Scopo di queste brevi note è offrire qualche spunto utile ad inquadrare il nuovo siste-ma di giustizia sportiva, con il focus sull’organo di ultisiste-ma istanza, cioè il Collegio di garanzia, nella dicotomia mai sopita fra arbitrato e pregiudiziale sportiva.
Ho già avuto modo di osservare1 che i due istituti si muovono su piani diversi, seppur, talvolta, intersecabili.2
L’intersezione non è possibile nelle materie c.d. irrilevanti per l’ordinamento giu-ridico, cioè, secondo la l. n. 280 del 2003, “l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive”, nonché,
“i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.3
* Il lavoro consiste in un approfondimento, corredato di note essenziali, della relazione svolta a Bologna, il 25 novembre 2016 su “L’arbitrato sportivo”.
1 Cfr. si vis, il mio Arbitrato dello sport: una better alternative, in Riv. dir. sport., 2016, p. 281 ss. e ivi citazioni.
2 F. Zerboni, in L’arbitrato nelle controversie in materia sportiva, Atti del convegno Issa, 5 maggio 2010, in Quaderni dell’arbitrato, Roma 2011, p. 143.
3 Non mi sembra inutile riportare integralmente le norme qui considerate. All’art. 2 si legge: “In ap-plicazione dei principi di cui all’articolo 1, è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (1); b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari
di Elena Zucconi Galli Fonseca
Professore di Diritto processuale civile nell’Università di Bologna
Il settore delle sanzioni disciplinari è per la verità da tempo sotto i riflettori. Già nel 2011, la Corte costituzionale4 aveva riservato al giudice amministrativo il risarci-mento del danno da sanzione disciplinare illegittima; oggi, mentre si scrive, si atten-de una ulteriore pronuncia atten-della Corte costituzionale, che, in caso di accoglimento della questione di costituzionalità deferitale dal Tar del Lazio,5 aprirebbe una breccia non indifferente nell’autonomia dell’ordinamento sportivo, accordando il rimedio in forma specifica davanti al giudice amministrativo.
Ad ogni modo, nelle materie c.d. irrilevanti, la giustizia sportiva è l’unica via di tu-tela: non è “pregiudiziale”, ma “finale” sportiva. Né è possibile fare ricorso all’arbitrato,6 che opera solo quando sono in gioco diritti soggettivi o interessi legittimi.
L’arbitrato entra in campo nelle materie c.d. rilevanti: a) liti patrimoniali altri-menti devolute all’autorità giurisdizionale ordinaria; b) liti aventi ad oggetto atti del Coni (a struttura pubblica) o delle federazioni (a struttura privata ex l. n. 242 del 1999), lesivi di diritti soggettivi o interessi legittimi.
In questi casi, l’arbitrato e la giustizia sportiva possono atteggiarsi in diverse fog-ge; ed a complicare ulteriormente entra in questione anche la tutela giurisdizionale statuale. Vediamo le diverse possibilità.
a) Le due vie possono cumularsi, nel senso che prima si esperiscono i gradi della giustizia sportiva, vera e propria pregiudiziale, e poi si passa all’arbitrato; il giudice statuale sarà investito unicamente dell’impugnazione del lodo.
b) Può essere, al contrario, esperito direttamente il rimedio arbitrale, senza alcu-na pregiudiziale, ed ancora ualcu-na volta il ruolo del giudice sarà confialcu-nato alla valutazione del lodo.
c) Si può optare per la sola via della pregiudiziale sportiva, lasciando così diret-tamente al giudice ordinario o amministrativo, a seconda dei casi, pronun-ciarsi sulla controversia una volta esperiti i rimedi endo ed eso-federali.
sportive”; mentre all’art. 3 si prevede che “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad og-getto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all’articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.
4 Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49, in Giust. civ. 2012, p. 2519; in Giur. cost., 2011, p. 664, con nota di G. Manfredi e Di Todaro; in Resp. civ. e prev., 2011, p. 1997, con nota di F. Pavoni;
in Foro amm. CDS, 2011, p. 3047; in Foro it., 2011, I, p. 2602, con nota di A. Palmieri. Sul punto, diffusamente, P. Sandulli, M. Sferrazza, Il giusto processo sportivo, Milano, Giuffrè, 2015, p. 33 ss.
5 Tar Lazio, sez. I ter, ord., 11 ottobre 2017, n. 10171, che ha rimesso in via pregiudiziale alla Corte cost., per verificare se vi sia spazio per un risarcimento in forma diretta, davanti allo stesso Tar, per lesione di interesse legittimo. Per un commento alla sentenza, P. Sandulli, Ancora qualche riflessione sull’autonomia della giustizia sportiva e sul vincolo di giustizia, in www.coni.it.
