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CAPITOLO IV – I REGIMI PUBBLICI DI SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE

4.2. I sistemi di incentivazione Aspetti generali

4.4.1 La riforma degli incentivi Il d.lgs 28/2011

Il recepimento della Direttiva 28/2009/CE ha condotto il legislatore nazionale a ripensare agli strumenti di sostegno congeniali alla promozione delle energie rinnovabili, non solo alla luce dei nuovi obiettivi stabiliti ed imposti a livello comunitario, ma anche in virtù dei mutamenti radicali avvenuti negli ultimi anni, per mezzo dei quali le componenti di mercato tipiche dei CV hanno subìto un profonda e sostanziale degenerazione281.

Un’aggiornata e fresca visione emerge dal d.lgs. 28/2001 là dove si prevede che

“ la nuova disciplina stabilisce un quadro

generale volto alla promozione della produzione di energia da fonti

rinnovabili e dell’efficienza energetica in misura adeguata al

raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3

(ovvero gli obiettivi dettati dal c.d.

Burden Sharing

),

attraverso la

predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l’efficacia,

l’efficienza, la semplificazione e la stabilità nel tempo dei sistemi di

incentivazione (…)”

282.

Partendo dall’obiettivo dell’efficienza, questo viene perseguito attraverso l’introduzione di un sistema basato sui meccanismi dell’asta a ribasso. Il valore dell’incentivo è pari al costo addizionale dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, rispetto al

280

Delibera AEEG, ARG/elt 74/2008 e s.m.i. - “Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche perlo scambio sul posto (TISP)”.

281

A. Marzanati, Energia: Semplificazione delle procedure e incentivi pubblici, pag. 525 e sg., cit.

282

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costo della miglior tecnologia per la produzione di energia da fonti tradizionali283.

Quanto agli obiettivi di efficacia, semplificazione e stabilità, possiamo al momento solo registrare un giudizio positivo sugli intenti della riforma da parte dei commentatori più accorti, i quali si riservano l’esame più approfondito della disciplina nell’ottica della sua applicazione pratica. Sin da ora, peraltro, non si può non accogliere con favore la previsione che introduce una maggiore differenziazione delle taglie e delle tipologie di biomassa impiegate, secondo un principio di gradualità che corrisponde all’esigenza di premiare in modo adeguato anche impianti di taglia ridotta (come quelli di potenza inferiore ai 300 kW)284. Se, poi, si somma a tale previsione quella che premia maggiormente gli operatori che utilizzano come materia prima la biomassa in loro disponibilità, rispetto a chi è invece costretto ad approvvigionarsi sul mercato, ci si accorge dell’apprezzabile scopo, fatto proprio dalla nuova disciplina, di agevolare gli impianti gestiti direttamente dalle imprese agricole285.

Va evidenziato che i nuovi sistemi di sostegno sono applicabili solo in relazione agli impianti entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2013. Per questa ragione, il decreto in questione prevede un meccanismo di transizione dal vecchio al nuovo regime per gli impianti realizzati entro il 31 dicembre 2012. Di seguito, si propone un quadro sintetico del regime transitorio previsto:

a) i CV rimangono in vigore fino al 2015. A partire dal 2014 viene ridotta annualmente la quota d’obbligo, fino al suo

283 Cfr. A. Marzanati, Energia: Semplificazione delle procedure e incentivi

pubblici, pag. 525 e sg., cit.

284

Cfr. art. 24, comma 3, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

285

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azzeramento nel 2020. Inoltre, entro il 2015, viene rimodulato l’obbligo di acquisto da parte del GSE dei certificati invenduti;

b) agli impianti di piccola dimensione è garantita la tariffa onnicomprensiva con cui sono entrati in funzione.

4.4.2. Uno sguardo al d.m. 6 luglio 2012 sul sostegno

alla produzione di energia rinnovabile da biomassa

Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. 28/2011, l’individuazione dei prezzi delle agevolazioni, delle modalità di incentivazione e dei criteri di accesso al regime viene demandata ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In adempimento a tale riserva ministeriale, è stato approvato il d.m. 6 luglio 2012 sul sostegno alla produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili.

Riservandoci di esaminare il decreto solo nella parte che interessa l’impiego della biomassa quale fonte di energia pulita, si rendono necessarie in via preliminare alcune considerazioni a carattere generale.

In primo luogo, il nuovo sistema prevede, oltre ad un meccanismo di riduzione progressiva del livello incentivante286,

286

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l’introduzione di un tetto massimo annuo di finanziamenti287 e di potenza disponibile di energia incentivabile288.

