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Nel sistema post 2014, il Collegio di garanzia viene chiaramente configurato come una corte endosportiva, deputata al controllo di legittimità dei provvedimenti emessi dai giudici federali: una sorta di “Corte di cassazione”, lontana dal sistema antece-dente, che si fondava sulla doppia via del Tnas, dedicato all’arbitrato su diritti dispo-nibili, e dell’Alta corte, dedicata alle dispute residue.13

Sedendo in seno al Coni, è naturale dedurre che la sua decisione abbia natura di atto amministrativo.14

La distanza dal Tnas è ancor più evidente, se si tiene conto che quest’ultimo non era una Corte precostituita, un giudice vero e proprio, ma più semplicemente un ente amministratore di arbitrati.15

Il sistema attuale presenta, però, una deviazione.

L’art. 54, comma 3°, del Codice della giustizia sportiva del Coni16 prevede la pos-sibilità che il Collegio di garanzia giudichi in unico grado, in alcuni specifici casi ed in particolare (ciò che qui maggiormente interessa), quando vi sia una espressa previ-sione in tal senso contenuta negli statuti o nei regolamenti delle federazioni sportive.

In questa ipotesi, il Collegio decide “sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d’intesa con il Coni”.

13 Il Collegio di garanzia per lo sport è infatti definito come “organo di ultimo grado della giustizia sportiva” (art. 3, del Codice di giustizia sportiva), “avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia”, “ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro” (art. 12-bis dello statuto Coni e art. 54 del Codice della giustizia sportiva). È, dunque, delineato come un giudice di mera legittimità, potendo valutare unicamente la violazione di norme di diritto, nonché l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti (in similitudine all’art. 360 c.p.c., versione previgente all’ultima novella).

14 M. Sanino, Giustizia sportiva, Padova, Cedam, 2016, p. 347.

15 Cfr. P. Sandulli, in L’arbitrato nelle controversie in materia sportiva, cit., p. 84 ss.

16 Nella versione più recente modificata con delibera del 9 novembre 2015: “Il Collegio di Garan-zia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di spe-ciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d’intesa con il Coni. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni nonché le controversie relative all’esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del Coni. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado. Si applica l’art. 33 del presente Codice in quanto compatibile”. Prima v. art. 62-bis poi abrogato.

Ebbene, l’attuale statuto della Figc contiene una sorta di disposizione di “chiu-sura” (art. 30, comma 3°), a termini della quale tutte le controversie “per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale” sono devolute “unica-mente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport”.

Ciò significa che lo statuto Figc attribuisce al Collegio di garanzia il ruolo di giu-dice unico per tutte le liti sportive, a prescindere dalla sua funzione di garante della legittimità delle decisioni endo-federali?

Se si opinasse in tal senso, si ripresenterebbe il più che legittimo dubbio sulla natura arbitrale del giudizio del Collegio nelle liti disponibili, così come è avvenuto per la Ccias, in origine, e per il Tnas successivamente.

La risposta del Collegio di garanzia è giunta con riguardo alle liti patrimoniali.

Alla richiesta se la scomparsa del Tnas comporti la devoluzione delle liti fra agenti (vincolati allo statuto Figc attraverso l’accettazione del regolamento) e calciatori al Col-legio di garanzia, i giudici rispondono:17 “[…] non è possibile devolvere la cognizione delle controversie patrimoniali al Collegio di Garanzia per lo Sport perché tale organo funge esclu-sivamente da giudice di legittimità, ossia da organo giudiziale avente funzione di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione ed applicazione dei regolamenti e degli statuti federali […] la funzione che prima era svolta dal Tnas non è svolta da nessun organo interno”.

Tuttavia, i giudici amministrativi la pensano diversamente.

Il recente caso risolto dal Tar del Lazio18 riguarda una controversia patrimoniale sulla legittimità di un prelievo di somme operato dalla lega nazionale B nei riguardi di una società sportiva. Non essendo previsti rimedi endofederali, l’attore si era ri-volto direttamente al Collegio di garanzia,19 ritenutosi competente, proprio ai sensi dell’art. 54 in una con l’art. 30 statuto Figc.20

I giudici amministrativi ritengo inammissibile l’impugnazione della decisione, perché quest’ultima va qualificata, a loro avviso, come lodo arbitrale, dunque sinda-cabile davanti al giudice ordinario.

Il Collegio di garanzia avrebbe infatti deciso “la controversia in unico grado di merito, esercitando funzioni di collegio arbitrale (ereditata dal preesistente Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport: cfr. la riforma della giustizia sportiva intervenuta nel 2014)”.21

La causa è arrivata davanti al Consiglio di Stato,22 che, nel confermare la sentenza dei giudici di primo grado, afferma che l’art. 30 dello statuto Figc prevede “una

com-17 Parere n. 3 del 23 febbraio 2015, relatore Bruno, in www.coni.it.

