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La fase c: le regolazioni d’armata 1602-1620

Nel documento COLLANA STRUMENTI (pagine 69-75)

Il sistema veneziano

4. La fase c: le regolazioni d’armata 1602-1620

Con l’inizio dell’armamento misto il Senato – che come è noto era il vero cuore della politica marittima della Serenissima – decise di ema-nare una sorta di prima carta costituzionale dell’armata sottile, pub-blicata a stampa nel corso del 1603 e frutto di una raccolta di 4 parti distinte (28 novembre e 14 dicembre 1602; 1 febbraio e 6 maggio 1603), che chiamò Regolation dell’armata81.

Il primo punto sviluppato nella regolazione era l’introduzione defi-nitiva del Commissario d’armata, figura che fino a quel momento era stata soltanto estemporanea e straordinaria. Ma, soltanto pochi anni prima, tra il 1588 e il 1590, i risultati ottenuti dal Commissario Antonio Cavalli, riassunti in 25 terminazioni82, avevano convinto le massime cariche della Repubblica della necessità di una figura istituzionale deputata al controllo della gestione dell’armata sottile.

Il Commissario, eletto per un anno, aveva anzitutto il compito di controllare le “scritture” contenute nei libri galera. Inoltre doveva regi-strare tutto il “maneggio” su due libri contabili generali: il giornale e lo scontro. Era affiancato da due ragionati83e due coadiutori, i primi con un salario mensile di 25 ducati, mentre ai secondi ne spettavano 10. Oltre ad essi il Commissario aveva a disposizione un cappellano, un cancelliere, un cavaliere e un capo con dodici archibugieri. Per svolgere al meglio il proprio lavoro, poteva imbarcarsi a scelta su una galea da sopracomito. Uno dei compiti più gravosi era

l’amministra-81A.S.V., Provveditori all’Armar, b. 208.

82Ibidem, parte del 28 luglio 1590.

83Il ragionato era l’ufficiale contabile con specifiche conoscenze di matematica e com-putisteria. Per svolgere questa professione bisognava possedere lo status di cittadini ori-ginari. Dal 1581 la categoria si riunì in un Collegio dei ragionati, una sorta di ordine pro-fessionale ante litteram, al quale bisognava appartenere per poter esercitare. Da qui, le diverse magistrature della Repubblica prelevavano i ragionati di volta in volta. Per una visione generale del sistema di revisione contabile si veda A. ZANNINI, Il sistema di

revi-sione contabile della Serenissima, Venezia, 1994. Sulla figura del ragionato G. TOMASIN, La

nascita della professione contabile nel XVI secolo a Venezia, Venezia, 1982. Sulla questione della cittadinanza A. ZANNINI, Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini ori-ginari (sec. XVI-XVIII), Venezia, 1993.

zione di tutti i materiali diretti all’armata, che doveva distribuire e accuratamente far registrare dai propri uomini. Su tutte le questioni a lui demandate aveva il potere di multare ed eventualmente di far pro-cessare chi contravvenisse le regole contabili, compresi i sopracomiti e i capi da mar. Infine ultima, ma non meno importante mansione, era quella di tenere la contabilità degli equipaggi dell’armata, perciò di volta in volta doveva effettuare le rassegne, galera per galera84.

Un altro elemento di novità della regolazione era l’aumento dei donativi ai sopracomiti e ai capi da mar. Ai primi spettavano ducati 2.000, di cui 1.500 al momento dell’armo e 500 dopo due anni di servi-zio; ai secondi ducati 1.200, di cui 800 all’inizio del mandato e 400 dopo due anni. I capi da mar dovevano rimanere in servizio almeno tre anni, i sopracomiti quattro.

Nella seconda parte della regolazione si stabiliva l’esatta composi-zione degli equipaggi di una galea da capo da mar e di una da sopra-comito, inoltre si ritoccavano quasi tutti i salari – lo ricordiamo, calco-lati su 33 giorni – tranne quello dei galeotti che rimase bloccato a £ 8 al mese. Furono regolamentate le due tavole del sopracomito, e anche le carriere del comito, del pilota e del padrone, che prima di essere imbar-cati dovevano superare un esame davanti ai periti dei Provveditori all’armar, per dimostrare di essere esperti di cose marinaresche. Il comi-to – vero e proprio responsabile della navigazione – aveva inoltre la possibilità, dopo aver servito almeno 60 paghe su una stessa galera o 120 su diverse unità, di ricevere una paga supplementare, che poi avrebbe mantenuto anche dopo il periodo lavorativo, a mo’ di pensio-ne. Infine, si ordinava al primo Commissario d’armata l’istituzione a Zara di un ospedale dei condannati85. A Venezia, invece, i forzati veni-vano ricoverati nell’ospedale di Sant’Antonio di Castello.

84Le statistiche elaborate dai Commissari, talvolta peraltro già espresse in tabelle, sono risultate fondamentali per la ricostruzione numerica degli effettivi della flotta venezia-na in età modervenezia-na, così come risulta nel primo capitolo di questo lavoro. Le statistiche dei Commissari sono contenute nei dispacci spediti al Senato. Cfr. A.S.V., P.T.M., ff. 1238-1258.

