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Solvency II ha introdotto inoltre importanti novità per quanto riguarda la vigilanza sui gruppi.

Innanzitutto, ha superato il vecchio concetto di gruppo assicurativo. La

capogruppo non può essere diversa dall’ultima società controllante e non è più rilevante il rapporto di controllo, ma la responsabilità della vigilanza sul gruppo e

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sulla situazione di solvibilità ricomprende sicuramente l’ultima società controllante.

Nel calcolo della solvibilità di gruppo sono inclusi tutti i rischi e tutte le imprese appartenenti al gruppo che sono controllate, partecipate o soggette a direzione

unitaria, regolamentate e non regolamentate29. L’IVASS ha esentato dal calcolo

le società con sede legale in Stato terzo, qualora vi siano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni, le società che presentano un interesse

trascurabile e quelle società che, se inserite, diventano inopportune o fuorvianti. I regolatori hanno stabilito che le imprese di assicurazione o di riassicurazione, partecipanti in almeno un’impresa di assicurazione, di riassicurazione, di

assicurazione o riassicurazione di paesi terzi e le imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa con sede nella Comunità Europea, devono dotarsi di fondi propri ammissibili almeno pari al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, che viene calcolato almeno una volta l’anno e valutato dall’Autorità di vigilanza.

I metodi di calcolo della solvibilità di gruppo sono 2: a) metodo del bilancio consolidato (metodo standard);

b) metodo della deduzione e dell’aggregazione (metodo alternativo).

Col metodo standard il calcolo è effettuato a partire dal bilancio consolidato ed è la differenza tra i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e l’SCR di gruppo, entrambi calcolati sulla base dei dati consolidati. Il calcolo è eseguito secondo le disposizioni per SCR e per i fondi propri a livello individuale, tenuto conto le norme ad hoc per la solvibilità di gruppo.

Quando l’applicazione in via esclusiva del metodo standard sia considerata inappropriata o fuorviante, l’IVASS può autorizzare l’utilizzo del metodo

alternativo, previa consultazione delle altre Autorità di vigilanza interessate e del gruppo stesso. I due metodi possono essere utilizzati anche in combinazione. In questo caso la solvibilità di gruppo è data dalla differenza tra i fondi propri ammissibili di gruppo aggregati e il valore della partecipazione e l’SCR di gruppo aggregato. I primi sono dati dalla somma tra fondi propri ammissibili

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dell’impresa controllante/partecipante e la quota proporzionale dei fondi propri ammissibili dell’impresa controllante/partecipante. I secondi sono dati dalla somma tra l’SCR dell’impresa controllante/partecipante e la quota proporzionale dell’SCR dell’impresa controllante/partecipante.

Vi sono 2 condizioni per il computo dei fondi propri nella solvibilità di gruppo:  Inesistenza di limitazioni (obblighi legali o regolamentari) alla capacità di

assorbimento delle perdite all’interno del gruppo e alla trasferibilità dei fondi propri tra le imprese del gruppo;

 La possibilità di rendere disponibili i fondi per la copertura del SCR di gruppo entro un massimo di 9 mesi.

Nel caso in cui le sopra indicate limitazioni esistano, l’impresa può includere l’elemento dei fondi propri per coprire il requisito di gruppo se è in grado di dimostrare, in maniera ritenuta soddisfacente dall’IVASS, che l’ipotesi di non disponibilità è inappropriata.

Alcuni elementi dei fondi propri sono totalmente indisponibili per la copertura SCR di gruppo:

 quote di minoranza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata in misura maggiore al relativo contributo al SCR di gruppo;  quote di minoranza dell’impresa strumentale figlia.

Per determinare i fondi propri ammissibili a livello di gruppo, è necessario: a) calcolare i fondi propri di gruppo sulla base dei dati consolidati e al netto

delle operazioni infragruppo che comportino un doppio o multiplo computo di capitale (es. finanziamenti infragruppo);

b) classificazione dei fondi propri di gruppo in livelli;

c) calcolare i fondi propri di gruppo disponibili al netto dei pertinenti aggiustamenti a livello di gruppo;

d) applicare i limiti di computabilità previsti secondo i vari livelli di classificazione dei fondi propri.

Perché i fondi propri della singola impresa siano classificati nello stesso modo a livello di gruppo, devono essere liberi da gravami e non essere connessi ad altre

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operazioni che potrebbero comportare la non conformità di tali elementi ai requisiti richiesti per la classificazione in tiers.

Per le cosiddette società controllate residuali, i fondi propri sono considerati parte della riserva di riconciliazione a livello di gruppo.

L’ultima società controllante è la responsabile del calcolo e del monitoraggio del requisito patrimoniale di gruppo, che deve essere effettuato almeno una volta l’anno.

Un eventuale ricalcolo può essere fatto su iniziativa della responsabile, se il profilo di rischio di gruppo si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all’ultimo SCR comunicato. L’SCR deve essere ricalcolato immediatamente e comunicato all’Autorità di vigilanza.

Ovviamente, quando vi sono elementi che suggeriscono che il profilo di rischio di gruppo è cambiato in modo significativo rispetto all’ultima comunicazione, anche l’IVASS può chiedere il ricalcolo.

Per quanto riguarda l’MCR di gruppo, esso deve essere almeno pari alla somma tra MCR dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante e la quota proporzionale di MCR delle imprese di assicurazione o di riassicurazione

controllate o partecipate. Anche in questo caso il non rispetto di tale requisito comporta una comunicazione all’IVASS ed piano di finanziamento a breve termine (3 mesi) per il ripristino immediato.

Ci sono casi in cui l’Autorità di vigilanza può richiedere una maggiorazione del requisito di solvibilità affinché rifletta adeguatamente il profilo di rischio del gruppo. I casi sono 2:

a) un rischio specifico difficile da quantificare non sia stato coperto sufficientemente dalla formula standard o dal modello interno;

b) l’IVASS o altra Autorità di vigilanza interessata abbiano imposto una maggiorazione dell’SCR un’impresa controllata/partecipata.

In caso di imposizione da parte di un’altra Autorità di vigilanza, l’IVASS valuta l’entità dello scostamento prima di decidere una maggiorazione.

La società responsabile del gruppo ha l’obbligo di trasmettere all’Autorità di vigilanza l’informativa necessaria per il controllo prudenziale, consistente in un

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reporting quantitativo e nella relazione ORSA. E come per la singola impresa, anche qui c’è un reporting sulla condizione finanziaria e di solvibilità di gruppo da trasmettere congiuntamente al mercato e all’IVASS.

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