Nel capitolo 1 è stata analizzata la disciplina delle business combination contenuta nell’IFRS 3 e dalla stessa si è colta l’esclusione dell’applicazione del suddetto principio alle aggregazioni sotto controllo comune di una stessa entità. Nell’appendice B, nei paragrafi che vanno dal B1 al B4 dell’IFRS 3, vengono forniti alcuni parametri volti ad individuare le caratteristiche di questo particolare tipo di operazione.
Secondo quanto scritto nel paragrafo B149, una business combination under common
control riguarda un’aggregazione aziendale tra più entità, le quali devono essere sotto il controllo dello stesso soggetto e questo controllo comune deve sussistere sia prima che dopo la transazione e non deve essere transitorio.
A tal proposito, risulta necessario capire quando due o più entità possano considerarsi sotto comune controllo e per farlo diviene indispensabile fare riferimento all’IFRS 10 Bilancio Consolidato (Consolidated Financial Statement). L’IFRS 10 viene introdotto nel 2013 in sostituzione dello IAS 27 Bilancio Separato (Consolidated and Separate Financial Statement) e dell’interpretazione SIC 1250 Consolidation- Special Purpose Entities, con
l’obiettivo di stabilire dei principi per la preparazione e la presentazione del bilancio consolidato nel caso in cui un’entità controlla una o più entità. Per raggiungere questa finalità l’IFRS 10:
a) dispone che l’entità (la controllante) che controlla una o più entità (controllate) debba presentare un bilancio consolidato;
b) definisce il principio del controllo e prevede il controllo come base per il consolidamento;
49 “Il presente IFRS non si applica ad aggregazioni aziendali di entità o attività aziendali sotto controllo
comune. Per aggregazione aziendale a cui partecipano entità o attività aziendali sotto controllo comune si intende una aggregazione aziendale in cui tutte le entità o attività aziendali partecipanti sono in definitiva controllate dalla stessa parte o dalle stesse parti sia prima sia dopo l’aggregazione, e tale controllo non è transitorio.”
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c) illustra come applicare il principio del controllo per individuare se un investitore controlla una partecipata e se deve quindi consolidarla;
d) espone i criteri contabili per la preparazione del bilancio consolidato, e
e) definisce un’entità d’investimento e illustra le eccezioni al consolidamento di alcune controllate di una entità d’investimento.
Particolarmente rilevante risulta il punto b), dal momento che la definizione del principio di controllo è l’assunto di base per il consolidamento e perché deriva dalla necessità di superare le divergenze generate dallo IAS 27 e dal SIC 12 nella previsione dei differenti indicatori di una situazione di controllo. Per lo IAS 27 infatti, il controllo era il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali di un’impresa con il conseguente ottenimento dei relativi benefici. Il controllo si presumeva inoltre esistente nel momento in cui la capogruppo possedeva in modo diretto o indiretto, tramite le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di una entità, a meno che fosse possibile dimostrare che il possesso azionario di maggioranza non garantisse il controllo della società.
Il SIC 12 a sua volta, interpretava lo IAS 27 in riferimento alle società a destinazione specifica, dette SDS. Lo stesso SIC 12, prevedeva che una SDS doveva essere consolidata quando la sostanza della relazione tra un’impresa e una SDS indicava che la SDS fosse controllata da un’impresa. Il SIC 12 quindi, integrava le disposizioni dello IAS 27 ponendo attenzione sui benefici ottenuti dall’impresa e sui rischi a cui era sottoposta. Le due discipline producono quindi dei disallineamenti in tema di definizione di controllo, tanto che lo IASB decise di intervenire con l’emanazione dell’IFRS 10 al fine di istituire numerosi indicatori e circostanze per spiegare il concetto di controllo.
