CAPITOLO TERZO ANALISI PRECAUZIONALE DEL RISCHIO
3.5 Scenari possibili e linee guida per una corretta applicazione del principio di precauzione nell'ambito della ricerca
nanotecnologica .
Qualche illustre scienziato, ha recentemente provato ad abbozzare almeno tre possibili scenari connessi allo sviluppo della ricerca nanotecnologica, tenendo nel dovuto conto fattori come capitale, successi della tecnica, diffusione del know how nanotecnologico, approvazione della nuova tecnica da parte dell'opinione pubblica, e soprattutto buon senso528. Le conclusioni di questo esperimento hanno
528 Boeing N., L'invasione delle nanotecnologie, op. cit., pp 178 e ss., “Scenario 1: i futuristi hanno ragione, i ricercatori del nanocosmo riescono in rapida successione a realizzare ulteriori invenzioni pionieristiche che spingono investimenti in cifre da record. (…) si attua
immediatamente evidenziato che al momento, nessuna tecnica si è sviluppata tanto da dar luogo ad un worst case o ad un best case. E' possibile tuttavia trarre almeno due considerazioni importanti: 1) il progresso delle nanotecnologie non sarà inevitabile; 2) ogni progresso nanotecnologico immaginabile avrà un impedimento che cozza in qualche modo con la promessa. Ed infine, un reale progresso ci sarà solamente se la nanotecnologia sarà sviluppata tenendo conto dell'opinione pubblica e della sostenibilità della ricerca e delle sue applicazioni. La ricerca nanotecnologica è indubbiamente molto veloce: risulta chiaro quindi, che una regolamentazione efficace dovrà necessariamente essere altrettanto rapida. Solo raggiungendo un vasto consenso sui rischi ipotizzabili e sui criteri normativi per la loro gestione sarà possibile superare le perplessità delle società assicuratrici, che oggi si dichiarano non in grado di assicurare adeguatamente il rischio nanotecnologico529. Le nanotecnologie, come già evidenziato in
precedenza rappresentano un banco di prova importantissimo per il principio di precauzione, e fin da ora suggeriscono alcune indispensabili linee di approfondimento in questo specifico settore530, come l'ulteriore analisi del
collegamento tra principio di precauzione e principio di proporzionalità, e la necessità di garantire la trasparenza e l'indipendenza della ricerca e delle valutazioni531. In conclusione, merita una menzione particolare anche la prima
una rivoluzione tecnica che non cambia solo prodotti e processi di fabbricazione. Diventa anche un modello per l'ordine sociale, come possiamo osservare già nel presente. (...) Scenario 2: al primo incidente le nanotecnologie finiscono sul banco degli imputati. Il caso si sviluppa in un PrGau, il massimo incidente ipotizzabile per le pubbliche relazioni. I gruppi critici nei confronti dell'industria esigono un chiarimento franco ed iniziano una diffusa campagna. I politici rendono noto il congelamento dei fondi per la ricerca fino all'avvenuto chiarimento dell'accaduto. L'opinione pubblica si rovescia: “nano? No grazie”, diventa il motto dell'anno. (...) Scenario 3: La nanotecnologia è dappertutto, ma la prendiamo poco sul serio, Molto rumore per nulla, se ne è rimasta discretamente in disparte”.
529 Hett A., Nanotechnology The insurance perspective, Swiss Re, May 2005, in
http://www.lsa.ethz.ch/news/ETH11Mai2005v2.pdf .
530 Butti L., The precautionary principle in environmental law, op. cit., pp. 112 e ss.; Reynolds G.
H., Environmetal regulation of nanotechnology – some preliminary observation, in Environmental Law Reporter, 6/2001, pg. 6, in http://www.foresight.org/impact/31.10681.pdf , l'Autore sottolinea come i giuristi ambientali siano i più idonei a valutare la regolamentazione più adatta per le tecnologie avanzate, in situazioni di incertezza, “More than most lawyers, environmental lawyers have firsthand experience with the considerations (and limitations) inherent in the application of law to advanced technologies amid conditions of technical and societal uncertainty. That expertise is likely to be helpful”.
