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L’APPLICAZIONE DI SOLVENCY II E DEI NUOVI IAS/IFRS NELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

1. IAS/IFRS vs Solvency

1.1. Le riserve tecniche

Nella valutazione delle riserve tecniche fra Solvency II e gli IFRS ci sono delle discrepanze notevoli.

Le principali differenze riguardano:  i confini di applicazione;  il contractual service margin;  i flussi di cassa;

 l’aggiustamento per il rischio ed il margine di rischio;  il tasso di sconto.

48 A. Doni, L’impatto sulla solvibilità dei nuovi principi contabili internazionali, XI Congresso nazionale

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Per quanto riguarda i confini di applicazione del contratto, l’IFRS 17 si applica a tutti i contratti che ricadono nella definizione di contratto assicurativo. La

definizione del draft si sofferma in particolare sul concetto di trasferimento di un rischio assicurativo significativo.

La direttiva Solvency II, invece, segue il soggetto assicuratore e quindi va applicata alla totalità del business della compagnia assicurativa, compresi quei contratti che ricadono fuori dall’ambito di applicazione del nuovo standard contabile49.

L’IFRS 17 vieta la rilevazione di un profitto al momento della stipula del

contratto. Per questo motivo è stato introdotto il contractual service margin, che rappresenta il profitto atteso alla sottoscrizione ed è definito come il valore attuale della somma dei flussi di cassa da adempimento, in entrata e in uscita, ponderati per il rischio. In questo modo i profitti sperati sono spalmati lungo tutta la durata del contratto.

Per ogni portafoglio oneroso, il margine di servizio contrattuale è posto uguale a zero. Il suo valore deve essere rilevato nel conto economico per tutta la durata contrattuale, nel modo che riflette meglio il rimanente trasferimento del servizio fornito dall’assicuratore. Inoltre, deve essere calcolato usando un tasso di sconto fissato all’inizio del contratto.

Se le ipotesi di partenza che hanno influenzato il calcolo del contractual service margin dovessero cambiare, quest’ultimo può essere modificato per rispecchiare meglio i cambiamenti avvenuti. Ad ogni modo, il suo valore non può essere inferiore a zero. Se questi cambiamenti determinano delle perdite, queste devono essere riconosciute immediatamente, mentre se determinano dei profitti, questi devono prima compensare le perdite e solo successivamente, se eccedono, possono essere rilevati come tali. Anche i costi di acquisizione che non sono direttamente attribuibili al portafoglio di assicurazione, devono essere

riconosciuti immediatamente.

49 A. Doni, L’impatto sulla solvibilità dei nuovi principi contabili internazionali, XI Congresso nazionale

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La direttiva Solvency II afferma che tutti i costi di acquisizione debbano essere rilevati immediatamente, così come i profitti e le perdite addizionali e non contempla assolutamente un meccanismo contabile come quello del contractual service margin. Esso è una delle differenze più rilevanti fra Solvency II ed il nuovo IFRS 1750.

Per quanto riguarda la stima dei flussi di cassa, secondo l’IFRS 4 fase II, i flussi di cassa sono una stima obiettiva e ponderata per la probabilità di accadimento dei flussi di cassa futuri derivanti dalle obbligazioni del contratto. Ad ogni data di redazione del bilancio l’assicuratore deve inserire le assunzioni per la migliore stima dei flussi di cassa. Inoltre, se sono disponibili dati di mercato, la stima deve essere fatta secondo tali valori, se non sono disponibili, devono riflettere le

caratteristiche specifiche della compagnia.

I flussi di cassa da includere devono riguardare gli adempimenti specifici del contratto, quindi vi rientrano anche le spese fisse e variabili ricollegabili al contratto.

La direttiva Solvency II prevede anch’essa che i flussi siano calcolati attraverso una migliore stima che rifletta, se possibile, anche i valori di mercato. La

differenza sostanziale è che in Solvency II si devono includere anche spese che non sono direttamente attribuibili al contratto assicurativo, come ad esempio le spese per lo sviluppo dei prodotti51.

Un’altra differenza sostanziale fra Solvency II e l’IFRS 17 è data dal risk adjustment e dal risk margin. Il primo è previsto dai principi contabili

internazionali ed è definito come una compensazione richiesta dalla compagnia per mitigare gli effetti dell’incertezza dei flussi di cassa, dovuta al timing e all’ammontare di essi. L’aggiustamento per il rischio rappresenta la

remunerazione che renderebbe indifferente per l’assicuratore una passività con flussi certi o con flussi incerti.

I principi contabili internazionali non prescrivono un metodo di calcolo unico per il risk adjustment, ma lascia molta discrezionalità di manovra alla compagnia. È

50 E. Visser, D. McEneaney, IFRS 4 phase II: Comparison with Solvency II and MCEV, Millinam, 2015. 51 A. Doni, L’impatto sulla solvibilità dei nuovi principi contabili internazionali, XI Congresso nazionale

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comunque obbligatorio per l’assicuratore fornire un’adeguata informativa sull’intervallo di confidenza riferito a al risk adjustment, in modo da favorire la comparabilità fra i bilanci.

L’aggiustamento per il rischio può anche essere calcolato a livello di portafoglio e può incorporare anche i benefici dovuti alla diversificazione.

Un concetto simile lo si può ritrovare anche in Solvency II ed è chiamato

margine di rischio. Il rik margin è definito come l’ammontare, sommato al valore attuale dei flussi di cassa, il quale sarebbe richiesto da un altro assicuratore nel caso volesse assumere le obbligazioni della compagnia.

La metodologia di calcolo prevista da Solvency II per stimare il margine di rischio è quella del costo del capitale (costo f capital), il quale è il valore attuale dei costi di detenzione del Solvency capital. Il tasso del costo of capital è il 6% della parte di Solvency capital non-hedgeable52.

Uno dei tasselli fondamentali dell’IFRS 17 è lo sconto dei flussi di cassa. Un approccio base per fare questo è costruire un curva di tassi di rendimento attesi e da qui si possono usare due approcci: top-dpwn e bottom-up. In ogni caso

l’aspetto fondamentale è rispecchiare le caratteristiche del contratto di assicurazione. Nell’approccio bottom- up la curva di rendimenti attesi viene incrementata di un premio di illiquidità, mentre nell’approccio top-down non è necessario l’incremento di un premio di illiquidità.

In Solvency II il metodo per impostare il tasso di sconto è prescritto dalla

direttiva stessa ed in generale equivale ad una curva di tassi privi di rischio basati sui tassi swap. Sotto alcuni condizioni particolari è possibile aggiustare il tasso di sconto sui valori di rendimento attesi dei titoli detenuti, in modo da allineare meglio il valore delle riserve tecniche con quello degli attivi. In altri casi è possibile un aggiustamento riferito ad altre variabili macroeconomiche, come la valuta o il PIL, per diminuire la volatilità dei rendimenti.

Oltre a tutto questo, nell’IFRS 17 non è prevista, per i contratti partecipativi, l’adeguamento di valore delle riserve tecniche i base all’andamento del valore di mercato del sottostante, come invece è previsto in Solvency II.

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