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3.8.4 LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFIC

Importantissima, ai fini del risparmio energetico, è anche l‟entrata in vigore della “certificazione energetica” , prevista dalla Direttiva 2002/91/CE e dalle leggi nazionali (192/05 e 311/07), che fornisce tutti i criteri per incrementare le prestazioni energetiche degli edifici.

Dei consumi energetici finali totali in Italia, più del 30% sono assegnati al comparto civile (residenziale e terziario). Nel comparto civile in termini di energia primaria si hanno 70 MTep che portano il comparto ad una percentuale più alta in termini di energia consumata (40% del totale contro il 32% in termini di usi finali) anche per la significativa quota di elettricità del comparto (20% nel residenziale e 40% nel terziario). Nel decennio 1997-2007 la richiesta di energia elettrica è aumentata significativamente, passando da 271 TWh a 338 TWh (con un incremento di circa il 25%) e tale trend si prevede essere confermato anche per gli anni prossimi.

Vi sono però notevoli margini di manovra per raggiungere l‟obiettivo fissato dalla Commissione Europea che obbliga, tra l‟altro, ciascun Stato Membro a risparmiare il 20% dell‟energia consumata entro il 2020. Tale obiettivo (almeno 40 Mtep) può essere realizzato sia con interventi di risparmio energetico su ciascuno dei comparti principali.

I risultati (cautelativi) di uno studio di Confindustria/CESI (aprile 2008) sull‟efficienza energetica, mostrano che il potenziale risparmio al 2016 è significativo soprattutto nel settore civile, poiché può facilmente rappresentare più del 50% di quello complessivo.

In questo quadro, un ruolo fondamentale in particolare è assegnato alla certificazione energetica degli edifici. La Legge n. 306 del 31 ottobre 2003, “Disposizioni per l‟adempimento di obblighi derivanti dall‟appartenenza dell‟Italia alla Comunità Europea – Legge comunitaria 2003” ha delegato il governo a repecire, mediante decreto legislativo, la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia (EPBD – Energy Performance of Building Directive).

Pertanto, anche in presenza della legge 10/91 che sostanzialmente già prevedeva molte delle disposizioni contenute nella Direttiva, è stato emanato il DL 19 agosto 2005, n.192 “Attuazioni della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia”, successivamente modificato ed integrato con il DL 29 dicembre 2006, n.311, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005,

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n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”.

La certificazione energetica degli edifici è stata introdotta per raggiungere una serie di obiettivi di carattere generale:

- L‟incremento dell‟efficienza energetica nel settore degli edifici; - La diversificazione energetica e l‟integrazione delle fonti rinnovabili; - La diversificazione energetica e la sicurezza degli approvvigionamenti;

- La tutela dell‟ambiente e un significativo contributo al rispetto del protocollo di Kyoto;

- La promozione della competitività delle imprese del settore attraverso lo sviluppo tecnologico ;

- La fornitura di servizi energetici qualificati e diffusi per garantire e tutelare i cittadini.

La direttiva 2002/91/CE sull‟efficienza energetica degli edifici stabilisce la necessità di limitare il fabbisogno di energia degli edifici, ma in più assegna alla certificazione un importante ruolo di informazione dei cittadini e di promozione di un libero mercato dell‟efficienza energetica.

L‟obiettivo è pertanto anche quello di favorire la sensibilizzazione e la crescita culturale sia del comparto delle costruzioni che quello del singolo individuo con l‟inserimento nel linguaggio comune di termini chiave quali: efficienza e risparmio energetico, qualità energetica, importanza della gestione, ciclo di vita. La certificazione è considerata come indicatore della qualità relativa all‟uso dell‟energia nel settore civile.

Tenuto presente che il tasso di rinnovo del parco edilizio nazionale è molto basso, la riduzione dei consumi energetici finali del settore è essenzialmente dovuto ad interventi di riqualificazione degli edifici esistenti intesi come miglioramento della qualità del costruito. Fondamentali a tal fine sono quindi procedure e metodologie semplici ed economiche, la particolare problematica della disponibilità e della qualità dei soggetti certificatori, le regole per i controlli e per gli incentivi e il monitoraggio dello sviluppo del processo certificativo.

La certificazione energetica svolgerà pertanto un ruolo centrale nella possibilità di raggiungere gli obiettivi di programmazione e realizzazione di una politica energetica nazionale, proprio in virtù della rilevante quota di consumo. Ciò è anche confermato dall‟introduzione dell‟obbligo di certificazione energetica degli edifici per l‟eventuale erogazione di incentivi pubblici e dell‟obbligo di includere la certificazione in tutti i contratti di gestione degli impianti termici nuovi o rinnovati afferenti agli edifici pubblici.

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La procedura di certificazione energetica deve essere un elemento il più possibile univoco di un progetto di pianificazione energetica nazionale, anche se attuato su base regionale e con gli opportuni adeguamenti che la specificità di ogni regione suggerisce.

La certificazione è obbligatoria per gli edifici di nuova costruzione e per edifici integralmente ristrutturati con superficie utile maggiore di 1000 m2 , mentre dal 1 luglio 2009 è diventata obbligatoria in tutti i passaggi di proprietà di edifici o singole unità immobiliari.