L’IFRS 10 stabilisce che “un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità”. Sulla base di suddette parole si comprende come il controllo venga identificato in primis nel potere sull’entità oggetto dell’investimento, in secundis nell’esposizione a rendimenti variabili derivanti dalla relazione con l’entità oggetto di investimento e in terzis nella capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per incidere sull’ammontare dei rendimenti. Per tale ragione, il controllo si può quindi ottenere in modi diversi e non solo come il risultato del potere di indirizzo delle politiche finanziarie e gestionali di una
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società come stabiliva lo IAS 27, considerando inoltre tra i suoi indicatori i rischi e i benefici incontrati dalle imprese (al contrario di quanto detto dal SIC 12).
In riferimento al tema del controllo comune in una BCUCC, lo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate51 (Related Party Disclosures) stabilisce che i
soggetti che lo detengono non sono per forza di cose delle imprese, in quanto possono qualificarsi anche degli individui: il controllo infatti può essere detenuto non solo da parte delle imprese ma anche da soggetti privi di personalità giuridica.
I soggetti che possono detenere il controllo comune sono quindi diversi, in quanto, oltre alle società, rientrano anche gli individui o i gruppi di individui, nel rispetto di quanto stabilito all’interno del paragrafo B2 dell’IFRS 3: “Un gruppo di soggetti deve essere considerato esercitante il controllo su un’entità quando, ai sensi di accordi contrattuali, ha il potere di determinarne le politiche finanziarie e gestionali al fine di ottenere benefici dalle attività dell’entità”. Questa definizione risulta coerente con quanto previsto dall’IFRS 10 e sottolinea l’elemento fondamentale per cui gli individui, al fine di dimostrare l’esistenza del controllo comune, debbano aver stipulato un accordo contrattuale. La mancanza dell’accordo implicherebbe infatti la non esistenza del comune controllo da parte del gruppo di individui.
Tuttavia, questa regola non viene applicata nel caso in cui gli individui appartengano alla stessa famiglia: in una società a base familiare infatti, non è necessario un contratto che formalizzi la politica gestionale del comune controllo in quanto, al fine della verifica della sua esistenza, ci si basa su fatti specifici e circostanze concrete.
Ai fini dell’accertamento del controllo comune, si rileva poi, nel paragrafo B352 dell’IFRS
3, che “un gruppo di soggetti deve essere considerato esercitante il controllo su un’entità quando, ai sensi di accordi contrattuali, ha il potere di determinarne le politiche finanziarie e gestionali al fine di ottenere benefici dalle attività dell’entità”.
L’IFRS 3 stabilisce inoltre che il rapporto di controllo, ai fini della identificazione di una BCUCC, debba sussistere sia anteriormente che successivamente all’effettuazione dell’operazione e inoltre, nella prima parte del paragrafo B4 sostiene che “la percentuale
51 Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio. 52 IASB, IFRS 3, paragrafo B3.
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delle partecipazioni di minoranza in ciascuna delle entità partecipanti all’aggregazione, prima e dopo l’aggregazione aziendale, non è rilevante al fine di determinare se all’aggregazione partecipano entità sotto controllo comune”. Per tale ragione, vengono considerate BCUCC anche le transazioni che coinvolgono le quote di terzi di entità sotto il controllo del medesimo soggetto sia prima che dopo l’operazione. Ad ogni modo, “il fatto che una delle entità partecipanti all’aggregazione sia una controllata esclusa dal bilancio consolidato non è rilevante ai fini di determinare se a una aggregazione partecipano entità sotto controllo comune”53.
Sulla base di queste delucidazioni, la tipologia di controllo nelle Business Combination Under Common Control non deve essere di carattere transitorio e tantomeno l’aggregazione non deve avvenire per un arco di tempo limitato al fine di evitare l’applicazione delle regole contabili previste dall’IFRS 3 da parte delle entità oggetto dell’operazione. Per tale ragione, se in seguito ad una determinata operazione il controllo risulta di carattere transitorio, l’aggregazione non configura tra soggetti sotto comune controllo e rientra nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3.
Il concetto di controllo transitorio però non è affatto scontato, tanto che l’IFRIC54
(International Financial Reporting Interpretation Commitee) non considera questo tipo di controllo in capo a quelle entità che si aggregano sotto controllo comune prima della transazione. Il comitato chiarisce quindi che il rapporto di controllo comune, va considerato in riferimento alle entità che si aggregano e che già esistevano prima dell’operazione, escludendo quelle di nuova costituzione.