Risoluzione sull'applicazione del principio di precauzione alle nanotecnologie ed ai nanomateriali, adottata dalla Confederazione europea dei sindacati (Etuc), nel giugno 2008. Il documento pone subito in rilievo, la preoccupazione per il grande numero di lavoratori – in particolare del settore farmaceutico, chimico ed elettronico – destinati ad entrare progressivamente in contatto con i nanomateriali532. Dopo il terribile caso “amianto”, l'ETUC ritiene inaccettabile
che vengano elaborati e messi in commercio prodotti sui cui effetti non si abbia un certo margine di sicurezza. Per questo motivo la risoluzione contiene una serie di richieste sui diversi aspetti dello sviluppo delle nanotecnologie: 1) la prima richiesta è il rispetto del principio “no data, no market”, l'ETUC chiede che tutti i nanomateriali, compresi quelli prodotti o importati in quantità inferiori a una tonnellata all'anno rientrino nel sistema di registrazione predisposto dal REACH533; 2) la seconda richiesta invece, concerne la c.d. “Worker protection Tutela dei lavoratori”, e l'obiettivo è quello di modificare la Direttiva 98/24/CE funzionamento della European Food and Safety Organization (EFSA), fondata nel 2002 quale agenzia indipendente dell’UE con il compito di fornire pareri scientifici obiettivi su tutte le questioni aventi un impatto diretto o indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Si tratta di un’entità funzionalmente separata da tutte le altre Istituzioni europee, guidata da un consiglio di amministrazione i cui membri non rappresentano nessun governo, organizzazione o settore e sono nominati sulla base delle loro conoscenze e competenze. L’EFSA è pertanto un’organizzazione scevra da affiliazioni politiche e in grado quindi di agire in modo indipendente e imparziale nell’interesse dei consumatori europei. Il regolamento istitutivo dell’EFSA (178/2002) sottolinea l’importanza di garantire l’indipendenza, l’elevata qualità scientifica, la trasparenza e l’efficienza dell’Autorità e impone agli esperti dell’EFSA l’obbligo giuridico di agire in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna. L’indipendenza degli esperti scientifici che partecipano alle attività dell’EFSA è garantita da un impegno obbligatorio di indipendenza e da una dichiarazione annuale di interessi. Vi sono diverse fasi in cui gli esperti devono dichiarare i loro interessi, consentendo così di dissipare eventuali
conflitti d’interessi, in
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Non_Scientific_Document/gmo_independence_it,0.pdf? ssbinary=true .
532 European Trade Union Confederation (ETUC), Resolution on nanotechnologies and
nanomaterials, June 25 2008, in http://www.etuc.org/a/5163 .
533 Il Regolamento CE 1907/2006 (REACH), disciplina genericamente i nanomateriali in quanto
parte di sostanze chimiche di qualsiasi forma. L'obbligo di dichiarazione di possesso e utilizzo è in capo ai produttori e ai ricercatori che trattano in un anno almeno una tonnellata di sostanze chimiche. Il Reach prevede l'obbligo di comunicare tutte le informazioni inerenti le proprietà fisicochimiche, i rischi e la tossicologia e i metodi di lavorazione per le sostanze. In Italia, è già stato predisposto lo schema di decreto legislativo, che consta di 19 articoli, in base alla delega di cui all'art. 3 della legge n. 34 del 2008, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi relativi alla disciplina sanzionatoria da applicarsi in caso di violazione delle disposizioni di regolamenti comunitari.
