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Ordine di svalutazione o conversione

4.5 Sistemi di garanzia dei depositi

5.2.1 Ordine di svalutazione o conversione

5.2.3 Rischi per gli obbligazionisti

5.3.1 Effetti del bail in

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5.1 Principio no creditors worse off

La facoltà di convertire o svalutare gli strumenti di capitale può essere attivata anche disgiuntamente dall’utilizzo di tecniche risolutive220, qualora il non espletamento di detti strumenti comporterebbe un grave passivo per l’ente221.

L’ABE ha rilasciato degli schemi base secondo i quali è possibile intervenire sui titoli, i quali possono essere eliminati, con conseguente perdita dei diritti per i titolari, trasferiti ad altri creditori, per cui vi sarà anche un trasferimento dei diritti dal soggetto originario al soggetto ricevente, stornati o diluiti222.

Strumenti come l’annullamento o il trasferimento di azioni possono essere intrapresi dalle Autorità di risoluzione solo nel caso in cui il patrimonio netto dell’istituto di credito è inferiori o pari a zero, dato che se fosse positivo le Autorità devono dare la possib ilità agli

220 Articolo 59, comma 1, direttiva 2014/59/UE

221 Articolo 59, comma 3, direttiva 2014/59/UE

222 EBA, Draft Guidelines On the treatment of shareholders in bail-in or the write-

down and conversion of capital instruments, in

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/890569/EBA-CP-2014- 40+CP+on+GL+on+shareholders+treatment+in+bail-in.pdf, novembre 2014

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azionisti di mantenere e preservare il valore del patrimonio come emerge dalla valutazione del perito in base all’articolo 36223.

Per facilitare la conversione può essere ordinato dalle Autorità agli istituti di rilasciare strumenti di capitale di classe 1 destinati ai possessori di mezzi di capitale particolari: ai fini della svalutazione gli strumenti devono possedere qualità tali da rispettare le condizioni predisposte dal paragrafo 3 dell’articolo 60.

Il bail in è una tecnica molto invasiva sia per gli interessi dei creditori che per l’ente. Per far fronte a tale pervasività sono state poste delle valvole di elasticità nel sistema: la più rilevante tra di esse è la regola denominata “no creditors worse off ”224 il quale prevede che nessun creditore riceva un trattamento peggiore di quello che avrebbe subito nel caso in cui fosse stata attivata una normale procedura di insolvenza.

Un perito indipendente, dopo la messa in atto del bail in, dovrà svolgere una analisi che verifichi che trattamento hanno subito i creditori a seguito del bail in e quale

223 L’EBA a pag 11 dell’op. cit. predispone una tabella con le azioni che vanno seguite in relazione agli svariati casi prospettati.

224 EUROPEAN BANKING FEDERATION, EBF Response to EBA Consultation on draft RTS on valuation under Directive 2014/59/EU (EBA/CP/2014/38), in http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/uploads/2015/02/EBF_013184-EBFresponse-to- EBA-CP-2014-38-on-valuation-v4-clean.pdf, febbraio 2015

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trattamento invece avrebbero sofferto in una normale procedura225.

Nell’ipotesi in cui emerga dalla perizia che i sistemi di garanzia dei depositi o i creditori abbiano ricevuto un trattamento svantaggioso , ossia perdite superiori tramite applicazione del bail in piuttosto che una procedura ordinaria, potranno fare domanda per avere il risarcimento della differenza che non avrebbero sofferto226.

5.2.1 Ordine di svalutazione o conversione

La direttiva BRRD detta il criterio di priorità con cui andare a formare lo schema da seguire per iniziare la svalutazione o conversione: al primo posto vi sono gli azionisti e successivamente al capitale posseduto da essi troviamo le risorse che fanno capo a II ) i detentori di altri titoli di capitale, III ) gli altri creditori subordinati; IV) i creditori chirografari; V ) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l’importo eccedente

225Si veda articolo 74, direttiva 2014/59/UE

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i 100.000 euro; vi) il Fondo di garanzia dei dep ositi, che contribuisce al bail in al posto dei depositanti protetti227. Il capitale primario è convertito o svalutato in misura proporzionale alla propria capacita e alle perdite subite dall’ente e, solo nel caso in cui la perizia fatta sul capitale primario è più bassa del totale delle passività da sottoporre a bail in, si andrà a intaccare con svalutazione o conversione la categoria successiva indicata dallo schema.