2.1.1 Le principali caratteristiche delle BCUCC
Le Business Combination Under Common Control sono delle operazioni realizzate tra entità sotto il comune controllo dello stesso soggetto ed hanno la natura di ristrutturazioni. Per questo motivo, sono volte a modificare la struttura organizzativa di un gruppo di imprese
53 «The extent of non-controlling interests in each of the combining entities before and after the business
combination is not relevant to determining whether the combination involves entities under common control»
- Ivi, par. B4.
54 L’International Financial Reporting Interpretation Committee nasce nel 2002 in sostituzione del SIC, con la funzione di fornire chiarimenti sul trattamento contabile di operazioni per le quali gli IFRS non danno indicazioni precise.
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al fine di modificarne l’organizzazione e l’approccio strategico nei confronti dell’ambiente esterno55.
Le BCUCC si distinguono principalmente per l’esistenza di un’unità economica sovraordinata rispetto a quelle coinvolte nell’aggregazione che, mediante il potere di controllo posseduto, le guida e le orienta direttamente o indirettamente verso gli obiettivi prestabiliti.
L’operazione non coinvolge quindi terze economie e i business interessati si ritrovano, per effetto della transazione, sotto il dominio del medesimo soggetto economico che anche in precedenza ne deteneva il controllo.
Il tema delle aggregazioni aziendali sotto comune controllo è stato approfondito dall’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) e dall’OIC (Organismo italiano di contabilità), mediante il supporto degli standard-setter europei, già dal 201156.
Lo scopo della collaborazione era principalmente quello di promuovere un dibattito internazionale al fine di realizzare delle linee guida uniformi per la contabilizzazione delle operazioni sotto controllo comune.
A tal proposito vengono introdotte alcune differenze tra le aggregazioni aziendali tradizionali e quelle under common control:
a) Lo scopo della transazione
Le aggregazioni aziendali tradizionali soddisfano le esigenze economiche di tutte le parti che partecipano all’operazione, a differenza delle BCUCC che invece hanno lo scopo di apportare benefici a determinate entità all’interno del gruppo (quale ad esempio la capogruppo).
Una seconda differenza deriva dal fatto che le BCUCC costituiscono delle riorganizzazioni di gruppo al fine di ridurre i costi; mentre per le operazioni straordinarie, una entità acquisisce risorse estranee alla propria sfera di attività, al fine di una crescita dimensionale.
Inoltre, per le unità coinvolte nelle BCUCC vi è l’accesso a dati e operazioni reciproci, al fine di ridurre al minimo l’asimmetria informativa.
b) L’assenza di condizioni di mercato
55 SAVIOLI G. e GARDINI S., Business combination tra entità sotto comune controllo, in “Guida alla contabilità e bilancio”, del 2012.
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Le aggregazioni aziendali sotto controllo comune sono delle transazioni che avvengono tra parti correlate e questo interessa gli obiettivi, i termini e le condizioni che le parti intraprendono. Per tali ragioni, i termini e le condizioni saranno molto diversi da quelli negoziati in una transazione di mercato in cui le parti agiscono in maniera indipendente e secondo i propri interessi. Questa differenza dalle tradizionali business combination implica che il corrispettivo di quanto viene scambiato possa non riflettere il relativo valore equo.
c) La natura dell’oggetto di scambio
In una BCUCC è importante prendere in esame il patrimonio trasferito e la relativa remunerazione. Per una business combination invece, la condizione fondamentale del trasferimento è che le attività e le passività scambiate costituiscano un business. La natura della remunerazione per una business combination può variare, come specificato nel terzo paragrafo dell’IFRS 3, da “liquidità, altre attività, un'azienda o una filiale dell'acquirente, contingenti strumenti di valutazione, opzioni ordinarie o privilegiate, opzioni, warrant e interessi di entità comuni”.