Per rendere possibile una effettiva integrazione e coordinamento tra le funzioni dello Stato e delle Regioni, deve essere definita una procedura di certificazione tale da regolamentare in modo unitario almeno:

1. L‟esecuzione di una diagnosi energetica finalizzata alla determinazione delle prestazione energetica dell‟immobile e all‟individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultino economicamente convenienti.

2. La classificazione energetica dell‟edificio in funzione della prestazione energetica, il suo confronto con i limiti di legge e con le potenzialità di miglioramento, in relazione agli interventi di riqualificazione raccomandati; 3. Il rilascio dell‟attestato di certificazione.

Saranno le metodologie di calcolo e i sistemi di classificazione degli edifici gli elementi primari del sistema di certificazione energetica. Deve essere previsto che i metodi di calcolo della prestazione siano integrati anche con metodi semplificati finalizzati a ridurre gli oneri a carico dei cittadini.

In merito alle procedure attuative, gli elementi di flessibilità che possono essere utilizzati dalle Amministrazioni locali, nella propria autonomia legislativa, riguardano:

- La metodologia di calcolo della prestazione energetica, a patto che a parità di condizioni i risultati raggiunti con le metodologie regionali non si discostino più del 5% dai risultati a cui si perviene con l‟utilizzo delle metodologie fissate a livello nazionale;

- Il sistema di classificazione degli edifici, se questo può esprimere più efficacemente ai cittadini la convenienza tecnico economica a intervenire per migliorare la prestazione energetica dell‟edificio nello specifico contesto territoriale, fermo restando l‟obbligo di una omogenea rappresentazione della valutazione energetica dell‟edificio in ambito nazionale;

- Le procedure di rilascio dell‟attestato di certificazione energetica.

La prestazione energetica degli edifici è posta come somma delle prestazioni energetiche per la climatizzazione invernale, per la produzione dell‟acqua calda

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sanitaria, per la climatizzazione estiva e per l‟illuminazione artificiale (quest‟ultima obbligatoria solo per gli edifici del terziario).

Nella fase di avvio si considerano solamente gli indici di prestazione di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell‟acqua calda per usi igienici e sanitari.

Per la climatizzazione estiva è prevista una valutazione qualitativa delle caratteristiche dell‟involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno energetico per l‟erogazione del prodotto – servizio.

È in inchiesta pubblica la norma UNI sul calcolo dei consumi energetici estivi che forma la base per l‟estensione della certificazione anche alla stagione estiva. Il metodo di calcolo si basa sulle norme UNI TS 11300.

A partire dal 1 luglio 2008 è richiesta anche la determinazione della qualità termica estiva dell‟involucro edilizio, anche in questo caso attraverso l‟uso delle norme e attraverso un raffronto con una scala che esprime una valutazione qualitativa della prestazione.

La scelta del sistema di classificazione degli edifici in base alle loro prestazioni energetiche rappresenta certamente un aspetto rilevante per l‟efficacia e la correttezza delle informazioni fornite ai cittadini.

Ovviamente la metodologia, di natura convenzionale, deve prevedere una scala numerica dove si raffrontano i valori reali con le prestazioni minime di legge, le potenzialità di una eventuale riqualificazione e un sistema di valutazione basato su classi, in analogia a quelli già in uso per gli elettrodomestici.

Per stimolare interventi di riqualificazione che possano concretizzarsi agevolmente in passaggi di classe, vengono proposte sette classi (da A a G) nel senso di efficienza decrescente, con l‟introduzione di una classe A+.

In particolare, relativamente alla sola climatizzazione invernale, il sistema di classificazione nazionale è definito sulla base dei limiti massimi ammissibili in vigore a partire dal 1 gennaio 2010 con l‟energia primaria limite EPiL (2010), funzione del rapporto di forma dell‟edificio (sup/vol) e dei gradi giorno della località dove lo stesso è ubicato.

Occorre ovviamente assicurare piena coerenza tra la metodologia di calcolo dell‟indice di prestazione energetica EPi (espresso in kWh/m2) e l‟attribuzione della

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Di seguito (Tabella 3.11) è riportata la scala di classi energetiche proposte, espressione della prestazione energetica per la climatizzazione invernale EPi (Fonte: “Ambiente Italia 2009”).

Classe A+ =

0,25 EPiL

0,25 EPiL

< Classe Ai =

0,50 EPiL

0,50 EPil

< Classe Bi =

0,75 EPiL

0,75 EPiL

< Classe Ci =

1,00 EPiL

1,00 EPiL

< Classe Di =

1,25 EPiL

1,25 EPiL

< Classe Ei =

1,75 EPiL

1,75 EPiL

< Classe Fi =

2,50 EPiL

0,25 EPiL

Classe Gi >

2,50 EPiL

Tabella 3.11 : Classi energetiche proposte per classificare le prestazioni energetiche in termini di climatizzazione invernale (Fonte: “Ambiente Italia 2008”)

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3.8.5 - LA PROBLEMATICA ENERGETICA CONNESSA