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SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONAL

4. Il progetto Insurance Contracts

4.3. La fase II del progetto Insurance Contracts

Nel Maggio 2007 lo IASB ha pubblicato un discussion paper – Preliminary Views on Insurance Contracts – contenente gli intenti preliminari dello IASB

43 A. Giussani, P. Nava, A. Portalupi, M.F. Cordova, Principi contabili internazionali, Ipsoa – Francis

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riguardo vari problemi di rilevazione e valutazione da considerare nella

contabilizzazione dei contratti assicurativi e altre tematiche ancora da affrontare. L’argomento principale era la valutazione delle riserve tecniche, le quali,

secondo la proposta dello IASB, dovevano essere pari al valore che un

assicuratore si sarebbe aspettato di pagare, alla data di chiusura del bilancio, nel caso di trasferimento dei rimanenti obblighi e diritti contrattuali derivanti dal contratto assicurativo. Tale valore era denominato valore corrente di uscita44. Questo modello è stato preferito al modello del valore corrente di entrata, che prevede che il valore delle riserve tecniche sia pari al prezzo che l’assicuratore fisserebbe, alla data di chiusura del bilancio, per un contratto con diritti ed obblighi analoghi a quelli del contratto in esame.

Nelle risposte successive al discussion paper sono state esposte molte

preoccupazioni riguardo al modello del valore corrente di uscita, soprattutto in merito al fatto che non esista un vero e proprio mercato attivo per i contratti assicurativi e quindi non vi siano prezzi significativi. Nell’incontro del Giugno 2009 lo IASB è stato costretto a rigettare il valore corrente di uscita come modello di valutazione delle riserve tecniche.

Così, nel Luglio del 2010, è stato pubblicato un exposure draft – Insurance Contracts – il quale proponeva una valutazione delle riserve tecniche secondo il modello del valore attuale dei flussi di cassa derivanti dall’adempimento delle obbligazioni contrattuali, più, quando richiesto, un margine residuo che elimini l’utile alla rilevazione iniziale della riserva. Il margine residuo doveva essere impostato all’inizio e rimane per tutto il periodo di copertura della polizza, senza poter essere stimato nuovamente.

Per molti contratti di breve durata era prevista una versione modificata del modello di valutazione. In questo caso in l’approccio dei flussi di cassa da adempimento sarà utilizzato solo per gli eventi che si sono già verificati (passività da sinistri di competenza).

44 The International Financial Reporting Group of EY, International GAAP 2015, Wiley, UK, 2015, pag.

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Lo IASB proponeva che il metodo modificato venisse applicato per tutti quei contratti il cui periodo di copertura fosse, approssimativamente, non superiore ad un anno e che non contenessero opzioni o derivati significativi. Di conseguenza, le entità che sottoscrivono entrambi i tipi di contratti, dovrebbero avere due differenti criteri di valutazione.

Il modello dei flussi di cassa da adempimento era formato da 3 blocchi fondamentali:

 una stima corrente dei flussi di cassa futuri determinati in modo tale che tengano conto dei diversi possibili scenari e che attribuiscano a ciascun scenario una probabilità di realizzazione;

 un tasso di sconto che aggiusti i flussi di cassa in base al valore del denaro nel tempo;

 un aggiustamento per il rischio, calcolato a livello di portafoglio, che rifletta l’incertezza sull’ammontare e sulla tempistica dei flussi di cassa futuri.

Oltre a tutto questo, se richiesto, l’assicuratore doveva includere anche il margine residuo per eliminare ogni possibile utile alla rilevazione iniziale della passività. I flussi di cassa dovrebbero inoltre essere rivalutati ad ogni data di chiusura del bilancio, riportando profitti e perdite. Se dipendono completamente, o in parte, dalle performance di un’attività specifica, il loro valore delle riserve dovrebbe riflettere tale andamento.

Il tasso di sconto è basato sul tasso risk-free aggiustato per le caratteristiche proprie delle riserve. Il proprio rischio di credito veniva specificatamente escluso dal calcolo.

L’aggiustamento per il rischio dovrebbe essere l’ammontare massimo che

l’assicuratore, razionalmente, pagherebbe per eliminare il rischio i flussi di cassa eccedano il valore atteso.

Inoltre lo IASB, in questo exposure draft, ha proposto un nuovo modello di esposizione in bilancio focalizzato sui margini e su altre informazioni chiave. Questo nuovo modello, applicabile a quei contratti di breve termine che non usano il modello di valutazione modificato, tratta tutti i premi come depositi e i

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sinistri e benefit come rimborsi agli assicurati. Perciò, come risultato, si ottiene che misure di volume, come premi e sinistri, non rientrino nel prospetto del conto economico. Questo è stato il maggior cambiamento proposto rispetto ai principali modelli esistenti, dove premi e sinistri rientrano sempre nel prospetto del conto economico. Per quei contratti rientranti nel modello alternativo di breve termine, all’assicuratore veniva lasciata la possibilità di inserire premi e sinistri nel conto economico.