18 Tar Lazio, 15 giugno 2016, n. 6899, in Dejure.

19 Collegio di garanzia, 16 dicembre 2015, n. 71, in www.coni.it.

20 La pronuncia del Collegio è analizzata nel prossimo paragrafo.

21 Prosegue il giudice: “Poiché a partire dalla riforma del 2014, le funzioni esercitate dal Tnas e dall’aCgs sono state devolute al Collegio di Garanzia, deve ritenersi che nell’ambito delle materie in prece-denza di competenza del Tnas, il procedimento avanti al Collegio di Garanzia continua ad avere natura arbitrale, con specifico riferimento alle controversie relative a diritti soggettivi a contenuto patrimoniale tra membri della FigC o tra soggetti da questa regolati, in virtù della clausola compromissoria di cui al richia-mato articolo 30 dello Statuto FigC”.

22 Cons. Stato, 23 novembre 2016, n. 4910, in Dejure.

petenza di natura arbitrale di quest’ultimo per le controversie tra associazioni che svolgono attività rilevanti per l’ordinamento federale (di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale) e le società ad esse affiliate, per le quali non siano previsti organi di giustizia federale. L’ipotesi ora richiamata è appunto quella verificatasi nel caso di specie”.

Insomma, la questione è ben lungi dall’essere sopita.

A me sembra che l’esclusione, in capo al Collegio di garanzia, di poteri arbitrali, vada riaffermata.

È vero che l’art. 54 del Codice fa riferimento all’arbitrato, ma, tenendo presente che il Collegio viene istituito principalmente per rispondere all’esigenza di controllo dell’operato dei giudici endo-federali, mi pare che il sistema vada ricostruito in ter-mini di regola-eccezione.

Pertanto, la funzione di corte di unico grado va riservata a casi tassativi, in cui vi sono peculiarità tali da richiedere questo tipo di soluzione: lo stesso art. 54 fa rife-rimento, ad esempio, al caso in cui occorre sindacare atti emessi dallo stesso Coni.

Ricostruendo la norma citata in chiave storica, questa esegesi viene a mio avviso confermata: come giustamente osservato,23 infatti, la predetta disposizione raccoglie l’eredità del previgente art. 21 del codice dell’Alta corte di giustizia sportiva,24 nel quale si prevedeva la competenza speciale di quest’organo per le controversie in ma-teria di licenza Uefa, nonché sull’iscrizione ai campionati di calcio professionistico e ai campionati di pallacanestro.

Si era ritenuto opportuno riservare queste materie alla Corte, in ragione della loro particolare delicatezza.

Nel mutato sistema, è stato dunque naturale affidare le materie al Collegio di ga-ranzia, che garantisce l’indispensabile celerità attraverso un giudizio unico di merito.

Insomma, l’art. 54, comma 3°, va riservato alle liti sopraddette, per la “loro note-vole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale” e non può certo fungere a trasfor-mare il Collegio di garanzia in giudice sportivo residuale di merito.

Si spiega poi il riferimento a norme procedurali ad hoc: è chiaro infatti che, a que-ste controversie, non sono in alcun modo adattabili le regole dettate per la funzione impugnatoria del Collegio, contrariamente a quanto affermato dal Consiglio di Stato sopra citato.25

23 M. Sanino, Giustizia sportiva, cit., p. 318.

24 Art. 21: “Ai sensi dell’articolo 12 bis, commi 1 e 2, dello Statuto del Coni, in ragione della natura delle situazioni soggettive in esse coinvolte e della loro notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, sono devolute alla competenza dell’Alta Corte le controversie in precedenza previste dal: a) Regolamento per la risolu-zione delle controversie relative all’applicarisolu-zione del manuale per l’ottenimento della Licenza UeFa da parte dei club – versione italiana, approvato dal Consiglio Nazionale del Coni in data 20 aprile 2006 con deliberazione n. 1328; b) Regolamento per la risoluzione delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico approvato dalla Giunta Nazionale del Coni in data 16 maggio 2006 con deliberazione n. 223 e ratificato dal Consiglio Nazionale del Coni in data 12 luglio 2006 con deliberazione n. 1336; c) Re-golamento per la risoluzione delle controversie relative all’iscrizione delle società professionistiche ai campionati nazionali di pallacanestro approvato dalla Giunta Nazionale del Coni in data 16 maggio 2006 con delibera-zione n. 224 e ratificato dal Consiglio Nazionale del Coni in data 12 luglio 2006 con deliberazione n. 1337”.

25 A termini del quale l’art. 58 disciplinerebbe “un procedimento uniforme per i giudizi davanti

L’art. 30 dello statuto Figc lo ribadisce, nel far propria la necessità di “speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d’intesa con il Coni”.26

L’assunto è puntualmente confermato dalla delibera Coni n. 1550 del 4 maggio 2016, contenente gli speciali regolamenti di procedura per le controversie in materia di iscrizione ai campionati professionistici di calcio e di pallacanestro, nonché per le contro-versie in materia di licenza Uefa: entrambi sono stati puntualmente recepiti dalla Figc.27 Al di fuori di questi casi, non ritengo vi sia spazio per un ruolo arbitrale generalizzato.

