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Il modello del prelievo adottato in Germania ebbe notevole fortuna presso i legislatori di altri Stati, e cominciò a circolare in Europa.

La prima nazione ad importare il sistema dell’equo compenso, dopo la Germania, fu la vicina Austria47. La legge austriaca sul diritto d’autore già conteneva una disposizione che consentiva un'ampia libertà di effettuare registrazioni su supporti audio o video per uso personale, col solo limite del divieto di destinare le registrazioni alla circolazione o alla comunicazione al pubblico. Nel 1980 il legislatore, mantenendo inalterata questa disposizione, ne aggiunse un’altra per introdurre il diritto ad un equo compenso in favore degli autori le cui opere fossero suscettibili di essere riprodotte mediante registrazioni realizzate in ambito privato: una norma dal tenore molto simile alla sua omologa tedesca.

In Francia la legge sulla proprietà letteraria ed artistica dell’11 marzo 1957, n.29848, all’art 41, prevedeva che, una volta divulgata l’opera, l’autore non potesse vietare le copie o le riproduzioni riservate all’uso personale del copista e non destinate ad una utilizzazione collettiva. In altre parole, lo jus excludendi

47 Seguirono, negli anni successivi: Ungheria (1982), Islanda (1984), Finlandia (1984),

Portogallo (1985), Francia (1986), Spagna (1987), Olanda (1990), Italia (1992). Cfr. COLLOVÀ, Analisi comparativa della disciplina legislativa e contrattuale riguardante la riproduzione per uso personale (copia privata) nei paesi europei (parte prima), Dir. aut, 1993, 1.

48 Nel 1992 questa legge, così come le altre successivamente citate, sono state abrogate e

dell’autore non si estendeva a quella limitata tipologia di riproduzioni. L'avanzamento tecnologico degli apparecchi di registrazione audio e video, e la loro crescente diffusione, avevano fatto sì che un numero sempre più vasto di persone si fosse dedicato a riproduzioni per uso personale, facendo sorgere un dibattito circa l'opportunità di mantenere inalterata la disposizione che permetteva tali usi. Nel 1976 il Parlamento francese esaminò una proposta di legge diretta ad introdurre un sovrapprezzo sugli apparecchi di registrazione audio, ma la proposta fu respinta49. La questione sulla copia privata era però solamente rimandata. Circa un decennio più tardi, infatti, la legge n. 660 del 198550, tra i vari emendamenti apportati alla normativa previgente, istituiva il diritto alla remunerazione per le copie destinate ad uso personale51. Più precisamente, l’art. 29 della legge 660 del 1985 richiamava il contenuto dell’art 41 della legge del 289/57, specificando il divieto per i titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi di impedire le riproduzioni delle loro opere riservate ad un uso strettamente personale del copista. L’art 31 affermava tuttavia il diritto a percepire una remunerazione per dette copie, a favore degli autori e degli artisti interpreti di opere fissate su fonogrammi o videogrammi, nonché a favore dei produttori dei medesimi52.

La norma francese, a differenza di quella tedesca, assoggettava al prelievo i soli supporti. La remunerazione per le riproduzioni ad uso privato doveva

49 R.E.REYES,JR, Can the common law adequately justify a home taping royalty using economic efficency

alone?, 16 N.Y.L. Sch. J. Int'l & Comp. L. 235, 247 (1996).

50 Legge sul diritto d’autore e sui diritti degli artisti-interpreti, dei produttori di fonogrammi e di

videogrammi e delle imprese di comunicazione audiovisiva del 3 luglio 1985, n. 660.

51 A.FRAGOLA, Comparazione franco-italiana tra videogrammi e videocassette, Dir. aut, 1987, 23, 26 ss. 52 Si può notare una certa differenza tra le scelte lessicali operate dal legislatore tedesco e quello

francese per definire il titolo al compenso: il primo fa riferimento alla natura dell’opera, che deve esser tale da far supporre che probabilmente l’opera sarà oggetto di riproduzioni private; il secondo si focalizza sul supporto su cui è fissata l’opera (reproduction à usage privé d’oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des videogrammes). Questa differenza, unita al fatto che la norma tedesca fa espresso riferimento alla possibilità che l’opera venga riprodotta mediante la registrazione di trasmissioni radiotelevisive, poteva eventualmente far sorgere il dubbio che questo tipo di riproduzioni, ossia le registrazioni dirette da programmi radio o tv, fossero escluse dallo scopo della legge francese. Cfr. T.COLLOVÀ, Analisi comparativa della disciplina legislativa e contrattuale riguardante la riproduzione per uso personale (copia privata) nei paesi europei (parte prima), cit., 59.

essere versata dal produttore o dall’importatore dei supporti idonei al momento della loro messa in circolazione53.

