LE DECISIONI PRECAUZIONALI NEI SISTEMI AMMINISTRATIVI DI CIVIL LAW E COMMON LAW
2.2.2. L'approccio precauzionale negli Stati Uniti
La vita politica e civile degli Stati Uniti è stata spesso caratterizzata da una decisa contrapposizione “tra le forti autonomie locali ed un Governo centralizzato, necessario per dare unità di intenti alla Federazione, ma comunque animato da interessi e motivazioni non sempre aderenti a quelli delle piccole comunità, nate indipendenti, cresciute con le sole proprie forze, e solo successivamente aggregatesi in una comunità più generale”275. Proprio per questo motivo, alcuni studiosi hanno deciso di analizzare le modalità di impiego – esplicite o meno del principio di precauzione nelle politiche ambientali statunitensi, tanto a livello locale, quanto federale276. In quest'ultimo caso, l’uso esplicito del principio
attraverso il riconoscimento agli Stati, del diritto di fare appello ad esso, è stato limitato alle ratifiche di alcuni Trattati e Dichiarazioni internazionali, quali ad esempio la Dichiarazione di Rio de Janeiro277 del 1992. Per quanto riguarda invece
una delle prime forme rilevanti di utilizzo implicito del principio di precauzione, è opportuno ricordare il contributo del President’s Council on Sustainable Development278 (19931999), fortemente voluto dall'Amministrazione Clinton, ed
in cui si è più volte sostenuto la necessità di prevedere misure precauzionali dinanzi a situazioni di incertezza scientifica, riconoscendo al contempo il diritto dei singoli Stati di adottare quelle misure di cautela ritenute più appropriate279.
275 Zucca G., Il principio di precauzione tra incertezza intrinseca e razionalità limitata, Università
degli Studi di Bologna, Tesi di Laurea in Storia della Scienza, A.A. 2003/2004, relatore prof. Giuliano Pancaldi, correlatrice prof.ssa Sandra Tugnoli Pattaro; http://www.observa.it/public/docs/Zucca_ita.pdf ; http://www.fondazionebassetti.org/it/pagine/2007/11/gavino_zucca.html . 276 Joel Tickner e Carolyn Raffensperger, The American View on the Precautionary Principle, in O’Riordan Tim, Cameron James, Jordan Andrew, Reinterpreting the Precautionary Principle, London, Cameron May, 2001, pag 183214. 277 Il Dipartimento di Stato degli USA ha rifiutato di includere nella dichiarazione di Rio il termina “principio” di precauzione, proponendo di fare riferimento al termine più neutro di “approccio” precauzionale. 278 PCSD's Final Report to the President, in http://clinton2.nara.gov/PCSD/Publications/index.html .
279 Reports by the President's Council on Sustainable Development A New Consensus for
Prosperity, Opportunity, and A Healthy Environment for the Future, We Believe Statement, 12, February, 1996, in http://clinton2.nara.gov/PCSD/Publications/TF_Reports/amerbelieve.html . L’US President’s Council on Sustainable Development affermò nel 1996 che “anche di fronte
all’incertezza scientifica, la società dovrebbe intraprendere azioni ragionevoli per evitare i rischi dove il danno potenziale sulla salute umana e sull’ambiente possa essere serio o
Tuttavia, con la Declaration on Environment and Trade del 1999, si rafforza la concezione secondo cui l'approccio precauzionale rappresenti esclusivamente uno strumento di risk management (gestione del rischio), che implica la necessità di agire in base alla massima utilità attesa, rispettivamente: identificando i possibili rischi; quantificando le probabilità del loro verificarsi; e valorizzando costi positivi e negativi (come salute umana, oppure la qualità dell’aria). Quindi, poiché secondo questo orientamento la precauzione, non rappresenta un valido sostituto per gli attuali meccanismi scientifici di valutazione del rischio, essa deve operare solo nella fase di gestione del rischio, e mediante concreti e razionali sistemi economici di analisi costibenefici; inoltre last but not least, la precauzione non deve mai essere usata per mascherare misure protezionistiche di alcun genere. In questo senso, la Declaration on Environment and Trade del 1999, affermava esplicitamente che “la precauzione è un elemento essenziale del sistema di regolazione degli USA, poiché i regolatori devono spesso agire alle frontiere della conoscenza e in assenza di una piena certezza scientifica. Noi riteniamo che questo elemento precauzionale sia pienamente compatibile con le regole del WTO, in cui appare chiaro che una Agenzia di regolazione può prendere misure precauzionali laddove vi sia una base razionale per una preoccupazione basata sulle informazioni pertinenti disponibili”280. Ad una analisi più attenta però,
dell'evoluzione dell'approccio precauzionale, emerge chiaramente come in realtà l’effettiva politica internazionale degli USA abbia continuato ad agire in difesa del libero commercio, e contro l’istituzione di qualunque barriera sostenuta dal principio di precauzione281. Nonostante infatti diversi esempi interessanti di
applicazione del principio da parte degli Stati Uniti anche in un contesto sovranazionale282 molti strumenti normativi hanno spesso subordinato l'adozione
irreparabile”.
