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In Italia la normativa sull’equo compenso per copia privata fu introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, denominata “norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro”.

Per quanto riguarda la riproduzione di opere per uso personale la legge italiana sul diritto d’autore recava una disposizione che, nella sua versione originale e ancora vigente nel 1992 recitava: “È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera al pubblico.

É libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per uso personale o per servizi della biblioteca.

È vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore60”.

59 A tal proposito un decreto del 1989 indicava le seguenti quote: 40% in favore degli autori,

30% agli artisti interpreti, 30% ai produttori. Il medesimo decreto imponeva l’impiego del 20% di quanto riscosso in attività di incoraggiamento di autori ed artisti principianti. COLLOVÀ, Analisi comparativa della disciplina legislativa e contrattuale riguardante la riproduzione per uso personale (copia privata) nei paesi europei (parte terza), cit., 358 e ss.

Si trattava di una norma dallo scopo piuttosto circoscritto, scritta avendo come riferimento le opere letterarie, e inadatta a regolare l’ambito delle riproduzioni di opere audiovisive61.

Il legislatore del 1992 ritenne di non intervenire su questo articolo, né sulla legge 633/41, al contrario di altri Stati europei che avevano accluso le disposizioni sull’equo compenso al loro corpus legislativo principale sul diritto d’autore62, ma produsse tali disposizioni in una legge separata. Si trattava di un provvedimento riguardante un ambito più ampio di quello del diritto al compenso per le riproduzioni ad uso personale. Conteneva, infatti, anche disposizioni relative all’utilizzazione di fonogrammi63 da parte di emittenti radiotelevisive e relativamente all’accesso dei fonogrammi nella scuola64. Una importante novità della legge 93/92 fu l’introduzione dell’IMAIE quale ente di gestione esclusiva dei diritti degli artisti interpreti o esecutori.

La legge si apriva con un articolo, denominato “inquadramento dell’attività fonografica”, che riconosceva l’importanza dei fonogrammi, anche musicali, registrati su disco, nastro e supporti analoghi, per la loro capacità di agevolare la diffusione della cultura e li dichiarava beni di interesse nazionale65. Il secondo comma del medesimo articolo riguardava le imprese di produzione fonografica e ne riconosceva la natura di imprese industriali.

61 Il Piola Caselli, nel suo Commentario alla legge sul diritto d’autore, escludeva recisamente la

possibilità di eseguire riproduzioni ad uso personale di opere audio: “riferendosi al lettore, la legge viene ad escludere dalla licenza della riproduzione per uso personale le opere musicali e le opere dell’arte figurativa…”, E. PIOLA CASELLI, Commentario della nuova legge 22 aprile 1941 n. 633, Torino, 1943, 450. Cfr. anche FRAGOLA, Comparazione franco-italiana tra videogrammi e videocassette, cit., 37.

62 Era stata questa la scelta della Germania e della Francia, che avevano introdotto le norme sul

compenso per riproduzioni private sotto forma di emendamenti alle rispettive leggi sul diritto d’autore.

63 Al riguardo l’art 2 richiamava alcune disposizioni della legge sul diritto d’autore, e

introduceva sanzioni per la violazione degli artt 73 e 74 della l. 633/41. Cfr. art 2, l. 5 febbraio 1992, n. 93, norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro.

64 Cfr. art 8 l. 5 febbraio 1992, n. 93.

65 Sulla reale portata di questo riconoscimento cfr. A. TRAVI, I fonogrammi come bene di interesse

L’articolo 3, la cui rubrica recitava “diritti per le registrazioni non a scopo di lucro”, conteneva le disposizioni basilari concernenti l’equo compenso: la definizione del titolo, l’enumerazione degli aventi diritto, la base ed i criteri per il calcolo, i soggetti debitori, l’indicazione dell’ente incaricato della gestione ed i criteri di ripartizione tra le categorie di aventi diritto.

Andando con ordine, il primo comma conteneva un rinvio generico alla legge sul diritto d’autore66, utile per comprendere il rapporto tra le due leggi, affermando che le disposizioni dell’art 3 della legge 93/92 non abrogavano né modificavano le norme della legge 633/41. Il comma proseguiva stabilendo che “gli autori e i produttori di fonogrammi, i produttori originari di opere audiovisive e i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto di esigere, quale compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e videogrammi, una quota sul prezzo di vendita al rivenditore di nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video (musicassette, videocassette e altri supporti) e degli apparecchi di registrazione audio”. La norma italiana introduceva così, accanto alle categorie degli autori e dei produttori di fonogrammi e videogrammi, già note nel panorama legislativo contemporaneo, anche la specifica categoria dei produttori originari di opere audiovisive. Si trattava dei soggetti che curavano la realizzazione dell’opera e che venivano così distinti dai produttori di videogrammi, ossia di coloro che, a partire dall’opera già compiuta, ne operavano la moltiplicazione in copie a scopo commerciale67. La definizione del titolo al compenso, con una scelta lessicale simile a quella francese, riproponeva i temi già noti alle normative degli altri paesi: il compenso era dovuto in forza delle riproduzioni effettuate in ambito privato, destinate ad uso personale e prive di scopo di lucro, e si concretizzava nel diritto ad esigere una quota sul prezzo dei prodotti atti a realizzare le riproduzioni. In questo campo era però riscontrabile una

66 Vedi art. 1, c 1 l5 febbraio 1992, n. 93: “Fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile

1941, n. 633…”.

differenza significativa, in quanto gli apparecchi di registrazione video erano esclusi dal prelievo68, laddove gli altri paesi avevano optato per l’assoggettamento dei soli supporti, ad esempio la Francia, o per l’assoggettamento di supporti e apparecchi senza distinzioni tra comparto audio e video, come la Germania.

