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LA FUNZIONE DIRIGENZIALE

LE MANSIONI DEL SEGRETARIO

4.4 LA FUNZIONE DIRIGENZIALE

Il c.2 dell’art. 109 del T.U., con riferimento ai Comuni privi di personale con qualifica

dirigenziale, richiamando espressamente la lett. d) del c.4 dell’art. 97 del T.U., afferma

come le competenze proprie della dirigenza possano essere attribuite dal Sindaco, in

alternativa ai responsabili di ufficio o di servizio privi di detta qualifica, al Segretario

comunale.

E’ questa l’innovazione che si deve alla legge n. 191/1998, la quale ha fatto venir meno

quantomeno nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, la separazione tra competenze

gestionali, proprie della dirigenza ed attività di assistenza e consulenza facenti capo al

Segretario; la conservazione di tale distinzione è rimessa infatti alla volontà del Capo

dell’amministrazione, il quale potrà decidere, con proprio atto, se investire delle

competenze dirigenziali i responsabili dei servizi e degli uffici, seppur privi di qualifica

dirigenziale oppure se attribuire siffatte competenze al Segretario comunale, al quale

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verrebbe così riconosciuto anche un ruolo di gestione, senza peraltro identificarlo come

Direttore Generale, oppure ancora se attribuirne in parte all’uno, in parte agli altri.131

Quindi l’espresso richiamo all’art. 97, c.4, lett. d) – in virtù del quale al Segretario

possono essere attribuite funzioni ulteriori da parte del Sindaco o del Presidente della

provincia, o con norme statutarie o regolamentari – conferma la possibilità, messa in

discussione da parte della dottrina, di attribuire al Segretario comunale compiti

gestionali diretti attraverso l’assegnazione di responsabilità di uno o più servizi;

circostanza quest’ultima non infrequente nella prassi, soprattutto nei Comuni di piccole

dimensioni, ove non di rado si registra la mancanza di personale idoneo ad assumere

personale con funzioni dirigenziali.132

Appurata la possibilità di affidare al Segretario la responsabilità di uno o più servizi

negli enti privi di dirigenti, resta da chiedersi se la soluzione organizzativa sia da

considerarsi un’opzione demandata al libero apprezzamento discrezionale degli enti, pur

in presenza all’interno dell’ente di personale idoneo a svolgere tali funzioni di carattere

dirigenziale, o se tale possibilità sia comunque da intendersi come una soluzione di

carattere residuale, dunque condizionata alla mancanza di personale idoneo, attesa la

natura di clausola di salvaguardia riconosciuta all’art. 97, c.4, lett. d), T.U.133.

In merito va menzionato l’ordinamento espresso dal Viminale secondo il quale il

conferimento di funzioni dirigenziali da parte del Sindaco o del Presidente della

provincia “non può che essere temporaneo e limitato a una prestazione nell’ambito della

131

BARUSSO E., Il segretario comunale e provinciale, Giuffrè, Milano, 2001, p.132, 133.

132

BARUSSO E., Il segretario comunale e provinciale, in AA.VV., Lo snellimento dell’attività

amministrativa, Milano, 1997, p.105.

133

Su punto vedasi circolare del Mistero dell’Interno n.1 del 15 luglio 1997, intitolata Problematiche interpretative della legge 15 maggio 1997, n°127, in tema di gestione del personale degli enti locali pubblicata sulla G.U. del 24 luglio 1997, n°171.

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funzione”134; secondo tale impostazione dunque lo stabile affidamento di funzioni di

responsabile di servizio dovrebbe avvenir solo attraverso una esplicita previsione

statutaria e regolamentare.

