CAPITOLO TERZO ANALISI PRECAUZIONALE DEL RISCHIO
3.3. Europa e Nanotecnologie: legislazione precauzionale e procedure di tracciabilità
3.3.1 Limiti e prospettive dell'Incremental Approach: ipotesi applicative del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)
Quanto finora analizzato, evidenzia chiaramente come la Commissione Europea sia determinata a gestire il settore delle nanoscienze e nanotecnologie, sotto il 494 La maggior parte della legislazione UE riguarda i prodotti ma, di norma, non le tecnologie specifiche utilizzate per la loro produzione. Non esistono disposizioni nella legislazione UE che facciano esplicito riferimento ai nanomateriali, ma la normativa vigente in materia di sostanze chimiche (REACH) e di tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché la legislazione specifica (relativa a singoli prodotti) concernente i dispositivi medici, i prodotti medicinali, gli alimenti per animali, i prodotti cosmetici, i prodotti fitofarmaceutici, i biocidi, gli aerosol, le automobili e gli altri prodotti, coprono in linea di massima i rischi potenziali in materia di salute, sicurezza e ambiente legati ai nanomateriali. Non è escluso, tuttavia, che la legislazione attuale debba essere modificata per quanto riguarda i valori utilizzati in alcune disposizioni, ad esempio, via via che si acquisiscono nuove informazioni sui nanomateriali. La Commissione e le agenzie dell'UE competenti in materia hanno analizzato e continuano ad esaminare, la pertinenza e l'adeguatezza dei documenti di riferimento della legislazione (ad esempio le norme, i documenti di orientamento tecnico) al fine di tenere conto delle proprietà specifiche dei nanomateriali attuali e futuri; si veda Quadro normativo di gestione delle sostanze chimiche (REACH), Agenzia europea delle sostanze chimiche, in http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/chemical_pr oducts/l21282_it.htm . 495 Il REACH rappresenta un radicale cambiamento di prospettiva nella gestione ed applicazione di una disciplina comunitaria sulle sostanze chimiche. Le imprese diventano ora direttamente responsabili dell'adempimento agli obblighi derivanti dalla fabbricazione, importazione ed utilizzo di sostanze chimiche nell'ambito delle proprie attività industriali e commerciali, pena l'esclusione dal mercato (No data no market), in http://www.helpdesk reach.it/newsletter/reachondigitn0 .
profilo normativo, anche mediante il c.d. Incremental Approach: cioè la massima applicazione della legislazione ambientale vigente, alla regolamentazione della ricerca nanotecnologica, in quanto unica opzione politica realistica. Questo approccio è definito come il lancio di un processo che utilizza appieno le strutture legislative esistenti, (in tema di sostanze pericolose; classificazione ed etichettatura; legislazione cosmetica, etc.), intervenendo se necessario con dei limitati ed opportuni correttivi, di adattamento alle nuove esigenze dei nanomateriali (incremental process)496. Alcuni tra gli studi più avanzati in tal
senso, muovono le loro principali argomentazioni dalla realistica constatazione che l’attuale possibilità di una specifica regolamentazione dei nanomateriali è considerata impraticabile nel contesto europeo, prima di tutto a causa della difficoltà nel determinare i collegamenti tra i differenti blocchi di legislazione di riferimento e poi, per la necessità di negoziare a livello internazionale un dettagliato processo di regolamentazione. L’Incremental Approach è dunque preferibile in quanto a) permette una preventiva gestione del rischio in un contesto di incertezza scientifica. b) contribuisce a creare una struttura nella quale le parti interessate possono intervenire e discutere circa lo sviluppo sicuro delle nanotecnologie. c) determina infine il monitoraggio effettivo dello sviluppo nanotecnologico, con la conseguente flessibilità necessaria per il costante l’adattamento alla legislazione esistente. Il c.d. life cycle approach invece, è stato scelto per individuare tutti gli aspetti più rilevanti della sicurezza umana e ambientale in relazione alla produzione, estrazione, raffinazione, manipolazione, e dismissione delle nanoparticelle. Questo ha permesso di identificare quattro rilevanti aree legislative di riferimento: 1) Direttive Comunitarie inerenti la sicurezza sul posto di lavoro (Direttive 89/31/CEE e 98/24/CE). 2) Direttiva IPPC 96/61/CE (Integrated Pollution Prevention and Control. 3) Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. 4) Direttive comunitarie in tema di Rifiuti (prima fra tutte la DIR. 2006/12/CE). Come già spiegato in precedenza, l'ambito regolamentare
496 Franco A., Foss Hansen S., Olsen S., Butti L., Limits and prospects of the incremental
approach and the European legislation on the management of risks related to nanomaterials, april 2007, pp. 172 e ss., in www.sciencedirect.com .
