• Non ci sono risultati.

CAPITOLO IV – I REGIMI PUBBLICI DI SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE

4.2. I sistemi di incentivazione Aspetti generali

4.3.4 L’introduzione della Tariffa Onnicomprensiva

Da uno sguardo anche superficiale si intuisce, a parere di chi scrive, che i meccanismi propri del sistema basato sui certificati verdi vadano a remunerare la cospicua e non la piccola produzione di energie rinnovabili. A fronte delle criticità precedentemente delineate in relazione ai titoli ed al loro scambio sul libero mercato, è emersa pertanto l’esigenza di tutelare le piccole iniziative imprenditoriali dirette alla realizzazione di impianti che sfruttano le fonti rinnovabili per produrre energia. Ciò ha indotto il legislatore ad introdurre di un meccanismo alternativo in grado, per l’appunto, di promuovere i piccoli impianti presenti sul territorio.

270 I correttivi a cui si fa riferimento vanno, nella maggior parte dei casi, ad

interferire proprio sul meccanismo reale del mercato, introducendo una componente fissa nella determinazione del prezzo e/o stabilendo un obbligo di ritiro del GSE, dei certificati rimasti invenduti. In tal senso cfr. l’art. 2, commi 148 e 149, della Legge finanziaria 2008; l’articolo 15 del Decreto Ministeriale 18 dicembre 2008. Per la dottrina, v. C. Basseggio, L’incentivazione alla produzione di energia da fonte rinnovabile: profili giuridici del mercato italiano dei Certificati Verdi, in www.ambientediritto.it; M. Panella, L’incentivazione dell’energia elettrica con i certificati verdi e la procedura di qualificazione degli impianti di produzione, in Rass. giur. energia elettr., 2006, pag. 147 e sg.

174

Nell’intento di semplificare le procedure e garantire un ritorno fisso per le centrali di piccola dimensione la legge finanziaria per l’anno 2008271 apporta delle rilevanti modifiche al sistema del CV ed al contempo introduce un nuovo strumento di sostegno alternativo a quello della quota mercato272.

Per quanto riguarda i CV, con la finanziaria del 2008 il meccanismo di sostegno prevede differenziazioni a seconda della fonte utilizzata attraverso l’applicazione di coefficienti che vanno a moltiplicare il valore delle produzione medio-annua dell’impianto.

Il quadro risultante dalla riforma, per ciò che concerne le biomasse, può essere delineato nel modo che segue:

a) per tutti gli impianti di potenza nominale superiore a 1MW che per produrre energia elettrica impiegano biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta, nonché le biomasse e il biogas di cui prima, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell’energia termica in ambito agricolo273, viene prevista dalla normativa la possibilità di rilascio di certificati verdi ad opera del GSE per un periodo di 15 anni. Giova sottolineare che per le biomasse agroforestali il coefficiente di moltiplicazione è pari a 1,80 per ogni MW prodotto.Trattandosi del più alto coefficiente individuato

271

Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, in G.U. 28 dicembre 2007, n. 300.

272 La ricostruzione della normativa afferente al sistema dei CV è svolta, fra gli

altri, da G. Bonardi, C. Patrignani, Fare energia. Fiscalità ed Agevolazioni, Ipsoa, 2007, pag. 97 e sg.

273

175

dalla normativa, ne risulta un trattamento di favore riconosciuto agli impianti che impiegano biomassa per la produzione di energia;

b) per gli impianti di potenza nominale inferiore a 1MW alimentate da biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ed ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009274, nonché da biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta275, si prevede il rilascio di CV per un periodo di 15 anni o, in alternativa e su richiesta del produttore al momento dell’inoltro dell’atto al GSE per il

conseguimento della qualificazione IAFR,

dell’applicazione della tariffa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata.

274

Gli oli vegetali devono derivare da coltivazioni e processi di trasformazione condotti internamente al territorio dell’Unione Europea. Il 31 marzo 2010 il MIPAAF ha emanato la “Circolare esplicativa del sistema di tracciabilità degli oli vegetali puri per la produzione di energia elettrica al fine dell’erogazione della tariffa onnicomprensiva di 0,28 euro a kWh prevista dalla Legge 99/2009”, reperibile sul sito web www.politicheagricole.it

275

Il comma 145, art. 2 della L. n. 244 del 2007 è stato abrogato dall’art. 42, comma 6, lettera b), della L. n. 99 del 2009. Un regime di favore per l’incentivazione della biomassa proveniente da intese di filiera o da filiera corta è previsto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con Decreto del 2 marzo 2010 all’art.5. In particolare gli impianti di potenza elettrica inferiore a 1 MW alimentati da biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta non possono più optare, in luogo dei CV, per la tariffa fissa omnicomprensiva. Continuano tuttavia a beneficiare del coefficiente moltiplicativo 1,80 per l’attribuzione dei CV.

176

La tariffa onnicomprensiva rappresenta la remunerazione dell’energia elettrica prodotta, sommata al valore dell’incentivo. Si tratta di una sistema

feed-in-tariff

, non soggetto alle variazioni del mercato. La particolarità che emerge dal quadro normativo risiede nella circostanza che la produzione energetica degli impianti che godono della tariffa onnicomprensiva non viene computata in diminuzione della quota d’obbligo che deve essere immessa in rete276.

Per quanto, invece, riguarda gli impianti a biomassa che producono solo energia termica, la legge 23 luglio 2009, n. 99 prevede un sistema di sostegno basato sulla detrazione fiscale del 55%. La detrazione sull’aliquota IRPEF interessa anche l’installazione di caldaie a biomassa nelle abitazioni private (le c.d. stufe a pellet). In aggiunta, pur non essendo presente in Italia una forma specifica di incentivazione alla produzione di energia termica da biomasse, si possono richiedere, ai sensi dei dd.mm. 20 luglio 2004, le sovvenzioni previste dai Titoli di Efficienza Energetica (TEE), altrimenti detti certificati bianchi. Senza dilungarsi sulle caratteristiche di questi titoli, basti qui ricordare che il meccanismo che si pone alla base del sistema dei certificati bianchi è del tutto analogo a quello analizzato in tema di certificati verdi277.

276

Sulla tariffa fissa onnicomprensiva e la relativa disciplina si consiglia F. Noferi, Fiscalità delle Energie Rinnovabili, Ed, Il Sole 24 Ore, 2012, pag. 17 e sg.; B. Pozzo, Le politiche energetiche comunitarie, pag 154 e sg., cit.

277

Sull’argomento, più diffusamente, S. Castelli, Biomasse per la produzione di energia, Maggioli Editore, 2011, pag. 45 e 46.

177

4.3.5. Ulteriori strumenti di sostegno: il c.d. scambio

Documenti correlati