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La disciplina di Solvency II non si limita a stabilire i requisiti di capitale che le imprese assicurative devono detenere, ma interviene in modo attivo su tutta la struttura dell’azienda per far sì che il calcolo e il monitoraggio dei ratio

prudenziali sia vissuto come un passaggio centrale nella realtà della compagnia. Nell’intento di chi ha disegnato il nuovo scenario regolamentare, la cultura del rischio, che peraltro appartiene alla storia dell’industria assicurativa fin dalle sue origini, deve divenire il motore effettivo del business. Ovviamente, ciò è sempre avvenuto, dato che l’attività assicuratrice consiste nell’assumersi dei rischi e,

26 Art. 36 ter., comma 9, Codice delle Assicurazioni Private. 27 Art. 60, Regolamento IVASS n. 18/2016.

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quindi, gestirli al meglio, ma Solvency II si sforza di disegnare gli incentivi adeguati perché i manager assicurativi ne siano pienamente consapevoli. A questo è dedicato il secondo pilastro che si occupa, come già detto in precedenza, dei requisiti qualitativi del nuovo sistema prudenziale.

Il fatto che le aziende di assicurazione abbiano il ciclo economico-finanziario invertito, può portare i manager a comportamenti azzardati se non addirittura scorretti, allo scopo di ottenere un maggiore profitto (ad esempio potrebbe sottostimare le riserve).

La nuova disciplina prudenziale fa capire ad un assicuratore che comportamenti troppo rischiosi comportano un accantonamento maggiore di capitale e, dato che esso è un bene costoso e limitato, gli investitori porteranno risorse solo se queste verranno ben remunerate. Per fare ciò è necessaria una gestione attenta

dell’attività e che tutta l’azienda sia coinvolta in questo processo economico e culturale di gestione efficiente dei rischi.

Ecco perché il secondo pilastro di Solvency II è così importante ed è complementare al primo.

La nuova architettura regolamentare, dopotutto, si limita a sottolineare ed a rendere cogenti principi già presenti in tutti i manuali di gestione d’impresa, indicando le buone regole di governo societario che le compagnie devono osservare.

La novità sta piuttosto nel fatto che, normalmente, quei precetti, in aggiunta alle disposizioni contenute nel codice civile, sono presenti in codici di

autoregolamentazione che le imprese sono libere di accettare o meno e sono rivolti soprattutto alle società quotate. In questo caso invece sono declinati direttamente nella nuova disciplina regolamentare quasi a ribadire il ruolo speciale attribuito alle imprese assicurative in funzione della loro attività. E valgono per tutte le compagnie, quotate o meno, grandi o piccole.

Obiettivo di un buon sistema di corporate governance è quello di attribuire precise responsabilità a ciascun organo sociale e giungere ad un efficace bilanciamento tra poteri di gestione e poteri di controllo28.

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Solvency II si preoccupa innanzitutto di affermare la centralità del consiglio di amministrazione (Cda) nella gestione dell’azienda e nella supervisione del sistema dei controlli interni.

In primo luogo spetta all’organo amministrativo definire “l’appetito per il rischio” della compagnia almeno una volta l’anno. Inoltre, deve valutare la quantità di capitale che un’impresa è disposta a destinare, o può destinare, ai rischi che si è impegnata a coprire; ben sapendo che ad ognuno di loro, nella metrica di Solvency II, è associato un requisito di capitale.

È una funzione strategica che presuppone la conoscenza dei rischi e la

predisposizione ad affrontarli, richiede l’individuazione di soglie di tolleranza e la definizione della massima esposizione ammissibile. È da queste valutazioni che nasce il piano strategico di una compagnia, la scelta di entrare in un ramo assicurativo o di uscire da altri.

Con Solvency II l’attento controllo dei rischi e il più efficiente dosaggio del capitale di cui la compagnia dispone diventano le principali leve strategiche in mano al management.

Figura 2. Le spie dei rischi

Al Cda fa capo anche l’attività di Internal Audit, ovvero la revisione interna dell’attività aziendale incaricata di verificare che tutti gli organismi dell’impresa si comportino correttamente e di scoprire eventuali fatti censurabili.

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Inoltre, nell’ambito di Solvency II, il Cda approva anche le politiche di

valutazione e gestione dei rischi nonché i piani di emergenza, di riservazione, di riassicurazione e delle altre tecniche per la mitigazione dei rischi.