In secondo luogo, il sistema si basa su due strumenti incentivanti applicabili alternativamente, in ragione delle potenze soglia individuate dallo stesso decreto: un incentivo di valore predeterminato concesso attraverso lo schema

feed-in

ed un incentivo risultante dalle operazioni di contrattazione a ribasso, attraverso il sistema asta. L’accesso alle agevolazioni viene subordinato, in via generale, all’iscrizione degli operatori ad un apposito registro che ha la funzione indicare l’ordine di priorità nel godimento dei meccanismi premiali.

Passiamo adesso ad analizzare le previsioni destinate più specificamente alle biomasse. Partendo dalle modalità di applicazione degli incentivi, come già accennato in precedenza, il decreto in parola stabilisce delle soglie massime di potenza, fissate in 5 MW per gli impianti a biomassa289, che rappresentano il discrimine fra l’applicazione all’impianto di un sistema incentivante

feed-in

o del sistema d’asta. Per gli impianti con potenza inferiore ad 1 MW, il regime tariffario delineato dalla norma prevede un’opzione tra l’adesione ad un sistema

feed-in-tariff

, ovvero una tariffa fissa onnicomprensiva, o l’applicazione di un sistema

feed-

in-premium

che viene erogato a favore di impianti con potenza superiore ad 1 MW, anche se soggetti alle aste a ribasso290.

Le tariffe incentivanti, che sono differenziate in base alla fonte ad alla potenza del singolo impianto, vengono calcolate ai sensi di quanto disposto nell’Allegato 1 al decreto 6 luglio 2012. In

287 Calcolato in 5.8 miliardi ex art. 3, comma 2 del d.m. 6 luglio 2012. 288

V. art. 9, comma 4 del d.m. 6 luglio 2012.

289

V. art 5, comma 1 del d.m. 6 luglio 2012.

290

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particolare, all’interno dell’Allegato viene stabilita la durata della vita media utile dell’impianto e quindi il periodo di incentivazione, che per le centrali a biomasse corrisponde a 20 anni. La normativa prevede che assieme agli incentivi concessi possano essere riconosciuti anche dei premi aggiuntivi in relazione all’abbattimento delle emissioni di gas climalteranti291, alla cogenerazione ad alto rendimento degli impianti a biomasse292, o ancora, per l’introduzione di tecnologie avanzate negli impianti a biogas293.

Se l’accesso agli incentivi è normalmente gestito attraverso l’iscrizione ad un apposito registro, per quel che concerne gli impianti alimentati a biomassa derivata da prodotti e sottoprodotti di potenza inferiore ai 200 kW la normativa offre la possibilità di fruire dei meccanismi incentivanti direttamente, quindi senza previa iscrizione al registro294.

Al di là delle dettagliate norme contenute nel decreto in questione, mi pare utile sottolineare come la nuova disciplina risulti orientata verso un’attenta promozione delle aziende agricole che operano in campo energetico attraverso l’installazione di impianti medio-piccoli. A sostegno di ciò si può menzionare il fatto che, rispetto al regime precedente, il legislatore, non solo garantisce una fruizione differenziata degli incentivi messi a disposizione, ma riconosce un maggior favore agli operatori che ottengono biomassa attraverso contratti di filiera o colture dedicate derivate da filiera corta. Funzionale, ai fini di promozione

291

V. art. 8, commi 6 e 7 nonché tabella 1.b dell’Allegato 5 al d.m. 6 luglio 2012.

292

V. art. 8, comma 8 del d.m. 6 luglio 2012.

293

V. art. 26, commi 1, 2, 3, 4, 5 del d.m. 6 luglio 2012.

294

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appena delineati, si pone anche l’introduzione dell’obbligo di iscrizione ai registri che, lungi dall’essere un mero aggravio burocratico, assolve all’obiettivo di concedere la priorità nell’accesso ai meccanismi di agevolazione, nei riguardi di aziende agricole o di impianti agricoli (ad esempio quelli che impiegano prodotti e sottoprodotti). Sempre nell’ottica promozionale fatta propria dal legislatore si inserisce la previsione dei bonus premiali, soprattutto in riferimento a quelli predisposti per la cogenerazione e per l’abbattimento delle emissioni. I meccanismi sottesi all’attribuzione dei bonus sembrano, infatti, volti a garantire una selezione degli impianti, tale per cui vengono favoriti quei realtà imprenditoriali che integrano le esigenze economiche dell’investimento con istanze di tutela dell’ambiente e del territorio295.

4.5. Strumenti di orientamento ed informazione: le

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