85Sull’istituzione dell’ospedale di Zara da parte del Commissario Giovanni Pasqualigo si vedano le relazioni al Collegio dei Commissari: Piero Bondumier nel 1606 e Giusto Antonio Belegno del 13 marzo 1608. Cfr. A.S.V., Collegio relazioni, b. 55.

L’organizzazione dell’armata sottile verrà completata con la suc-cessiva regolazione del 162086, che chiuderà il periodo di transizione alla fase centrale del sistema veneziano. La seconda regolazione – for-mata da cinque decreti diversi – comprendeva ben 39 articoli. Scaturita dalla riunione tenutasi tra il Collegio della Milizia da mar, gli ex capi da mar, gli ex Commissari d’armata Giusto Antonio Belegno e Francesco Molin e i Savi del consiglio, aveva l’obiettivo di provvedere al “bisogno de genti di megliore qualità”, dotandole di “paghe più conformi alla conditione di tempi presenti”; inoltre bisognava elimi-nare gli abusi e i disordini introdotti nel passato.

Uno dei punti salienti della regolazione è l’articolo 2, che merita di essere trascritto per intero, poiché per la prima volta era spiegato il meccanismo del prestito, chiamato sovvenzione o donativo, che lo Stato concedeva al sopracomito per procurarsi la ciurma di libertà acquistandola dal proprio predecessore.

Che alli sopracomiti li quali armeranno nell’avvenire, levandole il donativo che fino hora si è dato di ducati doi mille, sia accresciuto il salario dalli vinticinque ad ottanta ducati per paga, e habbiano di sovventione ducati mille di più del solito, in tutto tre mille per comodità di trovar galeotti di libertà e per altre spese che occorre-no nell’armar le galee, da esser per loro scontata a ducati ottanta per paga; ma di questa sovventione le siano esborsati al principio del loro armar ducati mille solamente per mettere ad ordine le galee, e li altri doi mille, secondo che anderanno ritrovando huo-mini in questa città o fuori, le siano date a parte a parte a propor-tion de gl’huomini che appresenteranno e faranno notar nel loro libro in questa città alla Camera dell’armamento, e in armata al Commissario o altro capo che avesse il carico della commissaria, la qual proportione sia fatta aggiustando la somma delli ducati doi mille al numero delli galeotti di libertà deputati a cadauna galea di sopracomito e tanto per galeotto, e con questa ratta e proportione sia di mano in mano fatto l’esborso fin all’intiera summa delli soi

mille ducati suddetti, così che se alcun sopracomito in tutto il tempo del suo viaggio non adempisse il numero di galeotti, non habbia ad esserle data tutta sovventione, ma quella solamente che le spetterà secondo quelli che haverà ritrovati e notati, ne diversa-mente si possa esseguir sotto pena alli Provveditori all’armar, al Commissario, o capi, che contraffacessero di pagar del suo, quanto contra quest’ordine havessero esborsato, e il doppio più per pena da esserle ritenuto il tutto da loro avanzi o mandati debitori a Palazzo dalli Tre Savi sopra i conti, che al disarmar delle galee deb-bano far inquisitione sopra di ciò, conforme al rito del loro officio, e il cavedal e la mità delle pene sopradette siano applicati al deposi-to dell’armamendeposi-to, e l’altra mità di esse pene alli accusadeposi-tori e mini-stri che troveranno la contrafatione, e non se ne possi far gratia.

La sovvenzione – come si evince chiaramente dall’articolo 2 – era suddivisa in due parti, la seconda delle quali, pari a due terzi, eroga-ta in base al numero di galeotti di libertà acquiseroga-tati. La restituzione del prestito, ad interesse zero, avveniva scalandolo dalle paghe degli stessi sopracomiti, che peraltro furono elevate coerentemente all’au-mento dei donativi. In sostanza il sopracomito non traeva alcun red-dito dal proprio salario – che serviva solo a coprire l’investimento ini-ziale – ma durante gli anni di armamento, se ben gestiva “l’impresa galera”, aveva buone opportunità di lucro. Per far sì che l’impresa funzionasse a dovere, il Senato nell’articolo 3 ordinò ai sopracomiti di completare il loro mandato. Gli articoli successivi regolamentava-no i comportamenti e gli stipendi del resto dell’equipaggio della galea.

La pratica in mare era ed è la migliore scuola per apprendere il mestiere. Solo con l’esperienza diretta i giovani patrizi veneziani sarebbero potuti diventare degli ottimi sopracomiti e capi da mar. A tal fine il Senato confermò la regola che prevedeva l’imbarco di due nobi-li a bordo di ciascuna galera. La norma, oltre a favorire l’apprendi-mento del mestiere, permetteva, in caso di morte o di accidente, di sostituire il sopracomito. In un caso del genere il patrizio incaricato era chiamato vicesopracomito.

