2. La struttura del sistema giurisdizionale dell’Unione europea
2.1 La Corte di Giustizia: composizione e funzionamento
Ai sensi dell’art. 19 par.2 TUE la Corte di Giustizia è composta da un giudice per ciascuno
Stato membro, per cui, alla luce delle ultime adesioni, risulta attualmente costituita da 27
giudici i quali sono assistiti nello svolgimento delle proprie funzioni da otto avvocati generali302. Sia i giudici che gli avvocati generali vengono nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri, previa consultazione di un comitato ad hoc composto di sette personalità scelte tra ex membri della Corte e fra giuristi di notoria competenza303, fra
personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza304 e che soddisfino le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali305
. Il loro
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299
L’art. 19 TUE enuncia le disposizioni sulla composizione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, ne indica la funzione generale e le principali competenze. La sezione 5, artt.251-281 TFUE, invece, riprendendo le disposizioni in precedenza dettate dal TCE, specifica le varie competenze dell’istituzione giudiziaria. Il TUE e il TFUE si limitano però ad attribuire determinate competenze alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea intesa nel suo complesso, lasciando che sia lo Statuto della Corte a provvedere alla ripartizione delle specifiche funzioni ai diversi organi che compongono l’istituzione.
300
Lo Statuto della Corte di Giustizia dell’Unione europea è contenuto nel Protocollo n. 3 allegato al TUE ed al TFUE e gode del loro stesso rango. Conformemente a quanto disposto dall’art.281TFUE, le modifiche dello Statuto, ad eccezione di alcune sue disposizioni, vengono apportate attraverso al procedura legislativa ordinaria, su richiesta della Corte di Giustizia previa consultazione della Commissione, oppure su proposta della Commissione previa consultazione della Corte di Giustizia, senza pertanto dover esperire il procedimento di revisione dei Trattati previsto dal TUE.
301
Ai sensi dell’art.253 TFUE, la Corte di Giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura, sottoposto all'approvazione del Consiglio a maggioranza qualificata. Lo stesso vale per il regolamento di procedura del Tribunale, e dei tribunali specializzati che vengono, fra l’altro, stabiliti di concerto con la Corte (art. 254 co.6 e art. 257 co.5 TFUE)
302
L’art. 252 TFUE prevede la possibilità di aumentare il numero degli avvocati generali in seguito a delibera unanime del Consiglio, su richiesta della Corte stessa. In particolare, la Dichiarazione n.38 allegata al TFUE e relativa a suddetto articolo precisa che il numero degli avvocati generali possa essere aumentato di tre (portandolo quindi ad 11). In tal caso verrebbe riconosciuta alla Polonia un posto permanente, oltre agli altri cinque già attribuiti, in virtù di accordi informali fra gli Stati membri, a Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. I restanti posti vengono invece comunemente assegnati secondo un meccanismo di rotazione.
303
Uno dei membri di tale comitato ad hoc viene scelto dal Parlamento europeo conformemente a quanto disposto dall’art.255 TFUE. Tale comitato ha il compito di rendere un parere sull’adeguatezza dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale. La designazione dei membri spetta al Consiglio, il quale non è formalmente vincolato al parere espresso dal comitato sull’attitudine e le competenze tecniche dei vari candidati.
304
L’indipendenza dei giudici e la continuità nell’esercizio delle proprie funzioni sono altresì assicurate da un’apposita disciplina contenuta nello Statuto (art.3 ss.) e nel regolamento di procedura (art.3 ss.).
305
96 mandato dura sei anni ed è rinnovabile306, anche se lo Statuto della Corte contempla le ipotesi, altre rispetto alla scadenza temporale ovvero alle cause naturali, in cui i giudici e/o gli avvocati generali possono cessare anticipatamente le proprie funzioni307. Fra i propri membri, inoltre, la Corte nomina il proprio Presidente che dura in carica tre anni e si occupa di dirigere le attività e gli uffici dell’istituzione, presiede le udienze e le deliberazioni in camera di consiglio e distribuisce le cause fra i giudici.