280 Joel Tickner e Carolyn Raffensperger, “The American View on the Precautionary Principle”,
in O’Riordan Tim, Cameron James, Jordan Andrew, Reinterpreting the Precautionary Principle, London, Cameron May, 2001, pp. 7186.
281 Le affermazioni ufficiali del governo USA al Meeting ministeriale del WTO, svoltosi a Seattle
nel 1999, controbattono in maniera palese le affermazioni appena citate, in http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min99_e/min99_e.htm .
282 Nel 1996 l'American Public Health Association passò la risoluzione n. 9606 intitolata “The
Precautionary principle and chemical exposure standards for the workplace” che adottava un'approccio precauzionale: tale risoluzione istituì limiti rigidi e preventivi rispetto
di misure precauzionali, all'individuazione di prove ben precise, oppure ad un forte nesso di causalità, stabilito per esempio tra determinate sostanze e l'effetto dannoso prodotto. Non sfugge a questa considerazione neppure una delle più importanti adesioni congiunte (USA Canada) al principio di precauzione: cioè la Great Lakes Binational Toxics Strategy del 1999, predisposta al fine di monitorare ed eliminare progressivamente la presenza di sostanze tossiche dai Grandi Laghi. Nonostante la International Joint Commission (Commissione USACanada) abbia accettato l’idea di implementare il principio di precauzione nella Dichiarazione283, collocando l’onere della prova sui produttori di sostanze chimiche (che devono dimostrarne la non tossicità o dannosità), leggendo fra le righe del documento è tuttavia possibile cogliere una contraddizione laddove la richiesta di misure precauzionali necessità di precisi riferimenti ad elementi di prova284. Non è
scorretto affermare, che a partire dagli anni Novanta, la regolamentazione del rischio nell'ambito dell'Unione Europea, è stata sicuramente più rigida che negli Stati Uniti; in pochi sanno però che fino agli anni Settanta, erano proprio gli Stati Uniti ad avere una posizione di primo piano per ciò che concerne la predisposizione di efficaci strumenti normativi di tutela dei consumatori e dell'ambiente. Questo primato è andato tuttavia progressivamente perduto, a partire dagli anni Ottanta con l’Amministrazione Reagan, anche a causa di una spiccata tendenza alla deregolamentazione normativa, soprattutto nel settore ambientale285. Fino a qualche anno fa, negli USA l’orientamento privilegiato è stato quello volto a sostenere la libertà di proprietà e di iniziativa economica, spesso ostacolando la predisposizione di regole più rigide in campo ambientale286: gli ostacoli da superare per la legislazione ambientale precauzionale, sono stati all'esposizione chimica. 283 CanadaUnited States Strategy for the Virtual Elimination of Persistent Toxic Substances in the Great Lakes Basin, in http://www.epa.gov/glnpo/p2/bns.html . 284 Zucca G., Il principio di precauzione tra incertezza intrinseca e razionalità limitata, op. cit., pg. 42 285 Dal 1981 si è progressivamente delineata la tendenza delle Agenzie Regolative a produrre decisioni che ponessero una maggiore enfasi sull'analisi dei costi e dei benefici economici dei processi di produzione e che basano la gestione del rischio sulla valutazione di gruppi di scienziati (Tickner – Wright 2003). 286 Il nuovo sguardo dell'Amministrazione Obama sui temi dell'ambiente, dell'energia e dello sviluppo economico è segno del profondo mutamento in atto negli USA.
