LE MANSIONI DEL SEGRETARIO
4.4 LA FUNZIONE DIRIGENZIALE
Il c.2 dell’art. 109 del T.U., con riferimento ai Comuni privi di personale con qualifica
dirigenziale, richiamando espressamente la lett. d) del c.4 dell’art. 97 del T.U., afferma
come le competenze proprie della dirigenza possano essere attribuite dal Sindaco, in
alternativa ai responsabili di ufficio o di servizio privi di detta qualifica, al Segretario
comunale.
E’ questa l’innovazione che si deve alla legge n. 191/1998, la quale ha fatto venir meno
quantomeno nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, la separazione tra competenze
gestionali, proprie della dirigenza ed attività di assistenza e consulenza facenti capo al
Segretario; la conservazione di tale distinzione è rimessa infatti alla volontà del Capo
dell’amministrazione, il quale potrà decidere, con proprio atto, se investire delle
competenze dirigenziali i responsabili dei servizi e degli uffici, seppur privi di qualifica
dirigenziale oppure se attribuire siffatte competenze al Segretario comunale, al quale
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verrebbe così riconosciuto anche un ruolo di gestione, senza peraltro identificarlo come
Direttore Generale, oppure ancora se attribuirne in parte all’uno, in parte agli altri.131
Quindi l’espresso richiamo all’art. 97, c.4, lett. d) – in virtù del quale al Segretario
possono essere attribuite funzioni ulteriori da parte del Sindaco o del Presidente della
provincia, o con norme statutarie o regolamentari – conferma la possibilità, messa in
discussione da parte della dottrina, di attribuire al Segretario comunale compiti
gestionali diretti attraverso l’assegnazione di responsabilità di uno o più servizi;
circostanza quest’ultima non infrequente nella prassi, soprattutto nei Comuni di piccole
dimensioni, ove non di rado si registra la mancanza di personale idoneo ad assumere
personale con funzioni dirigenziali.132
Appurata la possibilità di affidare al Segretario la responsabilità di uno o più servizi
negli enti privi di dirigenti, resta da chiedersi se la soluzione organizzativa sia da
considerarsi un’opzione demandata al libero apprezzamento discrezionale degli enti, pur
in presenza all’interno dell’ente di personale idoneo a svolgere tali funzioni di carattere
dirigenziale, o se tale possibilità sia comunque da intendersi come una soluzione di
carattere residuale, dunque condizionata alla mancanza di personale idoneo, attesa la
natura di clausola di salvaguardia riconosciuta all’art. 97, c.4, lett. d), T.U.133.
In merito va menzionato l’ordinamento espresso dal Viminale secondo il quale il
conferimento di funzioni dirigenziali da parte del Sindaco o del Presidente della
provincia “non può che essere temporaneo e limitato a una prestazione nell’ambito della
131
BARUSSO E., Il segretario comunale e provinciale, Giuffrè, Milano, 2001, p.132, 133.
132
BARUSSO E., Il segretario comunale e provinciale, in AA.VV., Lo snellimento dell’attività
amministrativa, Milano, 1997, p.105.
133
Su punto vedasi circolare del Mistero dell’Interno n.1 del 15 luglio 1997, intitolata Problematiche interpretative della legge 15 maggio 1997, n°127, in tema di gestione del personale degli enti locali pubblicata sulla G.U. del 24 luglio 1997, n°171.
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funzione”134; secondo tale impostazione dunque lo stabile affidamento di funzioni di
responsabile di servizio dovrebbe avvenir solo attraverso una esplicita previsione
statutaria e regolamentare.
