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La frode ai terzi: autonomia della fattispecie?

LA FRODE ALLA LEGGE NEL DIRITTO INTERNO:

7. La frode ai terzi: autonomia della fattispecie?

Apparentemente rientrante nell’alveo dell’istituto di cui all’art. 1344 c.c. è la frode ai terzi. Con questa espressione si fa riferimento ad una pattuizione finalizzata a recare pregiudizio a soggetti diversi dalle parti, cioè, all’operazione fraudolenta realizzata dalle parti al fine di frustrare l’esercizio legittimo di diritti dei terzi.

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G. FALASCA-P. SANNA-L. VICHI, op. cit., pag. 70. Va ricordato, infine, che l’art. 12 della Legge n. 128/2011 ha introdotto una specifica ipotesi di reato per i soggetti che svolgono attività di intermediazione e reclutamento di manodopera mediante sfruttamento, violenza, minaccia o intimidazione dei lavoratori, per la quale è prevista la reclusione da 5 a 8 anni e una sanzione pecuniaria variabile da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore coinvolto; se i lavoratori coinvolti sono più di 3 oppure ci sono minori, il reato è aggravato.

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In verità, si tratta di due fenomeni che da sempre sono stati tenuti distinti.

A differenza di quanto accade per la frode alla legge, espressamente sanzionata all’art. 1344 c.c. con la nullità del contratto, non vi è un’analoga previsione nel caso in cui ad essere frodate siano le ragioni di soggetti privati, non esistendo norme che sanciscono l’invalidità di contratti stipulati in frode a diritti di terzi. Né, seguendo l’impostazione tradizionale, tali diritti trovano immediata e precisa tutela nella disposizione codicistica dell’art. 1344 c.c. il quale, come è noto, prevede la nullità per il contratto che persegue in maniera indiretta una finalità vietata dall’ordinamento giuridico perché contraria a norme imperative.

Si è, tuttavia, fatto notare108 che il contratto in frode ai terzi, oltre e prima che ledere diritti di soggetti privati, si porrebbe in contrasto con interessi generali tutelati dall’ordinamento. Si pensi all’ipotesi delle norme in tema di prelazione agraria: la loro elusione non solo viola il diritto del prelazionario ad essere preferito (alle condizioni viste) nell’acquisto del fondo confinante, ma frustra anche l’interesse posto alla base della disciplina, consistente, come visto, nella promozione dell’attività agricola, nella maggiore produttività dei fondi e nella continuità nella coltivazione dei terreni.

La circostanza, dunque, che il Legislatore non abbia espressamente previsto l’ipotesi della frode ai terzi non significa che essi restino sforniti di tutela: per far valere i propri diritti tali soggetti dovranno, infatti, servirsi dei rimedi specifici che l’ordinamento, di volta in volta, appresta. Ad esempio, nel caso menzionato della frode ai diritti del prelazionario legale, è previsto l’esercizio del diritto di riscatto. In quello, più frequente, di frode

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C.M. BIANCA, Diritto civile. 3. Il contratto, Milano, Giuffrè, 1987, pag. 588; P. UBALDI,

Frode alla legge, in I contratti in generale di G. ALPA e M. BESSONE (a cura di), III, Torino, Utet, 1990,

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ai creditori, i relativi diritti sono tutelati mediante il sistema delle azioni revocatorie, ordinarie e fallimentari109.

I più significativi indirizzi, in ordine all’accennata differenziazione, ci pervengono dai Giudici, di merito e di legittimità, che intravedono una indubbia diversità, strutturale e di disciplina, tra contratto in frode alla legge e contratto in frode ai terzi.

Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, «non esiste alcuna norma che sancisca in via generale la nullità del contratto in frode dei terzi, i quali sono tutelati soltanto in particolari situazioni e cioè con l'azione di nullità, ove questa sussista, oppure con l'azione revocatoria. Nell'ordinamento vigente, in altri termini, non esiste alcuna norma che sancisca la nullità del contratto in frode ai terzi, essendo prevista espressamente solo la nullità del contratto in frode alla legge (art. 1344 c.c.). Qualora, pertanto, debba escludersi che il contratto costituisca un mezzo per eludere una norma imperativa, i diritti dei terzi sono tutelati da specifiche norme in relazione a specifiche situazioni, le quali consentono loro di reagire contro l'apparenza contrattuale e farne valere la nullità (per simulazione o contrasto con norme imperative) o di far dichiarare l'inefficacia del negozio a loro danno (azioni revocatorie o pauliane)»110.