spesso rappresentati, tanto dalla richiesta di una severa analisi costibenefici della regolamentazione, quanto dalla riduzione dei budget delle Agenzie nazionali, oppure dalle restrizioni all’utilizzo dei fondi. Per questi motivi, la richiesta di prove per dimostrare l’esistenza di effetti dannosi di determinate sostanze e/o prodotti è estremamente approfondita, e di conseguenza anche gli investimenti da parte delle Agenzie ambientali sono limitati e prudenti. Naturalmente, la situazione non è così negativa come potrebbe sembrare, in quanto a livello locale deve essere segnalato l'esempio virtuoso di alcuni Stati all’avanguardia nel campo della protezione ambientale, come la California ed il Massachusetts. Per quello che rileva ai fini del presente lavoro, è utile sottolineare come la prima legge americana che menziona esplicitamente il Principio di Precauzione, sia stata promulgata nello Stato del Massachusetts, nel 1997: si tratta del Precautionary Principle Act287, nato con l'obiettivo di fornire una linea guida per lo sviluppo della politica ambientale e degli standard di qualità288. Questo provvedimento costituì una delle prime e più efficaci risposte a tutte quelle iniziative legislative spesso sostenute da una pressante attività di lobbying dei principali gruppi industriali del Paese – le quali individuavano nel superamento di rigorose valutazioni dei rischi e di analisi costibenefici, la condizione necessaria per predisporre normative ambientali più efficienti289. Comunque, il dibattito tra una opinione pubblica
sempre più informata e competente, ha progressivamente condotto a due momenti fondamentali nel confronto interno sul principio di precauzione: la Wingspread Conference290 sull’implementazione del Principio di Precauzione (1998), ed il
287 Commonwealth of Massachusetts, 1997, House Bill, N. 3140. 288 Sicurelli D., Divisi dall'ambiente Gli USA e l'Unione europea nelle politiche del clima e della biodiversità, Vita e Pensiero, collana Relazioni internazionali e Scienza politica, 2007, pg. 54. 289Dall'emanazione del Precautionary Principle Act, in molti Stati, i Ministeri della Salute si sono visti riconoscere il potere di prendere misure precauzionali o di agire invertendo l’onere della prova: ponendolo cioè a carico di chi vuole operare una determinata innovazione. Nell’Oregon per esempio, le industrie devono dichiarare pubblicamente se stiano utilizzando sostanze chimiche tossiche, e un comitato di cittadini può imporre che la pubblicazione di questi report abbia effettivamente luogo.
290 January 2325, 1998, Implementing the Precautionary Principle, “Conferees designed a
strategy to implement the Precautionary Principle in environmental regulation and provide a framework for meeting human needs in environmentally sustainable ways”, in http://www.johnsonfdn.org/ConfArchive/ConfArchiveAction.cfm .
Massachusetts Precautionary Principle Project291 (2001). Entrambi i progetti, dopo aver riconosciuto il sostanziale fallimento dei meccanismi di risk assessment nei sistemi di analisi del rischio in campo ambientale, ed aver constatato la necessità di adottare nuovi principi guida per le attività umane, utili a fronteggiare l’estensione e la serietà dei danni all’ambiente, concordano nella necessità di un consenso largamente riconosciuto sulla definizione del principio di precauzione e sulla sua implementazione292. Secondo il Wingspread Consensus Statement on the
precautionary principle293, si rivela necessario “implementare il Principio di Precauzione: quando un’attività genera dubbi di danni alla salute umana e all’ambiente, misure precauzionali devono essere prese anche se la relazione tra cause ed effetti non è stata completamente stabilita scientificamente”; in questo contesto, l’onere della prova dovrebbe spettare a chi propone una determinata attività industriale, piuttosto che ai destinatari di una innovazione tecnologica; mentre il processo di applicazione del principio deve essere aperto, informato, democratico e deve includere tutte le parti potenzialmente interessate, includendo infine l’esame di tutte le alternative, compresa l’inazione. Quella che emerge da questi documenti è una visione del principio di precauzione molto forte, che difficilmente può conciliarsi con l'atteggiamento diffidente se non addirittura ostile – assunto poi negli anni successivi dall'Amministrazione Federale statunitense. Nonostante i tanti esempi di una radicata sensibilità ambientale ed un opinione pubblica locale anche favorevole ad un approccio relativamente forte al principio di precauzione, molti studiosi per giustificare questo cambiamento concordano a questo proposito su diverse ragioni, tra cui294: “a) la precauzione
291 Massachusetts Precautionary Principle Project, Statement from the International Summit on
Science and the Precautionary Principle, December 2001, in http://sustainableproduction.org/precaution/back.brie.brie.html .
292 Un intento molto simile a quello che condurrà il Consiglio d’Europa e la Commissione
Europea ad elaborare la Comunicazione COM(2000) 01 final, del 2 febbraio 2000, sul principio di precauzione.
