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CAPITOLO IV – I REGIMI PUBBLICI DI SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE

4.2. I sistemi di incentivazione Aspetti generali

4.3.3. La svolta dei Certificati Verdi

Come già accennato precedentemente, con il d.lgs. n. 79 del 1999 il legislatore stabilisce “

l’obbligo di immettere nel sistema

elettrico nazionale una quota energia elettrica prodotta da impianti

da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati (…) in data

successiva all’entrata in vigore del decreto”

, ovvero il 1 aprile del 1999. La quota d’obbligo a cui fa riferimento la norma viene soddisfatta o mediante l’introduzione nel sistema elettrico di energia pulita prodotta da impianti propri o, in alternativa, attraverso l’acquisizione dei certificati verdi, ovvero titoli con

260

Sulla storia e le problematiche sollevate dal sistema incentivante CIP6, v. F. Roggiolani, Lo scandalo CIP/6, in www.verdi.it/dossier/23428-lo-scandalo-

cip6.html?start=3 ; P. Ranci, Prefazione, in A. Macchiati, G. Rossi, La sfida dell’energia pulita. Bologna, 2009, pag 1 e sg.

261

Un esame delle ultime proroghe viene svolto da P. Croce, Cip 6/92: riaperta la finestra c'è tempo fino al 30 giugno, marzo 2012, articolo pubblicato sul sito dailyenmoveme.com

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validità triennale262, attestanti la produzione di energia rinnovabile da impianti certificati.

La certificazione appena menzionata, che consente agli impianti di entrare a beneficiare dei certificati verdi (CV), presuppone la qualifica ad opera del Gestore Servizi Elettrici (GSE) di impianto alimentato a fonti rinnovabili (IAFR). Ai sensi del Decreto del Ministero per le Attività Produttive 24 ottobre 2005, possono entrare in possesso della qualificazione IAFR solo gli impianti che impiegano le fonti rinnovabili così come individuate dall’art. 2 del d.lgs. 387/2003263.Sennonché, l’art 17 del medesimo d.lgs. 387/2003, nonostante escluda dal meccanismo di incentivazione le fonti assimilate264, opera un’inclusione che si estende alla parte non biodegradabile dei rifiuti. Tale circostanza viene, invero, chiarita con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 5 maggio 2006, che estende espressamente il beneficio della tariffa premiale anche agli impianti che impiegano la parte non biodegradabile del rifiuto265.

La disciplina contenuta nella direttiva 77/2001/CE prevede che “

allorché utilizzano i rifiuti come fonti energetiche, gli Stati membri

sono tenuti a rispettare la normativa comunitaria vigente in

materia di gestione dei rifiuti.(…) Il sostegno dato alle fonti

262

Sull’indagine circa la natura giuridica dei CV si consiglia V. Colcelli, La natura giuridica dei certificati verdi, in Riv.giur.ambiente, 2012, 2, sezione Contributi.

263

cfr. F. Noferi, Le agevolazioni finanziarie a livello nazionale per la promozione e la diffusione delle energie rinnovabili, in (a cura di) G. Bonardi, C. Patrignani, Fare energia – Fiscalità ed agevolazioni, Milano, 2007, pag. 151 sg.

264

Come individuate dall’articolo 1, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

265

Sul punto cfr. R. Laraia, Sui rifiuti e fonti energetiche rinnovabili il D.M. 5 maggio 2006 non risolve i dubbi, in ilsole24ore, 4 luglio 2006, n. 13.

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energetiche rinnovabili dovrebbe essere compatibile con gli altri

obiettivi comunitari, specie per quanto riguarda la gerarchia di

trattamento dei rifiuti. Nel contesto di un futuro sistema di

sostegno alle fonti energetiche rinnovabili non bisognerebbe

pertanto promuovere l'incenerimento dei rifiuti urbani non

separati, se tale promozione arrecasse pregiudizio alla

gerarchi

”266. Il palese contrasto fra la norma italiana e tale previsione comunitaria che ne deriva, diviene oggetto di procedura di infrazione comunitaria n. 4336/2004 e di messa in mora dell’Italia da parte della Commissione Europea nel successivo 13 dicembre 2005. Con l’art. 1, comma 1120 della già citata legge finanziaria per l’anno 2007, il legislatore provvede alla modifica dell’articolo controverso267 rendendolo coerente al summenzionato disposto comunitario.

Ritornando ai CV, la normativa prevede che essi siano emessi dal GSE secondo tre modalità268:

1. emissione a consuntivo, per impianti operativi ed in possesso della qualificazione IAFR. Il numero dei certificati verdi corrisponde all’effettiva produzione di energia che l’impianto ha realizzato nell’anno precedente all’emissione dei nuovi titoli.

2. emissione a preventivo, per gli impianti a cui è stata riconosciuta la qualifica IAFR ma non ancora in esercizio. La quantificazione dei certificati verdi avviene su base previsionale.

266

Considerando 8 della Direttiva 2001/77/CE.

267 Per la ricostruzione completa della vicenda si rimanda a B. Pozzo, Le

politiche energetiche comunitarie, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 160 e sg.

268

Sul punto v. Italian Biomass Association, Progetto “Biomassa e Bioenergia”, 2011, documento in formato pdf scaricabile dal sito itabia.it

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3. emissione a preventivo, per impianti non operativi. La modalità di quantificazione dei certificati ricalca quella descritta al punto 2.

Per quanto riguarda la vendita dei certificati verdi, l’operatore può ricorrere al mercato appositamente instaurato dal GSE per lo scambio dei titoli attraverso l’offerta al pubblico durante apposite sessioni programmate, oppure attivare la negoziazione mediante singole contrattazioni bilaterali con i soggetti gravati dall’obbligo di acquisto. Il rispetto della quota d’obbligo è garantito attraverso una procedura di verifica da parte del GSE relativa alla immissione di energia pulita in rete dell’anno precedente269.

Un cenno merita l’incremento della quota d’obbligo nel corso degli anni. Con l’entrata in vigore del Decreto Bersani, la quota di energie rinnovabili da immettere in rete ammontava al 2%, per poi aumentare dall’anno 2007 in poi, fino ad arrivare ad una percentuale del 7,55% nel 2012.

Per passare ad alcune considerazione conclusive, va sottolineato che la maggiore criticità dei sistemi di incentivazione basati sulla quota di mercato è rappresentata dalla circostanza che i titoli non sono dotati di un valore predeterminato. Il fatto che il prezzo dei certificati verdi venga stabilito sulla base del principio dell’equilibrio fra domanda ed offerta conduce al noto connotato di imprevedibilità dell’incentivo nella sua quantificazione. Per tali ragioni si è resa necessaria, nel tempo, l’adozione di alcuni meccanismi correttivi del mercato che andassero a limitare l’eccesso d’offerta e la conseguente diminuzione del prezzo dei CV.

269

In merito v. M. Forleo, CV e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Una rassegna di strumenti, scenari, mercati a confronti, in Rass. giur.ener. elettr., 2006, pag. 215 e sg.

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Sennonché, gli interventi autoritativi messi in atto per mano dei vari governi che si sono succeduti, e frutto di una confusa politica energetica, non hanno portato all’effetto desiderato, bensì hanno più spesso creato una profonda incertezza in merito alla disciplina degli strumenti incentivanti; incertezza che si è immediatamente riverberata nella dimensione economica, in termini di benefici, del mercato dei certificati verdi270.

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