La base del calcolo era costituita da una quota sul prezzo di vendita dei prodotti al rivenditore ed era fissata, dal secondo comma dell’art 3, nel seguente modo: 10 % del prezzo di vendita dei nastri o dei supporti analoghi di registrazione audio; 5% del prezzo di vendita dei nastri o dei supporti analoghi di registrazione video; 3% del prezzo di vendita degli apparecchi di registrazione audio.

Si trattava di una scelta, quella del prelievo di una percentuale sul prezzo dei prodotti, in linea con la legislazione tedesca del 1965, ma si differenziava con la successiva riforma del 1985 con la quale in Germania fu introdotto il sistema del prelievo forfetario, scelta adottata dalla maggioranza dei paesi europei69.

Nessuna significativa differenza, invece, per quanto riguarda i soggetti gravati dall’obbligo, che il terzo comma dell’art. 3 indicava nei produttori e negli importatori a fini commerciali nel territorio dello Stato dei prodotti in questione.

Gli ultimi commi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93 erano dedicati alla definizione dell’ente incaricato in esclusiva della gestione dei compensi, ossia la SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), ed ai criteri di ripartizione tra

68 Il progetto di legge prevedeva anche per questi apparecchi l’assoggettamento al compenso.

La norma fu tuttavia stralciata dal testo definitivo nel corso dei lavori per l’approvazione della legge, in considerazione dello scarso sviluppo del mercato dei supporti di registrazione video all’epoca. Cfr. P. AQUILANTI, L’iter parlamentare della legge n. 93 del 1992, Annali it. dir. Autore, 1992, 141; T. COLLOVÀ, Prime note sull’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 93 in materia di diritti per le registrazioni senza scopo di lucro, Dir. autore, 1992, 474. Secondo alcuni commentatori, si trattava di una scelta che introduceva una ingiustificata disparità di trattamento a favore dei videoregistratori, cfr. A. NIUTTA, Una quota del prezzo di vendita dei supporti (nastri) per la registrazione video e audio quale compenso per la riproduzione privata per uso personale, Giur. comm., 1993, I, 607, 621 e ss.

69 COLLOVÀ, Prime note sull’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 93 in materia di diritti per le registrazioni

gli aventi diritto. La SIAE provvedeva all’incasso dei compensi ed al successivo trasferimento, previa trattenuta delle spese, agli aventi diritto, direttamente o anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. In particolare il compenso per i nastri e gli apparecchi di registrazione audio andava suddiviso per il 50 per cento agli autori e per il 50 per cento ai produttori di fonogrammi. Questi ultimi avrebbero poi corrisposto il 50 per cento di quanto percepito agli artisti interpreti o esecutori. Il compenso per i nastri di registrazione video doveva invece essere ripartito in quote eguali tra autori, produttori originari di opere audiovisive e produttori di videogrammi, “i quali destinano il 5 per cento dei compensi a ciascuno di essi attribuiti all’Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori70”.

L’art 4 introduceva71 un nuovo organismo incaricato della gestione dei diritti di equo compenso dovuti agli artisti interpreti esecutori: l’IMAIE (Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori). Come si legge dal primo comma dell’articolo l’IMAIE era costituito “dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie degli artisti interpreti o esecutori firmatarie dei contratti collettivi nazionali72” e aveva “come finalità statutaria la tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nonché l’attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie73”.

All’IMAIE la legge 93/92 affidava la gestione dei compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori sia in forza dell’art 3 comma 5 della legge

70 Art. 3, c. 6, l. 5 febbraio 1995 , n.93, norme a favore delle imprese fonografiche e compensi

per le riproduzioni private senza scopo di lucro.

71 A dispetto di quanto potrebbe sembrare da una prima lettura della legge, l'IMAIE, quale

associazione non riconosciuta, era soggetto già esistente da tempo al momento della promulgazione della legge. L'atto di costituzione risaliva, infatti, al 1977. Si è trattato dunque, di una sorta di sanzione legislativa di un ente precostituito per le medesime finalità assegnatogli dalla legge 93/92, cui la stessa legge imponeva ora di costituirsi in associazione riconosciuta, nei termini e con le conseguenze previste dalla legge. Cfr. G MARASÀ, Natura e funzioni dell'IMAIE, Annali it. dir. autore, 1992, 13.