Piuttosto, ci si deve chiedere quale natura abbia la decisione del Collegio sulle due tipologie di liti espressamente regolate.

Per quanto riguarda l’iscrizione ai campionati, mi pare da escludere che il pro-cedimento, previsto all’esito di eventuali rimedi endo-federali,28 possa rientrare nel modello arbitrale, sia perché (almeno secondo la tesi preponderante in giurispru-denza) si tratta di interessi legittimi29 devoluti alla giurisdizione amministrativa e ritenuti come tali non arbitrabili;30 sia perché il procedimento è ben lungi dall’essere configurato secondo lo schema arbitrale, dato che a giudicare è lo stesso Collegio di garanzia, in funzione di corte precostituita.

Per quanto riguarda le licenze Uefa, si parla invece espressamente di “Organo Ar-bitrale”, a cui “sono devolute le controversie tra la FigC e una società cui sia stata negata o revocata la Licenza UeFa a seguito della pronuncia della Commissione di secondo grado delle Licenze UeFa istituita presso la FigC”.31

Il modello procedimentale è senz’altro più vicino allo schema arbitrale, rispetto all’altra ipotesi: le parti possono scegliere i loro giudici, benché essi vadano indivi-duati all’interno dei membri del Collegio di garanzia.32

all’organo supremo di giustizia sportiva”; peraltro, è evidente che esso è dettato per il processo “ordinario”

cioè cassatorio.

26 Del resto, come si legge nei Principi fondamentali degli statuti delle federazioni (Delibere Coni n. 1510 e 1511), queste ultime “debbono adeguare gli statuti e regolamenti ai principi di giustizia emanati dal Coni”, sicché una lettura diversa sarebbe contrario allo spirito del sistema sportivo.

27 Comunicati n. 384 A e 385 A.

28 Art. 1 regolamento delibera Coni n. 1550 cit. nel testo.

29 Cons. Stato, 9 luglio 2004, n. 5025 e 9 febbraio 2006, n. 527 (caso Cosenza), in Dejure; Tar Lazio, 5 marzo 2013, ivi, nel caso Messina.

30 Vale la pena precisare che quanto si sta dicendo circa la configurabilità della decisione del Collegio di garanzia come lodo arbitrale va ristretta al campo dei diritti soggettivi, mentre quello degli interessi legittimi può essere preso in considerazione solo se si sia disposti ad ammetterne, in tutto o in parte, l’arbi-trabilità: tesi combattuta specialmente dalla giurisprudenza, in ambito sportivo e non, anche se, poi, non sempre le soluzioni dei casi concreti sono in linea con il precetto (v. ad es. Cons. Stato, 8 febbraio 2011, n.

831, in Dejure, ha ritenuto che la disputa sulla legittimità della penalizzazione di classifica sia arbitrabile, e, poiché essa porta, come giustamente notato, a conseguenze analoghe alla mancata ammissione al campio-nato, si è giustamente evidenziata l’apertura dell’arbitrato sugli interessi: F. Goisis, Verso l’arbitrabilità delle controversie pubblicistiche-sportive?, in Dir. proc. amm., 2010, p. 1417): cfr. amplius e ulteriori citazioni in E. Zucconi Galli Fonseca, Quel che resta dell’arbitrato sportivo, in Riv. dir. sport., 2015, p. 51 ss.

31 L’art. 1 della delibera n. 1550 citata prosegue stabilendo che “condizione di procedibilità della domanda è il previo esperimento dei rimedi interni resi disponibili dalla FigC”.

32 Sicché potrebbe porsi questione della loro equidistanza che qui non può essere approfondita.

Si tratta allora di capire se la decisione dell’organo sia qualificabile come lodo arbitrale.

Il Consiglio di Stato,33 nel caso Parma, aveva ritenuto che la lite fosse disponibile, data la natura privata della Uefa e la conseguente assenza di potestà amministrative italiane,34 ed aveva conseguentemente affermato la competenza arbitrale del Tas di Losanna, all’e-sito dei rimedi interni ed in particolare della pronuncia dell’allora vigente Alta Corte;

mentre al giudice amministrativo sarebbe unicamente spettata la richiesta risarcitoria.

Tuttavia, il Tas di Losanna, successivamente adito, si riteneva incompetente, per difetto di una valida clausola compromissoria fra la società e la federazione nazionale di appartenenza.35

Volendo trasporre l’aporia nel sistema attuale, delle due l’una: o l’Organo arbi-trale Uefa pone in essere un vero e proprio lodo su diritti (o interessi?) disponibili, impugnabile davanti al giudice ordinario; oppure, a dispetto del suo nome, esso va inquadrato nell’ambito della pregiudiziale sportiva e si ammette, di conseguenza, il ricorso alla giurisdizione esclusiva del Tar, ai sensi della l. n. 280 del 2003.