La quota del prezzo del supporto costituente il compenso era espressa in un valore fisso per ogni ora di registrazione disponibile. L’ammontare preciso era stabilito da un’apposita commissione cui partecipavano rappresentanti degli aventi diritto al compenso, rappresentanti delle associazioni di produttori e importatori dei supporti e rappresentanti dei consumatori54.

La legge francese non conteneva un'eccezione in favore dei prodotti che, a causa della loro destinazione, non sarebbero stati impiegati in attività sottoposte a diritto a compenso. Alcuni soggetti professionali specificamente indicati55 potevano però ottenere il rimborso del valore del compenso per i supporti acquistati ai fini della loro attività.

Le società di gestione deputate alla riscossione del compenso ricevevano un’apposita regolamentazione nel corpus della legge sul diritto d’autore del 1985, agli artt. 38-44. Doveva trattarsi di sociétés civiles, costituite per la rappresentanza degli autori, degli artisti interpreti, dei produttori di videogrammi e fonogrammi, degli editori e dei loro aventi causa. Queste società disponevano della legittimità a stare in giudizio relativamente ai diritti la cui amministrazione era loro affidata dai rispettivi statuti.

La SDRM (Societé pour l’administration du Droit de Reproduction Mécanique) fu incaricata, relativamente al proprio repertorio, dell’amministrazione dei diritti di

53 Vedi art. 33 legge 660/85,

54 Tuttavia la partecipazione a tale organismo non era strettamente paritaria: metà dei membri

era espressa dai rappresentanti degli aventi diritto, mentre l’altra era equamente ripartita tra produttori-importatori e consumatori. Il presidente della commissione era di nomina statale, in rappresentanza dello Stato stesso. La commissione decideva a maggioranza dei voti espressi dai membri presenti, con voto determinante del presidente in caso di parità. Cfr. T. COLLOVÀ, Analisi comparativa della disciplina legislativa e contrattuale riguardante la riproduzione per uso personale (copia privata) nei paesi europei. (parte seconda), Dir. autore, 1993, II, 183.

55 Si trattava di imprese di comunicazione audiovisiva, di produttori di videogrammi o

fonogrammi, di persone giuridiche o di organismi che prestavano attività di aiuto a invalidi di vista o di udito, art 37 legge 660/85.

riproduzione appartenenti alla competenza di altre società56. Furono inoltre create due organizzazioni ad hoc per l’esercizio dei diritti al compenso, nate dall’accordo tra le associazioni degli autori e dei titolari dei diritti connessi: la SORECOP, per i diritti derivanti dalle opere audio, e Copie France per i diritti video. La gestione di entrambi gli enti era garantita dalla SDRM.

La legge francese disponeva anche indicazioni precise sulla distribuzione dei compensi riscossi alle rispettive categorie di aventi diritto. In particolare l’articolo 36 della legge 660/1985 assegnava la remunerazione per copia privata di fonogrammi per metà agli autori, per un quarto agli artisti interpreti e per un quarto ai produttori; la remunerazione per copia privata di videogrammi beneficiava ciascuna delle tre categorie in misura equivalente. Ciascuna società avrebbe poi provveduto alla ripartizione della remunerazione ai rispettivi aventi diritto. L’articolo 38 imponeva invece un vincolo di destinazione su una parte dei ricavi ottenuti a titolo di compenso: ciascuna società di categoria doveva impiegare il 25% delle somme così ottenute per azioni di aiuto alla creazione, alla diffusione dello spettacolo dal vivo e ad azioni per la formazione degli artisti.