Desta perplessità, poi, la possibilità di assegnare al Segretario comunale la
responsabilità di servizi che richiedano il possesso di specifiche e peculiari
professionalità, quali per esempio i servizi tecnici. Risulterebbe invero contraddittorio il
fatto che, da una parte, ai sensi dell’art. 97, c.4, lett. b) il Segretario comunale, in
assenza dei responsabili dei servizi, esprima sulle deliberazioni della Giunta e del
Consigli, i pareri di regolarità tecnica e contabile “in relazione alle proprie competenze”
(quindi nei limiti della propria specifica professionalità), mentre dall’altra, ai sensi
dell’art. 97, c.4, lett. d), T.U., al medesimo possa attribuirsi la responsabilità di
qualunque servizio, tra cui ad esempio i servizi tecnici, per lo svolgimento dei quali è
richiesto personale in possesso di specifico titolo di studio, comprovante la peculiare
professionalità occorrente. 135
Il carattere residuale dell’attribuzione al Segretario della responsabilità di servizi trova
conferma legislativa nell’art. 53, c.23, della legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre
2000, n.388); tale norma – in espressa deroga all’art. 107 del T.U., oltre che dell’art. 3,
c.2, 3 e 4, del D.lgs. n. 19/1993 – prevede che la responsabilità dei servizi sia assegnata
a membri della Giunta municipale, a condizione che:
- manchino irrimediabilmente (cioè senza possibilità, per esempio, di espletare
concorsi interni) figure professionali idonee fra i dipendenti comunali;
134
Parere del Ministero dell’Interno pubblicato in Guida agli enti locali, n°3/2000, p. 83.
135
DE ZIO M., Il parere di legittimità, la posizione del segretario comunale, l’attribuzioni di funzioni
proprie dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, in La voce delle autonomie, 1997, n.4, p. 454; secondo
l’autrice l’attribuzione al Segretario dell’incarico di responsabile di servizio non potrebbe avvenire, in analogia con quanto disposto dai commi 5 e 5-bis dell’art. 51 della legge n°142/1990, senza che il soggetto interessato risulti in possesso dei “requisiti richiesti dalla qualifica da coprire”.
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- sia documentato annualmente un effettivo contenimento della spesa, con
apposita deliberazione in sede di approvazione del bilancio.
L’art. 53, c.23, della citata legge finanziaria prescrive altresì esplicitamente che sia
“fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 97, c.4, lett. d)”, cioè l’attribuzione della
responsabilità dei servizi adespoti al Segretario comunale. Ne consegue che i su elencati
requisiti sono condizione per ‘attribuzione della responsabilità di servizi non soltanto
agli assessori ma anche al Segretario. In altre parole, vi è un ordine di attribuzione della
titolarità dei servizi negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale; ordine nel
quale ogni ipotesi successiva si pone come residuale rispetto alla precedente:
1) attribuzione delle funzioni dirigenziali a personale con idonea qualifica
professionale, valutata alla stregua delle norme legali (che stabiliscono –
all’art.109, c.2, del T.U. – l’idoneità di qualsiasi dipendente) e contrattuali (che
limitano predetta facoltà – con il CCNL del comparto regioni – enti locali
1998/2001 – ai dipendenti ascritti o ascrivibili all’area delle posizioni
organizzative);
2) attribuzione delle funzioni dirigenziali al Segretario comunale, a condizione che
manchino i dipendenti di cui al punto precedente e che vi sia un effettivo
risparmio di spesa;
3) attribuzione delle funzioni dirigenziali agli assessori o al Sindaco dei Comuni
che, oltre a essere privi di personale con qualifica dirigenziale, abbiano
popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, a condizione che manchino i dipendenti
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comunale e che vi sia un effettivo risparmio di spesa, appositamente
documentato ogni anno.136
Per quanto riguarda la retribuzione aggiuntiva spettante al Segretario cui siano state
conferite le funzioni di responsabile degli uffici e dei servizi, la legge tace. Comunque,
alcuni enti ,in attuazione del principio di cui all’art. 36 della Cost., hanno riconosciuto
al Segretario investito di tali funzioni aggiuntive una indennità in misura uguale a quella
prevista dal CCNL del personale degli enti locali per i dipendenti nominati titolari di
posizioni organizzative; altri enti, invece, non ne hanno riconosciuta alcuna, stante la
mancanza di alcuna disposizione contrattuale in merito e in ossequio al principio della
omnicomprensività della retribuzione invero difficilmente applicabile alle funzioni
straordinarie attribuibili al Segretario ai sensi dell’art. 97, c.4, lett. d).137