6 Diff. Cons. Stato 28 luglio 2014, n. 3983, in Dejure, ritiene arbitrabili le liti in materia di san-zioni disciplinari, dando la qualifica di lodo alla pronuncia del Tnas previgente, ma delle due l’una: o è materia irrilevante, ed allora non si può discorrere di arbitrato; o si tratta di materia devoluta al giudice amministrativo, ponendo così in gioco interessi legittimi o diritti soggettivi.
d) Si potrebbe finanche giungere ad escludere sia la pregiudiziale sportiva, sia l’arbitrato, optando per una tutela immediata davanti al giudice, come è stato ad esempio ritenuto per le controversie patrimoniali con gli agenti.7
Se quanto detto è corretto, a me sembra che l’accezione “vincolo sportivo” – inteso come clausola che obbliga gli aderenti al sistema a non adire il giudice ed a rispettare le decisioni della giustizia sportiva – venga interamente assorbita dalla dicotomia sopra menzionata.8
Ove la materia sia irrilevante, per vincolo sportivo deve intendersi più semplicemente lo spontaneo assoggettamento agli organi di giustizia sportiva, mentre a nulla vale il di-vieto di rivolgersi ai giudici, che non potrebbero in ogni caso occuparsi della questione.
Ove la materia sia rilevante, il divieto di rivolgersi al giudice può operare solo in presenza di una convenzione arbitrale validamente stipulata, altrimenti si risolve nell’affermazione della pregiudiziale sportiva.
Come ho già avuto occasione di affermare9 il sistema di diritto sportivo, emergente dal-la riforma del 2014, sembra aver sposato due diverse linee di tendenza: per quanto attiene alle controversie patrimoniali,10 è favorito l’accesso diretto all’arbitrato;11 con riguardo alle altre liti su diritti ed interessi,12 è preferita la via della pregiudiziale sportiva con successivo ricorso al giudice amministrativo, la cui giurisdizione è affermata dalla l. 280 del 2003.
Sembrerebbe tutto risolto, se non fosse che il tenore non sempre chiaro delle regole endo ed eso-federali, in combinazione con la l. n. 280 del 2003, fa sorgere nuovi interrogativi: quale sorte hanno le liti patrimoniali, quando non sia previsto il ricorso diretto agli arbitri? Nelle altre liti, vi è ancora spazio per un ruolo arbitrale degli organi di giustizia sportiva?
Per rispondere a questi interrogativi ritengo utile focalizzarmi sul Collegio di ga-ranzia, perché, trattandosi dell’ultimo gradino della giustizia sportiva, tutte le que-stioni sopra poste finiscono inevitabilmente per confluirvi.
Da un lato, occorre verificare quale sia la natura della decisione del Collegio di ga-ranzia ed in particolare se essa possa assumere la natura di lodo arbitrale, similmente
7 V. infra.
8 L. Colantuoni, in G. Alpa, V. Vigoriti (a cura di), Arbitrati, Torino, UTET, 2012, p. 1414 è sostanzialmente in tal senso.
9 Cfr. supra, nota 2.
10 Devolute, altrimenti, al giudice ordinario: ad esempio, lavoro professionistico, lavoro dilettan-tistico, risarcimento danni, rapporti di credito-debito fra appartenenti al mondo sportivo ecc. L’art. 48 del Codice della giustizia sportiva Figc prevede espressamente che debbano essere devolute ad arbitri
“le controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di appar-tenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare”.
11 Cfr. art. 4 del Codice della giustizia sportiva Coni
12 Lesioni emergenti da atti della federazione e del Coni su interessi legittimi e diritti soggettivi:
ad esempio ammissione al campionato, tesseramento e affiliazione ecc.; risarcimento del danno da sanzione disciplinare (che pure ha natura patrimoniale, ma viene devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo – cfr. Corte cost. di cui alla nota 4), escluso, come si è detto, il sindacato sul provvedi-mento disciplinare, almeno ad oggi.
a quanto accadeva alle decisioni emesse sotto l’egida del Tnas; d’altro lato, ci si deve chiedere se il Collegio, oltre a fungere da Corte cassatoria di pronunce endo-federali, rappresenti sempre e comunque un accesso obbligato, anche in unico grado, prima dell’avvio del processo giudiziale.
La questione sarà affrontata senza distinguere, in prima battuta, fra liti patrimo-niali e non, salvo poi precisare le diverse soluzioni nelle conclusioni.