Nel periodo di transizione, la proposta prevedeva che il portafoglio dei contratti di assicurazione fosse valutato al valore attuale dei flussi di cassa da

adempimento, partendo dal primo esercizio in cui è presentato. Nel periodo di transizione non veniva previsto nessun margine residuo. Tutte le differenze fra il valore dei flussi di cassa da adempimento ed i precedenti valori contabili, che includono costi di acquisizione differiti ed attivi immateriali derivanti da contratti assicurativi sottoscritti nelle precedenti aggregazioni aziendali, dovevano essere contabilizzati a riserva nel patrimonio netto. La mancanza del margine residuale dovrebbe risultare dalla differenza di valutazione tra quei contratti esistenti durante la transizione e quelli nati dopo tale periodo.

Una delle maggiori critiche all’exposure draft del 2010 era che il modello proposto, specialmente per quei contratti a lunga scadenza, obbligasse gli assicuratori ad una valutazione di base, sia delle attività, sia delle passività, al valore corrente, riportando poi gli effetti delle rivalutazioni successive a conto economico. Molte lettere di commento esprimevano dubbi significativi riguardo la volatilità dei guadagni derivante dai continui cambiamenti delle condizioni del mercato che, come noto, hanno diversi impatti sulle attività e le passività

assicurative. Secondo il punto di vista degli assicuratori, tali fluttuazioni

avrebbero evidenziato le performance (molto volatili e poco indicative) di breve periodo invece che le performance (più stabili e più indicative) di medio-lungo termine.

Un altro dubbio particolarmente rilevante riguardava il prospetto di conto economico, in particolare la rimozione di informazioni quantitative dal conto economico come i premi e i sinistri.

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Inoltre, vi erano molti altri problemi sollevati nelle lettere di commento all’exposure draft del 2010, ad esempio quali flussi di cassa e quali spese di acquisizione includere nell’applicazione del modello semplificato ed il trattamento dei contratti di riassicurazione45.

In risposta, nel Giugno 2013, lo IAS ha pubblicato un nuovo e rivisitato exposure draft riguardo alla fase 2 del progetto Insurance Contracts.

I principi di valutazione di questo nuovo documento sono simili e quelli proposti nel 2010, cioè sempre un modello basato sui flussi di cassa futuri attualizzati, un aggiustamento per il rischio ed un margine di servizio contrattuale (il vecchio margine residuale del 2010).

Inoltre, conseguentemente alle lettere di commento sul documento del 2010, lo IASB ha cambiato molte parti della sua proposta. Anche se lo IASB ha ritenuto necessario una rivisitazione dell’exposure draft del 2010, per evitare altri dibattiti su argomenti che dal suo punto di vista erano già stati sufficientemente dibattuti durante le discussioni precedenti, ha invitato a commentare soltanto 5 aree principali dove sono state fatte importanti modifiche rispetto al 2010:

 aggiustando il margine di servizio contrattuale per le differenze fra le stime correnti e quelle precedenti dei flussi di cassa futuri relativi alle coperture future ed agli altri servizi forniti, il margine di servizio contrattuale è sufficiente ad assorbire ogni eventuale cambiamento

sfavorevole (l’exposure draft del 2010 proponeva che il margine bon fosse aggiustato di conseguenza);

 valutare i flussi di cassa da adempimento per quei tipi di contratti con partecipazioni agli utili il cui valore varia al variare del sottostante di riferimento, inserendo a prospetto di conto economico o nelle altre componenti di conto economico complessivo le modifiche alle relative riserve tecniche, avvenute sulle base delle stesse variazioni del sottostante di riferimento (l’exposure draft del 2010 non conteneva nessuna guida alla valutazione e all’inserimento in bilancio per quei tipi di contratto);

45 The International Financial Reporting Group of EY, International GAAP 2015, Wiley, UK, 2015, pag.

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 presentazione in conto economico delle perdite e dei profitti derivanti da un contratto assicurativo (l’exposure draft del 2010 proponeva di non contabilizzare premi e sinistri);

 riconoscimento nelle altre componenti di conto economico complessivo dell’impatto della valutazione di un contratto assicurativo usando la differenza tra il tasso di sconto corrente e il tasso di sconto all’inizio del contratto (l’exposure draft del 2010 proponeva di inserire le variazioni del tasso di sconto a conto economico);

 applicazione dello standard in modo retrospettivo durante la transizione a meno che non fosse praticabile, in quel caso si devono applicare requisiti di transizione semplificati (l’exposure draft del 2010 proponeva che non dovesse essere riconosciuto nessun margine di servizio contrattuale per i contratti vigenti già dal periodo precedente).