Anche il delicato compito riguardante l’approvazione delle politiche aziendali sui requisiti di onorabilità e professionalità di amministratori, alta dirigenza e

responsabili delle funzioni di controllo spetta al Cda.

La normativa, come si può vedere, dà molte responsabilità nelle mani degli organi aziendali, divedendole in modo in modo chiaro per ogni organo.

Un ruolo fondamentale nel risk management aziendale è dato dall’ORSA (Own Risk and Solvency Assessment), strumento condiviso tra compagnie e Autorità di vigilanza per far sì che il processo di costruzione e di verifica dei requisiti di solvibilità si svolga secondo una precisa scansione.

Secondo le regole dell’ORSA l’impresa deve:

1) definire il profilo di rischio accettabile per la sua attività; 2) implementare una strategia di risk management;

3) seguire l’evoluzione del rischio, valutando gli scostamenti dalle ipotesi e rivedendo la propria strategia di risk management;

4) fornire periodiche informazioni all’Autorità di vigilanza.

In altre parole, è un insieme di processi costruiti per la valutazione interna del rischio e della solvibilità ed è, inoltre, uno strumento di vigilanza per l’Autorità, che deve ricevere reporting periodici sui risultati dell’impresa in quest’ambito. L’ORSA presuppone non più una visione di tipo “bottom-up”, ma di tipo “top- down”. Come già detto, infatti, la gestione dei rischi aziendali pervade tutta l’impresa partendo dal Cda fino ai piani più bassi dell’attività.

In questo ambiente la vigilanza è una sorta di tutor delle pratiche aziendali, rendendole appropriate ed indirizzandole verso i migliori standard. Ovviamente non si vuole sostituire al management, ma lo segue nella sua attività, riducendo significativamente le possibili distorsioni soggettive sulla percezione dei rischi aziendali. Questa partecipazione attiva dei supervisori agevola la prevenzione delle crisi, promuovendo misure preventive anziché intervenire a cose fatte. Per quanto riguarda la funzione attuariale, Solvency II afferma che:

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“La funzione attuariale è esercitata da persone che dispongono di conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, commisurate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione e che sono in grado di dimostrare un’esperienza pertinente in materia di norme professionali e di altre norme applicabili”.

Anche in questo caso si limita a ribadire un concetto già conosciuto, ma che con la nuova normativa sarà legge a tutti gli effetti. C’è da osservare che in Italia, sotto questo punto di vista, già la precedente normativa sulla revisione delle riserve tecniche affermava gli stessi principi sulla funzione attuariale.

Nella gestione delle regole d’investimento, vengono richiamati i principi generali di sicurezza, redditività, liquidità e diversificazione del portafoglio.

La sicurezza rappresenta la base di ogni investimento per una compagnia assicurativa, infatti, la cosa fondamentale è che gli investimenti non siano soggetti a perdite di valore dato che si devono sempre garantire le obbligazioni assunte verso gli assicurati.

Redditività e liquidità assumono rilevanza maggiore o minore, l’una rispetto all’altra, a seconda del tipo di assicurazione da cui provengono le risorse per l’investimento.

Nel ramo vita sarà necessario fare investimenti dando la precedenza al requisito di redditività, perché tali contratti si avvicinano molto ai contratti di rendita finanziaria ed è quindi bene coprirli con investimenti che generino flussi di cassa per pagare il tasso di remunerazione promesso all’assicurato.

Nel ramo danni, a causa dell’imprevedibilità maggiore dell’evento assicurato, sarà consigliato dare la precedenza al requisito di liquidità, in modo tale da avere attività prontamente disponibili in caso sia necessario pagare l’assicurato.

Ovviamente entrambi i requisiti sono comunque importanti e da tenere in forte considerazione sempre, qualunque sia il tipo di contratto assicurativo alla base dell’investimento.

La regola di diversificare il portafoglio è ovviamente importantissima in ogni tipo di società finanziaria per mitigare i rischi, quindi, anche le compagnie di

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assicurazione, devono sempre tenere a mente questa regola e Solvency II la pone alla base della sana e prudente gestione delle attività.

I contratti derivati a fini speculativi vengono banditi e lasciati solo per scopi di copertura.

Tutte queste regole sugli investimenti erano ovviamente già conosciute, ma con Solvency II vengono rese obbligatorie.

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