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LA NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO DI LAVORO

LA CHIAMATA DALL’ENTE LOCALE

3.1 LA NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO DI LAVORO

La natura giuridica del rapporto di lavoro del Segretario comunale è strettamente

peculiare. Ciò è dovuto alla diversità ontologica rispetto al più generale rapporto di

lavoro pubblico.

Più esattamente potremmo dire che il Segretario comunale e provinciale è titolare, ai

sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato

con il Ministero dell’Interno (succeduto a titolo universale all’ex Agenzia autonoma dei

Segretari comunali e provinciali in virtù del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 così come

convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010) e di un rapporto di servizio a tempo

determinato con il Sindaco ed il Presidente di provincia, che lo hanno nominato e cui

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dell’art. 99, del D.lgs. n. 267/2000, le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali

connessi al rapporto funzionale.76 Trattasi di dipendenza funzionale e non gerarchica,

così come del resto affermato già dall’art. 52 della legge n. 142/1990, innovando al

regime previgente. Ciò significa che lo strumento proprio del rapporto Sindaco o

Presidente della provincia e Segretario non sarà quello dell’ordine, bensì quello della

direttiva77.

Un problema potrebbe porsi in proposito, nel caso in cui nei Comuni privi di personale

dirigenziale, il Segretario sia stato investito dal Sindaco di competenze gestionali di

taluni uffici o servizi, ai sensi del c.2 dell’art. 109 e della lett. d) del c.4 dell’art. 97 del

T.U. In questo caso, infatti, nell’esercizio di quelle specifiche competenze, ma

comunque mai di quelle proprie del Segretario in quanto tale, quest’ultimo potrà

trovarsi: 1) in un rapporto di dipendenza funzionale, ai sensi del c.1 dell’art. 108, del

T.U. con il Direttore generale ove nominato;

2) in un rapporto di dipendenza funzionale con l’assessore di riferimento, nei limiti

delle deleghe a questi eventualmente attribuite dal Sindaco e sempre nell’ambito dei

servizi ed uffici della cui responsabilità gestionale sia stato investito, e ciò ai sensi del

c.1 dell’art. 109 del T.U. In nessun altro caso potrà figurarsi un rapporto di dipendenza

del Segretario dal singolo assessore così come neppure dalla Giunta.78

In sintesi possiamo dire che il Segretario comunale, ai sensi della normativa vigente,

non è né un dipendente comunale e né regionale, ma è un dipendente statale in quanto

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Si veda: NARDUCCI F., Guida normativa per l’amministrazione dell’ente locale 2011, Maggioli editore, Dogana (Repubblica di San Marino), 2011.

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La direttiva è lo strumento attraverso cui si esprime la dipendenza funzionale. Essa può essere motivatamente disattesa a differenza dell’ordine.

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dipendente dal Ministero dell’Interno79. Inoltre, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, non è

neppure più un “funzionario o dirigente pubblico”, come recitava il testo originario

dell’art. 17 della legge n. 127/1997, ma genericamente un dipendete pubblico iscritto a

un apposito albo.

In tema di prosecuzione o estinzione del rapporto di lavoro dei Segretari comunali e

provinciali titolari di sede, la competenza del Ministero dell’Interno (ex Agenzia), non

può essere messa in dubbio. Dispone in tal senso non solo il CCNL di categoria che, nel

disciplinare l’estinzione del rapporto di lavoro, riversa inevitabilmente all’ex. Agenzia

dei Segretari comunali e provinciali un ruolo centrale, ma anche specifica

giurisprudenza di merito formatasi in materia. Infatti, questo è specificato nell’art. 52

del CCNL di categoria del 16/5/2001, confermato dalla Corte d’Appello di Salerno80, ai

sensi della quale “(…) il datore di lavoro destinatario della comunicazione dell’opzione

per la permanenza in servizio oltre il 65° anno di età non può che individuarsi

nell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari comunali e provinciali,

titolare del rapporto d’impiego cui è demandata la valutazione discrezionale della

ricorrenza dei presupposti per il mantenimento in servizio di ciascun o dei funzionari

iscritti all’albo. Invero, in base all’art. 97, c.1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il datore

di lavoro dei Segretari comunali è inequivocabilmente non già il Comune, sede di

servizio, con il quale si istaura un mero rapporto organico, ma la suddetta Agenzia

autonoma per l’effetto dell’iscrizione all’albo. Di conseguenza, l’attribuzione, con la

nomina sindacale, della funzione di Segretario comunale non determina la costituzione

di un distinto rapporto d’impiego con l’ente territoriale, in sostituzione di quello già

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Prima dell’entrata in vigore della legge n.122 del 30 luglio 2010, il Segretario comunale e provinciale era un dipendente parastatale, in quanto dipendeva dall’Agenzia autonoma che è un ente pubblico di rilievo nazionale, dotato di capacità giuridica.

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insorto con l’Agenzia per effetto dell’iscrizione all’albo, ma piuttosto il formarsi di un

rapporto organico, il quale si inserisce all’interno e nell’ambito del rapporto d’impiego

con l’Agenzia medesima”.

L’amministrazione chiamata a decidere sulla richiesta di trattenimento in servizio del

Segretario non è dunque, l’amministrazione comunale o provinciale presso cui il

Segretario presta servizio, bensì l’ex Agenzia, ente datore di lavoro dei Segretari

comunali. L’indiscusso ruolo del datore di lavoro dei Segretari comunali da parte

dell’ex Agenzia risulta, peraltro, confermato dalla Corte di Cassazione81 sezioni unite

civili, la quale, ha precisato che “in base al loro nuovo ordinamento professionale (art.

17, c.68 – 86, legge n. 127/del 1997 e D.P.R. n. 465 del 1997), i Segretari comunali e

provinciali sono pubblici funzionari dipendenti da un’Agenzia autonoma dotata di

soggettività giuridica di diritto pubblico che, normalmente (salvo permanenza in

disponibilità presso l’Agenzia stessa), svolgono le proprie funzioni presso un ente

locale, in base ad incarico loro conferito attraverso un provvedimento di nomina del

Sindaco (o del Presidente della provincia), cui spetta un corrispondente potere di revoca.

Per cui effettivamente, prosegue la Corte, può dirsi che faccia capo agli stessi un duplice

rapporto: di servizio, nei confronti dell’Agenzia, ed organico, nei confronti del comune

o provincia”. Sulla base della predetta pronuncia, il rapporto di servizio è da considerare

sempre e comunque esistente tra il Ministero dell’Interno (ex Agenzia) e il Segretario,

determinando l’assunzione delle mansioni di Segretario a seguito della nomina da parte

del Sindaco non la nascita di un rapporto d’impiego, ma solo di un rapporto organico o

funzionale, il quale si inserisce all’interno e nell’ambito del rapporto d’impiego con il

Ministero dell’Interno.

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Alla luce di quanto fin qui affermato il Ministero dell’Interno, quale attuale datore di

lavoro, ha un ampio potere discrezionale, in tema di autorizzazione delle permanenze in

servizio dei Segretari comunali e provinciali, tenuto conto delle esigenze organizzative e

funzionali necessariamente legate alla gestione dell’albo ed alle esigenze di continuità

del servizio di segreteria, in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed

economicità.82