relativo al REACH rappresenta il blocco di legislazione più rilevante in questa sede perché fondato essenzialmente sul principio di precauzione. A ribadirlo, è anche una recente Comunicazioni della Commissione Europea del giugno 2008, relativa agli aspetti normativi in tema di nanomateriali497. La Comunicazione
COM(2008) 366 final, infatti spiega che “Il regolamento REACH fornisce un quadro legislativo generale applicabile alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso di sostanze utilizzate da sole, in preparati o in articoli. Tale regolamento si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli utenti a valle spetta l'obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrechino danno alla salute umana o all'ambiente. Le sue disposizioni si fondano sul principio di precauzione” (punto 2.1). Dopo aver evidenziato “se, in maniera generale, il quadro legislativo comunitario copre i nanomateriali, l'applicazione della legislazione deve essere ulteriormente perfezionata” afferma esplicitamente che “quando non si conosce la reale portata di un rischio, ma le preoccupazioni sono tali da ritenere necessarie misure di gestione dei rischi, come è il caso attualmente per i nanomateriali, tali misure devono basarsi sul principio di precauzione. (...) Come precisato nella comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000 sul principio di precauzione, il ricorso a tale principio non si traduce necessariamente nell'adozione di atti finali volti a produrre effetti giuridici. È possibile ricorrere a una vasta gamma di azioni o misure, come misure giuridicamente vincolanti, l'avvio di progetti di ricerca o raccomandazioni”. Le misure adottate nel quadro del principio di precauzione devono basarsi su principi generali di gestione dei rischi; pertanto devono essere, tra l'altro, proporzionate, non discriminatorie e coerenti e fondarsi su un esame dei vantaggi e degli oneri derivanti dall'azione o dall'inazione oltre che su un esame dell'evoluzione scientifica. Allo stato attuale, il regolamento REACH, prevede l'obbligo di registrazione ai soggetti che producono, o importano, almeno una tonnellata per anno di sostanze in qualunque forma o di qualsiasi natura. Un 497 COM(2008) 366 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo al
Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo Aspetti normativi in tema di nanomateriali, Bruxelles, 17.6.2008, in http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=COM:2008:0366:FIN:it:PDF .