Per quanto concerne, invece, il ruolo dell’avvocato generale, esso assolve una funzione ausiliare, in quanto ha il compito di presentare pubblicamente, in completa indipendenza, conclusioni scritte e motivate in relazione alle controversie portate dinanzi alla Corte. Sostanzialmente, le conclusioni contengono il parere dell’avvocato generale su come la Corte di Giustizia, a suo giudizio, dovrebbe decidere la controversia sottoposta alla sua attenzione308. Esse, però, non sono vincolanti, pertanto alla Corte è riconosciuta la facoltà di pronunciare una sentenza difforme rispetto alle conclusioni dell’avvocato generale, senza peraltro essere tenuta a motivare la sua decisione. Inoltre, secondo quanto disposto dall’art.252 TFUE, le conclusioni dell’avvocato generale non devono essere presentate in tutte le cause, ma solo con riguardo a quelle che lo richiedono, conformemente allo Statuto della Corte309. Quest’ultimo precisa infatti che la Corte può decidere di pronunciare la sua sentenza senza le conclusioni dell’avvocato generale, qualora ritenga che la questione non presenti nuovi punti di diritto.
Per quanto riguarda l’organizzazione interna della Corte, conformemente all’art.251 TFUE e all’art.16 Statuto CGUE, la Corte si riunisce generalmente in sezioni composte di tre oppure di cinque giudici, ma può anche riunirsi in grande sezione (13 giudici) ogniqualvolta lo ritenga necessario in relazione all’importanza della causa ovvero su esplicita richiesta di uno Stato membro o di un’istituzione parte della controversia in esame. Inoltre, è previsto che la Corte si riunisca necessariamente in assemblea plenaria nelle ipotesi contemplate all’art.16
Statuto CGUE310, ovvero può essere la Corte stessa a decidere, anche sentito l’avvocato ÷
306
E’ previsto un rinnovo parziale dei membri dei giudici della Corte e degli avvocati generali, che avviene ogni tre anni e che riguarda la metà dei componenti.
307
In particolare, si parla delle ipotesi di dimissioni volontarie dell’interessato e delle dimissioni d’ufficio, decise della Corte all’unanimità dei suoi membri. Ovviamente, il successore viene nominato per il resto del mandato del membro cui subentra.
308
Sul ruolo e la funzione dell’Avvocato Generale, cfr. CONDINANZI e MASTROIANNI, op.cit., pp.33-38; IANNONE, L’avvocato generale della Corte di Giustizia delle Comunità europee, in Dir. Un. Eur., 2002, vol.7, n.1, p.123.
309
Il ruolo dell’avvocato generale non si esaurisce nella presentazione delle conclusioni motivate alla fine della fase orale del processo, in quanto questi assiste la Corte in quasi tutti i passaggi della procedura.
310
Si tratta delle cause promosse contro il Mediatore per mancanza delle condizioni necessarie o per colpa grave (art.228 par.2 TFUE), contro i membri della Commissione per violazione degli obblighi connessi all’esercizio
97 generale, di rinviare all’assemblea plenaria un giudizio pendente dinanzi ad una sezione, in ragione dell’importanza eccezionale delle questioni sollevate.
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, il procedimento davanti alla Corte di Giustizia si suddivide in due fasi311. In primo luogo, si ha una fase scritta che, iniziata a seguito di un ricorso presentato dall’attore presso la cancelleria della Corte entro i termini prefissati, consiste, a seconda del tipo di controversie, nello scambio o nel deposito di memorie scritte fra le parti312. La fase orale, che in taluni casi può essere esclusa, consiste invece in un’udienza con le parti e nella lettura o nel deposito delle conclusioni dell’avvocato generale313. Successivamente la Corte di Giustizia si riunisce in camera di consiglio per deliberare, in presenza dei soli giudici membri della formazione. E’ bene tener presente che la formazione può deliberare validamente solo in numero dispari, pertanto per le sezioni costituite da 3 e da 5 giudici occorre la presenza di almeno tre membri, mentre per la grande sezione e per l’assemblea plenaria si necessita la presenza rispettivamente di 9 e 15 giudici (art.17 Statuto CGUE). La sentenza della Corte viene letta in pubblica udienza ma, a differenza di quanto avviene per altre giurisdizionali nazionali o internazionali, non vengono rese note le opinioni dissidenti o individuali dei giudici.