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L’attività di partecipazione alla redazione del bilancio

Il dirigente preposto, oltre a dover effettuare le attività appena viste, partecipa anche all’attività di redazione del bilancio; questa attività è presa in considerazione anche dal Codice di autodisciplina delle società quotate che, infatti, afferma che il dirigente preposto valuta, unitamente al Comitato controllo e rischi, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini del consolidato42. Secondo la dottrina43 il ruolo che il legislatore assegna al dirigente preposto in questo ambito prende atto della prassi aziendale che vede il progetto di bilancio predisposto in

42Codice autodisciplina criterio applicativo 7.C.2, il quale stabilisce, alla lettera a) che “Il comitato

controllo e rischi, nell’assistere il consiglio di amministrazione: a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale e il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato”; consultabile sul sito internet www.borsaitaliana.it, emanato dal Comitato per la Corporate Governance, 2015, pag. 31.

43 M. Irrera, Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili nella legge sulla tutela del

41 prima battuta dalla struttura amministrativa della società.

Un primo orientamento44 ritiene che il ruolo svolto dal dirigente preposto nella formazione del bilancio sia diverso da quello assegnato all’organo amministrativo. L’organo amministrativo, infatti, assume una responsabilità piena e completa sul bilancio e sugli altri documenti contabili, anche per quanto attiene alla loro elaborazione materiale, senza che rilevi una sua effettiva partecipazione ad ogni fase. Il dirigente preposto è invece chiamato ad instaurare e ad applicare correttamente un’adeguata procedura per la predisposizione dei bilanci e delle comunicazioni finanziarie nonché a verificare la corrispondenza dei dati contenuti nei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Per altra opinione45 invece l’attività del dirigente preposto nel processo di definizione del bilancio non può ritenersi limitata alla sfera della rilevazione contabile. Una tale limitazione non convince già sul piano sostanziale se si considera la prassi prevalente che vede il direttore amministrativo preparare la prima bozza di progetto di bilancio. L’elemento decisivo è, però, il dato normativo, infatti, in base all’art. 154 – bis del TUF il dirigente preposto è chiamato ad attestare che i documenti contabili siano conformi ai principi contabili internazionali e siano idonei a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. In più, come già detto, anche il Codice di autodisciplina assegna al dirigente preposto un ruolo significativo la dove prevede che esso valuti unitamente al Comitato controllo e rischi il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini del consolidato.

Tuttavia, la partecipazione del dirigente preposto alla redazione del bilancio porta un ulteriore problema perché, anche se è indubbio che il dato letterale della disposizione in tema di “attestazione” assegna al dirigente preposto un ruolo che non sembra possa considerarsi limitato alla fase di elaborazione dei dati che confluiscono nel bilancio, si pone un problema di concorrenza con l’organo amministrativo. Tale questione è delicata soprattutto per il ruolo che il bilancio riveste nella dinamica della vita societaria.

44 L. De Angelis, Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, in Società, 2008, pag. 401;

P. Manes, Prime considerazioni sulla responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in Contratto Impresa, 2008, pag. 1129.

45 G. Strampelli, Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili nella governance societaria,

42 Il bilancio svolge la funzione fondamentale di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Tuttavia, la discrezionalità tecnica riconosciuta al redattore del bilancio consente a questo documento di riflettere anche le scelte effettuate in sede di gestione alla luce degli obiettivi di tipo economico - imprenditoriali. Questo profilo si accentua per i bilanci redatti in base ai principi contabili internazionali che mirano a fornire un’informazione sulle performance reddituali e finanziarie della società, anche con l’aiuto del fair value. Lo stesso bilancio assume poi anche la funzione di rendiconto della gestione da parte degli amministratori ai soci.

Proprio questa particolare natura del bilancio ne giustifica la disciplina del codice civile che lo configura come un atto la cui redazione è di competenza esclusiva di tutti i componenti dell’organo amministrativo, senza che sia ammissibile una delega di funzioni46. Ed è per questa disposizione che la dottrina maggioritaria ritiene che il bilancio è un atto degli amministratori non modificabile dall’assemblea47.

Quindi, alla luce di ciò, appare difficile capire qual è l’attività svolta dal dirigente preposto in fase di costruzione del bilancio, ma se teniamo in considerazione le due norme del codice civile in tema di responsabilità, gli art. 262148 e 262249, stabiliscono

46 Abbiamo l’art. 2381 c.c., che al quarto comma rimanda all’art. 2423 c.c., il quale al primo comma

esordisce stabilendo che sono gli amministratori che devono redigere il bilancio d’esercizio, che è costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

47 M. Bianchini - C. Di Noia, I controlli societari, Milano, 2010; A. Principe, Il controllo giudiziario nel

governo societario, Milano, 2008.

48 L’articolo 2621, rubricato false comunicazioni sociali, stabilisce infatti che “1. Fuori dai casi previsti

dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. 2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

49L’articolo 2622 del codice civile che riguarda la responsabili degli organi sociali nei confronti dei soci o creditori stabilisce che “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei

documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. - Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1 le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2 le società emittenti

43 che i dirigenti preposti sono responsabili nella stessa misura degli amministratori, facendo presupporre che il dirigente preposto, alla stregua dell’organo amministrativo abbia le stesse funzioni e che siano concorrenti.