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SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONAL

4. Il progetto Insurance Contracts

4.1. La fase I del progetto Insurance Contracts

La fase I del presente principio, come già detto in precedenza, è stata pubblicata nel 2004 ed è la fase attuale in vigore.

Come detto in precedenza è un principio volutamente parziale, che per esempio non fornisce criteri di valutazione per i contratti assicurativi. Gli strumenti finanziari devono essere valutate secondo lo IAS 39, mentre per le attività e le passività assicurative viene lasciata la possibilità di valutarle secondo i principi locali.

L’assicuratore è definito come l’entità che emette un contratto di assicurazione, indipendentemente dal fatto che l’emittente possa essere definito assicuratore sotto il profilo legale o di vigilanza.

L’attuale IFRS 4 si applica:

 ai contratti assicurativi e riassicurativi emessi;  ai contratti di riassicurazione detenuti;

 agli strumenti finanziari emessi contenenti elementi di partecipazione discrezionale agli utili.

Non si fa riferimento ad altre ad altri aspetti della contabilità di un assicuratore, quali il trattamento contabile di un’attività finanziaria detenuta o di una passività finanziaria emessa.

Vi sono poi alcune esclusioni specifiche dall’ambito di applicazione dell’attuale IFRS 4:

 garanzie sui prodotti emesse direttamente da un produttore, commerciante o dettagliante (IAS 18 Ricavi ed IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali);

 attività e passività del datore di lavoro sulla base di piani di benefici per i dipendenti (IAS 19 Benefici per i dipendenti e IFRS 2 Pagamenti basati su azioni) e obbligazioni per benefici pensionistici previste da fondi pensione

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a benefici definiti (IAS 26 Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione);

 diritti od obbligazioni contrattuali subordinati all’utilizzo, o al diritto di utilizzo, futuro di un elemento non finanziario, nonché la garanzia del locatario sul valore residuo implicita in un leasing finanziario (IAS 17 Leasing, IAS 18 Ricavi e IAS 38 Attività immateriali);

 contratti di garanzia finanziaria, a meno che l’emittente non abbia precedentemente dichiarato espressamente di considerare tali contratti come contratti assicurativi e non abbia adottato criteri contabili applicabili a contratti assicurativi; in tal caso l’emittente, in alternativa all’IFRS 4, può scegliere di applicare lo IAS 39, lo IAS 32 e l’IFRS 7 a tali contratti di garanzia finanziaria. L’emittente può fare questa scelta per ogni singolo contratto, ma la scelta effettuata per ogni singolo contratto è irrevocabile;  corrispettivi potenziali da pagare o da ricevere in un’operazione di

aggregazione aziendale (IFRS 3 Aggregazioni aziendali);

 contratti assicurativi diretti gestiti dall’entità (ossia contratti assicurativi diretti in cui l’entità è l’assicurato). Tuttavia, il cedente deve applicare l’IFRS 4 ai contratti di riassicurazione che detiene.

L’IFRS 4 definisce il contratto di assicurazione come un contratto in base al quale una parte (l’assicuratore) accetta un rischio assicurativo significativo da una controparte (l’assicurato), concordando di risarcire l’assicurato nel caso in cui si verifichi uno specifico evento futuro incerto (evento assicurato) che danneggi l’assicurato40.

Tale definizione si basa esclusivamente sulla natura e sulla significatività del rischio trasferito. Pertanto, contratti la cui forma giuridica è quella di contratto assicurativo, ma che non trasferiscono effettivamente un rischio assicurativo significativo, non sono considerati contratti assicurativi ai sensi dell’IFRS 4. Il contratto di riassicurazione costituisce un particolare tipo di contratto assicurativo e viene definito come quel contratto emesso da un assicuratore

40 A. Giussani, P. Nava, A. Portalupi, M.F. Cordova, Principi contabili internazionali, Ipsoa – Francis

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(riassicuratore) al fine di indennizzare, all’accadere dell’evento assicurato, un altro assicuratore (cedente) per sinistri avvenuti su uno o più contratti di assicurazione diretta emessi da quest’ultimo.