In ordine alla individuazione di criteri quanto più oggettivi possibile di redistribuzione dei compensi tra gli aventi diritto, le società di intermediazione si affidavano ad indagini a campione. Ad esempio, per il settore audio, venivano compiute inchieste tra i possessori di apparecchi di registrazione per determinare le fonti delle registrazioni private, ossia fonogrammi pre-registrati o trasmissioni radiotelevisive, e la natura delle opere (musica pop, classica, jazz, etc.). In tal modo era possibile scorporare la quota di compensi da destinare

56 Società quali, ad esempio, la SACEM per le opere musicali o la SGDL-SCAM per le opere

letterarie ed audiovisive. Col riconoscimento della tutela dei diritti connessi dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti operato dalla legge del 1985, furono create ulteriori società in rappresentanza di queste categorie. Cfr. T. COLLOVÀ, Analisi comparativa della disciplina legislativa e contrattuale riguardante la riproduzione per uso personale (copia privata) nei paesi europei (parte terza), Dir. autore, 1993, 335 e ss.

alle opere radiotrasmesse e suddividere tale quota tra i vari generi di opere in maniera proporzionale ai dati emersi dai sondaggi.

Analisi “di mercato” simili venivano condotte anche alle opere audiovisive57. In Spagna la legge dell’11 novembre 1987 n. 22 introduceva genericamente il diritto a percepire una remuneraciòn compensadoria, per le riproduzioni di opere protette effettuate a scopi personali mediante strumenti tecnici non tipografici, in capo ai titolari del diritto d’autore o dei diritti connessi che non avessero ricevuto il pagamento delle royalties loro spettanti per le dette riproduzioni. I beneficiari del diritto erano gli autori di opere pubblicate sotto forma di libro, di fonogramma o di qualunque supporto sonoro o visivo, nonché gli editori, i produttori e gli artisti interpreti o esecutori delle opere.

Al diritto al compenso corrispondeva una licenza legale di libera riproduzione per uso privato delle opere già pubblicate, purché la copia fosse realizzata senza scopo di lucro e non fosse destinata a finalità di uso collettivo.

L’applicazione di queste norme conobbe una fase di stallo determinata dai contrasti tra rappresentanti dei produttori e degli importatori degli apparecchi e rappresentanti degli aventi diritto a compenso, che resero impossibile il raggiungimento di accordi sulla determinazione del compenso stesso58.

Fu pertanto avviata una ulteriore iniziativa legislativa che si concretizzò nella legge 7 luglio 1992 n.20. Tale legge emendava la norma sul diritto alla remunerazione compensativa, stabilendo esplicitamente che il compenso sarebbe stato determinato in funzione degli apparecchi e dei supporti idonei alla realizzazione delle riproduzioni, prodotti nel territorio nazionale o ivi

57 COLLOVÀ, Analisi comparativa della disciplina legislativa e contrattuale riguardante la riproduzione per

uso personale (copia privata) nei paesi europei (parte terza), cit., 355 e ss.

58 Un riferimento alle difficoltà incontrate nell’applicazione della legge 22/87 si trova nel

preambolo della successiva legge 20/90, nel quale si legge che la scelta del legislatore di lasciare la definizione della remunerazione compensativa ad una soluzione elaborata dalle parti private in causa aveva avuto esito negativo. Pertanto la nuova legge avrebbe affidato la definizione del compenso ad una soluzione pattizia tra le parti in causa, ma avrebbe altresì introdotto un meccanismo suppletivo costituito da un intervento di mediazione e risolutorio di un esperto designato dal Ministero della Cultura. COLLOVÀ, Analisi comparativa della disciplina legislativa e contrattuale riguardante la riproduzione per uso personale (copia privata) nei paesi europei. (parte prima), cit, 15 e ss.

importati per scopi commerciali nel corso di un esercizio annuale. La misura del compenso era stabilita in una quota fissa per unità in relazione agli apparecchi, ed in una quota fissa per ora di registrazione relativamente ai supporti: una soluzione equivalente a quella tedesca. Ulteriori questioni erano affidate alla potestà regolamentare del governo. Ad esempio, eventuali eccezioni all’obbligo di compenso per apparecchi acquistati da professionisti per la loro attività o la determinazione della ripartizione del compenso tra gli aventi diritto59.