Una delle figure più importanti su una galea veneziana era lo scri-vano, al quale era demandata la gestione “delle munitioni, biscotti, minestre, drappi, armi et altro”87. A lui spettava il compito di compi-lare e aggiornare il libro galera. Gli scrivani solitamente erano scelti, dai comandanti delle galee e galeazze, tra quelli inseriti nella lista della Quarantia al criminal, che di anno in anno si occupava di controllare le qualità professionali di questa categoria. Vista l’importanza della carica di scrivano, il Senato decise di aumentare i salari mensili, che passarono da 8 a 15 ducati. Anche questa figura professionale, come quella del ragionato, poteva essere ricoperta soltanto da un cittadino originario. Per gli ufficiali addetti alla navigazione, vennero riconfer-mate le norme della regolazione del 1602; in più era concesso ai loro figli di accedere alla stessa carica avendo due anni in meno dell’età prevista dalla legge, che di solito era di anni 25. Inoltre ai comiti si dava la possibilità di portarsi a bordo, in qualità di compagno, un figlio o un nipote dell’età di soli 10 anni. Infine agli stessi ufficiali era riconfermata la regola pensionistica che prevedeva un donativo di un ducato al mese dopo aver servito lo Stato per almeno 120 paghe.

Come nel caso della regolazione d’armata precedente vennero aumentati tutti i salari, ma questa volta l’aumento toccò anche la cate-goria dei galeotti di libertà. Finalmente il salario di questi ultimi fu portato a £ 10 al mese. Inoltre le prime quattro paghe, anticipate al momento dell’imbarco, furono anch’esse aumentate a £ 12. Qualche beneficio spettò anche ai condannati che si videro aumentare di una tazza la somministrazione del vino, il quale doveva essere bonificato tra 7 e 9 lire alla barilla. Tutta la ciurma poi beneficiò dell’aumento della distribuzione del riso e dell’olio.

Abbiamo già accennato al fatto che le ciurme di libertà erano ven-dute da un sopracomito a un altro. Il prezzo – lo anticipiamo – era cal-colato sul totale dei debiti che gli stessi galeotti contraevano con il loro comandante. L’espediente per far lievitare il prezzo della ciurma con-sisteva nell’addossare il debito dei galeotti morti o licenziati a quelli ancora in servizio. Infatti, nella regolazione, l’articolo 23 specificava:

“sia del tutto proibito di addossar alle ciurme di libertà li debiti di quelli delli medesimi galeotti di libertà, che fatti inabili e impotenti vengono per giornata licentiati e lasciati fuori di galea”88.

Ma a bordo delle galee veneziane vi erano anche i condannati che, a differenza dei loro colleghi liberi, dovevano sottostare al rigido con-trollo degli aguzzini e degli scapoli. L’aguzzino, oltre al compito di legare e slegare a seconda delle necessità i forzati al bovolo89, aveva l’obbligo, ad ogni cambio di guardia, di effettuare “le cerche”90, con-segnando al capo guardia l’esatto numero di uomini. L’operazione veniva poi ripetuta al successivo cambio di guardia.

Il servizio di guardia dei condannati era a carico degli scapoli e, “perché nelle galee molte sono le fattion”, la regolazione prevedeva l’aumento del numero di essi da 36 a 48. Venne aumentato anche il salario, da £ 20 a £ 26 al mese. Tutte le paghe dell’armata erano calco-late su undici mesi da 33 giorni e venivano erogate mese per mese, mentre il denaro da Venezia doveva esser mandato sempre con quat-tro mesi di anticipo. La regolazione si chiudeva con alcuni articoli riguardanti i consumi di bordo e l’amministrazione della giustizia.

88Ibidem.

89“Bovolo: bovolo dei condanai, branca, gruppo di catene, che servono a legare tanti sfor-zati al servizio d’un remo in galera. È il numero ancora di que’ forsfor-zati tutti insieme che servono per un remo. Metter in bovolo i condanai, abbrancare i forzati, unirli insieme”. Cfr. G. BOERIO, Dizionario cit., pp. 95-96. Il bovolo univa tre forzati alla volta, e su ciascun banco di una galea veneziana a scaloccio il quarto uomo era di libertà e solitamente era il vogavanti. Per l’uso del termine nella documentazione d’archivio si veda: A.S.V., Cariche da Mar-processi, b. 59, 8 gennaio 1649; Ibidem, b. 63, 2 marzo 1639; A.S.V., Provveditori all’Armar, b. 406, 2 aprile 1636; A.S.V., Senato Mar, f. 800, parte 14 febbraio 1709 e allega-ti; Ibidem, f. 814, parte del 3 settembre 1711 e allegati.

90Si trattava del controllo e del conteggio della ciurma. Il Boerio riporta la versione per le carceri: “Cerca: quella visita o perquisizione metodica, che fassi dai custodi ogni gior-no nelle carceri ov’esistogior-no detenuti”. G. BOERIO, Dizionario cit., p. 159.

5. La fase d:

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