La definizione di contratto assicurativo comprendi quindi 4 variabili per il rischio:

1) innanzitutto, deve essere un rischio assicurativo e non finanziario; 2) il contratto non deve creare il rischio, ma deve trasferire un rischio pre-

esistente;

3) è poi fondamentale che il rischio abbia un impatto negativo

sull’assicurato, senza però limitare l’indennizzo al valore effettivo della perdita subita dallo stesso (sono ammessi i casi di valore a nuovo), né comporti l’onere per l’assicuratore di investigare sull’entità del sinistro. Non vi rientrano quindi le polizze caso vita, che prevedono pagamenti senza che vi sia un evento dannoso (la sopravvivenza ad una cerca data dell’assicurato non può essere di certo considerato un evento dannoso), ma vi rientrano, invece, le polizze temporanee caso morte. Inoltre non rientrano nella definizione il rischio di decadenza o prolungamento della copertura oltre i termini previsti dal contratto ed il rischio di sostenere oneri amministrativi legati al contratto inattesi o superiori alle attese. 4) Infine, il rischio deve essere trasferito fra due soggetti diversi tra loro: non

viene pertanto inclusa l’auto-assicurazione, ma sono incluse le mutue assicuratrici).

L’evento assicurato, secondo lo IFRS 4, deve essere un evento futuro ed incerto coperto da contratto assicurativo ne che crei un rischio assicurativo. Un evento è futuro ed incerto se, al momento dell’emissione del contratto, c’è incertezza su almeno uno dei seguenti fattori:

 il verificarsi o meno dell’evento assicurato;  il momento il cui si verificherà tale evento;

 l’ammontare della somma da pagare in caso si verifichi tale evento; Un rischio assicurativo è considerato significativo, determinando un contratto assicurativo, se e solo se può comportare per l’assicuratore indennità aggiuntive

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significative in ogni scenario economico previsto, anche se l’evento assicurato risulti estremamente improbabile. Mancando nel presente principio contabile una definizione di tipo qualitativo, spetta all’assicuratore stabilire la soglia di

significatività del rischio.

La valutazione di significatività deve essere effettuata contratto per contratto e non con riferimento alla probabilità di perdite significative sull’intero

portafoglio. Tuttavia, in un insieme omogeneo di contratti non è necessario esaminare ciascun contratto per identificare pochi contratti che non trasferiscono un rischio assicurativo non significativo.

Per quanto riguarda la caratteristica di pre-esistenza del rischio, il rischio assicurativo è da intendersi come non scaturito dal contratto stesso, ma già esistente in precedenza. Ad esempio un contratto d’investimento crea il rischio per l’efficacia del contratto stesso (rischio contrattuale).

Un contratto classificato come assicurativo rimane tale fino all’estinzione di tutti i diritti e obbligazioni in esso contenuti. Viceversa, un contratto non assicurativo può essere trasformato in assicurativo durante la sua vita al verificarsi di

determinate condizioni contrattuali. Vi sono infatti contratti che non trasferiscono da subito un rischio assicurativo, ma lo trasferiscono in un secondo momento secondo determinate clausole.

La decisone di cambio di tipologia del contratto deve essere effettuata soltanto una volta, all’emissione del contratto, sulla base delle clausole contrattuali. Le garanzie finanziarie sono definite dall’IFRS 4 come contratti che prevedono che l’emittente effettui pagamenti prestabiliti al fine di risarcire il possessore di una perdita subita a seguito dell’inadempimento di un determinato debitore nell’effettuare il pagamento dovuto alla scadenza prevista. Tali contratti sono esclusi dalla disciplina dell’IFRS 4 a meno che l’emittente non abbia affermato in precedenza di considerarli come contratti assicurativi. L’emittente può scegliere se applicare il presente principio oppure lo IAS 39 e l’IFRS 7. Tale scelta può essere fatta contratto per contratto, ma una volta fatta è irrevocabile. Per quanto riguarda i derivati impliciti presenti in un contratto assicurativo, ad essi si applica lo IAS 39 (separazione e valutazione al fair value con variazione

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rilevata a conto economico), a meno che il derivato implicito non sia esso stesso un contratto assicurativo. Fanno eccezione alle disposizioni dello IAS 39 le opzioni di riscatto di un contratto assicurativo ad imposto prefissato (anche se il prezzo d’esercizio differisce dal valore contabile della passività assicurativa), le opzioni di conversione in rendita a tasso garantito e le prestazioni caso morte con minimo garantito. Sebbene siano contratti con prevalenza di rischio finanziario, i pagamenti sono subordinati ad un evento che rappresenta un significativo rischio assicurativo e per questo sono trattati come derivati impliciti assicurativi.

