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La direttiva 2014/59/UE, c.d BRRD (Banking Recovery and

3.2 piani di risanamento

3.3 Piani di risoluzione

3.4 Gli strumenti della risoluzione

3.4.1 La vendita

3.4.2 L’ente ponte

3.4.3.1 La separazione di attività

3.4.3.2 La separazione di attività in Italia

3.4.4 Il bail-in

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Introduzione

La disciplina in esame è una vera e propria novità per il diritto italiano ed europeo introdotta dalla DIRETTIVA BRRD (BANK RECOVERY AND RESOLUTION DIRECTIVE) del 2014, in vigore nel nostro Paese dal 1 Gennaio del 2016. La direttiva ha ridisegnato la gestione della crisi delle banche e delle imprese di investimento e non solo. Con la direttiva in questione sono stati introdotti meccanismi nuovi di regolamentazione e di controllo dell’esercizio dell’attività bancaria finalizzati ad impedire il più possibile che si verifichino crisi bancarie.

Le ragioni che hanno condotto alla introduzione della BRRD del 2014 e i successivi decreti n. 180 e 181 del 2015, risiedono nella generale e consolidata esperienza comune a tutti i paesi dell’Unione europea per la quale quando la crisi della banca volge al dissesto o al rischio di dissesto, in mancanza di una soluzione di mercato, quale l’acqui sto o la fusione con altri soggetti bancari disponibili alla aggregazione, l’unica alternativa alla liquidazione consiste nella erogazione in varie forme di aiuti pubblici.

Tale soluzione è ormai impraticabile per diversi concorrenti motivi.

Si ritiene non più sostenibile e fonte di dannose distorsioni, far cadere l’onere dei salvataggi bancari sui contribuenti attraverso l’utilizzazione delle risorse pubbliche. Gli elevati oneri assunti dagli Stati ricadono

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infatti non solo sui contribuenti ma compromett ono l’equilibrio dei bilanci pubblici.

3.1 La direttiva 2014/59/UE, c.d. BRRD (Banking

Recovery and Resolution Directive)

La quotidiana in cui tutti siamo calati, ha fatto venire a galla profili di fragilità del mondo finanziario, che ha portato allo sviluppo da parte delle Istituzioni di controllo e vigilanza centrali l’implementazione, in primo luogo europeo, di previsioni armonizzate che dettino le linee guida e concetti quadro entro i quali agire per la prevenzione e gestione delle crisi bancarie , al fine di assottigliare gli urti sull’economia e sul resto del sistema finanziario.

La direttiva 2014/59/UE Bank Recovery and Resolution Directive detta BRRD introduce, in tutti i paesi europei , quella geometria di regole che si descrive sopra, ossia statuizioni per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento.

Si basa su tre punti chiave :

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 Interventi tempestivi, prima della completa manifestazione della crisi

 Efficace risoluzione

L’armonizzazione va a braccetto con una più stretta collaborazione tra le Autorità nazionali e continentali . E’ la Direttiva europea che attribuisce alle Autorità di risoluzione (per l’Italia, la Banca d’Italia) una vasta gamma di strumenti e poteri al fine di prevenire ed eventualmente gestire gli stati di dissesto delle banche. Per il finanziamento delle misure di risoluzione è prevista la creazione di fondi alimentati da contributi versati dagli intermediari.

Già durante la fase di normale operativit à della banca, le Autorità di risoluzione dovranno preparare piani di risoluzione che individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi , o del profilarsi di questa all’orizzonte, con più che una semplice probabilità ; potranno intervenire, con poteri assai estesi, già in questa fase, per creare le condizio ni che facilitino la messa in opera degli strumenti di risoluzione, cioè migliorare la resolvability delle singole banche.

Sarà compito delle Autorità di supervisione approvare piani di risanamento predisposti dagli intermediari, dove vengono indicate le misure da attuare ai primi segni di deterioramento delle condizi oni della banca. La BRRD, inoltre, mette a disposizione delle Autorità di supervisione strumenti atti a azioni tempestive (early

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intervention) che integrano le tradizi onali misure prudenziali, coadiuvate dalla graduazione della profondità di intervento, in funzione della problematicità dell’intermediario: nei casi più gravi, si potrà disporre la rimozione dell’intero organo d i amministrazione e dell’alta dirigenza e, se ciò non basta sse, è prevista la facoltà di nominare uno o più amministratori temporanei. È ragionevole presupporre che tale norma nasca dal desiderio di introdurre ulteriori misure volte ad evitare effetti di “ contagio” e dunque a preferire meccanismi di “Bail-in” cioè di salvataggio interno rispetto a quelli di “Bail-out” che di converso prevedono l’intervento di capitali di terze parti es terne, principalmente i governi91. Le nuove disposizioni normative consentiranno di gestire le crisi in modo ordinato attraverso str umenti più efficaci per l’allocazione di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul tessuto economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti.

La crisi che ha dato spunto per questa nuova disciplina economico-finanziaria ha dimostrato che in molti paesi dell’Unione gli strumenti di gestione delle crisi bancarie non erano adeguati, soprattutto di fronte alle difficoltà connesse alle situazioni di intermediari con strutture organizzative complesse e con una fitta rete di relazioni con altri operatori finanziari. Per evitare che la crisi di

91PUGINI MAGGI VAGLIVIELLO, Dallo Yield al Bail-in: come cambia la gestione della liquidità in azienda in "Amministrazione e Finanza" n. 6 del 2016

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una singola banca si propagasse in modo incontrollato , sono stati necessari ingenti interventi pubblici che, se da un lato hanno permesso di evitare danni al sistema finanziario e all’economia reale, hanno però comportato elevati oneri per i contribuenti e in alcuni casi compromesso l’equilibrio del bilancio pubblico92. È stato inoltre molto difficile coordinare gli interventi delle singole Autorità nazionali per gestire le difficoltà di intermediari che operavano in più paesi.

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