293 Wingspread Consensus Statement on the precautionary principle, January 26, 1998;
“Therefore it is necessary to implement the Precautionary Principle: Where an activity raises
threats of harm to the environment or human health, precautionary measures should be taken even if some cause and effect relationships are not fully established scientifically”, in
http://www.gdrc.org/ugov/precaution3.html .
294 Joel Tickner e Carolyn Raffensperger, “The American View on the Precautionary Principle”,
viene vista come protezionismo commerciale e ingiustificata interferenza nelle attività imprenditoriali; b) limitazioni intrinseche quali: limitata flessibilità nelle regolamentazioni; la natura litigiosa della politica ambientale USA; la necessità delle agenzie di difendersi davanti alle corti; l’affidamento su una visione ristretta di regolamentazioni basate sulla scienza e sugli esperti, dunque su procedure formalizzate e valutazioni razionali; c) l’influenza dei regimi di commercio internazionale; d) la crescente opposizione delle industrie alla precauzione; e) la mancanza da parte delle Agenzie governative di una visione a lungo termine o della volontà di effettuare cambiamenti su vasta scala”. Tra tutte questi elementi emerge soprattutto quello dell’affidamento delle decisioni a considerazioni strettamente scientifiche e razionali: uno dei motivi di questo rigore risiede nella natura competitiva dei vari poteri. Mentre in Europa ad esempio, le procedure decisionali nel settore ambientale possono essere in determinate circostanze informali e consultive, negli USA invece è molto più alta la possibilità che sorgano dispute dinanzi ad organismi federali quali il Congresso o le Corti di giustizia. La causa di questa conflittualità è da ravvisare essenzialmente nella netta ripartizione delle attribuzioni tra il livello locale e quello federale: in questo caso il controllo reciproco della legislazione ne è una diretta conseguenza, che se da una parte può essere positiva in quanto ogni decisione presa ad un certo livello può essere riesaminata da un altro livello, dall'altra comporta la necessità che la decisione sia sostenuta da una documentazione solida e sostanzialmente inattaccabile, in quanto basata su affidabili elementi di certezza scientifica. La giustizia delle Corti federali, ha dunque un indubbio ruolo di primo piano nel decidere la politica ambientale statunitense, tale da condizionare ed inibire anche eventuali iniziative precauzionali delle Agenzie ambientali, pur se legittimate da mandati espliciti in tal senso. Le Corti federali nel tempo hanno progressivamente sviluppato un atteggiamento fortemente antiprecauzionale, guidato – se così si può dire da quella che viene definita come hard look doctrine295, esaminando il tipo ed il peso
Principle, London, Cameron May, 2001, pp. 7186.
295 Miles T. J., Sunstein C. R., The real world of arbitrariness review, December 19, 2008,
University of Chicago, Public Law Working Paper No. 188, Harvard Law School Program on Risk Regulation Research Paper No. 0814, in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?
dell’evidenza prodotta per sostenere la decisione, e ponendo un gravoso onere della prova a carico delle Agenzie, con l'obiettivo preciso di invalidare ogni decisione che sia “arbitrary or capricious”296. Il risultato di questa orientamento,
si concretizza essenzialmente in: a) un onere della prova più gravoso a carico dei proponenti misure restrittive in campo ambientale; b) una quantificazione economica di tutti i parametri di riferimento coinvolti nel determinare l'entità dell’incertezza scientifica; c) la necessità di dimostrare la ragionevolezza e l'opportunità delle decisioni; d) enfasi crescente sull’analisi costibenefici e sulla valutazione del rischio comparativa. Un esempio significativo in questo senso, è dato da una decisione del 2000 della Corte Suprema che, accogliendo le richieste delle industrie, ha sentenziato l'obbligo per l’EPA di effettuare una rigorosa analisi costibenefici nel definire gli standard sull’aria, nonostante le disposizioni del Clean Air Act297 avessero già espressamente proibito considerazioni di carattere esclusivamente economico. Di conseguenza, le Agenzie ambientali statunitensi hanno sviluppato procedure molto rigorose basate su una chiara separazione fra il compito scientifico di valutare il rischio e quello politico di gestirlo: gli esperti diventano così gli individui più idonei a valutare l’evidenza scientifica disponibile e produrre la miglior decisione possibile, tanto sotto il profilo economico, che sociale. Naturalmente i gruppi industriali più attivi nella ricerca e nella produzione, hanno pienamente condiviso ed appoggiato una modalità di approccio abstract_id=1028872 ; “The Administrative Procedure Act instructs federal courts to invalidate agency decisions that are "arbitrary" or "capricious." In its 1983 decision in the State Farm case, the Supreme Court firmly endorsed the idea that arbitrariness review requires courts to take a "hard look" at agency decisions. The hard look doctrine has been defended as a second best substitute for insistence on the original constitutional safeguards; close judicial scrutiny is said to discipline agency decisions and to constrain the illegitimate exercise of discretion. In the last two decades, however, hard look review has been challenged on the plausible but admittedly speculative ground that judges' policy preferences affect judicial decisions about whether agency decisions are "arbitrary.”