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanzi ari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei “proprietari” della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite.

Ad esempio, in caso di bail -in, chi possiede un’obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tu tto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno

227Si veda https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2015/gestione-crisi- bancarie/index.html

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titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l’ Autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria. Il legislatore europeo ha adottato il cosiddetto “approccio legale” al bail-in, per cui queste misure devono potersi applicare anche agli strumenti già emessi e già oggi in possesso degli investitori.

È, dunque, necessario che gli investitori facciano estrema attenzione ai rischi di alcune tipologie di investimento, in particolare al momento della sottoscrizione. Alla cliente la al dettaglio che intende sottoscrivere titoli della banca dovrebbero essere offerti innanzitutto certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia in luogo delle obbligazioni, soggette a bail -in. Allo stesso tempo, le banche dovranno riservare gli s trumenti di debito diversi dai depositi agli investitori più esperti, soprattutto quando si tratta di strumenti subordinati, ossia quelli che sopportano le perdite subito dopo gli azionisti. Di tutto questo le banche dovranno dare comunicazione tempestiva alla loro clientela; l’informazione andrà fornita, con estremo dettaglio, al momento del collocamento di titoli di nuova emissione.

L’EBA, a sua volta, formula due regole per le conversioni o svalutazioni in analisi: la prima comporta che le Autorità hanno il dovere di computare allo stesso modo le passività che hanno lo stesso ordine, con l’unica esclusione dettata dall’articolo 43. La seconda regola fa sì

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che le Autorità hanno il dovere di espletare lo stesso trattamento nei confronti di passività esigibi li secondo il Regolamento 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE228.

Analizziamo ora la problematica inerente l’ordine del tasso di conversione.

Onde fugare ogni dubbio diciamo subito per tasso di conversione si intende il criterio matematico con cui trasformare il debito in capitale.

Il testo in analisi sancisce i criteri da calare poi sui tassi di conversione del debito in capitale229. Il tasso di conversione serve a bilanciare le perdite subite dal creditore; se le Autorità decidono che è il caso di fare uso di più di un solo tasso, il tasso applicato alle passività di grado 1° deve risultare più alto di quello applicato alle passività di rango inferiore o subordinato: in questo caso i tassi applicati sono plurimi e differenziati.

Ciò consente di rispettare più agevolmente il principio no creditors worse of230.

228 EUROPEAN BANKING FEDERATION, EBF Response to EBA Consultation on draft RTS on valuation under Directive 2014/59/EU (EBA/CP/2014/38), in http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/uploads/2015/02/EBF_013184-EBFresponse-to- EBA-CP-2014-38-on-valuation-v4-clean.pdf, febbraio 2015

229Si veda articolo 50, direttiva 2014/59/UE

230 ABE, Draft Guidelines on the rate of conversion of debt to equity in bail-in, in https://www.eba.europa.eu/documents/10180/890758/EBA-CP-2014-

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È superfluo esplicitare che anche l’applicazione dei tassi di conversione ha il dovere strumentale di rispettare la gerarchia di cui sopra; ma ciò non comporta automaticamente che gli azionisti debbano subir e lesioni al loro diritto di proprietà o vedersi applicati tassi eccessivi231: le Autorità di risoluzione vedono la loro esistenza anche per bilanciare le diverse necessità che possono sorgere, come è questo il caso, ossia scongiurare l’ipotesi che i credito ri soffrano un trattamento peggiore di quello che avrebbero ottenuto, se fosse stata seguita una estinzione normale, così che si applichi un tasso di conversione adeguato.

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