Oltre a queste cinque aree principali, con il nuovo exposure draft del 2013 sono stati fatti anche altri importanti cambiamenti:

 nel determinazione dei flussi di cassa da includere nel modello, in precedenza ci si riferiva a quelli ritenuti incrementali a livello di portafoglio, mentre adesso si devono considerare tutti i flussi di cassa direttamente attribuibili agli adempimenti previsti dal contratto;  riguardo ai costi di acquisizione, venivano considerati solo quelli

incrementali al livello del singolo contratto, ora vanno considerati tutti quelli direttamente attribuibili a livello di portafoglio che possano essere allocati in modo razionale e coerente;

 il nuovo testo revisionato afferma che il margine di servizio contrattuale dovrebbe essere riconosciuto sistematicamente in conto economico per tutto il periodo di copertura del contratto, in modo che rifletta meglio il trasferimento dei servizi sottostanti al contratto stesso. In precedenza doveva essere inserito in conto economico in modo che riflettesse meglio l’esposizione della copertura assicurativa;

 l’exposure draft del 2013 chiarisce che ci posso essere due approcci per stabilisce il tasso di sconto: uno top-down ed un altro bottom-up. Nel

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primo una curva di rendimenti è incrementata per un premio di illiquidità adeguato alle passività assicurative, nel secondo non è necessario

determinare un premio di illiquidità. In entrambi i casi è fondamentale che il tasso di sconto rifletta le caratteristiche del contratto assicurativo.

È prevista anche una guida per stimare le variabili necessarie per il calcolo dei tassi rilevanti, qualora non vi siano abbastanza informazioni disponibili;

 Il nuovo documento elimina la norma, inclusa nel precedente trattato, che permetteva solo tre metodi per stimare l’aggiustamento per il rischio. Adesso la nuova guida applicativa si focalizza maggiormente sulle caratteristiche che l’aggiustamento per il rischio dovrebbe avere;  il modello semplificato diventa opzionale, invece che obbligatorio, per

quei contratti a breve termine che produrrebbero valutazioni molto simili a quelle prodotte se si utilizzasse il modello non semplificato;

 il nuovo exposure draft propone che il cedente registri come margine di servizio contrattuale qualsiasi differenza tra i futuri flussi di cassa in entrata (più l’aggiustamento per il rischio) e i futuri flussi di cassa in uscita di un contratto assicurativo ceduto. Questo significa che il margine di servizio contrattuale può essere sia positivo che negativo. In ogni caso, se il contratto di riassicurazione rimborsa il cedente per passività dovute ad eventi passati, è necessario riconoscere immediatamente a conto economico un margine di servizio contrattuale negativo;

 i premi ceduti devo essere inseriti al netto delle commissioni di riassicurazione;

 i flussi di cassa derivanti sinistri o benefit che influenzano i premi ceduti o le commissioni di riassicurazione, dovrebbero essere iscritti a bilancio come flussi di cassa di sinistri o benefit piuttosto che come premi;  il nuovo testo afferma che lo standard contabile si dovrebbe applicare a

quegli strumenti finanziari con partecipazione discrezionale agli utili emessi da un’entità che emette anche contratti assicurativi, ma elimina il

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precedente requisito che tali contratti siano inseriti nella stessa categoria di attivi dei contratti assicurativi;

 la definizione di portafoglio di contratti assicurativi è cambiata rispetto a quella del 2010, aggiungendo che il suo prezzo deve essere commisurato allo stesso modo del rischio assunto;

 l’exposure draft del 2013 prevede che la data di iscrizione per quei contratti acquisiti in un trasferimento di portafoglio è la data del trasferimento del portafoglio;

 vengono inoltre introdotti dei suggerimenti sul trattamento delle modifiche dei contratti assicurativi.

L’exposure draft del 2013 non propone una data precisa per l’entrata in vigore del nuovo IFRS 4, ma afferma che la data effettiva dovrebbe essere circa tre anni dopo la delibera del principio contabile finale.

Dopo le lettere di commento all’exposure draft rivisitato, lo IASB ha deciso di effettuare alcuni cambiamenti alle proposte originali:

 un’entità dovrebbe effettuare una scelta preliminare a livello di portafoglio sulla politica di contabilizzazione dei cambiamenti del tasso di sconto, decidendo se inserire tali effetti a conto economico o a conto economico complessivo (la prima proposta dell’exposure draft 2013 era di inserirli sempre a conto economico complessivo);

 i cambiamenti successi circa la stime dei flussi di cassa futuri dei contratti riassicurativi detenuti dovrebbero essere riconosciuti a conto economico dal cedente quando i cambiamenti delle perdite attese riassicurate dei contratti sottostanti sono riconosciute a conto economico. Questo avverrebbe, per esempio, quando i contratti sottostanti sono diventati troppo onerosi e il margine di servizio contrattuale su quei contratti si è ridotto a zero;

 per i contratti non partecipativi, il periodo di copertura che rappresenta meglio il margine di servizio contrattuale, ovvero il trasferimento del servizio, è la copertura assicurativa che è fornita sulla base del trascorrere del tempo e riflette il numero atteso di contratti in vigore;

