• Non ci sono risultati.

La posizione sistematica da parte della recente giurisprudenza italiana Dopo la riflessione, di cui sopra, che ha messo in luce la importanza in altri Paesi

della tipizzazione di un principio generale in materia di stabilità delle competizioni sportive, occorre, tuttavia, osservare che, di recente, statuizioni innovative sono, a dire il vero, intervenute da una parte della giurisprudenza italiana, la quale, pur non trattando espressamente di tale principio, ha fatto intravedere, indirettamente ed incidentalmente, la necessità di messa in conto dello stesso. In particolare, una recente decisione della Corte Federale d’Appello (Sezioni Unite)34, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 024/Cfa (testo della decisione relativa al Com. Uff. n. 015/

Cfa – riunione del 27 agosto 2015), ha stabilito che:

Fermo quanto sopra, questa Corte, però, ritiene che, ai fini della valutazione dell’entità della sanzione da irrogare alla Società (omissis), si debba non solo tener conto della gravità dei fatti contestati, cosi come sopra evidenziato, ma anche del comportamento di collaborazione fattiva tenuto dal Sig. (omissis) nell’ambito del-le indagini svolte dalla Procura Federadel-le. Collaborando, infatti, con la Procura Fe-derale, e ammettendo, quindi, i fatti e gli illeciti dallo stesso commessi, così come le proprie responsabilità, il Sig. (omissis) ha indubbiamente agevolato, in maniera decisiva, la Procura Federale nell’individuare correttamente i responsabili e gli illeciti da quest’ultimi posti in essere, fornendo alla Procura stessa un valido aiuto nello svolgimento del proprio incarico, con sviluppi ancora in corso. La condotta del deferito in questione – peraltro molto rara nel drammatico contesto di frodi in corso di emersione – deve necessariamente essere apprezzata e tale valutazione può tradursi in un lieve adeguamento della pena inflitta alla società, alla quale, come è noto, possono estendersi i benefici riduttivi di cui all’art. 24 Cgs, in base al secondo comma della medesima disposizione. In virtù di quanto sopra, questa Corte ritiene, pertanto, che sia più congruo, in ragione di una più corretta appli-cazione della predetta norma, ridurre la sanzione inflitta alla società deferita a 9 punti di penalizzazione, mantenendo inalterata la misura dell’ammenda.

La Corte ha fatto, cioè, applicazione della norma di cui all’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Gioco Calcio (Figc) (Cgs Figc - decreto del Commissario ad acta del 30 luglio 2014, approvato con deliberazione del Presidente del Coni n. 112/52 del 31.07.2014) (“Collaborazione degli incolpati”), e per la quale:

examples of systems which have moved away from their Roman and – later – French origins, and have either turned towards Germanic notions or created their own (mixed) systems, impregnated by Germanic concepts and the ideas found in German literature”, in Sir B. Markesinis, J. Fedtke, Engaging with Foreign Law, Oxford and Portland, Oregon, 2009, Hart Publishing, pp. 4-5.

34 In merito al ricorso del Calcio Catania avverso la sanzione della retrocessione all’ultimo posto del campionato di calcio serie B S.S. 2014/2015 e penalizzazione di 12 punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2015/2016 e ammenda di Euro 150.000,00 (avverso la Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20/08/2015).

1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. 2. In tal caso, la ridu-zione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.35

Orbene, nonostante la portata propriamente processuale di tale norma – dalla quale si evince che i presupposti per la attivazione del meccanismo premiale, in vista di una riduzione della sanzione, siano due ovvero la “ammissione di responsabilità”

e la “collaborazione fattiva” del soggetto deferito – si osserva come la Corte abbia fatto riferimento ad un fattore, per così dire, “sociale”, esterno alla disposizione in questione, onde ricavare un giudizio complessivo rispetto all’esame della fattispe-cie alla stessa sottoposta. L’avere sottolineato, come sopra visto, che la condotta del deferito in questione sarebbe “peraltro molto rara nel drammatico contesto di frodi in corso di emersione” trasmette una esigenza di valorizzazione del comportamento di chi si distingua rispetto a quanto accade nella prassi, evidentemente risultando tale comportamento collaborativo importante in funzione di un celere accertamento dei fatti e della stabilità della competizione sportiva.

4. Conclusioni

Il principio di continuità e di stabilità delle competizioni sportive afferma una rinno-vata esigenza di autonomia del Diritto Sportivo rispetto alle altre branche dell’ordi-namento: lo sport non può prescindere dalle proprie regole organizzative e dalle pro-prie istanze, vertendosi in un ambito che coinvolge, tra l’altro, la formulazione dei calendari dei campionati, la situazione finanziaria delle squadre ovvero dei soggetti che partecipano alla competizione, nonché il fenomeno sociale dei tifosi ovvero dei supporters. Si auspica, pertanto, che anche in Italia si pervenga ad una tipizzazione espressa di tale principio generale, in funzione di tutela dello sport.

35 Sull’articolo 24 citato si rinvia a E. Revello, Il regime della formazione della prova nel proce-dimento disciplinare sportivo, 8 agosto 2012 (http://sportelegge.gazzetta.it/2012/08/08/il-regime-della-formazione-della-prova-nel-procedimento-disciplinare-sportivo/?refresh_ce-cp) il quale mette in rilievo come, in ogni caso, le dichiarazioni di chi, incolpato, abbia fattivamente collaborato non possono, in sé e per sé ed in quanto tali, portare automaticamente ad un accertamento di responsabilità dei soggetti individuati dal deferito, stante la necessità della formazione e del raggiungimento della prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” (l’Autore cita, in proposito, la decisione n. 1/2010 della Commissione Disciplinare della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (Ficsf). Lo stesso Autore mette in rilievo come l’esigenza di celerità del procedimento, imprescindibile al fine di garantire la continuità delle competizioni sportive, non debba però fare rima con “sommarietà”, in conformità con i principi di Giustizia Sportiva del Coni.