Desta perplessità, poi, la possibilità di assegnare al Segretario comunale la

responsabilità di servizi che richiedano il possesso di specifiche e peculiari

professionalità, quali per esempio i servizi tecnici. Risulterebbe invero contraddittorio il

fatto che, da una parte, ai sensi dell’art. 97, c.4, lett. b) il Segretario comunale, in

assenza dei responsabili dei servizi, esprima sulle deliberazioni della Giunta e del

Consigli, i pareri di regolarità tecnica e contabile “in relazione alle proprie competenze”

(quindi nei limiti della propria specifica professionalità), mentre dall’altra, ai sensi

dell’art. 97, c.4, lett. d), T.U., al medesimo possa attribuirsi la responsabilità di

qualunque servizio, tra cui ad esempio i servizi tecnici, per lo svolgimento dei quali è

richiesto personale in possesso di specifico titolo di studio, comprovante la peculiare

professionalità occorrente. 135

Il carattere residuale dell’attribuzione al Segretario della responsabilità di servizi trova

conferma legislativa nell’art. 53, c.23, della legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre

2000, n.388); tale norma – in espressa deroga all’art. 107 del T.U., oltre che dell’art. 3,

c.2, 3 e 4, del D.lgs. n. 19/1993 – prevede che la responsabilità dei servizi sia assegnata

a membri della Giunta municipale, a condizione che:

- manchino irrimediabilmente (cioè senza possibilità, per esempio, di espletare

concorsi interni) figure professionali idonee fra i dipendenti comunali;

134

Parere del Ministero dell’Interno pubblicato in Guida agli enti locali, n°3/2000, p. 83.

135

DE ZIO M., Il parere di legittimità, la posizione del segretario comunale, l’attribuzioni di funzioni

proprie dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, in La voce delle autonomie, 1997, n.4, p. 454; secondo

l’autrice l’attribuzione al Segretario dell’incarico di responsabile di servizio non potrebbe avvenire, in analogia con quanto disposto dai commi 5 e 5-bis dell’art. 51 della legge n°142/1990, senza che il soggetto interessato risulti in possesso dei “requisiti richiesti dalla qualifica da coprire”.

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- sia documentato annualmente un effettivo contenimento della spesa, con

apposita deliberazione in sede di approvazione del bilancio.

L’art. 53, c.23, della citata legge finanziaria prescrive altresì esplicitamente che sia

“fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 97, c.4, lett. d)”, cioè l’attribuzione della

responsabilità dei servizi adespoti al Segretario comunale. Ne consegue che i su elencati

requisiti sono condizione per ‘attribuzione della responsabilità di servizi non soltanto

agli assessori ma anche al Segretario. In altre parole, vi è un ordine di attribuzione della

titolarità dei servizi negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale; ordine nel

quale ogni ipotesi successiva si pone come residuale rispetto alla precedente:

1) attribuzione delle funzioni dirigenziali a personale con idonea qualifica

professionale, valutata alla stregua delle norme legali (che stabiliscono –

all’art.109, c.2, del T.U. – l’idoneità di qualsiasi dipendente) e contrattuali (che

limitano predetta facoltà – con il CCNL del comparto regioni – enti locali

1998/2001 – ai dipendenti ascritti o ascrivibili all’area delle posizioni

organizzative);

2) attribuzione delle funzioni dirigenziali al Segretario comunale, a condizione che

manchino i dipendenti di cui al punto precedente e che vi sia un effettivo

risparmio di spesa;

3) attribuzione delle funzioni dirigenziali agli assessori o al Sindaco dei Comuni

che, oltre a essere privi di personale con qualifica dirigenziale, abbiano

popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, a condizione che manchino i dipendenti

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comunale e che vi sia un effettivo risparmio di spesa, appositamente

documentato ogni anno.136

Per quanto riguarda la retribuzione aggiuntiva spettante al Segretario cui siano state

conferite le funzioni di responsabile degli uffici e dei servizi, la legge tace. Comunque,

alcuni enti ,in attuazione del principio di cui all’art. 36 della Cost., hanno riconosciuto

al Segretario investito di tali funzioni aggiuntive una indennità in misura uguale a quella

prevista dal CCNL del personale degli enti locali per i dipendenti nominati titolari di

posizioni organizzative; altri enti, invece, non ne hanno riconosciuta alcuna, stante la

mancanza di alcuna disposizione contrattuale in merito e in ossequio al principio della

omnicomprensività della retribuzione invero difficilmente applicabile alle funzioni

straordinarie attribuibili al Segretario ai sensi dell’art. 97, c.4, lett. d).137