rapporto specifico sulle proprietà chimiche e sulla sicurezza è richiesto a chi ne produce almeno 10 tonnellate per anno. Soltanto le sostanze in sospensione di elevato interesse o soggette a procedure di notifica devono essere segnalate se presenti con una concentrazione di almeno lo 0,1%. Questi limiti andrebbero rivisti tenendo in considerazione le caratteristiche intrinseche dei nanomateriali e delle nanostrutture498. Ha fatto piuttosto discutere invece, in tempi più recenti, la
Risoluzione 2008/2208(INI) sugli aspetti normativi dei nanomateriali499, approvata
dal Parlamento Europeo il 24 aprile 2009. Di fronte ai potenziali benefici di queste tecnologie, ed ai diversi rischi individuati dai comitati di ricerca europei, i deputati hanno condiviso le perplessità in merito alla mancanza di chiarezza ed informazioni sull’utilizzo dei prodotti nanotecnologici ed hanno chiesto la destinazione di maggiori investimenti in progetti di ricerca per valutare il rischio connesso alla possibilità che lavoratori e consumatori entrino in contatto con nanoparticelle e nanofibre prodotte da processi ad alta tecnologia. Il Parlamento Europeo ha condiviso inoltre la necessità di rivedere entro due anni il quadro normativo in modo che siano affrontate le applicazioni esistenti e prevedibili dei nanomateriali, ed ha sottolineato come “i nanomateriali dovrebbero essere disciplinati da un quadro legislativo articolato, differenziato e flessibile basato sul principio della precauzione e sul principio della responsabilità del fabbricante al fine di garantire la produzione, l'impiego e lo smaltimento sicuri dei nanomateriali prima dell'immissione sul mercato di tale tecnologia, evitando nel contempo il ricorso a moratorie generali o a un trattamento indifferenziato delle varie applicazioni dei nanomateriali” (punto V), “considerando che il principio di 498 Il Canada, è il primo paese ad aver adottato un provvedimento che obbliga le industrie e gli istituti di ricerca, che nel 2008 hanno importato o prodotto più di 1 kg di nanomateriali, a comunicare alle istituzioni tutte le informazioni in merito alle proprietà fisicochimiche, alla tossicologia e ai metodi di produzione dei propri nanomateriali. Rispetto ai codici di condotta europeo e britannico questa comunicazione sarà obbligatoria e, tra l'altro, anche la Francia potrebbe seguire l'esempio canadese, avendo previsto l'obbligatoria circolazione di queste notizie all'interno della French Grenelle Law. Rispetto,invece, al regolamento europeo REACH, i nanomateriali vengono considerati come classe di sostanze e quindi ricevono una propria regolamentazione specifica, in http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2009/February/25020901.asp# .
499 Presentata dall’europarlamentare Carl Schlyter, in
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+REPORT+A62009 0255+0+DOC+XML+V0//IT
precauzione, il principio "chi inquina paga" e gli obiettivi della sostenibilità devono costituire la base del quadro orientativo e regolamentare in materia di nanotecnologie e di nanomateriali, in quanto detti principi e obiettivi devono concorrere a orientare l'evoluzione delle nanotecnologie e dei nanomateriali verso gli impieghi più proficui per la società” (punto Ae). Il Parlamento infine ha riconosciuto l'importanza fondamentale della prevenzione, al fine di attenuare i rischi ed eliminare gli influssi potenzialmente negativi, facendo notare che, data l’esigenza di approfondire le conoscenze scientifiche, per mantenere un alto livello di protezione della salute e della sicurezza sia nei luoghi di lavoro che a livello ambientale, il principio guida a cui ispirarsi deve essere il principio di precauzione, unitamente al principio dell'eliminazione del rischio alla fonte500. In
conclusione si può considerare con un certo favore l'incoraggiamento rivolto a Istituzioni comunitarie e Stati membri, affinché procedano attraverso una regolamentazione che persegua, in primo luogo, la coerente e rigorosa applicazione del principio di precauzione, e poi, non meno importante, la fondamentale distinzione tra i nanomateriali e le nanoparticelle che producono danni nel breve periodo, da quelle che li causano a lungo termine, dato che gli studi tossicologici e le procedure per l'analisi del ciclo di vita del prodotto sono in corso, e ci forniranno i risultati solo nei prossimi anni. 500 Si è ritenuto necessario garantire che produzione, impiego e smaltimento siano sicuri prima dell'immissione sul mercato attraverso un adeguato sistema di valutazione del rischio durante l’intero ciclo di vita del prodotto, pena il ritiro dei prodotti dal mercato in base al principio “no data, no market”. Nella risoluzione, viene rilevato come peraltro tali tecnologie presentino sfide importanti per quanto concerne la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, dal momento che le procedure di sicurezza e le misure di protezione adottate non sono tuttora adeguatamente codificate in relazione al rischio nanotecnologico. Ad essere tuttora carente è anche un inventario pubblico dei diversi tipi e impieghi dei nanomateriali sul mercato europeo: secondo le stime disponibili, sarebbero ben 803 i prodotti nanotecnologici immessi sul mercato in assenza di regolamentazione, ad esempio per quanto riguarda l'etichettatura e la tracciabilità delle componenti nanostrutturate.