sugli agenti chimici, imponendo ai datori di lavoro l'attuazione di misure di riduzione del rischio per le sostanze il cui effetto innocuo non sia stato dimostrato534. In questo senso, è necessario coinvolgere i lavoratori e i loro
rappresentanti per la valutazione e la riduzione dei rischi connessi all'esposizione ai nanomateriali, migliorandone l'informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria535; 3) la terza richiesta infine, riguarda la necessità di destinare almeno il
15% dei bilanci pubblici di ricerca per la salute e gli aspetti ambientali, rendendo obbligatori progetti di ricerca sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Tutti questi aspetti sembrano dunque venire incontro a quelle esigenze di approfondimento scientifico, trasparenza ed equilibrio che caratterizzano una corretta interpretazione ed applicazione del principio di precauzione, ma non devono assolutamente far dimenticare che “non ci può essere alcun modo assolutamente scientifico per risolvere – e nemmeno inquadrare – i quesiti cruciali sottesi a qualunque definizione o valutazione volutamente oggettiva o scientifica di rischio”536. Rinviando alle conclusioni l'approfondimento di queste
tematiche, si può citare con interesse quella parte – pionieristica – della dottrina che riconosce formalmente la necessità di assicurare la presenza di assunzioni precauzionali anche nella fase di valutazione del rischio537: organismi interni della
Commissione Europea, giudicano oggi il principio di precauzione come applicabile solo alla fase di gestione del rischio, descrivendolo come una misura di policy scientificamente ispirata, e non come una misura scientifica di valutazione del rischio. Come illustrato mirabilmente da recenti studi in tal senso, “La 534 Direttiva 98/24/CE del Consiglio, 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza
dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, in http://eur lex.europa.eu/ .
535 Forse non è scorretto ipotizzare, anche la necessità di rendere di pubblico dominio un
aggiornato elenco dei siti dove si effettuano ricerche nanotecnologie, e dove vengono utilizzati nanomateriali nella produzione. A tal proposito sarebbe utile pensare di estendere esplicitamente, la normativa già predisposta per controllo dei rischi da incidente rilevante, attraverso una sorta di incremental approach basato sulle Direttive Seveso II e III. 536 Tallacchini M., AA. VV., Scienza e Governance – La società europea della conoscenza presa sul serio, Rubbettino, 2008, pp. 62 e ss. 537 Stirling A., Renn O., Van Zwanenberg P., A framework for the precautionary governance of food safety: integrating science and partecipation in the social appraisal of risk, in Fisher E. et al., Implementing the Precautionary principle: perspectives and prospects, Edward Elgar, Cheltentham, 2006, pp. 284315.
distinzione tra precauzione (nella gestione del rischio), e la nuova nozione di naturale prudenza scientifica538 (nella valutazione del rischio), serve a riaffermare l'autorità di policy dell'expertise scientifica controllata, e a rendere completamente marginali, le importanti implicazioni di precauzione nei confronti della valutazione stessa del rischio. (…) Ciò che sembra sfuggire è che l'avvento del principio di precauzione dovrebbe imporre una attenzione seria e scientificamente rigorosa, all'incertezza, all'ambiguità, all'ignoranza, all'indeterminazione, come pure al rischio”539.
538 Bruxelles, 2.2.2000 , COM(2000) 1 final, Comunicazione della Commissione sul principio di
precauzione , punto 5, pp. 1216, Vi è una controversia sulla presa in considerazione
dell’incertezza scientifica nell’analisi del rischio, e in particolare se tale presa in considerazione debba essere effettuata nella valutazione del rischio o nella gestione del rischio. Tale controversia deriva da una confusione tra una strategia di prudenza e l’applicazione del principio di precauzione. Questi due aspetti sono complementari ma non devono essere confusi. La strategia di prudenza è iscritta nella politica di valutazione dei rischi che è determinata prima di qualunque valutazione dei rischi stessi e che fa appello agli elementi descritti al punto 5.1.3. Essa fa quindi parte integralmente del parere scientifico espresso da coloro che valutano il rischio. L’applicazione del principio di precauzione appartiene, invece, alla gestione del rischio, quando l’incertezza scientifica non consente una valutazione completa di tale rischio e i responsabili ritengono che il livello prescelto di protezione dell’ambiente o della salute umana, animale o vegetale possa essere minacciato. 539 Tallacchini M., AA. VV., Scienza e Governance – La società europea della conoscenza presa