Se il contratto contiene componenti eterogenee, ovvero una assicurativa ed una finanziaria di deposito, a seconda dei casi, è proibito, richiesto o consentito lo scorporo e la valutazione secondo l’IFRS 4 della componente assicurativa e secondo lo IAS 39 della componente finanziaria di deposito. Lo scorporo:

a) è richiesto se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

 è possibile misurare la componente di deposito, incluse le eventuali opzioni di riscatto implicite, separatamente;

 i principi contabili utilizzati localmente dall’assicuratore non obbligano a rilevare tutte le obbligazioni ed i diritti che scaturiscono dalla componente di deposito;

b) è consentito, ma non obbligatorio, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

 è possibile misurare la componente di deposito, incluse le eventuali opzioni di riscatto implicite, separatamente;

 i principi contabili utilizzati localmente dall’assicuratore obbligano a rilevare tutte le obbligazioni ed i diritti che scaturiscono dalla componente di deposito, a prescindere dalla base di valutazione utilizzata;

c) è proibito qualora non sia possibile misurare la componente di deposito, incluse le eventuali opzioni di riscatto implicite, separatamente.

Agli assicuratori che emettono contratti di assicurazione o detengono contratti di riassicurazione, rientranti dell’ambito di applicazione dell’IFRS 4, hanno

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formulazione di principi contabili in assenza di uno specifico principio applicabile.

Tuttavia, poiché l’esenzione non riguarda tutti i criteri dello IAS 8, alcune prassi sono esplicitamente vietate o obbligatorie. In particolare non è consentito

rilevare come passività qualsiasi accantonamento per possibili sinistri futuri, se tali sinistri sorgono in dipendenza di contratti assicurativi non in vigore alla data di bilancio. Questo è il caso delle riserve catastrofali e di perequazione che, con la prima fase dell’IFRS 4, vengono così eliminate. Non è comunque proibito individuare una parte di patrimonio netto al fine di destinarla alla copertura di tali rischi.

Allo stesso tempo, in accordo con lo IAS 8, è consentita la possibilità di introdurre alcuni cambiamenti nei principi contabili esistenti, ma se tali prassi contabili non sono già state utilizzate in precedenza è vietato il loro utilizzo. Tale cambiamento è consentito se, e soltanto se, rende il bilancio più

significativo e non meno affidabile per le decisioni economiche dei suoi utilizzatori e per gli obiettivi di informativa e trasparenza.

Alcuni aspetti sono però specificatamente disciplinati dall’IFRS 4, e sono:  utilizzo di tassi d’interesse i mercato correnti;

 prudenza;

 margini finanziari futuri;  shadow accounting.

Per quanto riguarda i tassi d’interesse di mercato correnti, l’assicuratore può, ma non è obbligato, modificare i propri criteri contabili per valutare alcune passività assicurative al fine di riflettere meglio tali tassi d’interesse, senza però applicarli in maniera omogenea a tutte le passività simili, come richiesto dallo IAS 8. Vi è però l’obbligo di continuare ad applicare gli stessi criteri contabili a quelle specifiche passività fino ad estinzione.

In merito alla prudenza, l’IFRS 4 stabilisce non è obbligatorio cambiare i propri criteri contabili al fine di eliminare un’eccesiva prudenza. Se l’assicuratore ritiene di valutare i propri con contratti già con prudenza sufficiente, non deve introdurre ulteriore prudenza nelle sue valutazioni.

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Un assicuratore non deve cambiare i propri criteri contabili per eliminare margini finanziari futuri. Tuttavia, qualora un bilancio dovesse rappresentare i margini futuri finanziari, sarebbe un bilancio meno affidabile rilevante, in quanto trattasi di stime. L’assicuratore dovrà quindi fornire un’adeguata spiegazione se intende introdurre criteri contabili che rappresentino i margini futuri finanziari.

A causa del mismatching valutativo fra le passività assicurative (riserve tecniche), valutate secondo i principi locali, e le attività a copertura di esse, valutate secondo lo IAS 39, viene data la possibilità all’assicuratore di cambiare le proprie prassi contabili in modo tale che una plusvalenza o una minusvalenza non realizzata su di un’attività, incida sulla relativa passività assicurativa come se si fosse effettivamente realizzata41. Questa pratica contabile è detta shadow

accounting.

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