) in un rapporto di dipendenza funzionale con l’assessore di riferimento, nei limiti
delle deleghe a questi eventualmente attribuite dal Sindaco e sempre nell’ambito dei
servizi ed uffici della cui responsabilità gestionale sia stato investito, e ciò ai sensi del
c.1 dell’art. 109 del T.U. In nessun altro caso potrà figurarsi un rapporto di dipendenza
del Segretario dal singolo assessore così come neppure dalla Giunta.78
In sintesi possiamo dire che il Segretario comunale, ai sensi della normativa vigente,
non è né un dipendente comunale e né regionale, ma è un dipendente statale in quanto
76
Si veda: NARDUCCI F., Guida normativa per l’amministrazione dell’ente locale 2011, Maggioli editore, Dogana (Repubblica di San Marino), 2011.
77
La direttiva è lo strumento attraverso cui si esprime la dipendenza funzionale. Essa può essere motivatamente disattesa a differenza dell’ordine.
78
67
dipendente dal Ministero dell’Interno79. Inoltre, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, non è
neppure più un “funzionario o dirigente pubblico”, come recitava il testo originario
dell’art. 17 della legge n. 127/1997, ma genericamente un dipendete pubblico iscritto a
un apposito albo.
In tema di prosecuzione o estinzione del rapporto di lavoro dei Segretari comunali e
provinciali titolari di sede, la competenza del Ministero dell’Interno (ex Agenzia), non
può essere messa in dubbio. Dispone in tal senso non solo il CCNL di categoria che, nel
disciplinare l’estinzione del rapporto di lavoro, riversa inevitabilmente all’ex. Agenzia
dei Segretari comunali e provinciali un ruolo centrale, ma anche specifica
giurisprudenza di merito formatasi in materia. Infatti, questo è specificato nell’art. 52
del CCNL di categoria del 16/5/2001, confermato dalla Corte d’Appello di Salerno80, ai
sensi della quale “(…) il datore di lavoro destinatario della comunicazione dell’opzione
per la permanenza in servizio oltre il 65° anno di età non può che individuarsi
nell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari comunali e provinciali,
titolare del rapporto d’impiego cui è demandata la valutazione discrezionale della
ricorrenza dei presupposti per il mantenimento in servizio di ciascun o dei funzionari
iscritti all’albo. Invero, in base all’art. 97, c.1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il datore
di lavoro dei Segretari comunali è inequivocabilmente non già il Comune, sede di
servizio, con il quale si istaura un mero rapporto organico, ma la suddetta Agenzia
autonoma per l’effetto dell’iscrizione all’albo. Di conseguenza, l’attribuzione, con la
nomina sindacale, della funzione di Segretario comunale non determina la costituzione
di un distinto rapporto d’impiego con l’ente territoriale, in sostituzione di quello già
79
Prima dell’entrata in vigore della legge n.122 del 30 luglio 2010, il Segretario comunale e provinciale era un dipendente parastatale, in quanto dipendeva dall’Agenzia autonoma che è un ente pubblico di rilievo nazionale, dotato di capacità giuridica.
80
68
insorto con l’Agenzia per effetto dell’iscrizione all’albo, ma piuttosto il formarsi di un
rapporto organico, il quale si inserisce all’interno e nell’ambito del rapporto d’impiego
con l’Agenzia medesima”.
L’amministrazione chiamata a decidere sulla richiesta di trattenimento in servizio del
Segretario non è dunque, l’amministrazione comunale o provinciale presso cui il
Segretario presta servizio, bensì l’ex Agenzia, ente datore di lavoro dei Segretari
comunali. L’indiscusso ruolo del datore di lavoro dei Segretari comunali da parte
dell’ex Agenzia risulta, peraltro, confermato dalla Corte di Cassazione81 sezioni unite
civili, la quale, ha precisato che “in base al loro nuovo ordinamento professionale (art.
17, c.68 – 86, legge n. 127/del 1997 e D.P.R. n. 465 del 1997), i Segretari comunali e
provinciali sono pubblici funzionari dipendenti da un’Agenzia autonoma dotata di
soggettività giuridica di diritto pubblico che, normalmente (salvo permanenza in
disponibilità presso l’Agenzia stessa), svolgono le proprie funzioni presso un ente
locale, in base ad incarico loro conferito attraverso un provvedimento di nomina del
Sindaco (o del Presidente della provincia), cui spetta un corrispondente potere di revoca.
Per cui effettivamente, prosegue la Corte, può dirsi che faccia capo agli stessi un duplice
rapporto: di servizio, nei confronti dell’Agenzia, ed organico, nei confronti del comune
o provincia”. Sulla base della predetta pronuncia, il rapporto di servizio è da considerare
sempre e comunque esistente tra il Ministero dell’Interno (ex Agenzia) e il Segretario,
determinando l’assunzione delle mansioni di Segretario a seguito della nomina da parte
del Sindaco non la nascita di un rapporto d’impiego, ma solo di un rapporto organico o
funzionale, il quale si inserisce all’interno e nell’ambito del rapporto d’impiego con il
Ministero dell’Interno.
81
69
Alla luce di quanto fin qui affermato il Ministero dell’Interno, quale attuale datore di
lavoro, ha un ampio potere discrezionale, in tema di autorizzazione delle permanenze in
servizio dei Segretari comunali e provinciali, tenuto conto delle esigenze organizzative e
funzionali necessariamente legate alla gestione dell’albo ed alle esigenze di continuità
del servizio di segreteria, in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed
economicità.82