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 il margine di servizio contrattuale non dovrebbe essere aggiustato solamente per i successivi cambiamenti delle stime dei flussi di cassa futuri, ma anche per i successivi cambiamenti dell’aggiustamento per il rischio;

 i contratti acquisiti attraverso trasferimento di portafoglio o fusione

dovrebbero essere contabilizzati per come sono stati emessi dall’entità alla data del trasferimento di portafoglio o della fusione;

 un rischio assicurativo significativo si verifica solo quando c’è una possibilità che un assicuratore debba sostenere un perdita sulla base del valore attuale.

Il maggior problema non risolto è la contabilizzazione dei contratti partecipativi. La questione chiave del dibattito è se ad un’entità debba essere permesso di aggiustare il margine di servizio contrattuale per i cambiamenti di valore del sottostante e come inserire gli interessi passivi nel conto economico se il sottostante non è valutato al fair value attraverso il conto economico46.

A Novembre 2016 lo IASB ha pubblicato un ultimo draft a margine di un

meeting per risolvere definitivamente le ultime questioni rimaste in sospeso e che lasciavano qualche dubbio agli assicuratori.

Gli argomenti principali trattati nel meeting sono stati i seguenti:

 il livello di aggregazione dei contratti assicurativi per la misura del contractual service margin;

 la transizione di gruppi di contratti assicurativi;  l’experience adjustment.

Per quanto riguardo il livello di aggregazione, gli assicuratori hanno espresso alcuni dubbi circa la quantità di sottoportafogli che si venivano a creare applicando l’IFRS 17. Lo IASB ha cercato di risolvere il problema chiarendo alcuni aspetti chiave:

1) la definizione di portafoglio è stata confermata: un portafoglio è un gruppo di contratti aventi rischio similare e gestiti come un singolo

46 The International Financial Reporting Group of EY, International GAAP 2015, Wiley, UK, 2015, pag.

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insieme, ma ciascuna linea produttiva dovrebbe essere caratterizzata da rischi simili, mentre differenti linee produttive dovrebbero stare in portafogli diversi;

2) i contratti onerosi dovrebbero essere valutati al momento della sottoscrizione e classificati separatamente da quelli profittevoli; 3) i contratti profittevoli devono essere divisi in due gruppi:

 contratti profittevoli senza rischi significativi di diventare onerosi;  altri contratti profittevoli.

L’IFRS 17 dovrà fornire una guida per valutare questi contratti.

4) Possono essere raggruppati insieme solo i contratti stipulati nello stesso anno.

Inoltre, i contratti profittevoli potranno essere divisi anche in più di due gruppi se per esempio hanno informazioni che distinguano rischi diversi di diventare

onerosi. Dunque, il Board ritiene fondamentale questo tipo di divisione, anche se potrebbe andare persa una parte del livello di dettaglio in cui vengono divisi i portafogli.

Lo IASB ha confermato che il margine di servizio contrattuale per un gruppo di contratti dovrebbe essere su tutta la durata attesa del periodo di copertura sulla base del passare del tempo. L’allocazione dovrebbe essere basata su delle unità di copertura, che riflettano la durata attesa e la mole di contratti nel gruppo.

In aggiunta, è stato deciso che ad un’entità dovrebbe essere permesso di usare un tasso di sconto medio ponderato per la crescita degli interessi.

Molti dei presenti al meeting hanno espresso preoccupazioni riguardo la

transizione di gruppi di contratti assicurativi, in particolare su come calcolare il contractual service margin e il valore delle riserve tecniche. La proposta al momento, è quella di applicare un approccio retrospettivo e, nel caso non sia possibile, usare un approccio retrospettivo semplificato oppure un approccio basato sul fiar value.

Infine lo IASB ha deciso che quando c’è un cambiamento nelle stima dei flussi di cassa dovuto all’experience adjustment, ovvero un aggiustamento dettato

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dall’esperienza pratica, l’effetto di questa variazione deve essere registrato non più nel valore del margine di servizio contrattuale, ma nel conto economico. Il Board ha fissato la probabile data di emissione dello standard definitivo, che si chiamerà IFRS 17, entro la prima metà del 2017, con data di applicazione

obbligatoria che è stata fissata al 1° Gennaio 2021. In questo modo gli

assicuratori avranno circa tre anni e mezzo per adeguarsi, che se si pensa ad altri principi contabili è un tempo abbastanza lungo, ma data la complessità

dell’argomento le compagnie dovranno cominciare sin da subito il processo di implementazione47.

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