296 Si può dire di essere passati da un iniziale atteggiamento orientato ad un sostanziale
riconoscimento della necessità di attingere a considerazioni non scientifiche nella gestione di rischi ai confini della conoscenza scientifica (soprattutto in considerazione dei limiti della scienza in settori complessi quale quello ambientale), ad una richiesta più stringente di supportare con prove scientifiche la necessità di implementare misure precauzionali.
297 Carolyn Raffernsperger, Use of the Precautionary Principle in International Treaties and
Agreements, http://www.biotechinfo.net/treaties_and_agreements.html, ottobre 1999. Rif. originale: President’s Council on Sustainable Development. Sustainable America: A New Consensus, 1996.
alla valutazione e gestione del rischio, che escluda altri tipi di considerazioni e di valutazioni, che non siano quelle di carattere puramente scientifico. Tuttavia, una decisa inversione di tendenza sembra essere riscontrabile nella importantissima sentenza pronunciata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Massachusetts v. Environmental Protection Agency (EPA)298 del 2 Aprile 2007, in cui emerge
nettamente sotto il profilo precauzionale, l'esigenza di correggere il miope atteggiamento che ha indotto gli USA, in particolare con l'Amministrazione Bush, a reagire con grande e grave ritardo, all'avanzamento dei risultati scientifici sul fenomeno del Global Warming. Questa decisione ha respinto la duplice posizione dell'EPA secondo cui: a) non si disponeva dell'autorità sufficiente ad intervenire sulla riduzione e regolamentazione dell'emissione dei gas serra, ai sensi della Sezione 202 del Clean Air Act; b) nell'eventualità che fosse stata riconosciuta tale autorità, sulla base delle informazioni disponibili era stato tuttavia correttamente esercitato il potere discrezionale di non intervenire299. Una parte importante della
sentenza riguarda lo standing (la legittimazione ad agire) dello Stato del Massachusetts300, che la stessa Corte ha riconosciuto basandosi sulla prova che
all'aggravarsi del fenomeno del global warming, le coste dello Stato vengono 298 Corte Suprema degli Stati Uniti, Caso numero 051120, Decisione del 2 Aprile 2007 , in http://www.supremecourtus.gov/opinions/06pdf/051120.pdf; con cinque voti contro quattro i "giudici supremi" hanno stabilito che il Governo Federale deve regolamentare le emissioni di ossido di carbonio ed altri gas serra: “l'EPA non ha fornito una spiegazione ragionata del suo rifiuto di decidere se i gas serra possano causare o contribuire ai cambiamenti climatici”, ha scritto nel parere di maggioranza il giudice Paul Stevens, che ha votato a favore insieme agli altri liberal della Corte Suprema (Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg e David Souter). Contrari i quattro giudici conservatori (Antonin Scalia, Clarence Thomas, il presidente della Corte John Roberts e Samuel Alito; questi ultimi due nominati da Bush). Determinante è stato ancora una volta il moderato Anthony Kennedy (nominato dal presidente repubblicano Ronald Reagan nel 1988) . 299 Un gruppo di 19 organizzazioni aveva rivolto all'Amministrazione dell'EPA, la richiesta di iniziare lo studio del problema del global warming, invitando ad adottare quelle norme che avrebbero imposto limiti alle emissioni di quattro gas serra, l'anidride carbonica, il metano, il protossido d'azoto, e gli idrofluorocarburi, emessi dalle automobili. Dopo il rifiuto dell'EPA, che implicitamente si richiamava anche alle enormi difficoltà, ed ai costi delle misure ambientali poste a confronto con i limitati benefici, il Massachussetts, con altri Stati ed alcuni gruppi privati, si era attivato presso la Corte d'Appello del Circuito del Distretto di Columbia per ottenere la revisione giudiziaria del rifiuto opposto dall'EPA ad accogliere la richiesta. La richiesta era stata rigettata con sentenza 21; ma con una mossa che ha colto di sorpresa molti