«Il motivo illecito che, se comune e determinante, determina la nullità del contratto, si identifica con una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell'ordine pubblico o del

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Secondo F. DI MARZIO, op. ult. cit., pag. 640, «Il problema della frode ai terzi va pertanto risolto ponendo attenzione alla violazione di un interesse fondamentale della collettività (interesse di ordine pubblico). Se l’elusione cagiona danno oltre che all’interesse privato anche all’interesse della collettività, se dunque il marchingegno negoziale viola una norma imperativa di ordine pubblico, scatta l’applicazione dell’art. 1344 c.c. (presupposto necessario della quale è la illiceità del contratto elusivo). Quando ciò non accade, e l’elusione danneggia solo interessi privati, non vi è alcuna violazione di norme imperative di ordine pubblico, e nessuna possibilità di applicare l’art. 1344 c.c. Varranno altri rimedi. Resta infatti fermo che il contratto in frode ai terzi è comunque un comportamento umano pregiudizievole di situazioni soggettive tutelate. Come fatto, esso rientra negli illeciti sanzionati dalla clausola generale dell’art. 2043 c.c. Il terzo danneggiato può dunque esperire la tutela aquiliana nei confronti delle parti che, contrattando, hanno violato un diritto soggettivo riconosciuto al terzo (si parla di contratto in danno dei terzi)».

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Cass. civ., 20 marzo 2008, n. 7485; in questi termini si erano espresse anche Cass. civ., 24 ottobre 1983, n. 6239 e Cass. civ., 16 giugno 1981, n. 3905.

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buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa. Pertanto, l'intento delle parti di recare pregiudizio ad altri quale quello di attuare una frode ai creditori, di vanificare un'aspettativa giuridica tutelata o di impedire l'esercizio di un diritto non è illecito, ove non sia riconducibile ad una di tali fattispecie, non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca in via generale (come per il contratto in frode alla legge ) l'invalidità del contratto in frode dei terzi, per il quale, invece, l'ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall'altrui attività negoziale»111.

La principale differenza che viene evidenziata tra frode alla legge e frode ai terzi risiederebbe, dunque, come emerge anche dalle pronunce riportate, nel fatto che nel secondo caso i diritti dei terzi sono tutelati mediante specifici mezzi (revocazione, riscatto o simulazione).

Si è, tuttavia, fatto notare112 che, in realtà una frode ai terzi può essere realizzata anche quando non è previsto uno specifico rimedio a loro favore. Si pensi al trasferimento di ramo di azienda effettuato allo scopo di eludere la normativa in tema di lavoro subordinato e licenziamento: in questo caso, i lavoratori non hanno un rimedio specifico per la tutela dei loro diritti. In simili ipotesi, il rimedio concesso ai terzi per tutelare la loro posizione non può che avvenire mediante il ricorso all’art. 1344 c.c. Ne consegue che «posta la diversità del rimedio, le fattispecie molte volte coincidono per tutto il resto. Innanzitutto, anche la frode al terzo il più delle volte presuppone un procedimento, e così, come accade per la frode alla legge, è difficile realizzarla con un unico atto: dunque una identità di struttura; ma soprattutto essa è identificata, così come la frode alla legge, dal fatto che le parti agiscono per l’esclusivo interesse di eludere la norma

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Cass. civ., 4 ottobre 2010, n. 20576. Il caso riguardava la costituzione di pegno di titoli costituito con un terzo, finalizzata ad arrecare pregiudizio ai creditori fallimentari. Nello stesso senso, Cass. civ., 10 luglio 2008, n. 19030.

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sfavorevole. Il criterio per sventare la frode al terzo è quello stesso che si usa per sventare una qualunque altra elusione. [...] E quindi anche la frode al terzo viene individuata con gli stessi indici e criteri della frode alla legge, il che, unito a quanto già detto, rende il caso della frode al terzo una ipotesi rientrante nella clausola della frode alla legge»113.

Pertanto, nonostante l’ipotesi della frode ai terzi, facendo perno sulla specificità dei rimedi che la contraddistinguerebbero, venga tradizionalmente separata da quella della frode alla legge, in assenza di detti rimedi, i terzi i cui diritti risultano lesi da un’operazione fraudolenta posta in essere da altri soggetti, possono tutelare la loro posizione facendo ricorso alla più generica previsione di cui all’art. 1344 c.c.