72 Art. 4 c 1, l. 5 febbraio 1992, n.93. 73 Art. 4 c 1, l. 5 febbraio 1992, n.93.

medesima, sia in forza dell’art 73, primo comma74, della legge 633/41. L'IMAIE veniva così incaricato sia della gestione dell'equo compenso per copia privata appena istituito, sia dell'equo compenso derivante dall'uso in pubblico di fonogrammi, diritto più risalente nel tempo per il quale il legislatore aveva però omesso, fino ad allora, di indicare modalità di riscossione e ripartizione75. Ai sensi dell’art 5 della legge 93/92 i produttori di fonogrammi avrebbero versato questi compensi, direttamente o per il tramite delle loro associazioni di categoria, all’IMAIE, curando anche la trasmissione della documentazione necessaria all’identificazione degli aventi diritto76.

Successivamente l’IMAIE si sarebbe occupato della determinazione del compenso spettante a ciascun artista, sulla base di criteri stabiliti mediante accordi tra le associazioni dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali degli artisti interpreti o esecutori maggiormente rappresentative e periodicamente avrebbe comunicato agli aventi diritto l’ammontare dei compensi maturati, pubblicando inoltre nella Gazzetta Ufficiale i nominativi degli interessati. Dalla data di pubblicazione dei nominativi sarebbe decorso un termine di millenovantacinque giorni, entro il quale gli artisti ed i loro aventi causa avrebbero potuto riscuotere quanto loro dovuto dall’IMAIE al netto delle spese77. L’art 6 definiva in maniera affatto simile la questione dei compensi maturati ai sensi dell’art 73, primo comma, della legge 633/41 che non fossero ancora stati distribuiti all’entrata in vigore della legge 93/9278.

L’IMAIE era altresì incaricato di alcune attività collaterali, in particolare di “attività di studio e di ricerca nonché… di promozione, di formazione e di

74 Questo articolo, nella formulazione modificata dal d.p.r. 14 maggio 1974, n. 490 applicazione

della convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961, disponeva che i produttori fonografici ripartissero in misura equa con gli artisti interpreti o esecutori interessati l’ammontare del compenso loro spettante per l’utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o apparecchio a mezzo della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione o nelle pubbliche feste danzanti e nei pubblici esercizi.

75 MARASÀ, Natura e funzioni dell'IMAIE, cit., 17. 76 Art 5 c 1, 5 febbraio 1992, n.93.

77 Art 5 c 2, 3 e 4, l. 5 febbraio 1992, n.93. 78 Art 6, l. 5 febbraio 1992, n.93.

sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori79”. I fondi per queste funzioni erano individuati nelle somme percepite dall’IMAIE a titolo di compenso di cui agli artt. 5 e 6 della legge 93/92, i cui titolari fossero non individuabili o non avessero esercitato il diritto alla riscossione entro il termine previsto, nonché nelle somme versate all’IMAIE ai sensi dell’art. 3, comma 6, della medesima legge, ossia la frazione di pertinenza degli artisti interpreti o esecutori relativa ai compensi per i supporti di registrazione video80.

La natura dell'IMAIE rimaneva, dunque, in parte ambigua: ai caratteri tipici di una collecting society cui lo Stato aveva affidato la gestione esclusiva di alcuni diritti, si affiancavano caratteri tipici di un'associazione mutualistica. Si trovava così a gestire diritti ed interessi relativi ad un'intera categoria (quella degli artisti interpreti e degli esecutori) pur mantenendo la forma di associazione privata, per partecipare alla gestione della quale era necessario acquisire la qualità di socio81.

La legge 5 febbraio 1992 n. 93 non dettava alcuna norma circa l’esclusione dallo scopo della legge dei prodotti di registrazione venduti per scopo professionale, ma la questione fu risolta da accordi siglati tra la SIAE e le associazioni di categoria dei produttori e degli importatori82.

L’apparato normativo posto in campo dal legislatore italiano del 1992 si poneva sostanzialmente, dunque, nel solco già tracciato da altri stati europei83.

79 Art. 7, c 2, l. 5 febbraio 1992, n.93. 80 Art 7, l. 5 febbraio 1992, n.93.

81 MARASÀ, Natura e funzioni dell'IMAIE, cit., 20-24.

82 Il primo testo convenzionale in questione disponeva un elenco tassativo di prodotti non

assoggettati al compenso, oltre ad alcune precisazioni rese necessarie dalla stringatezza del testo normativo, quali l’esclusione dell’IVA dalla base di calcolo del compenso e alcuni criteri relativi al calcolo del compenso medesimo per gli apparecchi cosiddetti combinati, ossia integranti funzioni diverse oltre a quella di registrazione. Cfr COLLOVÀ, Prime note sull’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 93 in materia di diritti per le registrazioni senza scopo di lucro, cit., 488 e ss. .

83 Per un raffronto critico tra la legge 5 febbraio 1992 n. 93 e altre leggi sulla riproduzione

privata europee ed internazionali, vedi: C. VACCÀ, Riproduzione per uso personale di opere audio e video, Corriere giur, 1992, 102.