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CAPITOLO IV – I REGIMI PUBBLICI DI SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE

4.2. I sistemi di incentivazione Aspetti generali

4.3.2. I meccanismi del c.d CIP/6

Con Delibera n. 6 del 1992 del Comitato interministeriale dei prezzi250 viene adottato un provvedimento in materia di remunerazione dell’attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, sulla base dell’art. 22 della Legge n. 9 del 1991251.

Al Comitato in parola viene demandato di stabilire i prezzi di cessione dell’energia verde prodotta, nell’ottica di remunerazione derivata dal costo evitato, ed al contempo definire le caratteristiche tecniche delle fonti assimilate a quelle rinnovabili che entreranno a beneficiare del meccanismo incentivante delineato.

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Per un approfondimento sulle specifiche previsioni del PEN, cfr. D. Ardolino, L’intervento pubblico nel settore energetico: l’incentivazione della produzione da fonti energetiche rinnovabili, in Innovazione e Diritto n. 1/ 2009.

250

Da qui la nota denominazione del provvedimento come CIP/6.

251 Legge 9 gennaio 1991, n. 9 “Norme per l'attuazione del nuovo Piano

energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”, in G.U. 16 gennaio 1991, n. 13.

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Il provvedimento ministeriale che ne risulta, adotta, in linea con le sollecitazioni contenute nella L. n. 9 del 1991, uno schema di sostegno basato sul sistema del

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, a sua volta ispirato al principio del costo evitato di combustibile fossile proporzionato al maggior costo sostenuto per la produzione di energia con l’impiego di fonti pulite252.

In merito alle determinazioni concernenti gli impianti che impiegano le fonti assimilate, il provvedimento CIP/6 individua come tali

“quelli di cogenerazione, intesa come produzione

combinata di energia elettrica e di calore; quelli che utilizzano

calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia

recuperabile in processi e in impianti; nonché quelli che utilizzano

gli scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti

fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati”

, ma anche gli impianti “

per la sola produzione di energia elettrica che

utilizzano combustibili fossili commerciali ed altri impianti non

rientranti nelle lettere precedenti”.

Nonostante il CIP assoggetti la qualificazione delle fonti quali “assimilate” alle rinnovabili a specifiche condizioni tecniche sottoposte a verifica del Ministero dell’industria circa il loro rispetto, di fatto, il provvedimento ammette l’incentivazione di tutta una serie di impianti che pur se di “rinnovabile” hanno ben poco, rispondono alle esigenze dettate dalla liberalizzazione del settore energetico di fronte ad una crisi energetica che l’Enel, da sola, non è in grado di limitare. Insomma, un provvedimento

252

L. Amedeo, I prezzi di cessione dell’energia elettrica nelle convenzioni Cip 6 e iscrizione dei ricavi a bilancio, in G. Bonardi, C. Patrignani, Energie alternative e rinnovabili, Ipsoa, 2010, pag. 529 e sg.

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connaturale più ad esigenze economiche che ad istanze ambientalistiche253.

Anche nel 1995, quando con la legge n. 481254 si istituisce l’Autorità per l’Energia Elettrica e Gas a cui vengono attribuite le competenze derivate dal provvedimento CIP6, la situazione rimane sostanzialmente immutata. Si dovrà attendere il Decreto del Ministro dell’Industria del 24 gennaio 1997255 per registrare alcune modificazioni rilevanti sul sistema degli incentivi previsti, per arrivare poi al 1999, anno in cui il c.d. Decreto Bersani256 opera una vera ristrutturazione del regime di sostegno optando per il meccanismo della quota di mercato.

La chiusura del sistema CIP6, che sembrava definitiva, almeno in relazione agli impianti che avrebbero dovuto entrare in esercizio a partire dal 2001, non è tuttavia stata tale. A sorpresa, infatti, nella finanziaria del 2007257 vengono inserite, all’interno del comma 1117 dell’art 1, alcune deroghe al principio di derivazione

253

Nello stesso senso si è espresso P. Ranci, Prefazione, in A. Macchiati, G. Rossi, La sfida dell’energia pulita. Bologna, 2009, pag 1 e sg.

254

Legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, in G.U. 18 novembre 1995, n.270.

255

Decreto ministeriale 24 gennaio 1997 “Disposizioni in materia di cessione dell'energia elettrica di nuova produzione a fonti rinnovabili ed assimilate”, in G.U. 22 febbraio 1997, n. 44.

256

D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”, in G.U. 31 marzo 1999, n. 75.

257

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", in G.U. 27 dicembre 2006, n. 299.

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comunitaria258 secondo il quale lo Stato non riconosce alcun incentivo agli impianti che utilizzano fonti diverse da quelle rinnovabili, comprese quelle assimilate; deroghe che vengono individuate per quegli impianti “autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all’entrata in vigore della presente legge”. In pratica, si tratta di risuscitare il meccanismo CIP6 che, continuando ad essere applicato a quegli impianti che già godevano degli incentivi

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, torna ad interessare anche le centrali che al momento dell’entrata in vigore della legge erano state autorizzate ed erano in corso di realizzazione, ma non ancora operative. Un “errore materiale”, così viene definito a livello governativo, corretto solamente l’anno successivo con L. n. 244 del 2007259, la quale all’art. 2, comma 136, prevede la modificazione del comma 1117, art. 1, della finanziaria del 2007, restringendo l’ambito applicativo della deroga ai “soli impianti già realizzati ed operativi” , allo scopo di riportare la normativa italiana ad essere conforme al dettato europeo. Nonostante l’avvenuta modifica, il termine per l’applicazione della nuova deroga è più volte prorogato mentre con l’art. 9 del d.l. 172 del 2008 vengono fatti salvi gli incentivi CIP6 per tutti quegli impianti alimentati a rifiuti che, senza la distinzione fra parte organica e disorganica, venivano individuati come beneficiari delle tariffe incentivanti CIP6, per ragioni di urgenza attribuibile alla

258 Cfr. Direttiva Comunitaria 2001/77/CE. 259

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", in G.U. 28 dicembre 2007, n. 300.

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situazione di emergenza rifiuti dichiarata con vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prima del 1 gennaio 2007260.

A distanza di venti anni e più dall’introduzione del sistema CIP6, gli incentivi da esso presupposti non sono ancora usciti di scena. Fra proroghe e atti ministeriali di vario genere essi continuano a premiare situazioni e realtà imprenditoriali che snaturano il ruolo dell’incentivo nella produzione energetica, cioè quello di remunerare comportamenti virtuosi da un punto di vista ambientale mediante l’impiego di fonti sostenibili261.

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